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Document 52011IE1612

Parere del Comitato economico e sociale europeo sul tema «Il ruolo della società civile nell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e l'India» (parere di iniziativa)

GU C 24 del 28.1.2012, p. 51–55 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

28.1.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 24/51


Parere del Comitato economico e sociale europeo sul tema «Il ruolo della società civile nell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e l'India» (parere di iniziativa)

2012/C 24/10

Relatrice: SHARMA

Il Comitato economico e sociale europeo, in data 14 settembre 2010, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 29, paragrafo 2, del proprio Regolamento interno, di elaborare un parere d'iniziativa sul tema:

Il ruolo della società civile nell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e l'India.

La sezione specializzata Relazioni esterne, incaricata di preparare i lavori del Comitato in materia, ha formulato il proprio parere in data 5 ottobre 2011.

Alla sua 475a sessione plenaria, dei giorni 26 e 27 ottobre 2011 (seduta del 27 ottobre), il Comitato economico e sociale europeo ha adottato il seguente parere con 152 voti favorevoli, 3 voti contrari e 5 astensioni.

1.   Conclusioni e raccomandazioni

1.1   Il Comitato economico e sociale europeo (CESE) ritiene che l'accordo di libero scambio (ALS) tra l'Unione europea e l'India potrebbe essere vantaggioso per entrambe le parti, considerati i vantaggi che potrebbe apportare in termini di maggiore sviluppo, competitività, benessere e occupazione. Gli scambi commerciali sono un importante meccanismo per sostenere lo sviluppo e la riduzione della povertà. Ciononostante occorre, nell'interesse di tutte le parti, esaminare attentamente, in modo trasparente e globale, l'impatto che esso avrà dal punto di vista economico, sociale ed ambientale. In questo contesto, la società civile ha un ruolo fondamentale da svolgere.

1.2   Il processo negoziale di questo accordo, compresa la determinazione delle sue potenziali ripercussioni, presenta alcune lacune che devono essere risolte da entrambe le parti prima di concludere l'ALS. Secondo il documento che illustra la posizione dei servizi della Commissione «maggiore attenzione avrebbe potuto essere rivolta all'incidenza sull'occupazione informale» e un'analisi più approfondita degli effetti dell'accordo sulla delocalizzazione del lavoro «permetterebbe di prevedere più in dettaglio le ripercussioni sociali tra cui l'impatto sulla povertà, la salute e l'istruzione» (1).

1.3   Il CESE ribadisce che, conformemente all'articolo 207 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la politica commerciale comune dell'UE deve essere condotta «nel quadro dei principi e obiettivi dell'azione esterna dell'UE» e che, conformemente all'articolo 3 del Trattato sull'Unione europea, l'UE deve contribuire, tra l'altro, allo sviluppo sostenibile, all'eliminazione della povertà e alla tutela dei diritti umani. Il commercio non è un fine a sé stesso.

1.4   Il Comitato raccomanda di lanciare senza indugio nuovi studi che tengano espressamente conto del reale impatto dell'ASL sulla società civile sia nell'UE che in India (soprattutto sulla modalità 4, le PMI, i diritti dei lavoratori, le donne, la protezione dei consumatori, l'economia informale, l'agricoltura, la povertà e l'impatto sull'accessibilità di prodotti fondamentali come i farmaci salvavita). Per garantire la trasparenza, tali studi dovrebbero essere abbinati a studi accademici pubblici e a seminari organizzati con la società civile. A quel punto le conclusioni verranno prese in considerazione nel quadro dei negoziati, giunti ormai quasi alla fine.

1.5   Il CESE chiede al Consiglio, al Parlamento europeo e alla Commissione europea che, prima di concludere un accordo, l'UE

consideri i punti di vista e le preoccupazioni della società civile dell'Unione,

valuti l'impatto sui probabili scenari connessi alla modalità 4, esaminando la qualità e la quantità del lavoro per ogni settore e Stato membro, in stretta consultazione con le parti sociali,

rispetti i suoi obblighi giuridici volti a garantire che l'ALS non aggravi il problema della povertà,

e che l'accordo

sia governato da una clausola efficace relativa ai diritti umani, coerente con le pratiche passate dell'UE e la sua politica dichiarata,

includa un ambizioso capitolo sullo sviluppo sostenibile che contenga disposizioni relative al lavoro e all'ambiente applicabili secondo le normali procedure di risoluzione delle controversie e preveda strumenti efficaci di ricorso,

istituisca in particolare un quadro fondato sui diritti dell'OIL per le persone attive nell'economia informale,

includa una clausola bilaterale di salvaguardia sociale che tenga conto non soltanto dei rischi per l'industria interna nell'UE e in India, ma anche dei rischi per la società, compresa la delocalizzazione del lavoro.

