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Document 52011AE1383
Opinion of the European Economic and Social Committee on the ‘Proposal for a Council Regulation on jurisdiction, applicable law and the recognition and enforcement of decisions in matters of matrimonial property regimes’ COM(2011) 126 final — 2011/0059 (CNS) and the ‘Proposal for a Council Regulation on jurisdiction, applicable law and the recognition and enforcement of decisions regarding the property consequences of registered partnerships’ COM(2011) 127 final — 2011/0060 (CNS)
Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla proposta di regolamento del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi COM(2011) 126 definitivo — 2011/0059 (CNS) e alla Proposta di regolamento del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate COM(2011) 127 definitivo — 2011/0060 (CNS)
Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla proposta di regolamento del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi COM(2011) 126 definitivo — 2011/0059 (CNS) e alla Proposta di regolamento del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate COM(2011) 127 definitivo — 2011/0060 (CNS)
GU C 376 del 22.12.2011, pp. 87–91
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
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22.12.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 376/87 |
Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla proposta di regolamento del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi
COM(2011) 126 definitivo — 2011/0059 (CNS)
e alla Proposta di regolamento del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate
COM(2011) 127 definitivo — 2011/0060 (CNS)
2011/C 376/16
Relatore: PEZZINI
Il Consiglio, in data 26 aprile 2011, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 304 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, di consultare il Comitato economico e sociale europeo in merito alla:
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Proposta di regolamento del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi COM(2011) 126 definitivo - 2011/0059 (CNS) e alla: |
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Proposta di regolamento del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate COM(2011) 127 definitivo - 2011/0060 (CNS). |
La sezione specializzata Occupazione, affari sociali e cittadinanza, incaricata di preparare i lavori del Comitato in materia, ha formulato il proprio parere in data 31 agosto 2011.
Alla sua 474a sessione plenaria, dei giorni 21 e 22 settembre 2011 (seduta del 21 settembre), il Comitato economico e sociale europeo ha adottato il seguente parere con 156 voti favorevoli, 3 voti contrari e 6 astensioni.
1. Conclusioni e raccomandazioni
1.1 Il Comitato economico e sociale europeo (CESE) condivide la necessità, espressa dalla Commissione, di eliminare le incertezze e le discriminazioni sui diritti di proprietà delle coppie internazionali e ritiene opportuno adottare un pacchetto legislativo composto da due regolamenti distinti per il regime tra coniugi e per le unioni registrate.
1.2 Il Comitato ritiene capisaldi di qualsiasi regolamentazione in materia la certezza del diritto, la prevedibilità, la semplificazione e un rapido accesso alla giustizia, a soluzioni eque, a costi accessibili e a tempi contenuti, nel rispetto delle sole eccezioni di ordine pubblico.
1.3 Il CESE ritiene fondamentale che qualsiasi regolamentazione prevista tuteli in modo chiaro e trasparente non solo i diritti relativi ai regimi patrimoniali dei coniugi e delle unioni registrate, bensì anche gli interessi e i diritti dei terzi. A tal proposito, la scelta delle leggi applicabili e delle competenze giurisdizionali dovrebbe essere obbligatoriamente effettuata al momento dell'unione.
1.4 Il CESE si chiede in proposito se non sia possibile addivenire, in materia, alla realizzazione di un regime europeo aggiuntivo opzionale, il cosiddetto «28° regime», che tuteli in egual modo le coppie internazionali, nei loro regimi e negli effetti patrimoniali.
1.4.1 Oltretutto, ciò consentirebbe più facilmente il ricorso all'arbitrato, rendendo validi gli accordi extragiudiziali.
1.5 Il Comitato ribadisce l'importanza di assicurare l'immediata esecutività delle decisioni, senza l'attivazione di ulteriori procedure, anche se semplificate, al fine di ridurre gli oneri per i cittadini in termini di tempi e di costi e gli aggravi amministrativi per i sistemi giudiziari.
1.6 Il CESE raccomanda l'attivazione di un sistema di informazione e formazione delle autorità giudiziarie competenti, nonché degli operatori del diritto e dei cittadini, attraverso la creazione di un portale web interattivo in tutte le lingue ufficiali e la predisposizione di sistemi di interscambio di professionalità e di competenze.
