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Document 52017PC0079

Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (UE) n. 479/2013 del Consiglio, del 13 maggio 2013, relativo all’esenzione dall’obbligo di dichiarazione sommaria di entrata e di uscita per le merci dell’Unione che transitano attraverso il corridoio di Neum

COM/2017/079 final - 2017/030 (NLE)

Bruxelles, 23.2.2017

COM(2017) 79 final

2017/0030(NLE)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (UE) n. 479/2013 del Consiglio, del 13 maggio 2013, relativo all’esenzione dall’obbligo di dichiarazione sommaria di entrata e di uscita per le merci dell’Unione che transitano attraverso il corridoio di Neum


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

Il corridoio di Neum è una striscia del territorio della Bosnia-Erzegovina che si estende fino alla costa adriatica, separando l’area di Dubrovnik dal resto della Croazia.

Motivi e obiettivi della proposta

L’articolo 3 del regolamento “Neum” introduce un’esenzione, a talune condizioni, dall’obbligo di presentare una dichiarazione sommaria di entrata o di uscita per le spedizioni che transitano attraverso il corridoio di Neum. La deroga può essere invocata se il valore totale di ciascuna spedizione non supera 10 000 EUR (articolo 4, lettera a)) e se sono soddisfatte le altre condizioni di cui all’articolo 4, lettera b). Il regolamento “Neum” deroga pertanto a talune disposizioni del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce un codice doganale comunitario e del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione che fissa talune disposizioni d’applicazione del codice doganale comunitario.

Il 1º maggio 2016 il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio è stato sostituito dal regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell’Unione (CDU).

Il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, vale a dire l’atto di esecuzione del regolamento (CEE) n. 2913/92, è stato:

abrogato dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/481 della Commissione;

successivamente sostituito:

dal regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell’Unione, e

dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell’Unione.

Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

L’ambito di applicazione dell’articolo 3 del regolamento “Neum”, compresa la soglia di 10 000 EUR, è attualmente coperto dall’articolo 126 del regolamento delegato della Commissione, che innalza a 15 000 EUR la soglia applicabile all’esenzione.

La Commissione ritiene che il regolamento “Neum” dovrebbe essere modificato al fine di allineare l’ambito d’applicazione dell’esenzione all’importo previsto all’articolo 126 del regolamento delegato della Commissione (15 000 EUR). Inoltre, sia i riferimenti giuridici che la terminologia utilizzata nel regolamento “Neum” dovrebbero essere allineati al quadro giuridico del CDU.

A norma dell’articolo 6 del regolamento “Neum”, la Repubblica di Croazia è tenuta a monitorare la situazione e a informare la Commissione in merito a eventuali irregolarità e alle misure successivamente adottate per porvi rimedio entro il 1º marzo 2014.

In conformità dell’articolo 7 del regolamento “Neum”, la Commissione doveva presentare al Consiglio, entro due anni a decorrere dalla sua entrata in vigore, una relazione contenente una valutazione dell’applicazione del regolamento stesso. Nella suddetta relazione, presentata al Consiglio l’11 novembre 2015, la Commissione ha concluso che il livello di applicazione del regolamento “Neum” era soddisfacente e che non sussistevano motivi per sospenderlo o abrogarlo.

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Base giuridica

Il presente regolamento modifica il regolamento (UE) n. 479/2013 del 13 maggio 2013 (il “regolamento Neum”), che è stato adottato sulla base dell’articolo 43 dell’Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica di Croazia all’Unione europea (l’“atto di adesione”). L’atto dispone che il Consiglio, su proposta della Commissione, definisce le condizioni alle quali è possibile l’esenzione dall’obbligo di dichiarazione sommaria di entrata o di uscita per le merci dell’Unione che transitano nel corridoio di Neum. Pertanto, l’articolo 43 dell’atto di adesione costituisce la base giuridica corretta.

2017/0030 (NLE)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (UE) n. 479/2013 del Consiglio, del 13 maggio 2013, relativo all’esenzione dall’obbligo di dichiarazione sommaria di entrata e di uscita per le merci dell’Unione che transitano attraverso il corridoio di Neum

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il trattato di adesione della Repubblica di Croazia all’Unione europea,

visto l’atto relativo alle condizioni di adesione della Croazia, in particolare l’articolo 43,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)L’articolo 4, lettera a), del regolamento (UE) n. 479/2013 del Consiglio prevede un’esenzione dall’obbligo di dichiarazione sommaria di entrata e di uscita per le merci dell’Unione che transitano nel corridoio di Neum se il valore totale di ogni spedizione di merci dell’Unione non supera 10 000 EUR e se le merci dell’Unione sono accompagnate da fatture o documenti di trasporto conformi alle condizioni di cui all’articolo 4, lettera b), di tale regolamento.

(2)La soglia di 10 000 EUR è stata stabilita con riferimento alla soglia di valore equivalente prevista all’articolo 317, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione 1 ed è il limite al di sotto del quale, affinché le autorità doganali ritengano comprovata la posizione doganale di merci unionali, è sufficiente che le merci siano accompagnate da una fattura o un documento di trasporto. Se ricorrono tali condizioni non è richiesto il visto delle autorità doganali competenti.

(3)Con effetto dal 1º maggio 2016, il codice doganale comunitario di cui al regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio 2 è stato sostituito dal codice doganale dell’Unione di cui al regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 3 . Di conseguenza, le disposizioni del regolamento (CEE) n. 2454/93 sono state sostituite da quelle del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione 4 e del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione 5 .

(4)L’oggetto dell’articolo 317, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2454/93 è attualmente disciplinato dall’articolo 126, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/2446. In conformità di tale articolo, per le merci di valore inferiore alla soglia di 15 000 EUR la posizione di merci unionali si ritiene comprovata sulla base di una fattura o di un documento di trasporto che non necessita del visto delle competenti autorità doganali.

(5)Pertanto, al fine di garantire un’applicazione uniforme della normativa doganale dell’Unione, è opportuno allineare l’ambito di applicazione dell’esenzione di cui all’articolo 4, lettera a), del regolamento (UE) n. 479/2013 a quello previsto dall’articolo 126, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/2446.

(6)Inoltre, ai fini della certezza del diritto e della chiarezza giuridica, i riferimenti giuridici, contenuti nell’articolo 4 del regolamento (UE) n. 479/2013, al regolamento (CEE) n. 2913/92 e al regolamento (CEE) n. 2454/93 dovrebbero essere sostituiti dai corrispondenti riferimenti al codice doganale dell’Unione e al regolamento delegato (UE) 2015/2446.

(7)È quindi opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 479/2013,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 479/2013 è così modificato:

1)    All’articolo 2, il punto 1 è sostituito dal seguente:

“1) «merci dell’Unione», le merci definite all’articolo 5, paragrafo 23, del regolamento (UE) n. 952/2013;”.

2)    L’articolo 4 è così modificato:

(a)    La lettera a) è sostituita dalla seguente:

“a)il valore totale di ciascuna spedizione di merci dell’Unione che transitano nel corridoio di Neum non supera 15 000 EUR o un importo equivalente in valuta locale;”;

(b) alla lettera b), il punto i) è sostituito dal seguente:

“i)includono almeno prove fornite con uno dei mezzi elencati all’articolo 126 del regolamento delegato (UE) 2015/2446;”.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

   Per il Consiglio

   Il presidente

(1) Regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1).
(2) Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1).
(3) Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).
(4) Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell’Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 1).
(5) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell’Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558).
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