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Document 52015IP0078

    Risoluzione del Parlamento europeo del 12 marzo 2015 sullo sfruttamento sostenibile della spigola (2015/2596(RSP))

    GU C 316 del 30.8.2016, p. 176–177 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    30.8.2016   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 316/176


    P8_TA(2015)0078

    Sfruttamento sostenibile della spigola

    Risoluzione del Parlamento europeo del 12 marzo 2015 sullo sfruttamento sostenibile della spigola (2015/2596(RSP))

    (2016/C 316/20)

    Il Parlamento europeo,

    vista la proposta di risoluzione della commissione per la pesca,

    visto l'articolo 123, paragrafo 2, del suo regolamento,

    A.

    considerando che le informazioni scientifiche sullo stato degli stock di spigola, in particolare i dati disponibili sull'esatta delimitazione, sulle rotte migratorie degli stock e sui luoghi di riproduzione della spigola, sono insufficienti;

    B.

    considerando che il Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) individua quattro tipi di stock di spigola: Mar Celtico/Manica/Mare del Nord, Golfo di Biscaglia, acque a ovest della penisola iberica e acque a ovest di Scozia/Irlanda;

    C.

    considerando che vari studi dimostrano che lo stato degli stock di spigola è preoccupante, nonostante le misure di emergenza già adottate dalla Commissione;

    D.

    considerando che la ricostituzione della popolazione di spigola necessita di un periodo molto lungo, dato il tasso di mortalità ancora molto elevato e il fatto che la spigola è una specie a crescita lenta e a maturazione tardiva;

    E.

    considerando che la spigola è una specie nobile molto richiesta dall'industria ittica in ragione del suo importante valore economico;

    F.

    considerando che la pesca della spigola interessa un numero considerevole di imbarcazioni e che si tratta di un'attività di pesca eterogenea in termini di dimensioni dei pescherecci, stagioni di pesca e attrezzi utilizzati;

    G.

    considerando che le catture effettuate nell'ambito della pesca ricreativa sono significative e contribuiscono ad almeno un quarto delle catture di questa specie;

    H.

    considerando che il regolamento (UE) n. 1380/2013 dell'11 dicembre 2013 relativo alla politica comune della pesca (1) prevede che gli stock siano ricostituiti o mantenuti al di sopra dei livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile;

    I.

    considerando che la spigola non è una specie soggetta a totali ammissibili di catture (TAC);

    J.

    considerando che la Commissione ha adottato misure di emergenza che vietano la pesca della spigola con reti da traino pelagiche nel Mar Celtico, nella Manica, nel Mar d'Irlanda e nel Mar del Nord meridionale fino al 30 aprile 2015;

    K.

    considerando che le misure di gestione nazionali adottate sino a oggi sono insufficienti per conservare la specie e non risolvono i problemi della condivisione e dell'accesso alle risorse;

    L.

    considerando che lo sfruttamento della spigola durante i periodi di riproduzione deve essere particolarmente limitato in quanto rallenta visibilmente il rinnovo dello stock e ne impedisce la ricostituzione;

    M.

    considerando che in Irlanda la pesca della spigola è riservata a coloro che praticano la pesca ricreativa;

    N.

    considerando che il Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) raccomanda una riduzione della mortalità per pesca della spigola del 60 % circa;

    O.

    considerando che il gruppo di lavoro Inter-CCR sulla spigola raccomanda l'adozione di misure di gestione europee;

    P.

    considerando che lo sfruttamento sostenibile degli stock di spigola implica scelte politiche, che dovrebbero essere fatte coinvolgendo tutti i pertinenti soggetti interessati;

    1.

    invita la Commissione e gli Stati membri a valutare lo stato degli stock di spigola e la loro delimitazione, così come la migrazione della specie e i luoghi esatti di riproduzione; invita la Commissione e gli Stati membri a basarsi sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP), che fornisce finanziamenti considerevoli per la raccolta di dati scientifici;

    2.

    sottolinea l'importanza di valutare con precisione il segmento delle diverse attività di pesca della spigola e il segmento della percentuale della pesca ricreativa nelle catture;

    3.

    ritiene che siano necessarie misure di gestione della pesca di spigola a livello europeo al fine di salvaguardare tale specie; reputa inoltre che dette misure dovrebbero tenere debitamente conto delle conoscenze scientifiche e favorire la gestione di prossimità e il principio di regionalizzazione;

    4.

    invita la Commissione a proporre un piano di gestione pluriennale per la spigola che consenta di portare gli stock al di sopra dei livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile; sottolinea la necessità di coinvolgere i pescatori professionisti, i pescatori che praticano la pesca ricreativa nonché i consigli consultivi nell'elaborazione di tale piano di gestione;

    5.

    rammenta che i piani di gestione pluriennali dovrebbero essere elaborati conformemente alla procedura di codecisione;

    6.

    ritiene che per elaborare un piano di gestione pluriennale per la spigola sia importante valutare diverse misure di gestione per la pesca commerciale, in particolare l'introduzione di un totale ammissibile di catture e la necessità di una decisione con una solida base scientifica per quanto concerne la taglia minima per lo sbarco e i divieti spazio-temporali a tutela della riproduzione, così come altre misure tecniche;

    7.

    riconosce i problemi che l'introduzione di un totale ammissibile di catture potrebbe generare, in particolare per quanto riguarda il calcolo delle catture storiche, la ripartizione dei contingenti a livello nazionale tra le diverse attività e la difficoltà di coprire la pesca ricreativa, tuttavia, alla luce dell'assoluta necessità di affrontare lo stato degli stock di spigola, sottolinea che tali misure devono essere prese in considerazione;

    8.

    ritiene che nel settore della pesca ricreativa siano necessarie misure a livello di Unione sotto forma di limitazioni quantitative, con modalità ancora da definire;

    9.

    è dell'avviso che le misure relative alla pesca commerciale e alla pesca ricreativa debbano essere coerenti le une con le altre al fine di mantenere lo stock al di sopra del rendimento massimo sostenibile, in linea con gli obiettivi della politica comune della pesca;

    10.

    incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione e ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.


    (1)  GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22.


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