1.5.1   Il CESE raccomanda di istituire un meccanismo di monitoraggio della società civile. Sarebbe opportuno dotare questo meccanismo della possibilità di formulare raccomandazioni specifiche sulla necessità di attivare la clausola di salvaguardia sociale, alle quali le autorità competenti sarebbero tenute a fornire una risposta motivata. In relazione a questo monitoraggio, occorre sostenere la formazione e lo sviluppo delle capacità della società civile.

1.6   Per il momento, il contenuto dell'ALS tra l'UE e l'India rimane confidenziale e quindi le sue specificità non possono essere discusse nel presente parere.

2.   Introduzione

2.1   Un accordo di libero scambio (ALS) tra l'UE e l'India coprirebbe oltre un quinto della popolazione mondiale, e questo lo renderebbe uno dei più importanti ALS del mondo. Esso ha il potenziale necessario per apportare notevoli vantaggi alla società sia nell'UE che in India.

2.2   Le due parti si trovano ad affrontare importanti sfide economiche: l'UE, con il suo invecchiamento della popolazione e la saturazione dei mercati, e l'India, con la sua popolazione gigantesca e l'urbanizzazione in aumento. La liberalizzazione e l'ulteriore apertura di entrambi i mercati, tenuto conto delle disparità nello sviluppo delle due regioni, può apportare vantaggi alla popolazione di entrambe le parti.

2.3   Le organizzazioni imprenditoriali europee e indiane riconoscono che potrebbero verificarsi delle delocalizzazioni del lavoro. Tuttavia, aprendo ulteriormente i due mercati e, attraverso sviluppo delle competenze, programmi di formazione, trasferimento di conoscenze in entrambi i sensi, sviluppo di infrastrutture, disposizioni relative alla catena di approvvigionamento e joint ventures, gli scambi commerciali tra l'India e l'UE potrebbero produrre una crescita sostenuta, maggiore competitività e più posti di lavoro sul lungo periodo. Il centro europeo per le tecnologie e le imprese (EBTC), creato per proporre soluzioni pratiche alle imprese che intendono entrare nel mercato indiano, svolgerà un ruolo fondamentale nel rispondere ad alcune delle sfide in campo.

2.4   Promuovere l'innovazione tramite un ALS può garantire la competitività futura delle imprese. Sono sempre più numerose le imprese europee e indiane che collaborano nel campo del progresso tecnologico in vari settori. L'India possiede una manodopera a basso costo ed altamente qualificata, oltre a considerevoli capacità di R&S. Tuttavia, entrambe le parti hanno bisogno di un clima che favorisca gli investimenti sostenibili nell'innovazione. L'esperienza e le competenze delle imprese dell'UE in India e delle imprese indiane nell'UE possono rappresentare un aspetto determinante per contribuire a soddisfare tali esigenze.

2.5   L'ALS ha conseguenze importanti in termini di investimenti esteri. Dal 1991, per attirare più fondi, l'India sta liberalizzando e semplificando il suo regime di investimenti esteri diretti (IED), e questo ha prodotto un aumento dei flussi di IED. L'ALS svilupperebbe ulteriormente questa politica e fornirebbe alle imprese europee un accesso al mercato e una sicurezza giuridica (2). Nel nuovo contesto creato dall'ALS occorre compiere un'attenta valutazione dell'impatto che l'apertura agli investimenti esteri diretti avrà sull'India, e serve un approccio graduale in materia.

2.6   Il presente parere non esamina i potenziali vantaggi economici dell'ALS. Esso piuttosto si preoccupa degli effetti poco certi che tale accordo potrebbe avere dal punto di vista sociale e ambientale per l'UE, in particolare per ciò che concerne la modalità 4, e sulle fasce più povere della società indiana. Tali effetti riguardano più da vicino gli interessi delle imprese dell'UE in materia di due diligence e di protezione dei marchi. Per le imprese europee che svolgono attività commerciali in paesi terzi, le questioni relative alla responsabilità sociale delle imprese, ai diritti umani e del lavoro superano le frontiere dell'Unione.