1.7 Il CESE chiede che venga realizzata una rete europea di punti nazionali di assistenza tecnico-giuridica gratuita, facenti capo all'Agenzia per i diritti fondamentali, affinché venga assicurato l'esercizio consapevole e avvertito dei propri diritti da parte di tutte le coppie.
1.8 Il CESE sottolinea l'importanza di concentrare davanti ad un'unica autorità giurisdizionale i vari procedimenti di successione, divorzio, separazione personale e liquidazione del regime patrimoniale.
1.9 Il Comitato, infine, raccomanda con forza che venga assicurata piena coerenza tra le regolamentazioni in essere, in via di modifica o in fieri, per assicurare un quadro omogeneo, semplificato e accessibile a tutti i cittadini europei in materia di regimi patrimoniali.
2. Il quadro legislativo esistente
2.1 Per il CESE è di importanza essenziale garantire che i cittadini possano circolare liberamente tra tutti gli Stati membri, affinché possano vivere, creare una famiglia, acquisire una proprietà nell'Unione europea, senza inconvenienti né incertezze.
2.2 I Trattati e la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea garantiscono i diritti di libertà di circolazione e di soggiorno, di accesso alla giustizia e il rispetto dei diritti fondamentali, in particolare: il diritto di proprietà, l'uguaglianza di tutti davanti alla legge, il principio di non discriminazione, il diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare, il diritto di sposarsi e di costituire una famiglia, secondo le leggi nazionali, il diritto a un giudice imparziale.
2.3 La maggiore mobilità dei cittadini all'interno dell'UE ha provocato un aumento dei matrimoni e delle unioni «internazionali», in cui i coniugi hanno cittadinanza diversa oppure risiedono in Stati membri diversi o in uno Stato membro di cui non sono cittadini.
2.4 Il CESE è cosciente dell'importanza di un esercizio efficace di tali diritti, in uno spazio senza frontiere interne, quale che sia la forma delle unioni tra cittadini di Stati membri differenti e la possibilità di una loro presenza in uno Stato membro di cui non hanno la nazionalità. A questa presenza si accompagna spesso il possesso di beni mobili e/o immobili situati sul territorio di più paesi dell'UE.
2.5 In Europa attualmente le coppie internazionali sono circa 16 milioni. Nel 2007, su 2,4 milioni di nuovi matrimoni, il 13 % (310 000) presentava un elemento internazionale. Analogamente, nello stesso anno, su 211 000 unioni registrate nell'UE, 41 000 riguardavano coppie internazionali.
2.6 In cinque paesi il matrimonio può essere contratto da coppie dello stesso sesso (nei Paesi Bassi dal 2001, in Belgio dal 2003, in Spagna dal 2005, in Svezia dal 2009 e in Portogallo dal 2010) mentre «l'unione registrata» è un istituto giuridico più recente, riconosciuto in 14 Stati membri (1). In tutti questi 14 paesi è ammessa l'unione registrata di coppie dello stesso sesso, mentre l'unione registrata sia di persone dello stesso sesso che di sesso opposto è ammessa solo in Belgio, Francia, Lussemburgo e Paesi Bassi.
2.7 Consultato dalla Commissione nel 2006 sul Libro verde sui regolamenti dei conflitti in materia di regime matrimoniale, il CESE aveva accolto con favore (2), in linea generale, le modifiche al regolamento (CE) n. 2201/2003, che estendevano la competenza giurisdizionale e le norme applicabili in materia matrimoniale suggerendo che tali modifiche andassero a completare, su questi punti, un regolamento per il riconoscimento delle decisioni giudiziarie in materia di matrimonio e di custodia dei figli. Sulla competenza giurisdizionale e sulla legge applicabile in materia matrimoniale il CESE si era già pronunciato al momento della presentazione del Libro verde sul divorzio, in merito al quale aveva elaborato un parere molto dettagliato, al quale si rimanda (3).
2.8 Il Comitato si era anche interrogato sull'opportunità di trattare separatamente la questione della suddivisione dei beni comuni (immobili, mobili e altri diritti patrimoniali), estendendo alle coppie non sposate (suscettibili comunque di avere figli in comune) il campo di applicazione rationae personae delle norme che disciplinano tale suddivisione.
