This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 62005TA0109
Joined Cases T-109/05 and T-444/05: Judgment of the General Court of 24 May 2011 — NLG v Commission (Access to documents — Regulation (EC) No 1049/2001 — Documents concerning the cost elements arising from public service obligations relating to State aid — Refusal of access — Exception concerning the protection of the commercial interests of a third party — Professional secrecy — Obligation to state reasons — Equal treatment — Documents originating from a Member State)
Cause riunite T-109/05 e T-444/05: Sentenza del Tribunale 24 maggio 2011 — NLG/Commissione [ «Accesso ai documenti — Regolamento (CE) n. 1049/2001 — Documenti riguardanti gli elementi di costi che derivano dagli obblighi di servizio pubblico in materia di aiuti di Stato — Diniego di accesso — Eccezione relativa alla protezione degli interessi commerciali di un terzo — Segreto professionale — Obbligo di motivazione — Parità di trattamento — Documenti provenienti da uno Stato membro» ]
Cause riunite T-109/05 e T-444/05: Sentenza del Tribunale 24 maggio 2011 — NLG/Commissione [ «Accesso ai documenti — Regolamento (CE) n. 1049/2001 — Documenti riguardanti gli elementi di costi che derivano dagli obblighi di servizio pubblico in materia di aiuti di Stato — Diniego di accesso — Eccezione relativa alla protezione degli interessi commerciali di un terzo — Segreto professionale — Obbligo di motivazione — Parità di trattamento — Documenti provenienti da uno Stato membro» ]
GU C 204 del 9.7.2011, p. 20–20
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
9.7.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 204/20 |
Sentenza del Tribunale 24 maggio 2011 — NLG/Commissione
(Cause riunite T-109/05 e T-444/05) (1)
(Accesso ai documenti - Regolamento (CE) n. 1049/2001 - Documenti riguardanti gli elementi di costi che derivano dagli obblighi di servizio pubblico in materia di aiuti di Stato - Diniego di accesso - Eccezione relativa alla protezione degli interessi commerciali di un terzo - Segreto professionale - Obbligo di motivazione - Parità di trattamento - Documenti provenienti da uno Stato membro)
2011/C 204/34
Lingua processuale: l'italiano
Parti
Ricorrente: Navigazione Libera del Golfo Srl (NLG), già Navigazione Libera del Golfo SpA (Napoli), (rappresentanti: avv.ti S. Ravenna e A. Abate)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: P. Costa de Oliveira e V. Di Bucci, agenti)
Intervenienti a sostegno della convenuta: Repubblica italiana (rappresentanti: inizialmente I. Braguglia, agente, e M. Fiorilli, avvocato dello Stato, successivamente M. Fiorilli e R. Adam, agente, e infine I. Bruni, avvocato dello Stato) (causa T-444/05); Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: B. Driessen e A. Vitro, agenti) (causa T-444/05); Caremar SpA (Napoli) (rappresentanti: inizialmente gli avv.ti G.M. Roberti, A. Franchi e G. Bellitti, successivamente gli avv.ti Roberti, Bellitti e I. Perego) (cause T-109/05 e T-444/05)
Oggetto
Domanda di annullamento delle decisioni della Commissione 3 febbraio 2005, D(2005) 997, e 12 ottobre 2005, D(2005) 9766, che negano alla ricorrente l’accesso a taluni dati che non sono riprodotti nella versione pubblicata della decisione della Commissione 16 marzo 2004, 2005/163/CE, relativa agli aiuti di Stato corrisposti dall’Italia alle compagnie marittime Adriatica, Caremar, Siremar, Saremar e Toremar (Gruppo Tirrenia) (GU 2005, L 53, pag. 29)
Dispositivo
1) |
La decisione della Commissione 3 febbraio 2005, D(2005) 997, è annullata nella parte in cui riguarda il diniego di accesso agli elementi dettagliati dei sovraccosti sostenuti su base annua dalla Caremar SpA relativi ai servizi di trasporto passeggeri svolti sulla linea Napoli-Beverello/Capri, tanto con traghetti quanto con unità veloci. |
2) |
Il ricorso nella causa T-109/05 è respinto per il resto. |
3) |
La Commissione europea sopporterà un terzo delle proprie spese e un terzo delle spese sostenute dalla Navigazione Libera del Golfo Srl (NLG); quest’ultima sopporterà due terzi delle proprie spese e due terzi delle spese sostenute dalla Commissione nella causa T-109/05. |
4) |
La Caremar sopporterà le proprie spese nella causa T-109/05. |
5) |
La decisione della Commissione 12 ottobre 2005, D(2005) 9766, è annullata. |
6) |
La Commissione europea è condannata alle spese nella causa T-444/05. |
7) |
La Repubblica italiana, il Consiglio dell’Unione europea e la Caremar sopporteranno ciascuno le proprie spese. |