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Document 62008CA0425

Causa C-425/08: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 15 ottobre 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d’État — Belgio) — Enviro Tech (Europe) Ltd/Stato belga (Ambiente e protezione dei consumatori — Classificazione, imballaggio ed etichettatura dell’n-propil bromuro come sostanza pericolosa — Direttiva 2004/73/CE — Direttiva 67/548/CEE — Obbligo di trasposizione)

GU C 297 del 5.12.2009, p. 14–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

5.12.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 297/14


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 15 ottobre 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d’État — Belgio) — Enviro Tech (Europe) Ltd/Stato belga

(Causa C-425/08) (1)

(Ambiente e protezione dei consumatori - Classificazione, imballaggio ed etichettatura dell’n-propil bromuro come sostanza pericolosa - Direttiva 2004/73/CE - Direttiva 67/548/CEE - Obbligo di trasposizione)

2009/C 297/16

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Conseil d’État

Parti

Ricorrente: Enviro Tech (Europe) Ltd

Convenuto: Stato belga

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Conseil d’État (Belgio) — Validità, in rapporto alla direttiva quadro del Consiglio 27 giugno 1967, 67/548/CEE, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura delle sostanze pericolose (GU L 196, pag. 1), e segnatamente in rapporto agli allegati V (punto A.9) e VI (punto 4.2.3) di quest’ultima, della direttiva della Commissione 29 aprile 2004, 2004/73/CE, recante ventinovesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE (GU L 152, pag. 1) — Disposizioni nazionali illegittime per il fatto che traspongono una direttiva che si presume contraria alla direttiva quadro — Classificazione della sostanza denominata n propil bromuro come sostanza facilmente infiammabile e tossica

Dispositivo

L’esame delle questioni pregiudiziali non ha rivelato alcun elemento idoneo ad inficiare la validità della direttiva della Commissione 29 aprile 2004, 2004/73/CE, recante ventinovesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura delle sostanze pericolose, nella parte in cui essa qualifica l’n-propil bromuro come sostanza facilmente infiammabile (R 11) e tossica per il ciclo riproduttivo di categoria 2 (R 60).


(1)  GU C 327 del 20.10.2008.


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