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Document 52018AE1639

    Parere del Comitato economico e sociale europeo su «La condizione delle donne con disabilità» [parere esplorativo richiesto dal Parlamento europeo]

    EESC 2018/01639

    GU C 367 del 10.10.2018, p. 20–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    10.10.2018   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 367/20


    Parere del Comitato economico e sociale europeo su «La condizione delle donne con disabilità»

    [parere esplorativo richiesto dal Parlamento europeo]

    (2018/C 367/04)

    Relatrice:

    Gunta ANČA

    Consultazione

    Parlamento europeo, 3.4.2018

    Base giuridica

    Articolo 29 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea

    Decisione dell’Assemblea plenaria

    13.3.2018

    Sezione competente

    Occupazione, affari sociali, cittadinanza

    Adozione in sezione

    6.6.2018

    Adozione in sessione plenaria

    11.7.2018

    Sessione plenaria n.

    536

    Esito della votazione

    (favorevoli/contrari/astenuti)

    187/2/0

    1.   Conclusioni e raccomandazioni

    1.1.

    Le donne e le ragazze con disabilità devono costantemente far fronte ad una discriminazione multipla e intersezionale, dovuta sia al loro genere che alla loro disabilità. Le donne con disabilità non godono di pari opportunità di partecipazione, a parità di condizioni con gli altri, a tutti gli aspetti della società, ma sono invece troppo spesso escluse, tra l’altro, da un’istruzione e una formazione inclusive, dall’occupazione, dall’accesso a programmi di riduzione della povertà, dall’accesso ad un alloggio adeguato nonché dalla partecipazione alla vita politica e alla vita pubblica, e in aggiunta taluni atti legislativi impediscono loro di prendere decisioni in merito alla loro vita, anche per quanto riguarda i loro diritti sessuali e riproduttivi. Vari ostacoli si frappongono inoltre all’esercizio dei loro diritti di cittadine dell’UE (1).

    1.2.

    Il presente parere invita l’UE e tutti i suoi Stati membri ad attuare la Convenzione dell’ONU sui diritti delle persone con disabilità (2), le raccomandazioni rivolte dal Comitato delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità all’UE nel 2015 sulle donne e le ragazze con disabilità, nonché l’osservazione generale n. 3 sull’articolo 6 della Convenzione elaborata dal suddetto Comitato delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità.

    1.3.

    Il CESE esorta l’UE e i suoi Stati membri a includere la dimensione della disabilità nelle loro future strategie, politiche e programmi per la parità di genere, e ad integrare una prospettiva di genere nelle loro strategie in materia di disabilità, tra cui la futura strategia europea sulla disabilità 2020-2030 e il pilastro europeo dei diritti sociali (3). La strategia che sostituirà la strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva dovrebbe inoltre includere una prospettiva per le donne con disabilità, la cui partecipazione all’economia e alla società è essenziale per la riuscita della strategia europea globale in campo sociale ed economico (4).

    1.4.

    Sia in ambito UE che a livello nazionale, si dovrebbe fare il necessario per avviare un dialogo strutturato, creando una linea di bilancio a parte sufficiente ad assicurare una consultazione e una partecipazione significative — tramite le loro organizzazioni di rappresentanza — delle persone con disabilità, compresi donne, ragazze e ragazzi con disabilità, nell’attuazione e nella verifica del rispetto della Convenzione dell’ONU sui diritti delle persone con disabilità (5).

    1.5.

    Si dovrebbe far ricorso agli strumenti di finanziamento dell’UE, sia quelli esistenti che quelli futuri, in particolare i fondi strutturali e il Fondo sociale europeo, in quanto meccanismi essenziali per aiutare gli Stati membri a promuovere l’accessibilità e la non discriminazione nei confronti delle donne e delle ragazze con disabilità (6).

    1.6.

    L’UE e i suoi Stati membri dovrebbero aderire in tempi rapidi alla Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul), poiché questo segnerebbe un passo avanti nel contrastare la violenza contro le donne e le ragazze con disabilità (7). Tra le misure da adottare, si dovrebbe introdurre nel codice penale il reato specifico di violenza sessuale e di violenza di altro tipo contro le donne e le ragazze con disabilità, ponendo fine tra l’altro alla loro sterilizzazione forzata (8).

    1.7.

    L’UE e i suoi Stati membri dovrebbero adottare tutte le misure necessarie per garantire alle donne e alle ragazze con disabilità pari accesso a servizi di assistenza sanitaria specificamente concepiti per le persone con disabilità, nonché a servizi di carattere più generale che siano accessibili. Tutte le donne e le ragazze con disabilità devono poter esercitare la loro capacità giuridica assumendo decisioni autonome, usufruendo di un’assistenza qualora lo desiderino, per quanto riguarda le cure mediche e/o i trattamenti terapeutici, comprese le decisioni sul mantenimento della propria fertilità e autonomia riproduttiva (9).

    2.   Introduzione

    2.1.

    Le donne con disabilità rimangono tuttora ai margini della società. Infatti, non solo la loro condizione è peggiore rispetto a quella delle donne non disabili, ma lo è anche rispetto a quella degli uomini con disabilità (10).

