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Document 52009AE1952

Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla proposta di regolamento del Consiglio sulla comunicazione alla Commissione di progetti di investimento nelle infrastrutture per l'energia nella Comunità europea e che abroga il regolamento (CE) n. 736/96 COM(2009) 361 def — 2009/0106 (CNS)

GU C 255 del 22.9.2010, p. 121–123 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

22.9.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 255/121


Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla proposta di regolamento del Consiglio sulla comunicazione alla Commissione di progetti di investimento nelle infrastrutture per l'energia nella Comunità europea e che abroga il regolamento (CE) n. 736/96

COM(2009) 361 def — 2009/0106 (CNS)

(2010/C 255/22)

Relatore unico: SALVATORE

Il Consiglio, in data 4 settembre 2009, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 262 del Trattato che istituisce la Comunità europea, di consultare il Comitato economico e sociale europeo in merito alla:

Proposta di regolamento del Consiglio sulla comunicazione alla Commissione di progetti di investimento nelle infrastrutture per l'energia nella Comunità europea e che abroga il regolamento (CE) n. 736/96

COM(2009) 361 def - 2009/0106 (CNS).

La sezione specializzata Trasporti, energia, infrastrutture, società dell'informazione, incaricata di preparare i lavori del Comitato in materia, ha formulato il proprio parere in data 12 novembre 2009, sulla base del progetto predisposto dal relatore SALVATORE.

Alla sua 458a sessione plenaria, dei giorni 16 e 17 dicembre 2009 (seduta del 16 dicembre), il Comitato economico e sociale europeo ha adottato il seguente parere con 177 voti favorevoli e 1 astensione.

1.   Conclusioni e raccomandazioni

1.1   Il Comitato economico e sociale europeo (CESE) approva la volontà della Commissione europea di introdurre nuove regole in relazione ai progetti di investimento nelle infrastrutture dell'energia e sostiene la proposta di regolamento in esame poiché essa tiene conto delle evoluzioni recenti della politica energetica europea. La proposta fa fronte alle contingenti esigenze di settore, facilitando la raccolta di informazioni adeguate, soddisfacenti e trasparenti e stabilendo un onere amministrativo proporzionato alla sua utilità.

1.2   Il CESE condivide la ratio ispiratrice della proposta, per cui occorre conciliare la necessità di garantire informazioni regolari e coerenti per effettuare analisi periodiche e transettoriali del sistema energetico con l'obiettivo di ridurre i costi amministrativi e promuovere la trasparenza. Le proposte della Commissione in relazione a tali esigenze costituiscono un netto miglioramento del sistema esistente. In tal senso, la proposta, che trova negli articoli. 284 Trattato CE e 187 Trattato Euratom la propria base giuridica, appare concepita nel pieno rispetto dei principi fondamentali di sussidiarietà e proporzionalità.

1.3   Il CESE rileva che i dettagli relativi alle soglie minime, descritte nell’allegato della proposta di regolamento e oltre le quali si è sottoposti all’obbligo di trasmissione delle informazioni, non sono adeguatamente motivati dalla Commissione europea. È necessaria una più approfondita riflessione degli organi decisionali europei e nazionali con gli operatori del settore e le organizzazioni della società civile al fine di definire i valori più appropriati per le soglie minime che siano garanzia di sicurezza, rispetto dell’ambiente, trasparenza ed economicità.

1.4   Il CESE suggerisce che le analisi periodiche della Commissione, oltre ad anticipare eventuali squilibri nella domanda e offerta di energia e individuare le carenze nelle infrastrutture, siano anche uno strumento per il monitoraggio dello stato di avanzamento dei progetti dichiarati, affinché il loro completamento avvenga in tempi ragionevoli.

1.5   Il CESE considera di fondamentale importanza la messa in sicurezza delle infrastrutture esistenti e quella dei nuovi progetti. Gli investimenti degli operatori economici devono puntare innanzitutto alla modernizzazione, alla manutenzione e all'adeguamento tecnologico per la sicurezza delle reti energetiche, allo scopo di prevenire i problemi e di garantire l'efficienza energetica e la sostenibilità ambientale, cui non si può e non si deve derogare per nessuna ragione.