3.   Il processo negoziale

3.1   I negoziatori hanno consultato le grandi imprese sia in India che nell'UE. Tuttavia, in quanto organo consultivo che rappresenta tutti i settori della società civile, il Comitato è preoccupato del fatto che i negoziatori non consultino, in condizioni di uguaglianza, tutti i soggetti della società, e sollecita la Commissione europea a tener pienamente conto di tutte le opinioni delle parti interessate in entrambe le regioni. Esso chiede alla Commissione di consultare: le PMI in relazione all'incidenza potenziale, i sindacati riguardo alla mancanza di chiarezza nell'ambito delle garanzie lavorative e della modalità 4, le organizzazioni dei consumatori e i comparti agricoli riguardo alla sicurezza alimentare e infine l'economia informale in India.

3.2   Un gran numero di ONG e sindacati sia in India che nell'UE, insieme alle fondazioni dell'UE e alle imprese informali indiane, hanno espresso preoccupazione quanto agli effetti negativi potenziali dell'ALS e al modo in cui vengono condotti i negoziati (3). Sebbene riconosca l'importanza della riservatezza nei negoziati, il Comitato sollecita la Commissione europea a chiarire ogni malinteso comunicando le sue proposte al riguardo, essendo la trasparenza altrettanto importante.

3.3   Il CESE ritiene che il commercio non possa essere escluso dalle competenze del Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE). La coerenza politica è una condizione fondamentale per mantenere i valori e i principi europei. Il CESE raccomanda di informare tutte le direzioni generali competenti durante i negoziati.

4.   La valutazione dell'impatto sulla sostenibilità (VIS)

4.1   La Commissione europea ha chiesto a dei consulenti indipendenti di effettuare una valutazione dell'impatto sulla sostenibilità (VIS), le cui conclusioni sono state rese nel 2009 (4). Secondo lo studio, l'impatto sociale di questo ALS sarebbe trascurabile per l'UE, dove non vi sarebbero ripercussioni salariali e dove la delocalizzazione del lavoro sarebbe soltanto marginale (5), mentre in India i salari dei lavoratori qualificati e non qualificati aumenterebbero dell'1,7 % a breve termine e dell'1,6 % a lungo termine, e si verificherebbe una certa delocalizzazione verso posti di lavoro meglio retribuiti (6).

4.2   Nel sottolineare i benefici complessivi dell'ALS, la Commissione attribuisce grande importanza a questa valutazione (7). Tuttavia è importante notare che la stessa VIS mette anche in guardia rispetto agli eventuali rischi sociali e ambientali.

4.3   Nell'UE, i sindacati esprimono le loro preoccupazioni riguardo ai diritti dei lavoratori europei e chiedono una valutazione dell'impatto sui probabili scenari in relazione alla modalità 4, prima della conclusione dei negoziati. Tale valutazione dovrebbe esaminare l'impatto sulla quantità e la qualità del lavoro per ogni settore e Stato membro. Essa dovrebbe inoltre prevedere una stretta consultazione delle parti sociali, essere effettuata prima e dopo l'introduzione dell'ALS e fornire raccomandazioni vincolanti per prevenire o attenuare le ripercussioni negative individuate.

4.4   La VIS descrive gli effetti dell'ALS sulle norme e le condizioni di lavoro in India come «incerti». Nel caso dell'India, secondo le statistiche ufficiali del governo, circa il 90 % dell'economia è informale (o non organizzata): un dato che, in base alle previsioni, rimarrà sostanzialmente stabile nel futuro prossimo (8). Secondo i dati dell'OIL/OMC, le persone attive nel settore informale vivono con meno di 2 dollari americani al giorno (9). La maggior parte della manodopera femminile (oltre il 95 %) lavora nel settore informale, e questo espone le donne a rischi in misura sproporzionata.

