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Document 52011IE1591

Parere del Comitato economico e sociale europeo sul tema «Rafforzare la coesione e il coordinamento dell'UE in campo sociale grazie alla nuova clausola sociale orizzontale di cui all'articolo 9 del TFUE» (parere di iniziativa)

GU C 24 del 28.1.2012, p. 29–34 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

28.1.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 24/29


Parere del Comitato economico e sociale europeo sul tema «Rafforzare la coesione e il coordinamento dell'UE in campo sociale grazie alla nuova clausola sociale orizzontale di cui all'articolo 9 del TFUE» (parere di iniziativa)

2012/C 24/06

Relatore: LECHNER

Il Comitato economico e sociale europeo, in data 20 gennaio 2011, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 29, paragrafo 2, del proprio Regolamento interno, di elaborare un parere d'iniziativa sul tema:

Rafforzare la coesione e il coordinamento dell'UE in campo sociale grazie alla nuova clausola sociale orizzontale di cui all'articolo 9 del TFUE.

La sezione specializzata Occupazione, affari sociali, cittadinanza, incaricata di preparare i lavori del Comitato in materia, ha formulato il proprio parere in data 28 settembre 2011.

Alla sua 475a sessione plenaria, dei giorni 26 e 27 ottobre 2011 (seduta del 26 ottobre 2011), il Comitato economico e sociale europeo ha adottato il seguente parere con 113 voti favorevoli, 1 voto contrario e 7 astensioni.

1.   Conclusioni e raccomandazioni

1.1   Una novità fondamentale del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea è la cosiddetta clausola sociale orizzontale (CSO, di cui all'articolo 9), la quale stabilisce che «nella definizione e nell'attuazione delle sue politiche e azioni, l'Unione tiene conto delle esigenze connesse con la promozione di un elevato livello di occupazione, la garanzia di un'adeguata protezione sociale, la lotta contro l'esclusione sociale e un elevato livello di istruzione, formazione e tutela della salute umana». Il Comitato economico e sociale europeo (CESE), che ha visto il proprio compito di contribuire alla dimensione sociale dell'UE aumentare in conseguenza dell'adozione del Trattato di Lisbona, ritiene che tale disposizione, se ben applicata, possa rappresentare un importante passo in avanti verso una UE più sociale. Per tale motivo, approva numerose delle conclusioni e delle raccomandazioni formulate in uno studio universitario indipendente commissionato dalla presidenza belga del Consiglio dell'Unione europea nella seconda metà del 2010 (1).

1.2   Il CESE sottolinea che attuando la CSO viene applicato il diritto primario, cui tutti gli Stati membri si sono impegnati con la firma e la ratifica del Trattato di Lisbona. Tale clausola non dovrebbe essere limitata per quanto concerne l'ambito di applicazione o i metodi, ma al contrario dovrebbe essere applicata in tutte le politiche e le attività pertinenti dell'Unione, comprese quelle economiche, da parte sia delle istituzioni che dei singoli Stati membri.

1.3   La Commissione europea, cui il Trattato di Lisbona ha affidato il compito di promuovere «l'interesse generale dell'Unione» (articolo 17 del TFUE), deve garantire che la CSO venga applicata in maniera soddisfacente e che tutti i documenti e i testi giudiziari pertinenti vi facciano riferimento e ne tengano pienamente conto, assicurando che essa contribuisca al conseguimento dei nuovi obiettivi del Trattato sia da parte dell'Unione europea che degli Stati membri.

1.4   In generale, la Commissione europea dovrebbe potenziare ulteriormente il ruolo della valutazione dell'impatto sociale nell'ambito del suo sistema globale di valutazione dell'impatto. Quest'ultimo dovrebbe essere riconosciuto come uno strumento fondamentale per garantire sistematicamente che gli obiettivi sociali comuni dell'UE vengano introdotti in tutti i settori politici essenziali a livello unionale.

1.5   La CSO deve essere applicata agli ambiti generali e all'architettura globale della nuova governance socioeconomica dell'UE, prevista dalla strategia Europa 2020 e approvata dal Consiglio europeo nel 2010. Essa va applicata alle sue tre priorità (crescita intelligente, sostenibile e inclusiva), nonché al monitoraggio dei risultati conseguiti nella realizzazione dei cinque obiettivi principali dell'UE (che devono ancora essere trasformati in obiettivi nazionali e dare un effettivo contributo al conseguimento degli obiettivi europei), alle sette iniziative faro, ai dieci orientamenti integrati per l'occupazione e le politiche economiche, al «semestre europeo» e alla nuova governance economica.