1.6   Il CESE sottolinea che la raccolta di informazioni e dati relativi alle infrastrutture di interesse comunitario consentirà il rafforzamento del principio di solidarietà energetica tra gli Stati membri. Inoltre, lo strumento delle analisi periodiche promuoverà la diversificazione delle fonti energetiche, riducendo così la dipendenza energetica da singoli paesi esportatori di risorse convenzionali e favorendo la sicurezza dell'approvvigionamento.

1.7   Riguardo l'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, il CESE ritiene importante evitare spese amministrative a carico delle piccole e medie imprese, ed in particolare di quelle specializzate nelle tecnologie verdi emergenti, che sono già svantaggiate da costi di produzione più elevati rispetto alle fonti convenzionali di energia.

1.8   Il CESE suggerisce che, al fine di rafforzare la trasparenza, obiettivo dichiarato della Commissione europea, gli Stati membri prendano in dovuta considerazione le opinioni degli abitanti dei luoghi adibiti ad ospitare i nuovi impianti, attraverso le associazioni che rappresentano la società civile.

1.9   Il CESE raccomanda alla Commissione europea di vigilare perché i costi degli investimenti non si ripercuotano negativamente sui consumatori.

2.   Introduzione

2.1   La liberalizzazione del mercato interno dell'energia apre nuove opportunità per gli investimenti nel settore energetico; il nuovo contesto legislativo impone il raggiungimento di specifici obiettivi nel campo delle energie rinnovabili e dei biocarburanti.

In vista del previsto e auspicabile aumento degli investimenti infrastrutturali in Europa, è necessario un quadro armonizzato per la raccolta di dati e informazioni sui progetti di attivazione e disattivazione di impianti energetici.

2.2   La Commissione propone di abrogare il regolamento (CE) n. 736/96 e di sostituirlo con uno nuovo volto al monitoraggio dei progetti di investimento nelle infrastrutture per la produzione, il trasporto e lo stoccaggio dell'energia e dell'anidride carbonica.

2.3   La raccolta di dati rilevanti e adeguati sugli sviluppi delle infrastrutture energetiche negli Stati membri è indispensabile al fine di poter effettuare analisi periodiche e transettoriali per individuare in anticipo eventuali debolezze strutturali e disequilibri tra domanda e offerta di energia. Occorre inoltre garantire la necessaria trasparenza agli operatori di mercato e ridurre i costi amministrativi.

2.4   Il regolamento (CE) n. 736/96, oltre ad essere obsoleto in quanto lascia fuori dal proprio raggio di azione gran parte degli impianti a energia rinnovabile, non prevede un adeguato sistema di raccolta di informazioni e di monitoraggio dei progetti energetici degli Stati membri. Il sistema attualmente in vigore, dunque, può essere un ostacolo alla certezza degli investimenti nella misura in cui non garantisce la trasparenza e nel lungo periodo può rallentare la transizione verso un'economia a basse emissioni di CO2. L'attuale normativa, inoltre, non sembra offrire le garanzie di sicurezza delle reti e degli stabilimenti di produzione e di stoccaggio di energia e di anidride carbonica.

3.   La proposta della Commissione

3.1   Il contenuto della proposta di regolamento fa leva sull'obbligo per gli Stati membri di trasmettere alla Commissione europea le informazioni concernenti i progetti di investimento nelle infrastrutture del petrolio, del gas, dell'energia elettrica, dei biocarburanti, della cattura, stoccaggio e trasporto di anidride carbonica, la cui realizzazione è già iniziata o deve iniziare entro i 5 anni successivi. Tale obbligo riguarda anche la disattivazione di impianti esistenti programmata entro i 3 anni successivi.

3.2   I dati richiesti riguardano: la capacità dell'impianto; l'ubicazione, il nome, il tipo e le caratteristiche principali dell'infrastruttura; la data probabile di entrata in funzione; il tipo di fonti di energia utilizzate; le tecnologie per la sicurezza delle infrastrutture; l'installazione di sistemi per la cattura del carbonio. Nel caso invece di disattivazione di impianti, le informazioni necessarie sono: la natura e la capacità dell'infrastruttura; la data probabile di disattivazione.

