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Document 62007CB0128

Cause riunite da C-128/07 a C-131/07: Ordinanza della Corte (Settima Sezione) 16 gennaio 2008 (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dalla Commissione tributaria provinciale di Latina) — Angelo Molinari (C-128/07), Giovanni Galeota (C-129/07), Salvatore Barbagallo (C-130/07), Michele Ciampi (C-131/07)/Agenzia delle Entrate — Ufficio di Latina (Direttiva 76/207/CEE — Parità di trattamento tra uomini e donne — Indennità di esodo — Vantaggio fiscale concesso ad un'età differente a seconda del sesso)

GU C 92 del 12.4.2008, p. 10–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

12.4.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 92/10


Ordinanza della Corte (Settima Sezione) 16 gennaio 2008 (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dalla Commissione tributaria provinciale di Latina) — Angelo Molinari (C-128/07), Giovanni Galeota (C-129/07), Salvatore Barbagallo (C-130/07), Michele Ciampi (C-131/07)/Agenzia delle Entrate — Ufficio di Latina

(Cause riunite da C-128/07 a C-131/07) (1)

(Direttiva 76/207/CEE - Parità di trattamento tra uomini e donne - Indennità di esodo - Vantaggio fiscale concesso ad un'età differente a seconda del sesso)

(2008/C 92/16)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Commissione tributaria provinciale di Latina

Parti

Ricorrenti: Angelo Molinari (C-128/07), Giovanni Galeota (C-129/07), Salvatore Barbagallo (C-130/07), Michele Ciampi (C-131/07)

Convenuta: Agenzia delle Entrate — Ufficio di Latina

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Commissione tributaria provinciale di Latina — Interpretazione della direttiva del Consiglio 9 febbraio 1976, 76/207/CEE, relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro (GU L 39, pag. 40) e della direttiva del Consiglio 79/7/CEE, relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza (GU L 6, pag. 24) — Interpretazione e portata della sentenza C-207/04, Vergani — Applicazione di un'imposta ridotta sulle somme percepite al momento della cessazione del lavoro per incoraggiare il pensionamento dei lavoratori di una determinata età — Vantaggio fiscale concesso ai lavoratori ad un'età differente a seconda del sesso

Dispositivo

1)

A seguito della sentenza 21 luglio 2005, causa C-207/04, Vergani, da cui risulta l'incompatibilità di una normativa nazionale con il diritto comunitario, è compito delle autorità dello Stato membro interessato adottare i provvedimenti generali o particolari idonei a garantire il rispetto del diritto comunitario sul loro territorio, mentre le dette autorità mantengono un potere discrezionale quanto alle misure da adottare affinché il diritto nazionale sia adeguato al diritto comunitario e affinché sia data piena attuazione ai diritti che sono attribuiti ai singoli da quest'ultimo. Qualora sia stata accertata una discriminazione incompatibile con il diritto comunitario, finché non siano adottate misure volte a ripristinare la parità di trattamento, il giudice nazionale è tenuto a disapplicare qualsiasi disposizione discriminatoria, senza doverne chiedere o attendere la previa rimozione da parte del legislatore, e deve applicare ai componenti della categoria sfavorita lo stesso regime che viene riservato alle persone dell'altra categoria.

2)

La deroga prevista dall'art. 7, n. 1, lett. a), della direttiva del Consiglio 19 dicembre 1978, 79/7/CEE, relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale, non è applicabile a una misura fiscale quale quella di cui all'art. 17, n. 4 bis, del DPR 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314.


(1)  GU C 117 del 26.5.2007.


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