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Document 52011XC0726(01)
Implementation of Articles 35, 36, 43, 55 and 64 of Commission Regulation (EU) No 1031/2010 on the timing, administration and other aspects of auctioning of greenhouse gas emission allowances ( ‘the Auctioning Regulation’ ) by the Member States and their relevance for the appointment of auction platforms pursuant to Article 26 of that Regulation — Transparency measures with regard to the documents relating to the call for tenders referred to in Article 92 of the Financial Regulation applicable to the general budget of the European Communities and Article 130(1) of its Implementing Rules exchanged between the Commission and the Member States in the appointment of the single auction monitor pursuant to Article 24 of the Auctioning Regulation and the appointment of the auction platforms pursuant to Article 26 of that Regulation
Attuazione degli articoli 35, 36, 43, 55 e 64 del regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione, relativo ai tempi, alla gestione e ad altri aspetti della vendita all’asta delle quote di emissioni dei gas a effetto serra ( «regolamento sulle vendite all’asta» ), da parte degli Stati membri e relativa pertinenza ai fini della designazione delle piattaforme d’asta a norma dell’articolo 26 del medesimo regolamento — Misure in materia di trasparenza concernenti i documenti della gara d’appalto di cui all’articolo 92 del regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee e all’articolo 130, paragrafo 1, delle sue modalità d’esecuzione concordate fra la Commissione e gli Stati membri per quanto concerne la designazione del sorvegliante d’asta unico a norma dell’articolo 24 del regolamento sulle vendite all’asta e la designazione delle piattaforme per la messa all’asta a norma dell’articolo 26 del medesimo regolamento
Attuazione degli articoli 35, 36, 43, 55 e 64 del regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione, relativo ai tempi, alla gestione e ad altri aspetti della vendita all’asta delle quote di emissioni dei gas a effetto serra ( «regolamento sulle vendite all’asta» ), da parte degli Stati membri e relativa pertinenza ai fini della designazione delle piattaforme d’asta a norma dell’articolo 26 del medesimo regolamento — Misure in materia di trasparenza concernenti i documenti della gara d’appalto di cui all’articolo 92 del regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee e all’articolo 130, paragrafo 1, delle sue modalità d’esecuzione concordate fra la Commissione e gli Stati membri per quanto concerne la designazione del sorvegliante d’asta unico a norma dell’articolo 24 del regolamento sulle vendite all’asta e la designazione delle piattaforme per la messa all’asta a norma dell’articolo 26 del medesimo regolamento
GU C 220 del 26.7.2011, p. 12–15
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
26.7.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 220/12 |
Attuazione degli articoli 35, 36, 43, 55 e 64 del regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione, relativo ai tempi, alla gestione e ad altri aspetti della vendita all’asta delle quote di emissioni dei gas a effetto serra («regolamento sulle vendite all’asta»), da parte degli Stati membri e relativa pertinenza ai fini della designazione delle piattaforme d’asta a norma dell’articolo 26 del medesimo regolamento
Misure in materia di trasparenza concernenti i documenti della gara d’appalto di cui all’articolo 92 del regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee e all’articolo 130, paragrafo 1, delle sue modalità d’esecuzione concordate fra la Commissione e gli Stati membri per quanto concerne la designazione del sorvegliante d’asta unico a norma dell’articolo 24 del regolamento sulle vendite all’asta e la designazione delle piattaforme per la messa all’asta a norma dell’articolo 26 del medesimo regolamento
2011/C 220/02
1. Introduzione
La revisione del sistema di scambio di quote di emissioni convenuta nel 2008 quale parte del pacchetto sull’energia e il clima dispone che la vendita all’asta delle quote costituirà la norma e non l’eccezione a partire dal terzo periodo di scambio, che inizia nel 2013 (1). Inoltre il 15 % delle quote del trasporto aereo deve essere messo all’asta a decorrere dal 2012 (2). La Commissione è stata incaricata di adottare un regolamento sui tempi, sulla gestione e su altri aspetti riguardanti la vendita all’asta delle quote (3). Il 12 novembre 2010 la Commissione ha adottato il predetto regolamento (il «regolamento sulle vendite all’asta») (4).
