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Document 62002TA0357

    Causa T-357/02 RENV: Sentenza del Tribunale 14 luglio 2011 — Freistaat Sachsen/Commissione ( «Aiuti concessi dagli Stati — Aiuti concessi dalle autorità del Land di Sassonia — Aiuti al coaching, alla partecipazione a fiere, alla cooperazione e alla promozione del design — Decisione che dichiara il regime di aiuti parzialmente compatibile e parzialmente incompatibile con il mercato comune — Regime di aiuti a favore delle piccole e medie imprese — Mancato esercizio del potere discrezionale — Obbligo di motivazione» )

    GU C 269 del 10.9.2011, p. 40–40 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    10.9.2011   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 269/40


    Sentenza del Tribunale 14 luglio 2011 — Freistaat Sachsen/Commissione

    (Causa T-357/02 RENV) (1)

    (Aiuti concessi dagli Stati - Aiuti concessi dalle autorità del Land di Sassonia - Aiuti al coaching, alla partecipazione a fiere, alla cooperazione e alla promozione del design - Decisione che dichiara il regime di aiuti parzialmente compatibile e parzialmente incompatibile con il mercato comune - Regime di aiuti a favore delle piccole e medie imprese - Mancato esercizio del potere discrezionale - Obbligo di motivazione)

    2011/C 269/86

    Lingua processuale: il tedesco

    Parti

    Ricorrente: Freistaat Sachsen (Germania) (rappresentante: avv. T. Lübbig)

    Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: K. Gross, V. Kreuschitz e T. Maxian Rusche, agenti)

    Oggetto

    Domanda di annullamento dell’art. 2, secondo comma, e degli artt. 3 e 4 della decisione della Commissione 24 settembre 2002, 2003/226/CE, relativa al previsto regime di aiuti della Germania «Direttive relative alla promozione delle PMI — Sviluppo delle capacità imprenditoriali in Sassonia» — Sottoprogrammi 1 (Coaching), 4 (Partecipazioni a fiere), 5 (Cooperazione) e 7 (Promozione-design) (GU 2003, L 91, pag. 13)

    Dispositivo

    1)

    Il ricorso è respinto.

    2)

    Il Freistaat Sachsen (Germania) sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea sia dinanzi al Tribunale sia dinanzi alla Corte.


    (1)  GU C 31 dell’8.2.2003.


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