    2.2.

    Le donne con disabilità costituiscono il 16 % della popolazione femminile totale in Europa: la percentuale si basa sul dato che attualmente le donne in Europa sono poco meno di 250 milioni, il che significa che nell’Unione europea (UE) si contano circa 40 milioni di donne e ragazze con disabilità (11).

    2.3.

    Sia in Europa che nel mondo il numero di persone anziane è in aumento, il che significa che il numero di persone con disabilità crescerà allo stesso ritmo. Dal momento che l’aspettativa di vita femminile è più lunga, il numero di donne con disabilità aumenterà in misura sproporzionata (12).

    2.4.

    Il presente parere invita l’UE e tutti i suoi Stati membri ad attuare la Convenzione dell’ONU sui diritti delle persone con disabilità (13), le raccomandazioni rivolte da detta Convenzione all’UE nel 2015 sulle donne e le ragazze con disabilità, nonché l’osservazione generale n. 3 sull’articolo 6 della Convenzione elaborata dal Comitato delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità. L’UE e i suoi Stati membri dovrebbero adottare senza indugi un piano d’azione e un calendario, oltre che mettere in campo le risorse necessarie, per l’attuazione della Convenzione dell’ONU sui diritti delle persone con disabilità.

    3.   Osservazioni generali

    Quadro giuridico internazionale ed europeo

    3.1.

    L’UE, insieme ai suoi 28 Stati membri, è uno Stato parte della Convenzione sui diritti delle persone con disabilità. L’UE e i 28 Stati membri sono attualmente vincolati al rispetto della Convenzione dal diritto internazionale, il che significa che essi si impegnano a promuovere, proteggere e garantire congiuntamente i diritti delle persone con disabilità sanciti dalla Convenzione stessa, compresi quelli delle donne e delle ragazze con disabilità. L’Unione europea e i suoi Stati membri dovrebbero dare l’esempio, dal momento che l’UE è la sola organizzazione per l’integrazione regionale al mondo che sia anche Stato parte della Convenzione, e si trova inoltre in una posizione unica per assicurare una protezione armonizzata e paritaria delle donne e delle ragazze con disabilità in tutta l’Europa.

    3.2.

    A norma dell’articolo 6 della Convenzione sui diritti delle persone con disabilità, gli Stati parti della Convenzione riconoscono che «le donne e le minori con disabilità sono soggette a discriminazioni multiple e, a questo riguardo, adottano misure per garantire il pieno ed uguale godimento di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali da parte delle donne e delle minori con disabilità. Gli Stati parti adottano ogni misura idonea ad assicurare il pieno sviluppo, progresso ed emancipazione delle donne, allo scopo di garantire loro l’esercizio ed il godimento dei diritti umani e delle libertà fondamentali enunciati nella presente Convenzione».

    3.3.

    Nel 2015 il Comitato delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità ha rivolto all’UE importanti raccomandazioni su come migliorare la condizione di queste persone nell’Unione europea, incluse le donne e le ragazze con disabilità.

    3.4.

    Nel 2016 il medesimo Comitato delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità ha adottato l’osservazione generale n. 3 sull’articolo 6 della Convenzione, in cui si sottolinea che gli Stati parti della Convenzione, compresa l’UE, dovrebbero mettere in campo le misure sopra ricordate al fine di promuovere i diritti delle donne e delle ragazze con disabilità.

    3.5.

    Tutti gli Stati membri dell’UE sono anche Stati parti della Convenzione delle Nazioni Unite sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne (UN Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women — CEDAW), che costituisce lo strumento giuridico internazionale dalla portata più estesa per far progredire il pari riconoscimento, il godimento e l’esercizio di tutti i diritti umani delle donne in campo politico, economico, sociale, culturale, civile e domestico. Le donne e le ragazze con disabilità dovrebbero anche trarre pieno giovamento dagli sforzi intrapresi a livello nazionale per attuare la CEDAW, e dovrebbero anche esservi coinvolte.

    3.6.

    Gli articoli 10 e 19 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) stabiliscono che — nella definizione e nell’attuazione delle sue politiche e azioni, e tramite l’adozione di iniziative adeguate — l’UE deve combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l’origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l’età o l’orientamento sessuale. L’articolo 8 del TFUE sancisce che «[n]elle sue azioni l’Unione mira ad eliminare le ineguaglianze, nonché a promuovere la parità, tra uomini e donne».

    3.7.

    Gli articoli 20 e 26 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE vietano la discriminazione fondata sulla disabilità e sanciscono il diritto delle persone con disabilità a beneficiare di misure intese a garantirne l’autonomia, l’inserimento sociale e professionale e la partecipazione alla vita della comunità. La Carta sancisce inoltre la parità tra uomini e donne e la non discriminazione per tutta una serie di motivi, compreso il genere.

    4.   Raccomandazioni generali

    4.1.

