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Documento 52009XC0213(02)

    Sintesi della decisione della Commissione, del 26 novembre 2008 , relativa ad un procedimento ai sensi dell'articolo 82 del trattato CE e dell'articolo 54 dell'accordo SEE (Casi COMP/39.388 — Mercato tedesco dell'elettricità all'ingrosso e COMP/39.389 — Mercato tedesco di bilanciamento dell'elettricità) [notificata con il numero C(2008) 7367 def.] (Testo rilevante ai fini del SEE)

    GU C 36 del 13.2.2009, pagg. 8–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    13.2.2009   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 36/8


    Sintesi della decisione della Commissione

    del 26 novembre 2008

    relativa ad un procedimento ai sensi dell'articolo 82 del trattato CE e dell'articolo 54 dell'accordo SEE

    (Casi COMP/39.388 — Mercato tedesco dell'elettricità all'ingrosso e COMP/39.389 — Mercato tedesco di bilanciamento dell'elettricità)

    [notificata con il numero C(2008) 7367 def.]

    (Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    (2009/C 36/08)

    Il 26 novembre 2008, la Commissione ha adottato una decisione relativa a un procedimento ai sensi dell'articolo 82 del trattato CE. Conformemente alle disposizioni dell'articolo 30 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio  (1) , la Commissione con la presente pubblica la decisione, tenuto conto del legittimo interesse dell'impresa alla tutela dei propri segreti aziendali. La versione non riservata della decisione è disponibile sul sito web della direzione generale della Concorrenza, al seguente indirizzo:

    http://ec.europa.eu/comm/competition/antitrust/cases/index/

    (1)

    E.ON AG, Düsseldorf (in appresso «E.ON») è l'impresa destinataria della presente decisione che riguarda due casi, concernenti rispettivamente il mercato tedesco dell'elettricità all'ingrosso e il mercato tedesco di bilanciamento dell'elettricità. La presente decisione chiude i due casi e rende obbligatori gli impegni proposti da E.ON. Dopo il loro esame, la Commissione ritiene che il suo intervento non sia più giustificato.

    (2)

    Per quanto riguarda il caso del mercato tedesco dell'elettricità all'ingrosso, la Commissione esprimeva la preoccupazione che E.ON potesse aver messo in atto una strategia per sottrarre capacità di generazione disponibile (limitando la fornitura di energia elettrica di alcune centrali sul mercato a breve termine — la borsa elettrica EEX) allo scopo di far aumentare i prezzi dell'elettricità a scapito dei consumatori, abusando pertanto della sua posizione dominante sul mercato tedesco dell'elettricità all'ingrosso. Inoltre la Commissione temeva che questa situazione potesse essere stata aggravata da una strategia di E.ON a medio e lungo termine per dissuadere i concorrenti effettivi o potenziali dall'entrare sul mercato della generazione elettrica, limitandone così il volume.

    (3)

    Per quanto riguarda il caso del mercato tedesco di bilanciamento dell'elettricità, la Commissione esprimeva la preoccupazione che E.ON potesse aver abusato della sua posizione dominante sul mercato della domanda di riserve secondarie di bilanciamento nell'area da essa servita, ai sensi dell'articolo 82 del trattato CE, in un primo momento aumentando i propri costi in modo da favorire i suoi affiliati attivi nella produzione e trasferendo i costi sul consumatore finale e in seguito impedendo ai produttori di energia di altri Stati membri di esportare energia di bilanciamento sul mercato di bilanciamento di E.ON.

    (4)

    La Commissione ritiene che gli impegni proposti in seguito alla valutazione preliminare e alle osservazioni presentate dai terzi interessati siano adeguati per rispondere alle preoccupazioni segnalate relative alla concorrenza. In primo luogo, la cessione di circa 5 000 MW della capacità di generazione di E.ON dissipa i dubbi in merito al mercato all'ingrosso. Con tale cessione viene meno sia la facoltà di sottrarre capacità di generazione in maniera redditizia sia l'incentivo a tale pratica, che era resa possibile in particolare dalla struttura dell'insieme delle centrali di E.ON. La cessione di centrali favorirà inoltre l'accesso dei concorrenti effettivi e potenziali a centrali nuove e a centrali dotate di tecnologie che essi non posseggono. Oltre a ciò, i concorrenti potranno accedere a nuovi siti che consentiranno loro di aumentare (o ricostituire) ancor più la capacità di generazione con nuove centrali elettriche. In secondo luogo, la cessione delle attività relative alla rete di trasmissione, comprendenti la rete (380/220 kV), la gestione della rete dell'area servita da E.ON e le attività connesse, dissipa i dubbi relativi al mercato di bilanciamento dovuti alla struttura verticalmente integrata di E.ON che opera nella produzione/fornitura e anche nella trasmissione.

    (5)

    Nell'ambito della decisione si rileva che, alla luce degli impegni, non sussistono più motivi per un intervento da parte della Commissione.

    (6)

    Il 3 novembre 2008, il comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti ha emesso parere favorevole.


    (1)  GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1.


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