Gli articoli 24 e 26 del regolamento sulle vendite all’asta disciplinano le procedure d’appalto congiunte svolte dalla Commissione e dagli Stati membri per designare il sorvegliante d’asta unico e la piattaforma unica per la messa all’asta.
Le procedure d’appalto congiunte per la designazione del sorvegliante d’asta unico e delle piattaforme d’asta saranno svolte mediante un’azione comune a norma dell’articolo 91, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (il «regolamento finanziario») (5) e dell’articolo 125 quater del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d’esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee («modalità d’esecuzione») (6).
Ai sensi dell’articolo 125 quater, terzo comma, delle modalità d’esecuzione, la Commissione e gli Stati membri si accordano sulle modalità pratiche per lo svolgimento della procedura di aggiudicazione congiunta. La Commissione e gli Stati membri determineranno le modalità pratiche per lo svolgimento delle procedure di aggiudicazione congiunte per mezzo di un accordo di appalto congiunto per la designazione del sorvegliante d’asta unico e di un altro accordo di appalto congiunto per la designazione delle piattaforme d’asta.
2. Designazione di un mercato regolamentato come piattaforma d’asta a norma del regolamento sulle vendite all’asta
Ai sensi del regolamento sulle vendite all’asta (7), le aste possono svolgersi unicamente per mezzo di un mercato regolamentato autorizzato a norma della direttiva sui mercati degli strumenti finanziari (in appresso «MiFID») (8). Un mercato così regolamentato è designato per mezzo di una gara d’appalto pubblica conforme alla legislazione unionale.
Qualora, a norma dell’articolo 26 del regolamento sulle vendite all’asta, gli Stati membri e la Commissione designino il mercato regolamentato mediante un’azione comune con la Commissione in conformità dell’articolo 91, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento finanziario, le disposizioni di gara applicabili alla Commissione sono applicabili alla procedura di gara, a norma dell’articolo 125 quater, primo comma, delle modalità d’esecuzione.
Qualora, a norma dell’articolo 30 del regolamento sulle vendite all’asta, gli Stati membri designino la propria piattaforma d’asta, a tal fine devono avvalersi di una procedura di selezione compatibile con il diritto unionale e nazionale vigente in materia di gare d’appalto. La Germania, la Polonia e il Regno Unito hanno deciso di designare le proprie piattaforme d’asta.
Secondo le modalità di recepimento della direttiva MiFID nell’ordinamento nazionale, gli Stati membri potrebbero dover modificare le leggi nazionali di recepimento della direttiva MiFID per concedere ai mercati regolamentati [e ai relativi gestori del mercato (9)] stabiliti sul loro territorio l’autorizzazione di vendere all’asta i prodotti di cui all’articolo 4, paragrafi 2 e 3, del regolamento sulle vendite all’asta. L’articolo 35, paragrafo 4, del regolamento sulle vendite all’asta non impone agli Stati membri alcun obbligo di modificare la legislazione nazionale per recepire la direttiva MiFID per concedere ai mercati regolamentati (e ai relativi gestori del mercato) stabiliti sul loro territorio l’autorizzazione di vendere all’asta i prodotti a norma del regolamento sulle vendite all’asta.
Per quanto concerne le piattaforme d’asta designate mediante procedure congiunte degli Stati membri e della Commissione ai sensi dell’articolo 26, paragrafi 1 e 2, del regolamento sulle vendite all’asta, l’articolo 97, paragrafo 1, del regolamento finanziario dispone che i contratti siano assegnati secondo criteri di aggiudicazione, previa verifica della capacità degli operatori economici non esclusi in conformità dei criteri di selezione. L’articolo 135, paragrafo 3, delle modalità d’esecuzione stabilisce inoltre che i candidati o gli offerenti possano essere chiamati a documentare secondo il diritto nazionale l’autorizzazione a produrre l’oggetto dell’appalto, per esempio per mezzo di una dichiarazione sotto giuramento, un certificato o un’autorizzazione espressa, ivi compresa la prova di autorizzazione a fungere da mercato regolamentato finalizzato alla vendita all’asta di prodotti. Le specifiche esigenze in materia di prove documentali necessarie per adempiere gli obblighi di cui all’articolo 135, paragrafo 3, delle modalità d’esecuzione, e il termine per la loro presentazione costituiranno parte dei documenti relativi alla gara d’appalto di cui all’articolo 92 del regolamento finanziario, pubblicata dalla Commissione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie S, sul sito http://ted.europa.eu/TED/main/HomePage.do (10). Non si può tuttavia escludere che i candidati o gli offerenti possano essere tenuti a presentare i documenti giustificativi richiesti allo scadere del termine di ricezione delle offerte o delle domande di partecipazione, come disposto dall’articolo 140 delle modalità d’esecuzione.