    Contrariamente a quanto sancito dalla Convenzione sui diritti delle persone con disabilità, dalla CEDAW, dal TFUE e dalla Carta dei diritti fondamentali dell’UE, l’Unione europea non ha sistematicamente integrato la dimensione della disabilità nel ventaglio delle sue politiche, dei suoi programmi e delle sue strategie in materia di genere, né ha adottato una prospettiva di genere nelle sue strategie in materia di disabilità. Oggi l’UE e i suoi Stati membri non dispongono di un quadro giuridico solido atto a tutelare, promuovere e garantire l’insieme dei diritti umani a tutte le donne e le ragazze con disabilità. Il CESE esorta l’UE e i suoi Stati membri a includere la dimensione della disabilità nelle loro future strategie, politiche e programmi per la parità di genere, e ad integrare una prospettiva di genere nelle loro strategie in materia di disabilità, tra cui la futura strategia europea sulla disabilità 2020-2030 e il pilastro europeo dei diritti sociali. La strategia che sostituirà la strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva dovrebbe inoltre includere una prospettiva per le donne con disabilità, la cui partecipazione all’economia e alla società è essenziale per la riuscita della strategia europea globale in campo sociale ed economico (14).

    4.2.

    L’UE e i suoi Stati membri non consultano a sufficienza né finanziano in misura adeguata le organizzazioni rappresentative di donne e ragazze con disabilità. Sia in ambito UE che a livello nazionale, si dovrebbe fare il necessario per avviare un dialogo strutturato, creando una linea di bilancio a parte sufficiente ad assicurare una consultazione e una partecipazione significative — tramite le loro organizzazioni di rappresentanza — delle persone con disabilità, compresi donne, ragazze e ragazzi con disabilità, nell’attuazione e nella verifica del rispetto della Convenzione dell’ONU sui diritti delle persone con disabilità (15).

    4.3.

    Ancora oggi le donne e le ragazze con disabilità restano ai margini di tutte le organizzazioni per i diritti umani. Le relazioni periodiche elaborate dagli organi convenzionali delle Nazioni Unite competenti in materia di diritti umani per l’Unione europea e i singoli Stati membri devono presentare sistematicamente informazioni sulle donne con disabilità. Questa prassi andrebbe estesa a tutte le istituzioni impegnate nella difesa dei diritti umani a livello sia europeo che nazionale, comprese le organizzazioni rappresentative delle persone con disabilità e delle loro famiglie, le organizzazioni femminili in generale e quelle che rappresentano le donne con disabilità (16).

    4.4.

    L’UE e i suoi Stati membri non dispongono di dati omogenei e comparabili né di indicatori del rispetto dei diritti umani per quanto riguarda le donne e le ragazze con disabilità, e neppure di studi/ricerche sulla condizione di queste due particolari categorie nell’Unione (17). Il CESE raccomanda che le agenzie europee — in particolare la Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (Eurofound), il Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop), l’Agenzia dell’UE per i diritti fondamentali (FRA) e l’Istituto europeo per l’uguaglianza di genere (EIGE) — adottino un approccio più sistematico nelle loro attività in relazione alle persone con disabilità e alla condizione di queste persone nel mercato del lavoro e nella società. Tale approccio dovrebbe tenere conto in particolare della situazione delle donne e del fatto che l’intersezionalità può portare a molteplici forme di discriminazione. Il CESE raccomanda inoltre che questo tema sia espressamente indicato nei programmi di lavoro di dette agenzie europee. Tanto a livello dell’UE come a livello nazionale, le tematiche relative alle donne e alle ragazze con disabilità dovrebbero essere integrate nella raccolta di dati e statistiche sul genere e le fasce di età, oltre che nelle serie statistiche e nelle indagini statistiche, conformemente ai principi della Convenzione sui diritti delle persone con disabilità. Per fornire orientamenti alla pianificazione strategica, si dovrebbe introdurre un meccanismo destinato a monitorare i progressi compiuti e a finanziare la raccolta dati, gli studi e le ricerche sulle donne e le ragazze con disabilità e sulla discriminazione intersezionale di cui esse sono oggetto, anche ad opera dei gruppi sociali più emarginati come le minoranze etniche e religiose. Le attività complessive di ricerca sui diritti delle persone con disabilità dovrebbero tener conto di una prospettiva di genere, e d’altro canto la ricerca sulle donne e le ragazze dovrebbe tener presente la dimensione della disabilità.

    4.5.

    Si dovrebbe far ricorso agli strumenti di finanziamento dell’UE, sia quelli esistenti che quelli futuri, in particolare i fondi strutturali e il Fondo sociale europeo, in quanto meccanismi essenziali per aiutare gli Stati membri a promuovere l’accessibilità e la non discriminazione nei confronti delle donne e delle ragazze con disabilità (18), nonché per sensibilizzare l’opinione pubblica e dare maggiore visibilità alle possibilità di finanziamento di misure di questo tipo nel quadro dei programmi per il periodo successivo al 2020. Alle organizzazioni delle persone con disabilità dovrebbero essere garantite informazioni in formato accessibile e un aiuto per accedere alle opportunità di finanziamento.

    4.6.