2.9 Sarebbe forse stato più logico trattare, da una parte, tutte le conseguenze della dissoluzione del vincolo matrimoniale e, dall'altra, disciplinare tutte le conseguenze della separazione delle coppie non sposate, che vivono sotto un regime di unione registrata, elaborando un quadro regolamentare unitario.
2.10 Ciò sarebbe probabilmente andato a vantaggio della chiarezza e della comprensione del diritto applicabile, e avrebbe facilitato il riconoscimento delle decisioni giudiziarie, che spesso disciplinano con un'unica sentenza definitiva tutte le condizioni e gli effetti del divorzio.
2.11 Il CESE, considerate le caratteristiche proprie del matrimonio e dell'unione registrata, e il fatto che vi possono essere differenze giuridiche tra queste due forme di unione, concorda sull'opportunità di avere due strumenti regolamentari distinti: uno relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi, l'altro alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate.
2.12 Il Comitato si interroga sull'opportunità di procedere allo studio di una formulazione integrata di uno strumento unificato sotto forma di regime europeo aggiuntivo opzionale («28° regime») (4), al quale le coppie - unite in matrimonio o in unioni registrate - possano, senza discriminazione alcuna, liberamente decidere di accedere. Una pista di orientamento al riguardo potrebbe essere offerta dall'accordo franco-tedesco per la creazione di un regime matrimoniale comune (5).
2.12.1 Gli aspetti patrimoniali dei matrimoni e delle unioni registrate sono spesso trattati in «modo non contenzioso». In tal caso, secondo il CESE, sarebbe opportuno inserire nel 28° regime, talune clausole concernenti la validità degli accordi extragiudiziali d'arbitrato (6), con notevoli benefici per i cittadini europei.
2.13 Entrambi gli strumenti dovrebbero, a parere del Comitato, assicurare:
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prevedibilità e certezza della legge applicabile grazie a norme chiare e uniformi, |
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coerenza in materia di cooperazione giudiziaria civile, in particolare di diritto di famiglia, |
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riconoscimento automatico delle decisioni ed esecuzione attraverso una procedura uniforme semplificata, garantendo la circolazione delle sentenze senza exequatur in materia di riconoscimento ed esecuzione delle decisioni, |
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armonizzazione delle norme sulla competenza determinando la legge applicabile con una stessa autorità giurisdizionale per tutti gli aspetti della situazione della coppia, che dovrebbe essere tenuta ad operare tale scelta, |
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definizione di un quadro giuridico coerentemente strutturato e facilmente accessibile, unificando e armonizzando la terminologia relativa a tutte le tematiche e a tutti i concetti e requisiti inerenti a norme analoghe per tutte le tematiche (es. pendenza di liti, clausole di competenza, ecc.). |
3. Proposte della Commissione
3.1 Nella Relazione 2010 sulla cittadinanza dell'Unione - Eliminare gli ostacoli all'esercizio dei diritti dei cittadini dell'Unione (7), la Commissione individua nell'incertezza sui diritti di proprietà delle coppie internazionali uno dei principali ostacoli con cui tuttora si scontrano i cittadini nell'esercizio quotidiano dei loro diritti.
3.2 Le proposte della Commissione si basano sull'articolo 81, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
3.3 Al Consiglio sono state presentate due iniziative della Commissione concernenti la legge applicabile ai diritti di proprietà delle coppie internazionali: la prima riguarda l'individuazione della competenza della legge applicabile ed il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi; la seconda riguarda le stesse problematiche per quanto attiene agli effetti patrimoniali delle unioni registrate.
3.4 Le proposte della Commissione intendono gettare ponti tra i diversi ordinamenti giuridici dell'UE, e facilitare la vita delle coppie internazionali, senza armonizzare né modificare il diritto sostanziale degli Stati membri in materia di matrimonio o unioni registrate, ma con l'obiettivo di:
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consentire alle coppie internazionali sposate di scegliere la legge applicabile ai loro beni comuni in caso di morte di un coniuge o divorzio, |
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aumentare la certezza del diritto per le unioni registrate con carattere internazionale assoggettando, come regola generale, i beni delle coppie legate da un'unione registrata alla legge del paese in cui l'unione è stata registrata, |
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aumentare la certezza del diritto per le coppie internazionali (sposate o legate da unione registrata) istituendo un insieme di norme coerenti per determinare l'autorità giurisdizionale competente e la legge applicabile in base a una gerarchia di criteri di collegamento oggettivi, |
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migliorare la prevedibilità per le coppie internazionali semplificando la procedura per riconoscere decisioni e atti in tutta l'UE con la possibilità per i cittadini di proporre dinanzi a un'unica autorità giurisdizionale varie domande giudiziali. |
3.5 Le proposte prevedono anche la creazione di una pagina web nell" European Judicial Network in civil and commercial matters sui registri esistenti in materia di regimi patrimoniali tra coniugi e di norme nazionali.