Per poter presentare un’offerta a norma dell’articolo 135, paragrafo 3, delle modalità d’esecuzione i candidati o gli offerenti devono solo essere autorizzati a fungere da mercato regolamentato in uno Stato membro. Spetta ai candidati o agli offerenti verificare presso le autorità nazionali l’effettivo stato di attuazione dell’articolo 35, paragrafo 4, del regolamento sulle vendite all’asta.
3. Attuazione nazionale di altre disposizioni del regolamento sulle vendite all’asta rilevanti ai fini della designazione di un mercato regolamentato quale piattaforma d’asta
Se del caso, gli Stati membri sono inoltre tenuti a modificare la legislazione nazionale per attuare l’articolo 36, paragrafo 1, e l’articolo 43 del regolamento sulle vendite all’asta per quanto attiene alla normativa sull’abuso di mercato l’articolo 55, paragrafi 1, 3 e 4 del regolamento sulle vendite all’asta per quanto attiene alla normativa sul riciclaggio, sul finanziamento del terrorismo o delle attività criminose, nonché l’articolo 64, paragrafo 2, del regolamento sulle vendite all’asta per quanto attiene a un meccanismo extragiudiziale del mercato regolamentato.
L’attuazione di questi articoli da parte degli Stati membri nei quali il mercato regolamentato designato come piattaforma d’asta (o il relativo gestore del mercato) è stabilito non incide sulla decisione di attribuire il contratto mediante la procedura d’appalto congiunta per designare la piattaforma d’asta, ma può costituire un requisito fondamentale ai fini dell’esecuzione del contratto che ne risulta. Se l’esecuzione del contratto è ostacolata dalla mancata attuazione delle disposizioni di cui sopra da parte dello Stato membro nel quale è stabilito il mercato regolamentato designato come piattaforma d’asta (o il relativo gestore del mercato), il contratto può essere immediatamente sciolto.
Tuttavia, nel caso in cui l’attuazione dei predetti articoli da parte degli Stati membri obblighi una piattaforma d’asta a porre in essere talune capacità, non si può escludere che essa possa essere tenuta a dimostrare, nella procedura o nella domanda di partecipazione, di possedere le capacità richieste indipendentemente dal fatto che lo Stato membro nel quale è stabilita detta piattaforma d’asta abbia concluso l’attuazione nazionale dell’articolo in questione del regolamento sulle vendite d’asta. A titolo di esempio, l’articolo 55, paragrafo 4, del regolamento sulle vendite d’asta dispone fra l’altro che gli Stati membri garantiscano che le misure nazionali di recepimento dell’articolo 34, paragrafo 1, della direttiva 2005/60/CE relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (11) (in appresso «la direttiva antiriciclaggio») si applichi alla piattaforma d’asta stabilita sul proprio territorio. Le misure nazionali di recepimento dell’articolo 34, paragrafo 1, della direttiva antiriciclaggio dovranno stabilire che lo Stato membro garantisca che la piattaforma in questione si doti di misure e procedure idonee ad anticipare e a prevenire le operazioni connesse al riciclaggio di denaro o alle operazioni terroristiche. Una piattaforma d’asta potrebbe essere tenuta a dimostrare le proprie capacità di adottare tali misure e procedure nell’offerta o nella domanda di partecipazione. Spetta ai candidati o agli offerenti verificare presso le autorità nazionali lo stato di attuazione dell’articolo 36, paragrafo 1, dell’articolo 43, dell’articolo 55, paragrafi 1, 3 e 4 e dell’articolo 64, paragrafo 2, del regolamento sulle vendite all’asta.
