Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52009AP0038

Controlli veterinari per gli animali che provengono da paesi terzi * Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 20 ottobre 2009 sulla proposta di direttiva del Consiglio che fissa i principi relativi all’organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (versione codificata) (COM(2008)0873 – C6-0033/2009 – 2008/0253(CNS))

GU C 265E del 30.9.2010, p. 39–39 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

30.9.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 265/39


Martedì 20 ottobre 2009
Controlli veterinari per gli animali che provengono da paesi terzi (versione codificata) *

P7_TA(2009)0038

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 20 ottobre 2009 sulla proposta di direttiva del Consiglio che fissa i principi relativi all’organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (versione codificata) (COM(2008)0873 – C6-0033/2009 – 2008/0253(CNS))

2010/C 265 E/17

(Procedura di consultazione – codificazione)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2008)0873),

visto l’articolo 37 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0033/2009),

visto l’accordo interistituzionale del 20 dicembre 1994 su un metodo di lavoro accelerato ai fini della codificazione ufficiale dei testi legislativi (1),

visti gli articoli 86 e 55 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione giuridica (A7-0028/2009),

A.

considerando che, secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta in questione si limita ad una mera codificazione dei testi esistenti, senza modificazioni sostanziali,

1.

approva la proposta della Commissione quale adattata alle raccomandazioni del gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


(1)  GU C 102 del 4.4.1996, pag. 2.


Top