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Document 62008TA0432

    Causa T-432/08: Sentenza del Tribunale del 12 aprile 2013 — AKM/Commissione ( «Concorrenza — Intese — Diritti d’autore relativi all’esecuzione in pubblico delle opere musicali via Internet, satellite e ritrasmissione via cavo — Decisione che accerta una violazione dell’articolo 81 CE — Ripartizione del mercato geografico — Accordi bilaterali tra le società di gestione collettiva nazionali — Pratica concordata che esclude la possibilità di concedere licenze multiterritoriali e multirepertorio — Prova — Presunzione d’innocenza» )

    GU C 156 del 1.6.2013, p. 35–36 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    1.6.2013   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 156/35


    Sentenza del Tribunale del 12 aprile 2013 — AKM/Commissione

    (Causa T-432/08) (1)

    (Concorrenza - Intese - Diritti d’autore relativi all’esecuzione in pubblico delle opere musicali via Internet, satellite e ritrasmissione via cavo - Decisione che accerta una violazione dell’articolo 81 CE - Ripartizione del mercato geografico - Accordi bilaterali tra le società di gestione collettiva nazionali - Pratica concordata che esclude la possibilità di concedere licenze multiterritoriali e multirepertorio - Prova - Presunzione d’innocenza)

    2013/C 156/61

    Lingua processuale: il tedesco

    Parti

    Ricorrente: Staatlich genehmigte Gesellschaft der Autoren, Komponisten und Musikverleger reg. Gen. mbH (AKM) (Vienna, Austria) (rappresentanti: H. Wollmann e F. Urlesberger, avvocati)

    Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: F. Castillo de la Torre, A. Antoniadis e O. Weber, agenti)

    Interveniente a sostegno della ricorrente: Repubblica d’Austria (rappresentanti: G. Hesse, C. Pesendorfer, E. Riedl, M. Fruhmann e A. Posch, agenti)

    Oggetto

    Domanda di annullamento parziale della decisione C(2008) 3435 def. della Commissione, del 16 luglio 2008, relativa ad un procedimento ai sensi dell’articolo 81 [CE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (Caso COMP/C2/38.698 — CISAC)

    Dispositivo

    1)

    L’articolo 3 della decisione C(2008) 3435 def. della Commissione, del 16 luglio 2008, relativa ad un procedimento ai sensi dell’articolo 81 [CE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (Caso COMP/C2/38.698 — CISAC), è annullato nella parte riguardante la Staatlich genehmigte Gesellschaft der Autoren, Komponisten und Musikverleger reg. Gen. mbH (AKM).

    2)

    L’articolo 4 della decisione C(2008) 3435 def. è annullato, laddove fa riferimento all’articolo 3 della medesima, nella parte riguardante la AKM.

    3)

    Il ricorso è respinto quanto al resto.

    4)

    La Commissione europea sopporterà le proprie spese e la metà di quelle sopportate dalla AKM.

    5)

    La AKM sopporterà la metà delle proprie spese.

    6)

    La Repubblica d’Austria sopporterà le proprie spese.


    (1)  GU C 327 del 20.12.2008.


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