1.6   Pertanto, il CESE e tutte le sue sezioni specializzate devono tenere nella debita considerazione la CSO e le altre clausole orizzontali altrettanto vincolanti dal punto di vista giuridico (articoli da 8 a 12 del TFUE) nei loro pareri e negli altri lavori condotti al fine di rafforzare la dimensione sociale dell'UE.

1.7   In ciascuno dei suoi pareri elaborati per la Commissione europea e per altri organi dell'UE, il CESE verificherà ogni volta se sia stata o no condotta un'adeguata valutazione dell'impatto sociale. Se necessario, inviterà gli organi responsabili dell'UE e rimediare a tale lacuna.

1.8   Considerate le competenze di cui dispone in materia di coordinamento e cooperazione in campo sociale a livello UE, il Comitato per la protezione sociale (CPS) ha un ruolo importante da svolgere nell'assicurare una forte dimensione sociale per la strategia Europa 2020 e, più in generale, nel realizzare una UE più sociale. È fondamentale che in futuro tale comitato svolga un ruolo pari a quello del Comitato di politica economica (CPE) e del Comitato per l'occupazione dell'UE nell'attuazione e nel monitoraggio globali della strategia Europa 2020.

1.9   Al fine di promuovere e rafforzare la valutazione dell'impatto sociale a livello nazionale e subnazionale, il CPS dovrebbe conferire la massima priorità all'approfondimento del lavoro già esistente in questo ambito, garantendo un trattamento più mirato ai gruppi vulnerabili emergenti e alle carenze in termini di parità di genere. Dovrebbe inoltre promuovere una maggiore comprensione di questo strumento, incoraggiare gli Stati membri ad avvalersene nei loro processi politici sin da una fase iniziale e infine sostenere lo sviluppo e la diffusione delle conoscenze sugli strumenti, sui metodi e sulle fonti d'informazione necessari per renderlo efficiente. Al tempo stesso, dovrebbe monitorare l'uso delle valutazioni d'impatto sociale da parte degli Stati membri nel contesto della elaborazione dei Piani nazionali di riforma (PNR) e presentare regolarmente relazioni in materia.

1.10   Il CPS ha deciso di elaborare una relazione annuale contenente una valutazione dei progressi effettuati nel raggiungimento dell'obiettivo principale dell'UE di inclusione sociale e riduzione della povertà, un monitoraggio di come sono stati attuati gli aspetti sociali degli orientamenti integrati, e l'analisi di altre attività volte a controllare la situazione sociale e lo sviluppo delle politiche adottate nel contesto del coordinamento e della cooperazione dell'UE in campo sociale (2). La relazione potrebbe utilmente diventare la valutazione annuale della dimensione sociale della strategia Europa 2020 e alimentare l'analisi annuale della crescita e gli orientamenti politici dell'UE, elaborati entrambi dalla Commissione europea, nonché le eventuali «raccomandazioni sociali» agli Stati membri, concernenti i loro PNR. Il CPS riconosce che la sua valutazione si baserà su resoconti strategici annuali degli Stati membri concernenti i progressi effettuati in merito alla realizzazione degli obiettivi sociali comuni dell'UE e su programmi aggiornati che tengono conto del ciclo politico nazionale.

1.11   Il CESE elaborerà ogni anno un parere in cui analizzerà l'applicazione della CSO, cui deve essere dedicata una trattazione specifica di rilievo all'interno del parere stesso, nonché l'applicazione delle altre clausole sociali orizzontali, della Carta dei diritti fondamentali, delle varie disposizioni sociopolitiche del Trattato di Lisbona, così come del diritto derivato e delle varie misure giuridiche e politiche, esaminando se le finalità e gli obiettivi perseguiti sono stati rispettati e promossi; inoltre, analizzerà e valuterà la misura in cui tali disposizioni possono contribuire allo sviluppo dell'UE nel settore sociale e in quello dei diritti umani, e raccomanderà misure concrete per conseguire più efficacemente le finalità e gli obiettivi prefissati. Un'audizione su questo tema darà la possibilità anche ad altre grandi organizzazioni rappresentative della società civile, attive nel settore sociale, di presentare le proprie posizioni e i propri contributi specifici. Il suddetto parere annuale del CESE verrà presentato e illustrato ai rappresentanti delle istituzioni UE.