4.5   La VIS sottolinea i potenziali effetti sull'ambiente, evidenziando la probabilità che si producano degli effetti negativi moderati sull'atmosfera (10), sulla qualità del suolo (11), sulla biodiversità (12) e sulla qualità dell'acqua (13). Il CESE ritiene che occorra tener conto degli avvertimenti contenuti della valutazione stessa.

4.6   La metodologia della VIS non è sufficientemente solida per rilevare il reale impatto. La VIS si concentra essenzialmente sull'economia formale, la cui modellizzazione economica è relativamente semplice da ottenere (14). L'analisi degli effetti sociali ed ambientali si basa invece su una metodologia qualitativa meno trasparente. La VIS non analizza correttamente neanche l'impatto sulle emissioni di carbonio, sulla sicurezza dei consumatori o sulla sicurezza alimentare.

4.7   Secondo il documento che illustra la posizione dei servizi della Commissione, maggiore attenzione avrebbe potuto essere rivolta all'incidenza dell'accordo sul lavoro dignitoso, l'occupazione informale e la delocalizzazione del lavoro. Ciò permetterebbe di prevedere più in dettaglio le ripercussioni sociali tra cui l'impatto sulla povertà, la salute e l'istruzione (15).

4.8   È sorprendente che la VIS non menzioni né i numerosi altri studi che hanno segnalato le gravi conseguenze potenziali dell'ALS per l'India (16) né le preoccupazioni dell'UE, in particolare riguardo alla modalità 4 e all'occupazione nell'Unione.

4.9   Il CESE ha recentemente adottato un parere in merito alle valutazioni dell'impatto sulla sostenibilità, in cui si stabiliscono linee direttrici che definiscono una metodologia basata sulle migliori pratiche, da utilizzare per valutare le ripercussioni complessive di un ALS (17).

4.10   Il Comitato raccomanda di lanciare immediatamente nuovi studi, fondati su queste linee direttrici, che tengano espressamente conto dell'impatto dell'ASL sulla società sia nell'UE che in India, soprattutto sui diritti dei lavoratori, la modalità 4, le donne, la protezione dei consumatori, le PMI, l'economia informale, l'ambiente, l'agricoltura (inclusa la sicurezza alimentare), la povertà e i cambiamenti climatici. Questi nuovi studi dovrebbero essere abbinati a studi accademici pubblici e seminari indipendenti.

4.11   Nulla di quanto detto finora presuppone che l'ALS avrà necessariamente un impatto negativo, ma costituisce a prima vista un'argomentazione circa la probabilità che l'ALS possa avere tale impatto. Ciò basta per giustificare che la Commissione europea debba riesaminare la questione soprattutto poiché, come illustrato qui di seguito, l'UE ha l'obbligo giuridico di valutare gli effetti della sua politica esterna sia sul piano interno che su paesi terzi.

5.   Le responsabilità dell'UE

5.1   In primo luogo compete ai governi impegnati in negoziati volti a liberalizzare gli scambi commerciali prendere in considerazione gli effetti economici e sociali delle proprie politiche. È chiaro che l'India è la prima responsabile degli effetti delle sue politiche sulla sua popolazione. Il CESE riconosce le sfide che l'India rappresenta per la Commissione: un paese che ritiene giustamente di trattare le questioni relative ai diritti umani, alle norme del lavoro, allo sviluppo sostenibile e alla sua società civile a suo modo. Ma ciò non significa che l'UE non abbia alcuna responsabilità indipendente al riguardo. Anzi, si tratta di un obbligo giuridico.

5.1.1   In virtù dell'articolo 207 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), le politiche commerciali e di sviluppo dell'UE devono essere condotte nel quadro dei principi e obiettivi dell'azione esterna dell'Unione, previsti all'articolo 21 del TUE. Tra i principi figurano:

universalità e indivisibilità dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, rispetto della dignità umana, principi di uguaglianza e di solidarietà e rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite e del diritto internazionale

e tra gli obiettivi si può citare:

favorire lo sviluppo sostenibile dei paesi in via di sviluppo sul piano economico, sociale e ambientale, con l'obiettivo primo di eliminare la povertà;

5.2   Il CESE chiede alla Commissione europea di rispettare gli obblighi giuridici volti ad assicurare che l'ALS tra l'UE e l'India rispetti i diritti umani e non pregiudichi gli sforzi compiuti per promuovere lo sviluppo sostenibile a livello economico, sociale ed ambientale, nonché l'eliminazione della povertà in India. Ribadisce l'importanza di istituire un quadro fondato sui diritti dell'OIL per le persone attive nell'economia informale.

