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Document 62005TA0109

    Cause riunite T-109/05 e T-444/05: Sentenza del Tribunale 24 maggio 2011 — NLG/Commissione [ «Accesso ai documenti — Regolamento (CE) n. 1049/2001 — Documenti riguardanti gli elementi di costi che derivano dagli obblighi di servizio pubblico in materia di aiuti di Stato — Diniego di accesso — Eccezione relativa alla protezione degli interessi commerciali di un terzo — Segreto professionale — Obbligo di motivazione — Parità di trattamento — Documenti provenienti da uno Stato membro» ]

    GU C 204 del 9.7.2011, p. 20–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    9.7.2011   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 204/20


    Sentenza del Tribunale 24 maggio 2011 — NLG/Commissione

    (Cause riunite T-109/05 e T-444/05) (1)

    (Accesso ai documenti - Regolamento (CE) n. 1049/2001 - Documenti riguardanti gli elementi di costi che derivano dagli obblighi di servizio pubblico in materia di aiuti di Stato - Diniego di accesso - Eccezione relativa alla protezione degli interessi commerciali di un terzo - Segreto professionale - Obbligo di motivazione - Parità di trattamento - Documenti provenienti da uno Stato membro)

    2011/C 204/34

    Lingua processuale: l'italiano

    Parti

    Ricorrente: Navigazione Libera del Golfo Srl (NLG), già Navigazione Libera del Golfo SpA (Napoli), (rappresentanti: avv.ti S. Ravenna e A. Abate)

    Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: P. Costa de Oliveira e V. Di Bucci, agenti)

    Intervenienti a sostegno della convenuta: Repubblica italiana (rappresentanti: inizialmente I. Braguglia, agente, e M. Fiorilli, avvocato dello Stato, successivamente M. Fiorilli e R. Adam, agente, e infine I. Bruni, avvocato dello Stato) (causa T-444/05); Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: B. Driessen e A. Vitro, agenti) (causa T-444/05); Caremar SpA (Napoli) (rappresentanti: inizialmente gli avv.ti G.M. Roberti, A. Franchi e G. Bellitti, successivamente gli avv.ti Roberti, Bellitti e I. Perego) (cause T-109/05 e T-444/05)

    Oggetto

    Domanda di annullamento delle decisioni della Commissione 3 febbraio 2005, D(2005) 997, e 12 ottobre 2005, D(2005) 9766, che negano alla ricorrente l’accesso a taluni dati che non sono riprodotti nella versione pubblicata della decisione della Commissione 16 marzo 2004, 2005/163/CE, relativa agli aiuti di Stato corrisposti dall’Italia alle compagnie marittime Adriatica, Caremar, Siremar, Saremar e Toremar (Gruppo Tirrenia) (GU 2005, L 53, pag. 29)

    Dispositivo

    1)

    La decisione della Commissione 3 febbraio 2005, D(2005) 997, è annullata nella parte in cui riguarda il diniego di accesso agli elementi dettagliati dei sovraccosti sostenuti su base annua dalla Caremar SpA relativi ai servizi di trasporto passeggeri svolti sulla linea Napoli-Beverello/Capri, tanto con traghetti quanto con unità veloci.

    2)

    Il ricorso nella causa T-109/05 è respinto per il resto.

    3)

    La Commissione europea sopporterà un terzo delle proprie spese e un terzo delle spese sostenute dalla Navigazione Libera del Golfo Srl (NLG); quest’ultima sopporterà due terzi delle proprie spese e due terzi delle spese sostenute dalla Commissione nella causa T-109/05.

    4)

    La Caremar sopporterà le proprie spese nella causa T-109/05.

    5)

    La decisione della Commissione 12 ottobre 2005, D(2005) 9766, è annullata.

    6)

    La Commissione europea è condannata alle spese nella causa T-444/05.

    7)

    La Repubblica italiana, il Consiglio dell’Unione europea e la Caremar sopporteranno ciascuno le proprie spese.


    (1)  GU C 106 del 30.4.2005.


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