1.12   Il CESE e i consigli economici e sociali nazionali e le istituzioni analoghe esistenti negli Stati membri dovrebbero svolgere il loro ruolo di parti interessate all'attuazione della CSO e delle valutazioni d'impatto sociale, sostenendo le iniziative e i progetti dei cittadini europei nell'ambito del dialogo civile sulle questioni di politica sociale. Al comitato direttivo Europa 2020 del CESE dovrebbe inoltre spettare un ruolo centrale nel monitoraggio e nella rendicontazione del contenuto e del processo dei programmi di riforma nazionali.

1.13   Il CESE e la Commissione europea dovrebbero stipulare un accordo interistituzionale in cui si stabilisce che la Commissione trasmetterà tutte le valutazioni d'impatto relative ai propri dossier al CESE, affinché quest'ultimo possa tenerne conto nei suoi pareri e nelle sue relazioni.

2.   Lo sviluppo di una UE più sociale: antecedenti

2.1   Il Trattato di Lisbona e la strategia Europa 2020 forniscono buone opportunità per garantire un equilibrio migliore tra obiettivi economici, sociali e occupazionali, che si rinforzino maggiormente l'un l'altro, il che porterebbe ad un'Europa più forte sul piano sociale. Come sottolinea lo studio commissionato dalla presidenza belga nel 2010, citato in precedenza, emergono cinque opportunità distinte (3).

2.1.1   Il Trattato di Lisbona, grazie alla sua clausola sociale orizzontale, fornisce una base giuridica che consente di tener conto dell'impatto sociale delle varie politiche. Tale clausola può essere utilizzata per introdurre gli obiettivi sociali in tutti i settori politici di rilievo (comprese le politiche e le misure non necessariamente sociali), nonché per monitorare l'impatto delle politiche e riferire in materia.

2.1.2   Il Trattato e la strategia Europa 2020 (con i suoi obiettivi principali e le sue iniziative faro) hanno incrementato la visibilità e l'importanza potenziali delle questioni sociali, soprattutto – ma non esclusivamente – quelle concernenti l'inclusione sociale e la povertà.

2.1.3   La strategia Europa 2020 rende possibile un approccio molto più integrato e coordinato alla governance in campo economico, sociale, occupazionale e anche ambientale. Questo potrebbe garantire un genuino rafforzamento reciproco delle politiche in questo settore.

2.1.4   Grazie al nuovo Trattato, aumenta la possibilità di salvaguardare, rafforzare e modernizzare i sistemi nazionali di previdenza sociale e di tutelare meglio i servizi di interesse generale, in particolare i servizi sociali, contribuendo così a ripristinare l'equilibrio tra il livello UE e quello nazionale.

2.1.5   Il Trattato giustifica l'azione europea in una gamma di politiche sociali più vasta di quanto sperimentato finora, ad esempio il contributo ad un elevato livello d'istruzione e formazione, la tutela della salute umana e la riduzione delle disparità. Questo potrebbe portare ad un maggiore coordinamento delle varie politiche «sociali» in un senso più lato.

2.2   Come ha sottolineato il Presidente della Commissione europea J.M. Barroso, «la strategia Europa 2020, nel definire un obiettivo d'inclusione sociale, ha messo in evidenza tre dimensioni della povertà e dell'esclusione. È essenziale pertanto che gli Stati membri, e l'UE nel suo complesso, continuino a monitorare i risultati in base ad una serie completa di indicatori stabiliti di comune accordo che siano alla base del coordinamento e della cooperazione a livello UE in campo sociale» (4).

2.3   In linea con il nuovo obiettivo di «coesione territoriale» dell'UE (introdotto dal Trattato di Lisbona) e con il recente obiettivo, stabilito nell'ambito della revisione del bilancio, di concentrare i finanziamenti per la coesione su tutti gli obiettivi della strategia Europa 2020 rafforzando di conseguenza la politica di coesione, la finalità primaria che dovrebbe essere al centro delle prossime prospettive finanziarie (per il periodo post 2013) è quella di assicurare che gli obiettivi sociali dell'UE vengano tenuti in piena considerazione nei programmi e nelle politiche «territoriali» dell'UE. Questo consiste nel garantire lo sviluppo di collegamenti tra gli obiettivi sociali dell'UE e la politica di coesione – in altre parole sfruttare le potenzialità del nuovo obiettivo di coesione territoriale nella futura regolamentazione programmatica, assicurare l'applicazione dei principi di non discriminazione e di accessibilità nelle spese relative ai fondi strutturali, garantire che la politica di coesione sia usata a scopo «preventivo» (5) per promuovere riforme strutturali e istituzionali in grado di favorire il raggiungimento degli obiettivi sociali dell'UE, e infine introdurre l'approccio territoriale come elemento fondamentale del coordinamento e della cooperazione UE in campo sociale. È importante sottolineare che una dimensione vitale dell'approccio «territoriale» è data dalla partecipazione attiva dei soggetti locali e regionali.