4. Elenco delle misure di attuazione degli stati membri
Sul sito http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/auctioning_en.htm sarà pubblicato l’elenco degli Stati membri che hanno comunicato alla Commissione la modifica, avvenuta o in corso, delle rispettive leggi nazionali di cui alle sezioni 2 e 3, fornendo un’indicazione relativa ai tempi dell’attuazione nazionale. La finalità di tale elenco è fornire ai candidati o offerenti le informazioni relative allo stato dell’attuazione dell’articolo 35, dell’articolo 36, paragrafo 1, dell’articolo 43, dell’articolo 55, paragrafi 1, 3 e 4, e dell’articolo 64, paragrafo 2, del regolamento sulle vendite all’asta nelle giurisdizioni dei diversi Stati membri. La Commissione non assume alcuna responsabilità in merito all’accuratezza, completezza o tempestività del predetto elenco.
5. Misure di trasparenza relative ai documenti delle gare d’appalto per la procedura di designazione del sorvegliante d’asta unico e delle piattaforme d’asta
A norma dell’articolo 90, paragrafo 1, del regolamento finanziario, le pubblicazioni preliminari devono essere pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (GU). I documenti della gara d’appalto sono elencati all’articolo 130, paragrafo 1, delle modalità d’esecuzione. L’articolo 121 delle modalità d’esecuzione consente altre forme di pubblicità a condizione che non siano anteriori alla pubblicazione dell’avviso nella GU e facciano riferimento al bando pubblicato nella GU, che è il solo facente fede.
Nell’ambito delle procedure congiunte per la designazione del sorvegliante d’asta unico a norma dell’articolo 24 del regolamento sulle vendite all’asta, e delle piattaforme d’asta, a norma dell’articolo 26 del medesimo regolamento, i documenti relativi alla gara d’appalto di cui all’articolo 92 del regolamento finanziario, delineati in modo più dettagliato all’articolo 130 delle modalità d’esecuzione, contengono informazioni in grado di influenzare i mercati. La Commissione è tenuta a condividere le informazioni con gli Stati membri nell’ambito degli accordi di procedura d’appalto congiunta.
Per garantire la parità di condizioni di accesso a tali informazioni per tutti gli operatori del mercato, la Commissione intende pubblicare sul sito http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/auctioning_en.htm i principali progetti di documenti relativi alla gara d’appalto per la designazione del sorvegliante d’asta unico e delle piattaforme d’asta nello stesso momento in cui li trasmette agli Stati membri. Tutti i progetti di documento pubblicati possono essere soggetti a modifiche, comprese modifiche sostanziali, fino alla pubblicazione nella GU. La divulgazione dei progetti di documenti relativi alla gara d’appalto non costituisce una pubblicazione né una forma di pubblicità ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 1, del regolamento finanziario, né degli articoli 118, 119 e 120 delle modalità d’esecuzione, né vincola la Commissione o gli Stati membri che partecipano alle procedure d’appalto congiunte. Fanno fede ai sensi dell’articolo 121, primo comma, delle modalità d’esecuzione solo i bandi, gli avvisi e i documenti associati attinenti alla gara d’appalto pubblicati nella GU.
(1) Articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32).
(2) Articolo 3 quater, paragrafo 1, e articolo 3 quinquies, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32).
(3) Articolo 3 quinquies, paragrafo 3, e articolo 10, paragrafo 4, della direttiva 2003/87/CE, modificata.
(4) Regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione, del 12 novembre 2010, relativo ai tempi, alla gestione e ad altri aspetti della vendita all’asta delle quote di emissioni dei gas a effetto serra a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità (GU L 302 del 18.11.2010, pag. 1).
(5) Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1).
(6) Regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d’esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1).
(7) Cfr. articolo 35, paragrafo 1, del regolamento sulle vendite all’asta.
(8) Articolo 4, paragrafo 1, punto 14, della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio (GU L 145 del 30.4.2010, pag. 1).
(9) Articolo 4, paragrafo 1, punto 13, della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio (GU L 145 del 30.4.2010, pag. 1).
(10) Consultabili anche sul sito http://ec.europa.eu/clima/tenders/index_en.htm
(11) GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15.