3.6 Le proposte richiedono l'approvazione unanime del Consiglio dei ministri UE previa consultazione del Parlamento europeo.
4. Osservazioni di carattere generale
4.1 Il CESE ritiene opportuno che la scelta per la determinazione delle norme applicabili alle coppie unite in matrimonio debba essere effettuata al momento del matrimonio stesso, evitando che possa venir scelta una legge con cui il matrimonio non presenti nessun collegamento legislativo, e prevedendo invece, per i matrimoni pre-esistenti, in caso di non scelta, un elenco di criteri di collegamento oggettivi, per la determinazione della legge applicabile, conformemente al sistema adottato nel recente regolamento «Roma III» (8).
4.1.1 Secondo il CESE, l'introduzione di norme che attribuiscono ai coniugi una limitata possibilità di scelta della legge applicabile rafforzerebbe la certezza del diritto e darebbe agli interessati un certo margine di scelta della legge applicabile ai loro beni, garantendo nel contempo la protezione degli interessi dei terzi.
4.1.2 Nel caso di unioni registrate, la scelta è quella della legge dello Stato nel quale avviene la registrazione.
4.1.3 Il CESE sottolinea la necessità di un adeguato e chiaro sistema di informazione in merito alla scelta della legge di cui al regolamento (UE) n. 1259/2010 e alla proposta contenuta nel COM(2011) 126 definitivo, onde consentire una matura coscienza da parte delle coppie circa il regime di divorzio e di regolamentazione dei rapporti patrimoniali.
4.1.4 Il Comitato pone come priorità la certezza del diritto ed esprime quindi preoccupazione sulla effettiva conciliabilità tra la scelta del regime giuridico applicabile alla regolamentazione del patrimonio da parte della coppia e l'effettiva ubicazione fisica del bene, qualora quest'ultimo sia posizionato in un paese diverso da quello concordato.
4.1.4.1 Secondo il Comitato, al fine di garantire la certezza giuridica e, contestualmente, il diritto dei coniugi alla conservazione del valore dei beni mobili e immobili di proprietà, sarebbe opportuno procedere ad una equa valutazione del patrimonio al momento del matrimonio e al momento stesso dell'atto di separazione o di divorzio.
4.1.4.2 Il CESE auspica che venga inserito in ogni atto riferito ai beni patrimoniali l'indicazione del regime vigente tra i coniugi: questo è particolarmente rilevante in presenza di quote e partecipazioni societarie, assicurazioni-vita, fondi pensione e quant'altro.
4.1.5 Il CESE si interroga sulla effettiva ricaduta verso i terzi, che può aversi nel caso di differenza tra la legge applicabile, scelta per i regimi patrimoniali, e quella di ubicazione effettiva del bene, anche al di fuori dell'UE.
4.2 Il Comitato ritiene importante eliminare i problemi legati al riconoscimento delle decisioni e degli atti, assicurando progressi in termini di economie e di rapidità del riconoscimento delle decisioni ed evitando possibilità di ricorso ad autorità giurisdizionali in diversi Stati membri.
4.3 Le norme sulla competenza relative alla liquidazione dei regimi patrimoniali estenderebbero la competenza dell'autorità giurisdizionale investita del divorzio o della successione alle questioni correlate alla liquidazione del regime patrimoniale. Ne deriverebbe una maggiore certezza del diritto per i cittadini, in quanto l'autorità giurisdizionale competente per il divorzio o la successione sarebbe competente anche per la liquidazione del regime patrimoniale.
