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Document 52008IP0107

Il caso del cittadino iraniano Seyed Mehdi Kazemi
Risoluzione del Parlamento europeo del 13 marzo 2008 sul caso del cittadino iraniano Mehdi Kazami

GU C 66E del 20.3.2009, p. 73–74 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

20.3.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 66/73


Il caso del cittadino iraniano Seyed Mehdi Kazemi

P6_TA(2008)0107

Risoluzione del Parlamento europeo del 13 marzo 2008 sul caso del cittadino iraniano Mehdi Kazami

(2009/C 66 E/14)

Il Parlamento europeo,

vista la Convenzione europea sui diritti dell'uomo, in particolare l'articolo 3, che vieta l'allontanamento, l'espulsione o l'estradizione di persone verso un paese in cui esiste un rischio serio che esse siano sottoposte alla pena di morte, alla tortura o ad altre pene o trattamenti inumani o degradanti;

vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare l'articolo 18 sul diritto all'asilo e l'articolo 19 sulla protezione in caso di allontanamento, di espulsione e di estradizione,

vista la Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 e il Protocollo del 31 gennaio 1967 sullo status dei rifugiati,

visti la direttiva 2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta (direttiva sulle qualifiche in materia di visto (1)) e il regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo (regolamento di Dublino (2)) nonché gli altri strumenti dell'Unione europea in materia di asilo,

vista la lettera del 10 settembre 2007 del Presidente del Parlamento europeo al Primo ministro britannico sul caso di Pegah Emambakhsh, cittadina iraniana lesbica che ha rischiato di essere rinviata in Iran dopo che la sua richiesta di asilo è stata rifiutata,

visto l'articolo 115, paragrafo 5, del suo regolamento,

A.

visto che Seyed Mehdi Kazemi, cittadino iraniano omosessuale di diciannove anni, ha chiesto asilo nel Regno Unito e si è visto respingere la sua domanda; che, temendo l'espulsione, è fuggito nei Paesi Bassi dove ha presentato domanda di asilo; che le autorità olandesi, dopo aver esaminato la sua domanda, hanno deciso di rimandarlo nel Regno Unito,

B.

considerando che spetta ora alle autorità britanniche prendere una decisione finale in merito alla sua domanda di asilo e l'eventuale deportazione in Iran,

C.

considerando che è prassi abituale delle autorità iraniane incarcerare, torturare e giustiziare, in particolare gli omosessuali; che l'ex partner di Kazemi è già stato giustiziato, mentre suo padre lo ha minacciato di morte,

D.

considerando che, nel caso analogo di Pegah Emambakhsh, le autorità britanniche hanno deciso, a seguito delle pressioni internazionali, di non deportarla in Iran, anche se non è ancora chiaro quale sarà il suo destino,

E.

considerando che il portavoce del Primo ministro, pur senza commentare il caso di Seyed Mehdi Kazemi, ha fornito garanzie generali sulla conformità delle procedure britanniche in materia di asilo agli impegni internazionali e sulla possibilità di fare appello contro decisioni in materia di asilo dinanzi a un giudice indipendente, nonché sul fatto che le autorità non intendono allontanare nessuna persona che corra rischi al suo rientro,

F.

considerando che occorre prestare maggiore attenzione alla corretta applicazione del diritto dell'UE in materia di asilo negli Stati membri nei casi attinenti all'orientamento sessuale,

1.

esprime profonda preoccupazione per la sorte riservata a Seyed Mehdi Kazemi;

2.

chiede la corretta e integrale applicazione della direttiva sulle qualifiche in materia di asilo, che riconosce la persecuzione in base all'orientamento sessuale come uno dei motivi per la concessione dell'asilo e prevede che gli Stati membri debbano esaminare i singoli casi e la situazione nel paese di origine, comprese le sue normative e regolamentazioni e le loro modalità di applicazione;

3.

ritiene che l'Unione europea e i suoi Stati membri non possano applicare normative e procedure europee e nazionali in un modo che possa comportare l'espulsione di persone verso un paese terzo in cui rischierebbero di subire persecuzioni e torture o di essere messe a morte, in quanto ciò si configurerebbe come violazione degli obblighi europei e internazionali in materia di diritti umani;

4.

rivolge un appello agli Stati membri interessati affinché trovino una soluzione comune in modo da assicurare che sia concesso asilo o protezione sul territorio dell'Unione europea a Seyed Mehdi Kazemi ed evitarne la deportazione in Iran, dove sarebbe quasi certamente giustiziato, garantendo così il pieno rispetto dell'articolo 3 della Convenzione europea sui diritti dell'uomo da parte di tutte le autorità europee e segnatamente, nella fattispecie, dal Regno Unito; chiede alla Commissione e al Consiglio di cooperare pienamente con gli Stati membri su questo caso;

5.

invita le istituzioni e gli Stati membri dell'Unione europea ad adoperarsi per prevenire in futuro situazioni del genere, attraverso la cooperazione e l'applicazione delle linee guida dell'Unione europea atti a individuare soluzioni in casi analoghi; chiede alla Commissione di controllare e valutare l'applicazione della normativa comunitaria in materia di asilo negli Stati membri, in particolare nei casi che riguardano l'orientamento sessuale, e di riferire in merito al Parlamento europeo; sottolinea che la Commissione ha annunciato che nel 2008 saranno apportate modifiche al regolamento di Dublino e alla direttiva sulle qualifiche in materia di asilo, che riguarderanno le questioni sollevate nella presente risoluzione;

6.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, all'Alto commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati e a Seyed Mehdi Kazemi.


(1)  GU L 304 del 30.9.2004, pag. 12.

(2)  GU L 50 del 25.2.2003, pag. 1.


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