2.4   È essenziale tradurre l'obiettivo UE dell'inclusione sociale, come stabilito anche nella strategia Europa 2020, in obiettivi concreti nazionali (e possibilmente anche subnazionali). Gli obiettivi nazionali dovrebbero chiaramente contribuire al raggiungimento dell'obiettivo dell'UE. Gli obiettivi devono inoltre basarsi su esperienze concrete e riflettere accuratamente i meccanismi che determinano la povertà e l'esclusione sociale tenendo conto di tutta la serie di obiettivi politici volti ad incrementare l'integrazione sociale. Essi devono misurare i risultati politici concreti evitando che, nel loro raggiungimento, gli obiettivi politici vengano distorti, dimenticati o ignorati. Per assicurare un costante sostegno pubblico e politico, gli obiettivi dovrebbero essere fissati seguendo un processo solido, rigoroso e trasparente. Essi devono infine tener conto delle opinioni delle parti interessate. I progressi conseguiti nella realizzazione degli obiettivi UE e (sub)nazionali devono essere sottoposti ad un attento monitoraggio e formare oggetto di una relazione.

3.   L'applicazione della clausola sociale orizzontale: antecedenti

3.1   Il Trattato di Lisbona introduce alcuni cambiamenti fondamentali alla dimensione sociale dell'UE. Per quanto concerne la clausola sociale orizzontale (CSO), l'articolo 9 del TFUE stabilisce che «nella definizione e nell'attuazione delle sue politiche e azioni, l'Unione tiene conto delle esigenze connesse con la promozione di un elevato livello di occupazione, la garanzia di un'adeguata protezione sociale, la lotta contro l'esclusione sociale e un elevato livello di istruzione, formazione e tutela della salute umana».

3.2   La CSO si collega alle altre clausole orizzontali del Trattato sulla parità tra i sessi, la lotta alla discriminazione, la tutela dell'ambiente, la protezione dei consumatori, la tutela degli animali e le PMI (articoli 8, 10, 11, 12, 13 e 153 del TFUE). L'UE con tutte le sue istituzioni – compreso il CESE in quanto organo consultivo – e gli Stati membri hanno l'obbligo di applicare queste clausole orizzontali in tutte le proposte, le politiche e le azioni di rilievo (6). Questo vale anche per tutti i documenti e i testi giudiziari pertinenti.

3.3   La CSO è volta ad assicurare che tutte le attività dell'UE tengano pienamente conto della dimensione sociale attraverso il perseguimento dei sei sotto-obiettivi citati all'articolo 9 che consentono di conseguire i valori e gli obiettivi fondamentali dell'UE nel quadro delle sue competenze (articoli 2 e 3 del TUE e articolo 7 del TFUE).

3.4   L'obiettivo essenziale degli sforzi condotti dagli Stati membri è quello di garantire «il miglioramento costante delle condizioni di vita e di occupazione dei loro popoli» (terzo capoverso del preambolo al TFUE). L'Unione e gli Stati membri «hanno come obiettivi la promozione dell'occupazione, il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, che consenta la loro parificazione nel progresso» (articolo 151 del TFUE).

3.5   Gli organi decisionali non dovrebbero limitare l'applicazione della CSO, vuoi per quanto concerne il suo ambito di applicazione (ad esempio la lotta alla povertà e all'esclusione sociale) vuoi per quel che riguarda i metodi (ad esempio il metodo aperto di coordinamento nel campo della protezione sociale e dell'inclusone sociale e le procedure di valutazione dell'impatto), né dovrebbero limitare la sua applicazione all'intervento del comitato per la protezione sociale; dovrebbero invece applicare la clausola nel senso più ampio in tutte le politiche dell'UE, in particolare la politica economica ed estera. La CSO deve sfociare in testi legislativi che garantiscano il raggiungimento dei nuovi obiettivi del Trattato sia da parte dell'Unione europea, sia da parte degli Stati membri.