6.   Monitoraggio e adeguamento dell'ALS

6.1   L'UE deve assicurarsi che le sue politiche non siano suscettibili di avere effetti negativi sulla povertà e contribuiscano anzi a sradicarla. Tale obbligo può essere soddisfatto prevedendo nell'ALS delle clausole in base alle quali è possibile intervenire sulla liberalizzazione degli scambi commerciali prevista dall'accordo qualora si manifestino i suddetti effetti, e definendo un meccanismo di monitoraggio efficace che permetta di attivare queste clausole.

6.2   La clausola relativa ai diritti umani

6.2.1   In passato, l'UE ha già incluso nei suoi accordi bilaterali delle disposizioni volte a garantire che tali accordi non pregiudichino gli obiettivi sociali. Dal 1995, la politica dell'UE prevede che, in ogni accordo commerciale o di cooperazione con paesi terzi (18), vi sia una clausola relativa ai diritti umani. Più recentemente, si è diffusa la pratica di includere negli accordi futuri una clausola sui diritti umani che figura negli accordi quadro esistenti. Tale pratica può risultare efficace in termini giuridici, a seconda della formulazione della clausola originale sui diritti umani e della formulazione della clausola di «rinvio» nell'accordo futuro.

6.2.2   È fondamentale che questo ALS sia soggetto, comunque lo si faccia, a una clausola relativa ai diritti umani efficace. L'accordo di cooperazione del 1994 tra l'Europa e l'India prevede una clausola relativa ai diritti umani, la cui formulazione non è però attuale. Secondo la Corte di giustizia dell'Unione europea, la funzione di questa clausola è di permettere la sospensione dell'accordo di cooperazione (19). Essa non consente tuttavia di sospendere altri accordi come l'ALS (20). È indispensabile che l'ALS rispetti la politica dichiarata dell'UE in materia di clausole relative ai diritti umani, o introducendo una nuova clausola sui diritti umani o includendo una clausola di rinvio scrupolosamente redatta.

6.2.3   Il CESE insiste sul fatto che è essenziale che questo ALS rispetti la politica dichiarata dell'UE in materia di clausole sui diritti umani, o introducendo una nuova clausola sui diritti umani o includendo una clausola di rinvio scrupolosamente redatta. Questa posizione è stata approvata anche dal Parlamento europeo (21).

6.3   Disposizioni in materia di sviluppo sostenibile

6.3.1   È altrettanto importante mantenere e rafforzare le migliori pratiche dell'UE finalizzate a introdurre, negli ALS, delle norme ambientali e del lavoro. L'ALS tra l'UE e la Corea e l'accordo di partenariato economico (APE) Cariforum-UE comportano entrambi disposizioni che richiedono alle parti di garantire il rispetto delle norme fondamentali del lavoro dell'OIL (una norma assoluta) e di non ridurre gli attuali livelli di protezione ambientale e del lavoro (una norma relativa), nonché altre disposizioni connesse.

6.3.2   Il CESE accoglie con favore l'impegno che il commissario de Gucht ha espresso rispetto ai capitoli sociale e ambientale (22). Tuttavia, chiede alla Commissione di assicurarsi che, a differenza delle disposizioni degli accordi citati, tali disposizioni siano accompagnate dalle stesse efficaci misure di esecuzione che si applicano in caso di violazioni di altre parti dell'ALS oppure, per esempio, da disposizioni equivalenti riprese dagli ALS degli Stati Uniti (23). Il Comitato invita inoltre la Commissione a creare incentivi istituendo programmi di cooperazione o meccanismi analoghi integrati da un sistema di sanzioni efficace, applicabile qualora si violino tali disposizioni, come raccomandato dal Parlamento europeo (24).

6.3.3   La Commissione deve introdurre nell'ALS tra UE e l'India delle disposizioni relative al lavoro e l'ambiente, per entrambe le parti, che si possano far rispettare mediante le normali procedure di risoluzione delle controversie, con strumenti di ricorso quali la sospensione degli obblighi commerciali o l'applicazione di ammende.