    In Europa le donne e le ragazze con disabilità sono più esposte al rischio di diventare vittime di discriminazione multipla e intersezionale. L’intersezione di fattori quali la razza, l’origine etnica, l’estrazione sociale, l’età, l’orientamento sessuale, la nazionalità, la religione, il sesso, la disabilità, lo status di profugo o di migrante, e altri ancora, ha un effetto moltiplicatore che rafforza la discriminazione di cui sono oggetto le donne e le ragazze con disabilità (19). Questa discriminazione nasce dal modo in cui le persone costruiscono le loro identità: esse non riescono a riconoscere la diversità che esiste tra le donne con disabilità e tendono ad avere una visione uniforme di queste donne in tutti gli spazi sociali e a percepirne la realtà da un punto di vista esclusivo (20). L’UE e i suoi Stati membri dovrebbero abrogare tutte le leggi, le politiche e le pratiche discriminatorie, e bandire qualsiasi discriminazione basata sul genere e sulla disabilità e tutte le forme di discriminazione intersezionale, tra l’altro adottando una normativa europea solida e di vasta portata che protegga le donne con disabilità dalla discriminazione intersezionale in tutti gli aspetti della vita (21).

    4.7.

    La Storia, gli atteggiamenti e i pregiudizi delle comunità di appartenenza, anche all’interno della cerchia familiare, hanno creato un’immagine stereotipata negativa delle donne e delle ragazze con disabilità, contribuendo così ad isolarle ed emarginarle dalla società. Queste donne e ragazze sono pressoché ignorate dai mezzi di informazione, e quando sono oggetto di attenzione mediatica l’approccio consiste nel considerarle da una prospettiva medico-sanitaria asessuata, passando sotto silenzio le loro capacità e il loro contributo all’ambiente in cui vivono (22). Le donne e le ragazze con disabilità non sono sufficientemente consapevoli dei loro diritti sanciti dalla Convenzione sui diritti delle persone con disabilità, dalla CEDAW e dalla legislazione dell’UE. L’UE e i suoi Stati membri dovrebbero elaborare una campagna di sensibilizzazione ad ampio raggio sulla Convenzione sui diritti delle persone con disabilità e sulla CEDAW, dare maggiore visibilità alla condizione delle donne con disabilità e lottare contro i pregiudizi di cui sono oggetto le donne e le ragazze con disabilità (23). Si dovrebbero incoraggiare i media a consultare e coinvolgere le donne con disabilità, preferibilmente le esponenti indicate dalle loro organizzazioni di rappresentanza, e tali organizzazioni dovrebbero inoltre partecipare a presentazioni e monitorare i programmi. Le organizzazioni delle persone con disabilità dovrebbero ricevere i finanziamenti necessari per informare e formare le donne e le ragazze con disabilità, come pure le loro famiglie, sui diritti di cui godono in forza della Convenzione dell’ONU sui diritti delle persone con disabilità.

    4.8.

    In quanto pubblica amministrazione, l’Unione europea ha il dovere di attuare la Convenzione sui diritti delle persone con disabilità all’interno delle sue istituzioni. L’UE dovrebbe garantire che gli eventi e riunioni, oltre che le iniziative di comunicazione, informazione e consultazione delle sue istituzioni, e le politiche europee in materia di occupazione e di sicurezza sociale siano interamente rispettose e tengano pienamente conto delle problematiche delle donne e delle ragazze con disabilità, e dovrebbe anche fare in modo che la sensibilità alle questioni di genere venga presa in considerazione al momento della formazione dei suoi bilanci. Andrebbero adottate azioni positive per assicurare che le donne con disabilità partecipino, a parità di condizioni con altre categorie, alle attività e al funzionamento delle istituzioni dell’UE.

    5.   Osservazioni specifiche

    5.1.   Violenze

    5.1.1.

    Le donne con disabilità sono più esposte al rischio di subire violenze e abusi o di essere sfruttate rispetto alle altre donne. La violenza subìta può essere di natura interpersonale, istituzionale e/o strutturale. Con violenza istituzionale e/o strutturale si intende qualsiasi forma di ineguaglianza strutturale o di discriminazione istituzionale che mantiene la donna in posizione subordinata, materialmente o ideologicamente, rispetto ad altri familiari, membri della famiglia allargata o della comunità (24). Secondo uno studio realizzato nel 2014 dall’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali, le donne e le ragazze con disabilità sono più esposte al rischio (da 3 a 5 volte di più rispetto alle altre donne) di diventare vittime di violenza, in particolare di violenza domestica (25).

    5.1.2.

    La normativa UE e la legislazione degli Stati membri sulla prevenzione dello sfruttamento, della violenza e degli abusi spesso non riserva nessuna particolare attenzione alla categoria delle donne e delle ragazze con disabilità. L’UE dovrebbe prendere i provvedimenti necessari per integrare sistematicamente la dimensione della disabilità in tutte le normative, le politiche e le strategie di lotta contro la violenza, gli abusi e lo sfruttamento (26). Nel codice penale si dovrebbe introdurre il reato specifico di violenza contro le donne. L’Unione dovrebbe adottare tutte le misure legislative, amministrative, sociali ed educative atte a proteggere le donne e le ragazze con disabilità, sia all’interno che all’esterno delle mura domestiche, da tutte le forme di sfruttamento, violenza e abuso e ad agevolare il loro accesso alla giustizia grazie a un’assistenza e a un sostegno adeguati in seno alla comunità, tenendo in considerazione le loro esigenze specifiche, tra cui quella di avere dispositivi di assistenza, per evitare l’isolamento e la segregazione in casa (27).