3.6   Come sottolineato nella relazione generale 2010 sulle attività dell'Unione europea (pag. 121), il Trattato di Lisbona assegna al CESE maggiori responsabilità per quanto concerne il contributo alla dimensione sociale dell'UE.

3.7   Il CESE pertanto deve tener pienamente conto della CSO e di tutte le altre clausole orizzontali giuridicamente vincolanti (articoli da 8 a 12 del TFUE) nell'elaborazione di tutti i suoi pareri e nelle altre sue attività, in modo da potenziare la dimensione sociale dell'UE. Così facendo, il CESE sosterrà anche l'approccio proattivo e preventivo della CSO.

3.8   Il CESE ha già adottato un parere esaustivo sulla CSO e sul MAC sociale (7) e un altro sui vantaggi delle prestazioni sociali per tutta la collettività (8), in cui ha sottolineato che un'efficace e vigorosa applicazione pratica di tali clausole orizzontali nella configurazione e nell'attuazione delle politiche dell'UE potrebbe dare un contributo significativo ad una maggiore coesione e ad un più ampio coordinamento della politica sociale.

3.9   Nella seconda metà del 2010, la presidenza belga del Consiglio dell'UE ha organizzato una serie di convegni in cui è stata sottolineata l'importanza della CSO e del sistema di valutazione dell'impatto sociale nello sviluppo della dimensione sociale dell'UE (9). La clausola sociale orizzontale del nuovo Trattato di Lisbona chiede di mettere maggiormente l'accento sulla dimensione sociale delle politiche UE. Tener conto degli effetti sociali di tutte le politiche europee richiede un dialogo strutturato fra tutte le istituzioni UE e all'interno di esse. Questo presuppone l'impegno da parte della Commissione europea, del Parlamento europeo, del Consiglio dell'UE, nonché del Consiglio europeo e della Corte di giustizia europea, a che tale dialogo venga avviato (10).

3.10   Accanto alla CSO e ai sistemi di valutazione dell'impatto figurano altri meccanismi volti a migliorare il coordinamento delle politiche sociali e la cooperazione in materia, tra i quali il MAC sociale, la politica di coesione dell'UE e gli obiettivi europei in materia di protezione e di inclusione sociale (11).

3.11   I sistemi di valutazione dell'impatto sono uno strumento importante nell'applicazione e nell'attuazione della CSO; la Commissione europea sostiene questo approccio grazie ai suoi propri orientamenti in materia di valutazione dell'impatto nel contesto di una buona governance  (12) e di una regolamentazione migliore e più intelligente (13).

3.11.1   La Commissione europea, il Consiglio dell'UE e il Parlamento europeo hanno inoltre concluso un accordo interistituzionale sull'uso del sistema di valutazione dell'impatto (14).

3.11.2   La Commissione europea ha altresì elaborato orientamenti propri sulla valutazione dell'impatto sociale nell'ambito del suo stesso sistema di valutazione dell'impatto (15) e nel 2011 ha previsto undici valutazioni d'impatto sulle questioni occupazionali e sociali (16).

3.11.3   La Corte dei conti ha analizzato in maniera approfondita la valutazione d'impatto per il periodo 2005-2008 e ha dato un giudizio positivo (17).

3.11.4   Il Comitato delle regioni sta già collaborando con la Commissione europea su alcune valutazioni d'impatto (18).

3.11.5   Il Consiglio ha chiesto alla Commissione europea di applicare l'articolo 9 del TFUE e le valutazioni dell'impatto sociale (19). La proposta n. 29 dell'Atto per il mercato unico prevede una valutazione dell'impatto sociale.

3.11.6   La Carta dei diritti fondamentali dell'UE è presa regolarmente in considerazione dal 2005 nelle proposte legislative della Commissione europea; nel 2010 la Commissione ha presentato una strategia per la sua attuazione (20), in merito alla quale il CESE ha già formulato un parere (21).

3.11.7   Il CESE ha già adottato pareri favorevoli all'introduzione, all'elaborazione e all'applicazione dei sistemi di valutazione dell'impatto, nonché alle valutazioni dell'impatto della sostenibilità e alla politica commerciale dell'UE (22).

