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Document 62007TA0138

    Causa T-138/07: Sentenza del Tribunale 13 luglio 2011 — Schindler Holding e a./Commissione ( «Concorrenza — Intese — Mercato dell’installazione e della manutenzione degli ascensori e delle scale mobili — Decisione che constata una violazione dell’art. 81 CE — Manipolazione delle gare d’appalto — Ripartizione dei mercati — Fissazione dei prezzi» )

    GU C 269 del 10.9.2011, p. 44–44 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    10.9.2011   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 269/44


    Sentenza del Tribunale 13 luglio 2011 — Schindler Holding e a./Commissione

    (Causa T-138/07) (1)

    (Concorrenza - Intese - Mercato dell’installazione e della manutenzione degli ascensori e delle scale mobili - Decisione che constata una violazione dell’art. 81 CE - Manipolazione delle gare d’appalto - Ripartizione dei mercati - Fissazione dei prezzi)

    2011/C 269/96

    Lingua processuale: il tedesco

    Parti

    Ricorrenti: Schindler Holding Ltd (Hergiswil, Svizzera); Schindler Management AG (Ebikon, Svizzera); Schindler SA (Bruxelles, Belgio); Schindler Deutschland Holding GmbH (Berlino, Germania); Schindler Sàrl (Lussemburgo, Lussemburgo); e Schindler Liften BV (L’Aia, Paesi Bassi) (rappresentanti: R. Bechtold, W. Bosch, U. Soltész e S. Hirsbrunner, avvocati)

    Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: K. Mojzesowicz e R. Sauer, agenti)

    Interveniente a sostegno della convenuta: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: M. Simm e G. Kimberley, agenti)

    Oggetto

    Domanda d’annullamento della decisione della Commissione 21 febbraio 2007, C (2007)512 def., relativa ad un procedimento di applicazione dell’art. 81 [CE] (caso COMP/E-1/38.823 — Ascensori e scale mobili), o, in subordine, di riduzione dell’importo delle ammende inflitte alle ricorrenti

    Dispositivo

    1)

    Non vi è luogo a provvedere sul ricorso nei limiti in cui è stato proposto dalla Schindler Management AG.

    2)

    Il ricorso è respinto quanto al resto.

    3)

    La Schindler Holding Ltd, la Schindler SA, la Schindler Deutschland Holding GmbH, la Schindler Sàrl e la Schindler Liften BV sono condannate alle spese.

    4)

    La Schindler Management sopporterà le proprie spese.

    5)

    Il Consiglio dell’Unione europea sopporterà le proprie spese.


    (1)  GU C 155 del 7.7.2007.


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