    5.1.3.

    L’UE e i suoi Stati membri dovrebbero aderire in tempi rapidi alla Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul), poiché questo segnerebbe un passo avanti nel contrastare la violenza contro le donne e le ragazze con disabilità. Tra le misure da adottare, si dovrebbe introdurre nel codice penale il reato specifico di violenza sessuale e di violenza di altro tipo contro le donne e le ragazze con disabilità, ponendo fine tra l’altro alla loro sterilizzazione forzata (28).

    5.2.   Salute sessuale e riproduttiva e relativi diritti, compreso il rispetto del domicilio e quello del diritto di fondare una famiglia

    5.2.1.

    Gli stereotipi pregiudizievoli relativi alla disabilità e al genere costituiscono una forma di discriminazione con conseguenze particolarmente gravi sulla possibilità di godere di una salute sessuale e riproduttiva e dei relativi diritti, oltre che sull’esercizio del diritto di fondare una famiglia. Tra le immagini stereotipate che danneggiano le donne con disabilità citiamo la convinzione che siano asessuate, prive di capacità, irrazionali e/o ipersessuate (29).

    5.2.2.

    Spesso le scelte delle donne con disabilità, in particolare di quelle con disabilità intellettive o psicosociali, vengono ignorate, e in molti casi a decidere al posto loro sono terzi, tra cui i loro rappresentanti legali, prestatori di servizi, tutori e familiari, in violazione dei loro diritti sanciti dall’articolo 12 della Convenzione sui diritti delle persone con disabilità (30). In troppi casi le donne e le ragazze con disabilità sono costrette a subire sterilizzazioni e aborti forzati, o altre forme di controllo della fertilità. È opportuno che l’UE e gli Stati membri adottino ogni provvedimento idoneo a garantire che tutte le donne con disabilità possano esercitare la loro capacità giuridica assumendo decisioni autonome, usufruendo di un’assistenza qualora lo desiderino, per quanto riguarda cure mediche e/o trattamenti terapeutici, comprese le decisioni sul mantenimento della propria fertilità e autonomia riproduttiva, esercitando il loro diritto di stabilire quanti bambini vogliono e a che intervallo tra una gravidanza e l’altra, di decidere in merito alla propria sessualità e di esercitare il diritto di intrecciare relazioni, in totale assenza di coercizioni, discriminazioni e violenza. La sterilizzazione forzata e l’aborto forzato sono una forma di violenza nei confronti delle donne e dovrebbe essere perseguiti penalmente, come sancito all’articolo 39 della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (31).

    5.2.3.

    Alle donne con disabilità può inoltre essere negato l’accesso all’informazione, alla comunicazione e all’educazione sulla loro salute sessuale e riproduttiva e sui relativi diritti, a causa dello stereotipo pregiudizievole secondo cui sarebbero asessuate e, quindi, non avrebbero bisogno di ricevere tali informazioni al pari di tutti gli altri. Per di più, le informazioni possono anche non essere disponibili in formati accessibili. Le strutture e le attrezzature per l’assistenza sanitaria, comprese le apparecchiature per la mammografia e i lettini per gli esami ginecologici, presentano spesso problemi di accessibilità fisica per le donne con disabilità (32). L’UE e i suoi Stati membri dovrebbero adottare tutte le misure necessarie per garantire alle donne e alle ragazze con disabilità pari accesso a servizi di assistenza sanitaria specificamente concepiti per le persone con disabilità, nonché a servizi accessibili di natura generale, come cure dentistiche e oculistiche, servizi per la salute sessuale e riproduttiva e servizi di medicina preventiva, comprese consultazioni ginecologiche, esami medici, pianificazione familiare e un’assistenza adattata durante la gravidanza.

    5.2.4.

    Si dovrebbero prendere i necessari provvedimenti in merito alla formazione dei professionisti, e prima di tutto degli operatori del settore dell’assistenza sanitaria e degli operatori del settore giuridico, per far sì che prestino ascolto alla voce delle donne e delle ragazze con disabilità nel corso delle indagini e dei procedimenti giudiziari. Queste misure andrebbero adottate in stretta cooperazione con le organizzazioni di rappresentanza delle persone con disabilità.

    5.3.   Istruzione e formazione

    5.3.1.

    I perniciosi stereotipi sul genere e sulla disabilità hanno l’effetto combinato di alimentare le mentalità, le politiche e le pratiche discriminatorie, ad esempio: utilizzare materiale educativo che perpetua gli stereotipi pregiudizievoli in materia di genere e di disabilità, svolgere attività familiari basate sul genere, attribuire compiti di assistenza e cura a donne e ragazze e, in alcuni ambiti, considerare più importante l’istruzione dei ragazzi rispetto a quella delle ragazze, incoraggiare il matrimonio precoce di ragazze minori con disabilità, e, infine, non installare servizi igienico-sanitari accessibili nelle scuole per consentire a donne e ragazze di gestire in modo igienicamente sicuro il periodo delle mestruazioni. A sua volta, tutto questo è causa di tassi più elevati di analfabetismo, insuccesso scolastico, tassi disomogenei di frequenza giornaliera in classe, assenteismo e abbandono scolastico (33).