3.11.8   I sistemi di valutazione dell'impatto sono uno strumento politico potenzialmente forte ma rappresentano al tempo stesso una sfida a livello pratico. Al fine di poter sfruttare pienamente le loro potenzialità e assicurarsi che non vengano utilizzati per legittimare proposte politiche predeterminate, occorre puntare su una nuova cultura politica e fare in modo che i funzionari responsabili dispongano del tempo, delle conoscenze, delle capacità e del sostegno necessari. È importante promuovere il coinvolgimento delle parti interessate in questo processo. L'attuazione delle valutazioni d'impatto dovrebbe essere efficiente sul piano dei costi e proporzionata agli obiettivi.

4.   Osservazioni generali

4.1   La clausola sociale orizzontale (articolo 9 del TFUE) è una delle principali novità del Trattato di Lisbona dal punto di vista della politica sociale, le cui potenzialità devono essere pienamente utilizzate. Essa fornisce un ampio mandato al fine di tener conto di una serie di obiettivi in tutte le politiche, le iniziative e le attività pertinenti dell'UE. Questo articolo del Trattato dovrebbe trasformare lo sviluppo di un'Europa sociale in un compito trasversale dell'Unione che riguarda tutti i settori politici. L'applicazione della CSO andrebbe dunque tenuta in considerazione anche nei programmi europei di ricerca.

4.2   La CSO assume particolare rilevanza e urgenza nella misura in cui l'impatto della crisi economica e finanziaria mette in risalto, tanto per l'UE nel suo complesso quanto per i singoli Stati membri, l'importanza di tener pienamente conto della dimensione sociale dell'UE. Lo squilibrio che esiste tra lo sviluppo dell'integrazione economica nel mercato unico e il potenziamento della dimensione sociale dell'UE deve essere superato. L'attuazione di questo nuovo strumento potrebbe pertanto contribuire a ridurre il senso di insoddisfazione che perdura da tempo e a superare lo scetticismo sempre più profondo esistente in alcuni Stati membri per quanto concerne il valore aggiunto offerto dall'Unione europea, in particolare in termini di progresso economico, occupazionale e sociale, in un quadro in cui gli Stati membri devono assumersi maggiori responsabilità proprie.

4.3   In ciascuno dei suoi pareri elaborati per la Commissione europea e altri organi europei, il CESE verificherà ogni volta se sia stata o no condotta un'adeguata valutazione dell'impatto sociale. Se necessario, solleciterà gli organi europei responsabili a colmare questa lacuna.

4.4   Il Parlamento europeo ha un ruolo importante da svolgere per l'attuazione della CSO in quanto può dare, tra l'altro, un giudizio costante sulla valutazione dell'impatto sociale intrapresa dalla Commissione e da altri organi europei.

4.5   Anche agli Stati membri si richiede di applicare la CSO e tutte le altre clausole orizzontali in tutte le proposte, le politiche e le azioni di rilievo e in tutti i documenti e i testi giudiziari pertinenti, nonché di applicare il sistema di valutazione dell'impatto sociale a tale scopo (23).

4.6   L'effettiva partecipazione della società civile organizzata in tutte le fasi e a tutti i livelli è essenziale per garantire un uso efficace della CSO e del MAC nel settore sociale (24). Il CESE è un organo consultivo composto dai rappresentanti delle organizzazioni dei datori di lavoro, dei lavoratori e delle altre componenti della società civile dei 27 Stati membri. Riunisce pertanto le principali parti interessate e in tal senso è l'organo più adatto a fornire un contributo significativo alla promozione e all'ottimizzazione dei sistemi di valutazione dell'impatto.

4.7   Il CESE può aiutare a sviluppare e ad intensificare gli obiettivi nazionali di politica sociale e il dialogo sociale e civile negli Stati membri, potenziando lo scambio d'informazioni e la cooperazione con i consigli economici e sociali (CES) e le istituzioni analoghe degli Stati membri, con gli interlocutori sociali, i rappresentanti dei vari interessi e le altre organizzazioni della società civile pertinenti, attive nel settore sociale – e questo a tutti i livelli (UE, nazionale e regionale). Il lavoro svolto dal comitato direttivo Europa 2020 del CESE, che monitora e riferisce su base regolare in merito al contenuto e al processo dei programmi di riforma nazionali, dovrebbe essere di supporto a tali sforzi.