4.3.1 Il Comitato si preoccupa circa le conseguenze dei tempi di adeguamento delle normative interne dei singoli Stati e la data di entrata in vigore dei regolamenti per i regimi patrimoniali.
4.4 Il CESE ritiene imprescindibile garantire la libera circolazione delle decisioni grazie al loro riconoscimento automatico in tutta l'Unione, e la loro esecuzione con una procedura uniforme semplificata nonché garantire la coerenza richiesta in materia di cooperazione giudiziaria civile.
4.5 Il CESE ritiene che l'obiettivo generale debba essere la definizione di un quadro giuridico coerentemente strutturato e facilmente accessibile; reputa che, a tal fine, debba essere unificata e armonizzata la terminologia relativa a tutte le tematiche e a tutti i concetti e i requisiti inerenti a norme analoghe per tutte le tematiche (per esempio litispendenza, clausole di competenza, residenza abituale, ecc.).
4.6 È altresì importante, a parere del Comitato, consentire il riconoscimento, l'esecuzione delle decisioni e la libera circolazione delle stesse senza exequatur nel mercato interno, conformemente alle modifiche proposte (9) alle norme in materia civile e commerciale ai sensi del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, senza eccezioni salvo quelle di ordine pubblico e di conformità alla Carta dei diritti fondamentali.
4.7 Il CESE è d'accordo sull'opportunità di concentrare davanti ad un'unica autorità giurisdizionale i vari procedimenti: procedimento di divorzio, di separazione personale e di liquidazione del regime patrimoniale tra coniugi. Le autorità giurisdizionali competenti sono le stesse che sono state individuate ai sensi del regolamento «Bruxelles II bis».
4.7.1 Il Comitato sottolinea l'importanza di evitare procedimenti paralleli e l'applicazione di leggi sostanziali diverse ai beni delle coppie sposate o registrate.
4.8 Il CESE ritiene di fondamentale importanza un'azione comunitaria di formazione dei componenti delle autorità pubbliche competenti in materia e degli operatori del diritto che saranno tenuti ad applicare il nuovo quadro normativo in materia di regimi patrimoniali tra coniugi e tra partner di unioni registrate.
4.9 Occorrerà dare ai coniugi e alle coppie registrate adeguata informazione circa gli effetti della legislazione scelta verso il patrimonio nei casi di trasferimento dello stesso, soprattutto nell'ipotesi di regimi diversi tra quello scelto e quello della effettiva ubicazione dei beni.
4.10 Conformemente alle conclusioni del Consiglio Giustizia e Affari interni del 24 e 25 febbraio 2011, «occorre tenere conto del rispetto dei diritti fondamentali anche nella redazione di atti giuridici che non rientrano nel processo legislativo» (10). Il Comitato ritiene che l'Agenzia per i diritti fondamentali possa e debba svolgere un ruolo attivo nell'assistenza tecnico-giuridica alle coppie per un esercizio efficace dei propri diritti.
5. Osservazioni particolari
5.1 Regolamentazioni proposte relative ai regimi patrimoniali tra coniugi
5.1.1 Il Comitato concorda sulla definizione di regime patrimoniale tra coniugi come comprensiva degli aspetti inerenti tanto alla gestione quotidiana dei beni dei coniugi, quanto alla liquidazione del regime patrimoniale, senza pregiudicare la natura dei diritti reali, la qualificazione dei beni e dei diritti e la determinazione delle prerogative dei titolari di tali diritti, fatte salve le sole eccezioni di ordine pubblico di cui alle legislazioni degli Stati membri.
5.1.2 Il Comitato è fortemente preoccupato di assicurare coerenza in materia di competenza tra i regimi applicabili ai sensi del regolamento n. 1259/2010 (divorzio o separazione), quelli applicabili ai sensi del regolamento n. 2201/2003 (matrimonio) e quelli previsti dalla proposta di regolamento relativa al regime patrimoniale tra i coniugi (vedi capo II, artt. 4 e 5, e capo III, artt. 15-18).
5.1.2.1 Secondo il CESE, una differenza di regime nei diversi casi - che verrebbe lasciata alla mera discrezionalità delle parti - potrebbe determinare eccessive complessità, ingenerando possibili conflitti di competenza e di effetti consequenziali, con notevoli aggravi in termini di tempi e di costi. Il Comitato ritiene che sia opportuno stabilire la competenza giurisdizionale al momento del matrimonio.