    5.3.2.

    Un’analisi comparativa condotta nell’UE mostra che nel 2011 solo il 27 % delle persone con disabilità di età compresa tra i 30 e i 34 anni aveva completato il livello di istruzione terziaria o un livello equivalente (34). Non sono però disponibili dati specifici riguardo alle donne e alle ragazze con disabilità. Nelle scuole europee e in vari Stati membri dell’UE molte donne e ragazze con disabilità non possono accedere a un’istruzione inclusiva e di qualità, conformemente a quanto sancito dalla Convenzione sui diritti delle persone con disabilità. È dimostrato che la crisi finanziaria ha avuto ripercussioni negative sugli sforzi volti ad offrire un’istruzione inclusiva.

    5.3.3.

    L’offerta di un’istruzione generale inclusiva alle ragazze e alle donne con disabilità va vista attraverso il paradigma di un’istruzione di qualità, delle pari opportunità, di un sostegno e di un alloggio a prezzi ragionevoli (35), nonché di un’accessibilità universale lungo tutto l’arco della vita, garantendo alle donne con disabilità l’accesso ad un’istruzione permanente quale strumento per rafforzare la loro autonomia personale e il libero sviluppo della loro personalità oltre che per migliorarne l’inserimento sociale, mentre al tempo stesso esercitano in ogni momento il diritto di decidere per sé stesse e di scegliere il proprio stile di vita. I genitori di alunni e studenti con disabilità dovrebbero ricevere le informazioni del caso sui vantaggi che apporta un’istruzione generale inclusiva.

    5.3.4.

    L’UE e gli Stati membri dovrebbero valutare la situazione attuale e adottare misure volte a facilitare l’accesso e il beneficio di un’istruzione inclusiva e di qualità per tutti gli studenti con disabilità, in linea con la Convenzione sui diritti delle persone con disabilità, promuovendo il ricorso agli strumenti di finanziamento europei; inoltre, nel perseguire la realizzazione dell’obiettivo stabilito in materia di istruzione, dovrebbero includere specifici indicatori sulla disabilità nella strategia Europa 2020.

    5.3.5.

    Negli ultimi anni sono stati introdotti dei miglioramenti nei regolamenti UE e nei programmi di scambio di studenti (ad esempio Erasmus+) pertinenti nel campo dell’istruzione, compreso un sostegno finanziario per la mobilità degli studenti con disabilità. Resta però il fatto che, all’atto pratico, gli studenti con disabilità devono affrontare un gran numero di ostacoli quando cercano di avere accesso ai servizi di istruzione del paese di destinazione del programma di scambio (ad esempio, barriere dovute all’atteggiamento, barriere fisiche, in materia di comunicazione e di informazione, o ancora la scarsa flessibilità dei programmi di studio) (36). I programmi dell’UE per l’istruzione superiore, la formazione e l’apprendimento permanente dovrebbero prevedere aiuti a favore delle donne con disabilità. Il programma europeo di scambio destinato agli imprenditori («Erasmus per giovani imprenditori») dovrebbe prevedere un aiuto finanziario a favore dei giovani con disabilità, una misura che è attualmente assente dal programma. Sarebbe opportuno condividere le buone pratiche e le sfide che emergono nei programmi di scambio destinati agli studenti e ai giovani imprenditori, e si dovrebbe prevedere una formazione per i professionisti del settore dell’istruzione, le parti sociali e i mezzi d’informazione.

    5.3.6.

    Alle donne e alle ragazze con disabilità andrebbe garantito un pari accesso alle diverse componenti delle infrastrutture delle TIC e della società dell’informazione. Per consentire l’accesso alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione alle donne e alle ragazze con disabilità a rischio di esclusione sociale o di povertà, nell’elaborazione e nello sviluppo di tali TIC si dovrebbero prendere in considerazione fattori economici, il fabbisogno di formazione e le pari opportunità, indipendentemente dall’età.

    5.4.   Occupazione

    5.4.1.

    La partecipazione generale delle donne al mercato del lavoro continua ad essere molto inferiore a quella degli uomini (46,6 % a fronte del 61,9 %). In tutti gli Stati membri i mercati del lavoro mostrano una persistente e significativa segregazione di genere. L’esclusione dal mercato del lavoro delle donne con disabilità è tuttavia molto più forte: secondo l’indice sull’uguaglianza di genere per il 2015 pubblicato dall’Istituto europeo per l’uguaglianza di genere (EIGE), nell’UE solo il 18,8 % delle donne con disabilità ha un lavoro, mentre per gli uomini con disabilità la percentuale sale al 28,1 %. Rimane inaccettabile che tra le donne con disabilità si registri un elevato tasso di disoccupazione, che tra l’altro le espone maggiormente al rischio di vivere in condizioni di povertà e di esclusione sociale. Le donne e le ragazze con disabilità incontrano maggiori difficoltà ad accedere al mercato del lavoro, il che complica ulteriormente la loro possibilità di condurre una vita indipendente. Spesso, inoltre, le donne e le ragazze con disabilità sono sottopagate. Gli ostacoli alla mobilità e la maggiore dipendenza dai familiari e dai prestatori di assistenza sono altrettante barriere che impediscono loro di partecipare attivamente all’istruzione, al mercato del lavoro e alla vita sociale ed economica della comunità (37).