3.3   La Commissione propone che gli Stati membri forniscano le informazioni necessarie ogni due anni a partire dal 31 luglio 2010. A loro volta, gli operatori di mercato dovranno fornire tali informazioni allo Stato membro sul cui territorio il progetto sarà realizzato, entro il 31 maggio dell'anno di riferimento. Le informazioni riflettono la situazione dei progetti a partire dal 31 marzo dell'anno in questione.

3.4   La Commissione promuove il modello di complementarità volto ad evitare la duplicazione di informazioni. In virtù di tale principio gli Stati membri sono esentati dall'obbligo di trasmissione dei dati laddove abbiano già provveduto ad inviare informazioni equivalenti nel rispetto di una normativa specifica o nell'ambito di un piano di investimenti pluriennale.

3.5   La Commissione utilizza le informazioni raccolte per preparare, almeno ogni due anni, analisi transettoriali dell'andamento strutturale del sistema energetico dell'UE, i cui risultati vengono discussi con gli Stati membri e le parti interessate. Tali risultati possono essere resi pubblici, a meno che non ledano la tutela nel trattamento di dati personali e commerciali sensibili.

3.6   La Commissione può adottare le misure di esecuzione necessarie per l'attuazione del regolamento, in particolare a riguardo delle metodologie di calcolo, delle definizioni tecniche e del contenuto dei dati richiesti. Un riesame del regolamento proposto è previsto entro 5 anni dalla sua entrata in vigore.

4.   Osservazioni generali

4.1   Il CESE accoglie con favore la proposta della Commissione, alla luce dell'importanza che il nuovo regolamento presenta per gli obiettivi della politica energetica europea. La soluzione scelta privilegia una sintesi tra l'esigenza di monitorare e raccogliere informazioni rilevanti sui progetti di investimento, quella di contenere i costi amministrativi e infine quella di promuovere la trasparenza.

L'obiettivo del regolamento è il monitoraggio del sistema energetico dell'UE attraverso lo studio di dati e informazioni relativi ai progetti di investimento nelle infrastrutture dell'energia, raccolti a cura della Commissione ed in particolare del suo Osservatorio del mercato dell'energia.

4.2.1   L'esistenza di un mercato interno e l'esigenza di realizzare un sistema di monitoraggio siffatto, operante a livello sopranazionale, sono sufficienti a spiegare la maggiore efficacia di un'azione normativa predisposta a livello comunitario piuttosto che nazionale. In tal senso, dunque, l'intervento regolamentare proposto dalla Commissione si allinea perfettamente al principio generale di sussidiarietà.

4.2.2   Sia la scelta dello strumento normativo del regolamento, che ne sostituisce uno precedente per intervenire in materia, sia il suo contenuto, che fa leva sull'obbligo di trasmissione di informazioni imposto agli Stati membri, ma modulato tenendo conto dell'esigenza di non gravarli di un onere amministrativo eccessivo, palesano la piena aderenza della proposta in esame anche al principio di proporzionalità.

4.3   La proposta della Commissione predilige un meccanismo di comunicazione complementare rispetto ad un sistema integrato e completo. Il CESE tiene a sottolineare che questa opzione favorisce l'economicità e la riduzione dei costi amministrativi per le imprese e gli Stati membri, con favorevoli ripercussioni sul prezzo finale dell'energia, evitando la duplicazione di dati e migliorandone la qualità.

4.4   Il CESE ritiene che informazioni regolari, complete e di qualità non solo permettono alla Commissione di monitorare e identificare le carenze nelle infrastrutture energetiche europee, ma favoriscono la comprensione delle problematiche relative alle infrastrutture dell'energia da parte di tutti gli organismi di decisione politica, nazionali ed europei, nonché degli operatori di mercato e degli investitori.