5.1.3 Il Comitato ritiene che il principio del mutuo riconoscimento in tema di libera circolazione delle decisioni, degli atti pubblici e delle trascrizioni giudiziarie in materia di regimi patrimoniali tra coniugi, debba escludere la previsione di eventuali procedure ulteriori quali quelle proposte. Qualsiasi tipo di procedura di exequatur (vedi regolamenti Bruxelles I e II) comporterebbe infatti un aggravio di costi e di tempi.
5.1.4 In entrambi i regolamenti, all'articolo 4 dovrebbe, secondo il CESE, essere esclusa la possibilità di subordinare all'accordo tra le parti la competenza delle autorità giurisdizionali competenti per scioglimento o annullamento, anche per gli effetti patrimoniali di tali atti.
5.2 Normative proposte per i regimi patrimoniali per coppie legate da unione registrata
5.2.1 Il CESE ritiene che sia indispensabile considerare le caratteristiche proprie dell'unione registrata al fine di determinare le conseguenze giuridiche per le coppie legate da unione registrata per quanto riguarda i soli aspetti patrimoniali dei partner tra loro e con terzi.
5.2.2 Per quanto riguarda la normativa di cui al capo III della proposta di regolamento n. 127/2011 (unioni registrate), il CESE teme che le previsioni indicate possano contrastare con le normative previste dai diritti dei luoghi in cui sono effettivamente ubicati i beni stessi.
5.2.3 Data la differenza esistente tra i regimi all'interno dei paesi che ammettono le unioni registrate, al fine di rafforzare le garanzie dei diritti dei componenti delle unioni registrate e quelle dei terzi, sarebbe opportuno procedere ad una armonizzazione dei sistemi informativi, delle procedure di pubblicità e di opponibilità dei diritti afferenti ai beni di proprietà delle coppie stesse, specie nei casi di ubicazione dei beni in paesi che non prevedono tale istituto.
5.3 Accesso all'informazione sui regimi patrimoniali esistenti negli Stati membri
5.3.1 Il CESE sottolinea l'importanza di garantire un adeguato accesso all'informazione da parte dei coniugi e dei partner delle unioni registrate, in primis, ma anche delle autorità giurisdizionali competenti e degli operatori del diritto, attraverso guide pratiche nelle lingue comunitarie e la creazione di un portale web in tutte le lingue ufficiali dell'Unione.
5.3.2 Il Comitato ritiene indispensabile un programma di formazione delle autorità giudiziarie, degli operatori e degli utenti del diritto, accompagnata da azioni di interscambio di esperienze per assicurare un'adeguata diffusa professionalità e conoscenza dei singoli sistemi giuridici nazionali pertinenti.
5.3.3 Il CESE auspica che venga realizzata una rete europea di punti di assistenza tecnico-giuridica nazionali, facenti capo all'Agenzia per i diritti fondamentali, per assicurare gratuitamente l'esercizio consapevole dei diritti dei coniugi e delle unioni registrate in materia di regimi patrimoniali.
Bruxelles, 21 settembre 2011
Il presidente del Comitato economico e sociale europeo
Staffan NILSSON
(1) Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Lussemburgo, Paesi Bassi, Regno Unito, Repubblica ceca, Slovenia, Svezia e Ungheria.
(2) GU C 325 del 30.12.2006, pag. 71.
(3) GU C 24 del 31.1.2006, pag. 20.
(4) GU C 21 del 21.1.2011, pag. 26.
(5) Vedi Francia – Consiglio dei ministri del 23 marzo 2011.
(6) Proposta ministero della Giustizia italiano e, anche, Corte di giustizia europea, Sentenza West Tankers, AFF. C- 185/07, punto 26, sulla validità della clausola d'arbitrato.
(7) Adottata il 27 ottobre 2010.
(8) Vedi regolamento (UE) n. 1259/2010 del 20 dicembre 2010, GU L 343 del 29.12.2010, pag. 10.
(9) Vedi COM(2010) 748 definitivo.
(10) Vedi conclusioni del Consiglio sul ruolo svolto dal Consiglio dell'Unione europea per garantire l'attuazione effettiva della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, 24-25 febbraio 2011.