4.8   Anche la Piattaforma sociale europea (25) e i membri che la costituiscono, tra cui diverse organizzazioni sociali settoriali (ad esempio le organizzazioni femminili, quelle degli anziani, dei disabili, delle persone che vivono in povertà o senza una fissa dimora), così come anche altre organizzazioni europee e nazionali rappresentative della società civile nel settore sociale, hanno un ruolo importante da svolgere nel richiedere che la CSO venga applicata in modo soddisfacente a livello UE e (sub)nazionale.

4.9   L'iniziativa faro della strategia Europa 2020 «Piattaforma europea contro la povertà e l'esclusione sociale» (26), così come il lavoro del CESE relativo a questa (27) e alle altre iniziative faro della strategia, dovrebbe contribuire ad assicurare un'applicazione equilibrata della CSO a livello UE e (sub)nazionale.

5.   Osservazioni specifiche

5.1   Le disposizioni di politica sociale contenute nel Trattato di Lisbona (in particolare gli articoli da 145 a 166 e l'articolo 168 del TFUE) e nella Carta dei diritti fondamentali dell'UE (in particolare il capitolo IV sulla solidarietà) conferiscono concretezza alla CSO e devono essere pienamente rispettate.

5.2   Il CESE elaborerà ogni anno un parere in cui analizzerà l'applicazione della CSO e delle altre clausole sociali orizzontali (articoli 8, 9, 10 TFUE), della Carta dei diritti fondamentali (con particolare attenzione ai diritti sociali fondamentali) e delle varie disposizioni di politica sociale del Trattato di Lisbona (in particolare gli articoli da 145 a 166 e 168 del TFUE), così come del diritto derivato e delle varie misure giuridiche e politiche, esaminando se le finalità e gli obiettivi sociali perseguiti sono stati rispettati e promossi; inoltre, analizzerà e valuterà in che misura tali disposizioni possano contribuire allo sviluppo dell'UE nel settore sociale e in quello dei diritti fondamentali, e raccomanderà misure concrete per raggiungere più efficacemente le finalità e gli obiettivi sociali prefissati, sia a livello europeo che dei singoli paesi. Il parere annuale del CESE terrà conto della relazione annuale del CPS sulla dimensione sociale della strategia Europa 2020 (28).

5.2.1   Oltre alle parti sociali e ai rappresentanti dei vari interessi, anche altre grandi organizzazioni rappresentative della società civile attive nel settore sociale avranno la possibilità di presentare le loro posizioni e i loro contributi specifici in occasione di un'audizione che il CESE organizzerà prima della pubblicazione del parere.

5.2.2   Il parere annuale del CESE verrà presentato e illustrato ai rappresentanti delle istituzioni UE, in particolare del Consiglio europeo, del Consiglio, del Parlamento europeo, della Commissione, della Corte di giustizia e della BCE.

5.3   Il CESE, i CES e le istituzioni analoghe negli Stati membri dovrebbero fare la loro parte in quanto direttamente interessati all'attuazione della CSO e dei sistemi di valutazione dell'impatto sociale, sostenendo le iniziative e i progetti dei cittadini in materia di dialogo civile sulle questioni di politica sociale.

5.4   Il CESE e la Commissione europea dovrebbero concludere un accordo interistituzionale specificando che la Commissione trasmetterà al CESE tutte le valutazioni d'impatto relative ai propri dossier, affinché il Comitato ne tenga conto nei suoi pareri e nelle sue relazioni.

5.5   Il CESE e tutte le sue sezioni specializzate dovrebbero tenere nella giusta considerazione la CSO e tutte le altre clausole orizzontali giuridicamente vincolanti previste dal Trattato (articoli da 8 a 12 del TFUE) nei loro pareri e nelle loro altre attività al fine di potenziare la dimensione sociale dell'UE (ad esempio le clausole sociali negli accordi di libero scambio (29), la dimensione sociale del mercato interno, le valutazioni d'impatto della sostenibilità e la politica commerciale dell'UE (30)).

Bruxelles, 26 ottobre 2011

Il presidente del Comitato economico e sociale europeo

Staffan NILSSON


(1)  Marlier, E. e Natali, D. con la collaborazione di Van Dam, R. (2010), Europa 2020:Verso una UE più sociale?, Bruxelles: PIE Peter Lang.

(2)  Parere del CPS sulla dimensione sociale della strategia Europa 2020, PCS/2010/107 finale.

(3)  Cfr. nota 1.

(4)  Prefazione a: A.B. Atkinson e E. Marlier Il reddito e le condizioni di vita in Europa, Lussemburgo, Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, 2010.

