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Document 62008TA0421

Causa T-421/08: Sentenza del Tribunale del 12 aprile 2013 — Performing Right Society/Commissione ( «Concorrenza — Intese — Diritti d’autore relativi all’esecuzione in pubblico delle opere musicali via Internet, satellite e ritrasmissione via cavo — Decisione che accerta una violazione dell’articolo 81 CE — Ripartizione del mercato geografico — Accordi bilaterali tra le società di gestione collettiva nazionali — Pratica concordata che esclude la possibilità di concedere licenze multiterritoriali e multirepertorio — Prova — Presunzione d’innocenza» )

GU C 156 del 1.6.2013, p. 33–33 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

1.6.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 156/33


Sentenza del Tribunale del 12 aprile 2013 — Performing Right Society/Commissione

(Causa T-421/08) (1)

(Concorrenza - Intese - Diritti d’autore relativi all’esecuzione in pubblico delle opere musicali via Internet, satellite e ritrasmissione via cavo - Decisione che accerta una violazione dell’articolo 81 CE - Ripartizione del mercato geografico - Accordi bilaterali tra le società di gestione collettiva nazionali - Pratica concordata che esclude la possibilità di concedere licenze multiterritoriali e multirepertorio - Prova - Presunzione d’innocenza)

2013/C 156/57

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Performing Right Society Ltd (Londra, Regno Unito) (rappresentanti: J. Rivas Andrés, M. Nissen, avvocati, e G. Eclair-Heath, solicitor)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: F. Castillo de la Torre e J. Bourke, agenti)

Interveniente a sostegno della ricorrente: Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) (Madrid, Spagna) (rappresentanti: R. Allendesalazar Corcho e R. Vallina Hoset, avvocati)

Intervenienti a sostegno della convenuta: International Federation of the Phonographic Industry (IFPI) (Zurigo, Svizzera) (rappresentanti: L. Uusitalo e L. Rechardt, avvocati); RTL Group SA (Lussemburgo, Lussemburgo); CLT-UFA (Lussemburgo); Music Choice Europe Ltd (Londra); ProSiebenSat.1 Media AG (Unterföhring, Germania); Modern Times Group MTG AB (Stoccolma, Svezia); Viasat Broadcasting UK Ltd (Londra); Verband Privater Rundfunk und Telemedien eV (VPRT) (Berlino, Germania) (rappresentanti: inizialmente M. Hansen, É. Barbier de La Serre, avvocati, e O. Zafar, solicitor, successivamente M. Hansen, A. W. Weitbrecht, J. Ruiz Calzado, avvocati, e J. Kallaugher, solicitor)

Oggetto

Domanda di annullamento parziale della decisione C(2008) 3435 def. della Commissione, del 16 luglio 2008, relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 81 [CE] e dell’articolo 53 dell’accordo EEE (Caso COMP/C2/38.698 — CISAC)

Dispositivo

1)

La domanda di misure di organizzazione del procedimento depositata dalla Commissione europea è respinta.

2)

L’articolo 3 della decisione C(2008) 3435 def. della Commissione, del 16 luglio 2008, relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 81 [CE] e dell’articolo 53 dell’accordo EEE (Caso COMP/C2/38.698 — CISAC), è annullata nella parte riguardante la Performing Right Society Ltd.

3)

L’articolo 4, paragrafo 2, della decisione C(2008) 3435 def. è annullata, laddove fa riferimento all’articolo 3 della medesima, nella parte riguardante la Performing Right Society.

4)

Il ricorso è respinto quanto al resto.

5)

La Performing Right Society sopporterà la metà delle proprie spese, ad esclusione di quelle connesse agli interventi a sostegno della Commissione.

6)

La Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) sopporterà la metà delle proprie spese.

7)

La Commissione sopporterà le proprie spese nonché la metà di quelle sostenute dalla Performing Right Society, ad esclusione di quelle connesse agli interventi a sostegno della Commissione, e la metà delle spese sostenute dalla SGAE.

8)

L’International Federation of the Phonographic Industry (IFPI) sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Performing Right Society e connesse al suo intervento.

9)

La RTL Group SA, la CLT-UFA, la Music Choice Europe Ltd, la ProSiebenSat.1 Media AG, la Modern Times Group MTG AB, la Viasat Broadcasting UK Ltd e il Verband Privater Rundfunk e Telemedien eV supporteranno le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Performing Right Society e connesse ai loro interventi.


(1)  GU C 313 del 6.12.2008.


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