This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 62008CN0164
Case C-164/08: Reference for a preliminary ruling from the Monomeles Protodikio Rethimnon (Greece) lodged on 17 April 2008 — Mikhail Zakharioudakis v Dimos Labis
Causa C-164/08: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Monomeles Protodikeio Rethimnis (Grecia) il 17 aprile 2008 — Michail Zacharioudakis/Dimos Lampis
Causa C-164/08: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Monomeles Protodikeio Rethimnis (Grecia) il 17 aprile 2008 — Michail Zacharioudakis/Dimos Lampis
GU C 171 del 5.7.2008, p. 22–23
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
5.7.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 171/22 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Monomeles Protodikeio Rethimnis (Grecia) il 17 aprile 2008 — Michail Zacharioudakis/Dimos Lampis
(Causa C-164/08)
(2008/C 171/34)
Lingua processuale: il greco
Giudice del rinvio
Monomeles Protodikeio Rethimnis
Parti
Ricorrente: Michail Zacharioudakis
Convenuto: Dimos Lampis
Questioni pregiudiziali
1) |
Se la clausola 5 e la clausola 8, nn. 1 e 3, dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, che è parte integrante della direttiva del Consiglio 199/70/CE (GU L 175 del 10 luglio 1999, pag. 42), debbano essere interpretate nel senso che il diritto comunitario non consente allo Stato membro, motivando con il richiamo all'applicazione di tale accordo quadro, di adottare provvedimenti quando:
|
2) |
In caso di risposta affermativa alla prima questione, qualora nell'ordinamento giuridico nazionale preesistano all'entrata in vigore della direttiva 1999/70/CE norme equivalenti, ai sensi della clausola 5, n. 1, dell'accordo quadro, come l'art. 8, n. 3, della legge n. 2112/1920 di cui si discute nella controversia principale, se costituisca una riduzione non consentita del livello generale di tutela dei lavoratori a tempo determinato nell'ordinamento giuridico nazionale, ai sensi della clausola 8, nn. 1 e 3 dell'accordo quadro, l'adozione di un provvedimento normativo, motivato con richiamo all'applicazione dell'accordo quadro, come l'art. 11 del decreto presidenziale n. 164/2004, di cui si discute nella causa principale:
|
3) |
In caso di risposta affermativa alla prima questione, qualora nell'ordinamento giuridico nazionale preesistano all'entrata in vigore della direttiva 1999/70/CE norme equivalenti, ai sensi della clausola 5, n. 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, che costituisce parte integrante di tale direttiva, come l'art. 8, n. 3, della legge n. 2112/1920, di cui si discute nella causa in esame, se costituisca una riduzione non consentita del livello generale di tutela dei lavoratori a tempo determinato nell'ordinamento giuridico nazionale, ai sensi della clausola 8, nn. 1 e 3, dell'accordo quadro, l'adozione di un provvedimento normativo, motivato con il richiamo all'applicazione dell'accordo quadro, come l'art. 7 del decreto presidenziale n. 164/2004, di cui si discute nella causa principale, quando esso prevede come unico mezzo di tutela dei lavoratori a tempo determinato contro gli abusi, l'obbligo per il datore di lavoro di pagare la retribuzione e l'indennità di licenziamento, in caso di occupazione abusiva con contratti di lavoro a tempo determinato successivi, tenuto conto del fatto che:
|
4) |
In caso di risposta affermativa alle precedenti questioni, se il giudice nazionale, nell'interpretare il suo diritto nazionale in conformità della direttiva 1999/70/CE, debba disapplicare le disposizioni incompatibili con tale direttiva contenute nel provvedimento legislativo adottato motivando con il richiamo all'applicazione dell'accordo quadro, che però determina una riduzione del livello generale di tutela dei lavoratori a tempo determinato nell'ordinamento giuridico interno, come quelle degli artt. 7 e 11 del decreto presidenziale n. 164/2004 e applicare al loro posto le disposizioni contenute nel provvedimento nazionale equivalente, preesistente all'entrata in vigore della direttiva, come quelle dell'art. 8, n. 3, della legge n. 2112/1920. |
5) |
Nel caso in cui il giudice nazionale ritenesse in via di principio applicabile, in una causa che riguarda il lavoro a tempo determinato, una disposizione (nella fattispecie l'art. 8, n. 3, della legge n. 2112/1902) che costituisce norma equivalente, ai sensi della clausola 5, n. 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, che è parte integrante della direttiva 1999/70/CE, e sulla base di tale disposizione, la constatazione che la stipulazione di contratti successivi di lavoro come contratti avvenuti a tempo determinato senza ragione obiettiva collegata alla natura, al tipo e alle caratteristiche dell'attività prestata, comporti il riconoscimento che tali contratti sono contratti di lavoro a tempo indeterminato:
|