    5.4.2.

    Considerati gli alti tassi di disoccupazione e di inattività sul mercato del lavoro che si registrano tra le donne con disabilità, l’UE e i suoi Stati membri devono mettere a punto azioni, sia di carattere generale che positive, mirate a questa specifica categoria e intese a promuovere la formazione, i collocamenti al lavoro, l’accesso all’occupazione, il mantenimento del posto di lavoro, la parità di retribuzione per uno stesso lavoro, le pari opportunità di percorso professionale, gli adattamenti sul posto di lavoro e l’equilibrio tra vita professionale e vita privata. Le donne con disabilità devono avere il diritto, alla pari con tutti gli altri, a condizioni di lavoro eque e favorevoli, incluse le pari opportunità e la parità di retribuzione per uno stesso lavoro (38).

    5.4.3.

    Tenendo presenti lo strumento dell’UE per il microfinanziamento e il Fondo sociale europeo per stimolare l’occupazione e favorire l’inclusione sociale, sarebbe opportuno promuovere le opportunità di lavoro autonomo, l’imprenditorialità delle donne con disabilità, la parità di rappresentanza nei consigli di amministrazione delle aziende, la creazione di imprese sociali o l’avvio di attività economiche in proprio. Le donne con disabilità dovrebbero godere di pari diritti a ricevere un aiuto finanziario durante l’intero ciclo di vita di un’impresa ed essere considerate come imprenditrici competenti. A tale proposito, si dovrebbero adottare azioni positive a favore delle donne imprenditrici con disabilità, incluse quelle che risiedono nelle aree rurali, con la concessione di prestiti a tassi agevolati, microcredito e sovvenzioni a fondo perduto.

    5.4.4.

    L’aumento del numero di persone con disabilità accrescerà l’onere che grava sui prestatori di cure e assistenza, in particolare quelli che prestano tale attività tra i familiari: si tratta in prevalenza di donne costrette a lavorare a orario ridotto o persino ad abbandonare il mercato del lavoro per prendersi cura dei familiari non autosufficienti (39).

    5.4.5.

    L’UE e gli Stati membri dovrebbero favorire un migliore equilibrio tra vita professionale e vita privata delle donne con disabilità e dei prestatori di assistenza alle persone con disabilità adottando misure efficaci pensate «su misura» per le esigenze specifiche di queste categorie. Tra le opzioni percorribili per raggiungere questo obiettivo figurano la trasparenza salariale, le procedure di assunzione e le indennità della sicurezza sociale, l’orario di lavoro flessibile o il telelavoro a tempo parziale, l’equilibrio tra le spese associate alla disabilità in relazione alla maternità e alla prestazione di assistenza ad altre persone fortemente bisognose di accudimento, la promozione dell’accesso universale a servizi di assistenza economicamente abbordabili e di qualità in diversi momenti della giornata, come asili nido o servizi di assistenza per anziani ed altre persone fortemente bisognose di accudimento (40).

    5.4.6.

    L’UE e gli Stati membri dovrebbero inserire la categoria delle donne con disabilità e le famiglie delle persone con disabilità tra i soggetti contemplati dalla proposta di direttiva della Commissione sull’equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza, nonché in altre misure di politica volte a migliorare l’equilibrio tra vita professionale e vita privata dei lavoratori e dei prestatori di assistenza (41).

    5.4.7.

    Le donne con disabilità devono anche affrontare una serie di ostacoli che le riguardano in modo esclusivo e impediscono la loro eguale partecipazione sul luogo di lavoro, tra cui molestie sessuali, disparità di retribuzione e una mancanza di accesso a mezzi di ricorso, a causa di atteggiamenti discriminatori di chi respinge le loro richieste o rimostranze. L’UE e gli Stati membri dovrebbero altresì garantire condizioni di sicurezza e di salute sul lavoro alle donne con disabilità e ai prestatori di assistenza delle persone con disabilità, tra cui la protezione dalle molestie e la garanzia di ottenere soddisfazione in caso di ricorsi. La prevenzione delle molestie sul luogo di lavoro dovrebbe essere assicurata dall’adozione di protocolli antimolestie efficaci, in applicazione delle disposizioni della direttiva 2000/78/CE (42).

    5.5.   Partecipazione alla vita politica e alla vita pubblica

    5.5.1.

    Storicamente la voce delle donne e delle ragazze con disabilità è sempre stata soffocata, il che spiega perché sono sottorappresentate in modo sproporzionato nell’ambito del processo decisionale pubblico. Nella maggior parte degli Stati membri dell’UE un cittadino con disabilità che venga privato della capacità giuridica perde al contempo anche il diritto di voto. Un ostacolo all’esercizio del diritto di voto da parte delle persone con disabilità è costituito anche da procedure per il voto che non consentono l’accessibilità, tra cui seggi elettorali non accessibili (43). L’UE dovrebbe garantire la piena partecipazione delle donne con disabilità alla vita pubblica e alla vita politica, e in particolare alle prossime elezioni al Parlamento europeo del 2019.