7.   La clausola di salvaguardia sociale

7.1   Tutti gli ALS comportano delle clausole di salvaguardia che permettono di sospendere la liberalizzazione degli scambi qualora essi danneggino l'industria interna o la perturbino. Ci si attende che l'ALS in questione includa delle disposizioni al riguardo. Tuttavia, tali disposizioni devono essere in relazione ai rischi menzionati.

7.2   Il Comitato invita quindi la Commissione europea a fare in modo che nell'ALS figuri una clausola di salvaguardia sociale che tenga conto non soltanto dei rischi per l'industria interna sia nell'UE che in India ma anche dei rischi per la società, compresa la delocalizzazione del lavoro. Tale clausola dovrebbe essere simile all'articolo 25, paragrafo 2, lettera b) dell'APE Cariforum-UE, la quale prevede che possa essere adottata una misura di salvaguardia quando un prodotto: «viene importato nel territorio dell'altra parte in quantitativi talmente aumentati o in condizioni tali da provocare o da minacciare di provocare perturbazioni in un settore dell'economia, specialmente se tali perturbazioni provocano dei problemi sociali maggiori».

8.   Il meccanismo di monitoraggio della società civile

8.1   Sia la società civile nell'UE che quella dell'India sono molto organizzate e proattive. Per le autorità delle due parti potrebbe essere vantaggioso introdurre un meccanismo volto ad aumentare la trasparenza e la consultazione nonché ad attenuare le paure, garantendo che la società civile abbia un accesso diretto ai responsabili politici.

8.2   Il CESE raccomanda di istituire un meccanismo di monitoraggio della società civile al fine di coinvolgere imprese, sindacati, ONG, mondo accademico e altri soggetti, come raccomandato nella VIS. Il CESE potrebbe essere coinvolto in questo processo (25). Tale meccanismo potrebbe essere messo a punto seguendo i modelli dell'ALS tra l'UE e la Corea o dell'APE Cariforum-UE, che comprende una serie di soggetti della società civile formati e finanziati per garantire un meccanismo di monitoraggio efficace (26).

8.3   La VIS e il documento che illustra la posizione dei servizi della Commissione raccomandano entrambi un meccanismo di monitoraggio (27).

8.3.1   Un meccanismo di monitoraggio di questo tipo dovrebbe svolgere inoltre una funzione concreta nel quadro della clausola di salvaguardia sociale. Normalmente, l'applicazione efficace delle clausole di salvaguardia dipende dal grado di organizzazione del settore interessato. Ovviamente ciò risulta molto più difficile nel caso dell'economia informale.

8.3.2   Il CESE raccomanda di conferire al meccanismo di monitoraggio della società civile la competenza necessaria per emettere raccomandazioni specifiche circa la necessità di attivare la clausola di salvaguardia sociale, alle quali le rispettive autorità dovrebbero essere tenute a fornire una risposta motivata.

Bruxelles, 27 ottobre 2011

Il presidente del Comitato economico e sociale europeo

Staffan NILSSON


(1)  Documento sulla posizione dei servizi della CE – Valutazione d'impatto sulla sostenibilità (VIS) degli scambi commerciali dell'ALS tra l'UE e l'India, 31 maggio 2010.

(2)  GU C 318 del 29.10.2011, pag. 150.

(3)  Alcuni studi hanno individuato le difficoltà sollevate dagli effetti delle disposizioni TRIPS-plus in materia di proprietà intellettuale, della liberalizzazione e della deregolamentazione dei servizi finanziari, della liberalizzazione del commercio dei beni nel settore agricolo, dell'arrivo di grandi catene di distribuzione, delle pratiche liberalizzate in materia di investimenti e di appalti pubblici, e del divieto relativo alle restrizioni alle esportazioni. Cfr. ad es. S. Polaski e al. «Le scelte dell'India in materia di politica commerciale: gestire diverse sfide» (India's Trade Policy Choices: Managing Diverse Challenges, Carnegie, 2009), S. Powell, «ALS UE-India: osservazioni iniziali dal punto di vista dello sviluppo» (The EU India FTA: Initial Observations from a Development Perspective, Traidcraft, 2008); C. Wichterich, «Liberalizzazione degli scambi, parità uomo-donna, spazio politico: il caso dell'ALS contestato tra l'UE e l'India» (Trade Liberalisation, Gender Equality, Policy Space: The Case of the Contested EU-India FTA, WIDE, 2009), K. Singh, «ALS India-UE: l'India dovrebbe forse aprire il settore bancario? – Relazione speciale» (India-EU FTA: Should India Open Up Banking Sector? Special Report, Delhi, 2009), CEO/India FDI Watch, «Gli invasori commerciali: come le grandi imprese portano avanti i negoziati sull'ALS UE-India» (Trade Invaders: How Big Business is Driving the EU-India FTA Negotiations, 2010).

