This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 62008CN0346
Case C-346/08: Action brought on 25 July 2008 — Commission of the European Communities v United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Causa C-346/08: Ricorso proposto il 25 luglio 2008 — Commissione delle Comunità europee/Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord
Causa C-346/08: Ricorso proposto il 25 luglio 2008 — Commissione delle Comunità europee/Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord
GU C 260 del 11.10.2008, p. 9–9
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
11.10.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 260/9 |
Ricorso proposto il 25 luglio 2008 — Commissione delle Comunità europee/Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord
(Causa C-346/08)
(2008/C 260/16)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: P. Oliver e A. Alcover San Pedro, agenti)
Convenuto: Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord
Conclusioni della ricorrente
— |
Dichiarare che, rifiutando di applicare la direttiva 2001/80/CE (1) concernente la limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione alla centrale elettrica di Lynemouth, il Regno Unito è venuto meno agli obblighi che ad esso incombono in forza della suddetta direttiva; |
— |
condannare il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord alle spese. |
Motivi e principali argomenti
La Commissione afferma che la centrale elettrica a carbone di Lynemouth in Northumberland costituisce un impianto di combustione ai sensi della direttiva. Inizialmente il Regno Unito condivideva tale opinione, ma in seguito ad una radicale inversione di orientamento la contesta ora energicamente.
Se la centrale elettrica di Lynemouth rientra nell'ambito di applicazione della direttiva, come sostiene la Commissione, essa è semplicemente un «impianto esistente» ai sensi dell'art. 2, n. 10, della direttiva. È pacifico tra le parti che l'autorizzazione iniziale di conduzione è stata concessa anteriormente al 1o luglio 1987. Ne consegue che, a parere della Commissione, le emissioni della centrale avrebbero dovuto essere significativamente ridotte entro il 1o gennaio 2008, conformemente all'art. 4, n. 3.
La Commissione afferma che, non avendo applicato la direttiva alla centrale elettrica di Lynemouth, il Regno Unito ha agito in violazione della detta direttiva. L'omissione relativa alla riduzione significativa delle emissioni della centrale entro il 1o gennaio 2008 costituisce una violazione permanente del diritto comunitario.
(1) GU L 309, pag. 1.