(5)  Commissione europea (2010) Rafforzare il coordinamento delle politiche economiche per la stabilità, la crescita e l'occupazione – Gli strumenti per rafforzare la governance economica dell'UE, COM(2010) 367 definitivo.

(6)  Schorkopf F. (2010), L'articolo 9 del TFUE in Il diritto dell'Unione europea: osservazioni, Nettesheim Martin.

(7)  Parere esplorativo del CESE sul tema Il metodo aperto di coordinamento e la clausola sociale nel quadro della strategia «Europa 2020» (GU C 44 dell'11.2.2011, pag. 23).

(8)  Parere esplorativo del CESE sul tema Lo sviluppo delle prestazioni sociali (GU C 44 dell'11.2.2011, pag. 28).

(9)  Si segnala in particolare il convegno sul tema Il coordinamento UE in campo sociale nel contesto della strategia Europa 2020: guardare al passato e costruire il futuro, tenutosi a La Hulpe, Belgio, il 14 e 15 settembre 2010.

(10)  La clausola sociale orizzontale e l'integrazione degli aspetti sociali nell'UE. Terzo forum sui servizi sociali d'interesse generale, 26 e 27 ottobre 2010.

(11)  Parere del CPS approvato dal Consiglio dei ministri EPSCO nel giugno 2011.

(12)  Parere del CESE sul tema Governance efficace della strategia di Lisbona rinnovata (GU C 175 del 28.7.2009, pag. 13).

(13)  Parere del CESE sul tema Legiferare con intelligenza, relatore: PEGADO LIZ.

(14)  Approccio comune interistituzionale alla valutazione dell'impatto, 14901/05 JUR.

(15)  Orientamenti sulla valutazione dell'impatto sociale nell'ambito del sistema di valutazione dell'impatto della Commissione, 2009.

(16)  http://ec.europa.eu/governance/impact/planned_ia/roadmaps_2011_en.htm#empl (20 marzo 2011).

(17)  Relazione speciale sul tema Le valutazioni d'impatto nelle istituzioni dell'UE: sono esse a sostegno del processo decisionale? n. 3/2010 (http://ec.europa.eu/governance/impact/docs/coa_report_3_2010_de.pdf).

(18)  http://ec.europa.eu/governance/impact/ia_in_other/ia_in_other_en.htm (20 marzo 2011).

(19)  Comunicato stampa del Consiglio EPSCO del 6 dicembre 2010. (http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/lsa/118244.pdf).

(20)  Comunicazione della Commissione COM(2010) 573 definitivo.

(21)  Parere del CESE in merito alla Comunicazione della Commissione - Strategia per un'attuazione effettiva della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, (GU C 376 del 22.12.2011, pagg. 74).

(22)  Parere del CESE sui temi Norme di qualità – valutazioni d'impatto sociale (GU C 175 del 27.7.2007, pag. 21) e Linee direttrici sulla valutazione d'impatto (GU C 100 del 30.4.2009, pag. 28) e nota 30.

(23)  Risoluzione del Parlamento europeo dell'8 giugno 2011 (2011/2016 (IND).

(24)  Cfr. nota 8.

(25)  La Piattaforma delle ONS sociali europee (Piattaforma sociale) è l'organo che riunisce le federazioni e le reti europee rappresentative delle organizzazioni non governative attive in campo sociale. Cfr.: http://www.socialplatform.org/.

(26)  Piattaforma europea contro la povertà e l'esclusione sociale, http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=961&langId=en.

(27)  Parere del CESE in merito alla Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - La Piattaforma europea contro la povertà e l'esclusione sociale: un quadro europeo per la coesione sociale e territoriale, relatrice: O'NEILL http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.soc-opinions.14953.

(28)  Parere del CPS sulla dimensione sociale della strategia Europa 2020, SPC/2010/10/7 finale.

(29)  «Sozialnormen in Nachhaltigkeitskapiteln bilateraler Freihandelsabkommen», Lukas, Steinkellner, Istituto Ludwig Boltzmann per i diritti umani, Vienna 2010 (versione inglese: Social Standards in Sustainability Chapters of Bilateral Free Trade Agreements).

(30)  Parere del CESE sul tema Valutazioni d'impatto sulla sostenibilità (VIS) e politica commerciale UE, relatrice: PICHENOT, GU C 218 del 23.7.2011, pag. 14, http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.rex-opinions.18107; http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?year=2011&serie=C&textfield2=218&Submit=Rechercher&ihmlang=it.


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