5.   Osservazioni specifiche

5.1   Il CESE esprime apprezzamento per la chiarezza delle definizioni di cui all'articolo 2 della proposta di regolamento. Tali definizioni, che non figuravano nel regolamento (CE) n. 736/96 attualmente in vigore, facilitano la comprensione del testo legislativo e ne chiariscono il campo d'azione.

5.2   Il CESE considera che la ricorrenza biennale dell’esercizio delle analisi transettoriali permette un monitoraggio adeguato dello stato di avanzamento dei progetti infrastrutturali dell’energia in Europa.

5.3   Il CESE sostiene da sempre che il tema della sicurezza delle infrastrutture non può essere separato da quello sulla sicurezza dell'approvvigionamento. Anche di recente (1), sullo stesso argomento, il CESE ha sottolineato la necessità di una messa in sicurezza degli impianti e delle reti per il trasporto di energia e anidride carbonica. È importante quindi che nelle sue analisi periodiche la Commissione tenga conto degli aspetti relativi all'ammodernamento e alla manutenzione degli impianti e delle reti esistenti.

5.4   Secondo il CESE, le informazioni relative ai progetti d’interesse comunitario sono di prioritaria importanza. Dalla qualità di queste informazioni dipende la possibilità della Commissione europea di orientare gli Stati membri nell’applicazione del principio di solidarietà energetica, nonché nella diversificazione delle fonti di approvvigionamento, e ciò al fine di ridurre la dipendenza energetica da pochi esportatori di risorse convenzionali di energia. Secondo il CESE, le infrastrutture transnazionali dell'energia rappresentano una questione di interesse eminentemente comunitario. Il Comitato ha inoltre già osservato in alcuni pareri precedenti che «i SIG comunitari sono (…) indispensabili per proseguire la costruzione comune dell'Europa» e che una progressiva unificazione «delle reti energetiche (gas, elettricità, petrolio) (…) potrebbe ridurre significativamente i costi di sfruttamento e di investimento e incentivare ulteriormente gli investimenti nei nuovi progetti di reti, nel quadro di partenariati pubblici (Unione e Stati membri) e privati e, conseguentemente, aumentare la sicurezza dell'approvvigionamento» (2).

5.5   Il CESE osserva che il sistema previsto dalla Commissione predilige un approccio alla produzione di energia di tipo centralizzato, nonostante numerosi segnali indichino che in futuro il sistema energetico europeo potrebbe fare affidamento su impianti decentralizzati per la produzione elettrica ad uso domestico (pannelli fotovoltaici, micro-cogenerazione, ecc.). Occorre garantire l'accesso alle reti per il trasporto dell'energia elettrica da queste installazioni, senza causare eccessivi costi amministrativi per le piccole e medie imprese.

5.6   Il CESE rileva che i dettagli relativi alle soglie minime, descritte nell'allegato della proposta di regolamento e oltre le quali si è sottoposti all'obbligo di trasmissione delle informazioni, non sono adeguatamente motivati dalla Commissione europea.

5.7   Il CESE invita ad approfondire il dibattito sull’utilità e la sostenibilità del CCS (Carbon Capture and Storage), avendo già espresso obiezioni riguardo all’interesse e all’innocuità dei progetti per la cattura e il trasporto di CO2. Il CESE constata tuttavia che la proposta della Commissione europea prevede nelle disposizioni del regolamento l’inclusione delle informazioni relative ai progetti di trasporto e stoccaggio del biossido di carbonio. Tale previsione va interpretata allora nel solo senso di sottomettere tali infrastrutture alle analisi periodiche del sistema energetico europeo.

5.8   Il CESE ritiene indispensabile che a livello locale la costruzione di infrastrutture energetiche non sia in contrasto con la volontà degli abitanti e dei loro rappresentanti locali. Il CESE sostiene lo spirito di trasparenza per il quale i cittadini sono ben informati sulla portata dei progetti previsti attraverso appropriate valutazioni d'impatto economico, sociale e ambientale.

Bruxelles, 16 dicembre 2009

Il Presidente del Comitato economico e sociale europeo

Mario SEPI


(1)  GU C 306 del 16.12.2009, pag. 51.

(2)  GU C 128 del 18.5.2010, pag. 65.


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