Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62008CN0559

Causa C-559/08 P: Impugnazione proposta il 9 febbraio 2009 dal Deepak Rajani (Dear!Net Online) avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Ottava Sezione) 26 novembre 2008 , causa T-100/06, Deepak Rajani (Dear!Net Online)/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

GU C 82 del 4.4.2009, p. 10–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

4.4.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 82/10


Impugnazione proposta il 9 febbraio 2009 dal Deepak Rajani (Dear!Net Online) avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Ottava Sezione) 26 novembre 2008, causa T-100/06, Deepak Rajani (Dear!Net Online)/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

(Causa C-559/08 P)

(2009/C 82/19)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Deepak Rajani (Dear!Net Online) (rappresentante: A. Kockläuner, Rechtsanwalt)

Altre parti nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), Artoz-Papier AG

Conclusioni del ricorrente

Annullare integralmente la sentenza del Tribunale di primo grado 26 novembre 2008, causa T-100/06.

Condannare l'UAMI alle spese del procedimento dinanzi alla Corte di giustizia

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente sostiene che la sentenza impugnata dovrebbe essere annullata per i seguenti motivi:

il Tribunale di primo grado, respingendo il primo motivo di ricorso, ha erroneamente interpretato l'art. 43, nn. 2 e 3 del regolamento sul marchio comunitario in combinato disposto con l'art. 4, n. 1, dell'accordo di Madrid;

il Tribunale di primo grado, respingendo il primo motivo di ricorso, ha violato l'art. 6 del Trattato sull'Unione europea (versione consolidata) e l'art. 6 in combinato con l'art. 14 della per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali (CEDU);

il Tribunale di primo grado, respingendo il primo motivo di ricorso, ha violato l'art. 10 della direttiva 84/104/CE (1) in combinato disposto con l'art. 1 della medesima direttiva;

il Tribunale di primo grado, respingendo il secondo motivo di ricorso, ha violato l'art. 79 del regolamento sul marchio comunitario non tenendo conto che l'opponente ha agito in mala fede;

il Tribunale di primo grado, respingendo il secondo motivo di ricorso, ha erroneamente considerato i marchi in conflitto come somiglianti e pertanto ha violato l'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento sul marchio comunitario;

il Tribunale di primo grado, respingendo il secondo motivo di ricorso, ha violato l'art. 135, n. 4, del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado per non aver tenuto conto della prova allegata al ricorso dinanzi ad esso;

il Tribunale di primo grado, respingendo il secondo motivo di ricorso, ha violato gli artt. 49 e 50 in combinato disposto con l'art. 220 del Trattato sull'Unione europea (versione consolidata);

il Tribunale di primo grado, respingendo il secondo motivo di ricorso, non ha tenuto conto dell'abuso di potere da parte dell'UAMI.


(1)  Prima direttiva del Consiglio 89/104/CEE 21 dicembre 1988 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri in materia di marchi d'impresa (GU L 40, pag. 1).


Top