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Document 62008TN0095
Case T-95/08: Action brought on 22 February 2008 — Italy v Commission
Causa T-95/08: Ricorso presentato il 22 febbraio 2008 — Italia/Commissione
Causa T-95/08: Ricorso presentato il 22 febbraio 2008 — Italia/Commissione
GU C 92 del 12.4.2008, p. 44–45
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
12.4.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 92/44 |
Ricorso presentato il 22 febbraio 2008 — Italia/Commissione
(Causa T-95/08)
(2008/C 92/87)
Lingua processuale: l'italiano
Parti
Ricorrente: Repubblica italiana (rappresentante: G. Aiello, avvocato dello Stato)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee
Conclusioni della ricorrente
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Annullare la decisione della Commissione C(2007) 6514 del 20.12.2007, notificata in data 21.12.2007, nella parte in cui esclude dal finanziamento comunitario ed imputa a carico del bilancio della Repubblica italiana le conseguenze finanziarie da applicare, nell'ambito della liquidazione delle spese finanziate dal Fondo Europeo Agricolo di Orientamento e di Garanzia, sezione garanzia. |
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Con vittoria delle spese di lite. |
Motivi e principali argomenti
Il Governo italiano si rivolge contro la decisione della Commissione C(2007) 6514, del 20 dicembre 2007, nella parte in cui esclude del finanziamento comunitario ed imputa a carico del bilancio della ricorrente le conseguenze finanziarie da applicare, nell'ambito della liquidazione delle spese finanziate dal Fondo Europeo Agricolo di Orientamento e di Garanzia, sezione garanzia.
A sostegno delle sue pretensioni, la ricorrente fa valere:
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La violazione, per quanto riguarda l'aiuto nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, dell'articolo 30, par. 1, del regolamento (CE) n. 1535/2003 della Commissione, del 29 agosto 2003, recante modalità di applicazione del regolamento(CE) n. 2201/96 del Consiglio per quanto riguarda il regime di aiuti nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticolo (GU L 218, del 30.8.2003, pag. 14). |
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La violazione, per quanto riguarda l'acquisto di bovini di età superiore a trenta mesi destinati alla distruzione, dell'articolo 5, par. 5, del regolamento (CE) n. 2777/2000 della Commissione, del 18 dicembre 2000, che istituisce misure eccezionali di sostegno del mercato delle carni bovine (GU L 321, del 19.12.2000, pag. 47), nonché dell'articolo 4 della Decisione della Commissione 97/735/CE, del 21 ottobre 1997 relativa a talune misure di protezione per quanto concerne gli scambi di alcuni tipi di rifiuti animali di mammiferi (GU L 294, del 28.10.1997, pag. 7). |
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La violazione, per quanto riguarda il regime di premi per il tabacco, dell'articolo 9, par. 3, del Regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio, del 30 giugno 1002, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio (GU L 215, del 30.07.1992, pag. 70), nonché degli articoli 11 e 12 del Regolamento (CE) n. 2848/98 della Commissione, del 22 dicembre 1998, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 2075/92 (GU L 358, del 11.12.1998, pag. 17). |