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Document 62008CN0355

    Causa C-355/08 P: Impugnazione proposta il 30 luglio 2008 dal WWF-UK Ltd avverso l'ordinanza del Tribunale di primo grado 2 giugno 2008 , causa T-91/07, WWF-UK Ltd/Consiglio dell'Unione europea

    GU C 260 del 11.10.2008, p. 10–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    11.10.2008   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 260/10


    Impugnazione proposta il 30 luglio 2008 dal WWF-UK Ltd avverso l'ordinanza del Tribunale di primo grado 2 giugno 2008, causa T-91/07, WWF-UK Ltd/Consiglio dell'Unione europea

    (Causa C-355/08 P)

    (2008/C 260/18)

    Lingua processuale: l'inglese

    Parti

    Ricorrente: WWF-UK Ltd (rappresentanti: sig. R. Stein, solicitor, P. Sands e J. Simor, barristers)

    Altre parti nel procedimento: Consiglio dell'Unione europea, Commissione delle Comunità europee

    Conclusioni della ricorrente

    Il ricorrente chiede che la Corte voglia:

    annullare l'ordinanza del 2 giugno 2008 e dichiarare ricevibile il ricorso del WWF al Tribunale di primo grado;

    condannare il Consiglio e la Commissione al pagamento delle spese sostenute dal WWF dinanzi alla Corte e al Tribunale di primo grado.

    Motivi e principali argomenti

    1)

    Il Tribunale ha erroneamente ritenuto che il diritto del WWF di partecipare al processo decisionale in qualità di membro del CCR, nonché l'obbligo del Consiglio di prendere in considerazione le sue osservazioni prima dell'adozione delle relative misure, non fossero sufficienti a contraddistinguerla «individualmente» ai sensi e per gli effetti dell'art. 230 CE. Il Tribunale ha erroneamente dichiarato che il WWF non è titolare di diritti procedurali in quanto essi spetterebbero unicamente al CCR e non anche ai suoi membri.

    2)

    Il Tribunale ha errato nell'affermare che, quand'anche si volesse assumere la «legittimazione ad agire» del WWF, la tutela giudiziaria richiesta non avrebbe per oggetto la garanzia dei diritti procedurali, con la conseguenza che il WWF non necessiterebbe di tutela giudiziaria. Si tratta di un approccio scorretto alla questione della legittimazione. Infatti, nel momento in cui dimostra la sussistenza di un interesse «diretto e individuale», la ricorrente è titolata a porre la questione della «legittimità» del provvedimento in questione, come ha cercato di fare il WWF nel caso di specie. La legittimazione del WWF non è circoscritta alla contestazione di un vizio del procedimento, contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale.

    3)

    La decisione del Tribunale è viziata a causa di una violazione del giusto processo. Il Tribunale ha concluso il processo dopo aver ricevuto l'atto di intervento della Commissione in data 21 novembre 2007, nonostante il 27 settembre 2007 avesse riconosciuto al WWF la possibilità di replicare alle eventuali osservazioni della Commissione. Il WWF non è stato autorizzato a presentare osservazioni in risposta. Nondimeno, ha trasmesso le proprie osservazioni al Tribunale, il quale tuttavia non le ha prese in considerazione prima di adottare la propria decisione, che risulta priva di qualsiasi riferimento alle osservazioni del WWF in risposta alla Commissione. Si è dunque in presenza di una grave violazione del giusto processo e dell'imparzialità da parte del Tribunale.


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