(4)  ECORYS, CUTS, Centad, Valutazione d'impatto sulla sostenibilità (VIS) degli scambi commerciali relativa all'ALS tra l'UE e l'India– TRADE07/C1/C01, 18 maggio 2009.

(5)  Ibidem, pagg.17-18. Le delocalizzazioni del lavoro sono stimate a 250-360 per 100 000 unità.

(6)  Ibidem. Le delocalizzazioni del lavoro sono stimate a 1 830-2 650 per 100 000 unità.

(7)  Lettera del commissario De Gucht ai deputati europei del 16 febbraio 2011.

(8)  Commissione nazionale delle imprese del settore informale, «La sfida dell'occupazione in India: una prospettiva dell'economia informale», volume 1, relazione principale (The Challenge of Employment in India: An Informal Economy Perspective, Volume 1, Main Report) - New Delhi, aprile 2009, pag. 2.

(9)  Bacchetta e al., «Globalizzazione e occupazione informale nei paesi in via di sviluppo» (ILO/WTO: Ginevra, 2009).

(10)  Cfr. la nota a piè di pagina numero 4, pag. 277 (VIS del 2009)

(11)  Ibidem, pag. 278.

(12)  Ibidem, pag. 279.

(13)  Ibidem, pag. 280.

(14)  Ibidem, pag. 51.

(15)  Cfr. la nota a piè di pagina numero 1.

(16)  Cfr. la nota a piè di pagina numero 4.

(17)  CESE, Valutazioni d'impatto sulla sostenibilità e politica commerciale UE, 5 maggio 2011, GU C 218 del 23.7.2011, pag. 14

(18)  Comunicazione della Commissione sul Richiamo al rispetto dei principi democratici e dei diritti dell'uomo negli accordi tra la Comunità e i paesi terzi, COM(95) 216.

(19)  Causa C-268/1994, Portogallo contro Consiglio [1996] Racc. I-6177, paragrafo 27.

(20)  L. Bartels, «La condizionalità riferita ai diritti umani negli ALS internazionali dell'UE (Human Rights Conditionality in the EU's International FTAs), Oxford: OUP, 2005,255. Ad ogni modo, il punto di vista è diverso per gli accordi in cui la clausola «elemento essenziale» è accompagnata da una «clausola di non esecuzione» che prevede delle «misure appropriate».

(21)  Risoluzione del PE, del 26 marzo 2009, paragrafo 43, che «sottolinea che le clausole sui diritti umani e la democrazia costituiscono un elemento essenziale dell'ALS». Cfr. anche la politica generale ripresa nella risoluzione del PE dell'11 maggio 2011, in cui il PE «sostiene con fermezza l'inclusione di una clausola giuridicamente vincolante relativa ai diritti dell'uomo negli accordi internazionali dell'Unione […] con un meccanismo chiaro e preciso di consultazione simile all'articolo 96 dell'Accordo di Cotonou» e la risoluzione del PE in merito alla clausola relativa ai diritti dell'uomo e alla democrazia negli accordi dell'Unione europea (2005/2057(INI)).

(22)  Cfr. la nota a piè di pagina numero 7.

(23)  Cfr. articolo17, paragrafo 2, lettera b) dell'ALS tra gli Stati Uniti e la Giordania.

(24)  Risoluzione del PE, del 25 novembre 2010, sui diritti umani e gli standard sociali e ambientali negli ALS sul commercio, paragrafo 2.

(25)  Cfr. la nota a piè di pagina numero 3, pagg. 275-280.

(26)  Cfr. la nota a piè di pagina numero 17.

(27)  Cfr. la nota a piè di pagina numero 4, pag. 288 e la nota a piè di pagina numero 1, pag. 2.


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