    5.5.2.

    Per via di squilibri di potere e delle discriminazioni dalle molteplici forme che subiscono, queste donne hanno avuto meno possibilità di dar vita o aderire a organizzazioni che si facciano portavoce delle loro esigenze in quanto donne, minori o, in generale, persone con disabilità. L’UE dovrebbe adottare provvedimenti per incoraggiare le donne con disabilità ad assumere ruoli guida all’interno degli organi decisionali pubblici a tutti i livelli e per consentire loro di dar vita e aderire a organizzazioni e reti di donne con disabilità (44). Le donne con disabilità dovrebbero poter fruire di programmi di formazione e di tutoraggio che le rendano autonome e capaci di fare il loro ingresso nella vita politica e nella vita pubblica.

    Bruxelles, 11 luglio 2018

    Il Presidente del Comitato economico e sociale europeo

    Luca JAHIER


    (1)  UNCRPD (Convenzione dell'ONU sui diritti delle persone con disabilità), Osservazione generale n. 3 (CRPD/C/GC/3), pag. 1; European Disability Forum — EDF (Forum europeo sulla disabilità) Relazione alternativa indirizzata al Comitato delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, pag. 57

    (2)  Convenzione dell'ONU sui diritti delle persone con disabilità

    (3)  UNCRPD (Convenzione dell'ONU sui diritti delle persone con disabilità), Osservazioni conclusive sulla relazione iniziale dell'UE, Nazioni Unite (Articolo 6 CRPD/C/EU/CO/1)

    (4)  Relazione sulle donne disabili, Parlamento europeo, 14 ottobre 2013, pag. 6

    (5)  Cfr. nota 3, articolo 4.3.; Cfr. nota 1, pag. 17

    (6)  Cfr. nota 4, pag. 9

    (7)  Cfr. nota 3, Articolo 16

    (8)  European Disability Forum (EDF — Forum europeo sulla disabilità), Relazione Ending forced sterilisation against women and girls with disabilities (Mettere fine alla sterilizzazione forzata subita dalle donne e dalle ragazze con disabilità), 2018

    (9)  European Disability Forum (EDF — Forum europeo sulla disabilità), Secondo Manifesto sui diritti delle donne e delle ragazze con disabilità nell'Unione europea, 2011, pagg. 18 e 34

    (10)  Cfr. nota 9, pag. 4

    (11)  Indagine sulla forza lavoro nell’UE, Modulo ad hoc sulle persone con disabilità e con problemi di salute cronici, 2002

    (12)  Cfr. nota 4, pag. 24

    (13)  Convenzione dell'ONU sui diritti delle persone con disabilità

    (14)  Cfr. nota 3, Articolo 6; Cfr. nota 4, pag. 6

    (15)  Cfr. nota 3, Articolo 4.3; Cfr. nota 1, pag. 17

    (16)  Cfr. nota 9, pag. 47

    (17)  Cfr. nota 4, pag. 16

    (18)  Cfr. nota 4, pag. 9

    (19)  Cfr. nota 1, pag. 2

    (20)  Cfr. nota 9, pag. 52

    (21)  Cfr. nota 1, pag. 15

    (22)  Cfr. nota 9, pag. 11

    (23)  Cfr. nota 3, Articolo 8

    (24)  Cfr. nota 1, pag. 8

    (25)  Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali, Indagine sulla violenza contro le donne, 2014, pag. 186

    (26)  Cfr. nota 3, Articolo 16

    (27)  Cfr. nota 9, pag. 21

    (28)  Cfr. nota 3, Articolo 16; Cfr. nota 8, pag. 49

    (29)  Cfr. nota 1, pag. 10

    (30)  Cfr. nota 1, pag. 11

    (31)  European Disability Forum (EDF — Forum europeo sulla disabilità), Relazione Ending forced sterilisation against women and girls with disabilities (Mettere fine alla sterilizzazione forzata subita dalle donne e dalle ragazze con disabilità), 2018, pagg. 49-50

    (32)  Cfr. nota 1, pag. 11; Cfr. nota 9, pag. 34

    (33)  Cfr. nota 1, pag. 14

    (34)  UE-SILC (Statistiche UE sul reddito e sulle condizioni di vita), 2011.

    (35)  Cfr. nota 9, pag. 32

    (36)  Relazione alternativa indirizzata al Comitato delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, pag. 43

    (37)  Cfr. nota 4, pag. 7

    (38)  Cfr. nota 9, pag. 41

    (39)  Cfr. nota 9, pag. 45; Cfr. nota 4, pag. 6

    (40)  Cfr. nota 4, pag. 14; Cfr. nota 9, pag. 43

    (41)  Cfr. nota 3, Articolo 23

    (42)  Cfr. nota 4, pag. 25

    (43)  Relazione alternativa indirizzata al Comitato delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità

    (44)  Cfr. nota 1, pag. 16.


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