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Document 52005AP0215
European Parliament legislative resolution on the proposal for a Council regulation on support for rural development by the European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD) (COM(2004)0490 - C6-0181/2004 - 2004/0161(CNS))
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (COM(2004)0490 - C6-0181/2004 - 2004/0161(CNS))
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (COM(2004)0490 - C6-0181/2004 - 2004/0161(CNS))
GU C 124E del 25.5.2006, p. 191–214
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (COM(2004)0490 - C6-0181/2004 - 2004/0161(CNS))
Gazzetta ufficiale n. 124 E del 15/05/2006 pag. 0191 - 0214
P6_TA(2005)0215 Sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR * Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (COM(2004)0490 — C6-0181/2004 — 2004/0161(CNS)) (Procedura di consultazione) Il Parlamento europeo, - vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2004)0490) [1], - visto l'articolo 37 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0181/2004), - visto l'articolo 51 del suo regolamento, - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (CESE 251/05), - visti la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale e i pareri della commissione per i bilanci, della commissione per il controllo dei bilanci e della commissione per lo sviluppo regionale (A6-0145/2005), 1. approva la proposta della Commissione quale emendata; 2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE; 3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento; 4. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione; 5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione. Emendamento 1 Considerando 3 (3) La riforma della PAC adottata nel giugno 2003 e nell'aprile 2004 ha introdotto sostanziali modifiche che avranno prevedibilmente un impatto considerevole sull'economia nell'insieme del territorio rurale della Comunità, in termini di modelli di produzione agricola, metodi di gestione fondiaria, occupazione e, più in generale, condizioni socioeconomiche delle zone rurali. (3) La riforma della PAC adottata nel giugno 2003 e nell'aprile 2004 ha introdotto sostanziali modifiche che avranno prevedibilmente un impatto considerevole sullo sviluppo strutturale dell'agricoltura, la distribuzione regionale e l'intensità della produzione nonché sull'economia nell'insieme del territorio rurale della Comunità, in termini di modelli di produzione agricola, metodi di gestione fondiaria, occupazione e, più in generale, condizioni socioeconomiche delle zone rurali. Emendamento 2 Considerando 3 bis (nuovo) (3 bis) Nei prossimi anni il comparto agroalimentare europeo sarà sempre più liberalizzato e dovrà essere in grado di competere sul mercato globale. Le politiche comuni dell'Unione dovrebbero offrire opportunità di miglioramento della competitività attraverso l'innovazione. Emendamento 3 Considerando 3 ter (nuovo) (3 ter) Per aumentare la competitività del comparto agroalimentare nelle zone rurali sarà necessario sviluppare marchi di qualità europei riguardanti la sicurezza alimentare, la documentazione dei processi di produzione (tracciabilità), il benessere degli animali, l'ambiente e le condizioni di lavoro. Emendamento 4 Considerando 5 (5) La Comunità può intervenire secondo il principio di sussidiarietà esposto all'articolo 5 del trattato. In considerazione dei legami tra lo sviluppo rurale e gli altri strumenti della PAC, delle ampie disparità esistenti tra zone rurali e delle limitate risorse finanziarie di cui dispongono gli Stati membri nell'Unione allargata, gli obiettivi dello sviluppo rurale non possono essere realizzati sufficientemente dagli Stati membri, ma si prestano meglio ad essere realizzati a livello comunitario, con la garanzia pluriennale dei fondi dell'UE e sulla scorta delle sue priorità. Conformemente al principio di proporzionalità di cui all'articolo 5 del trattato, il presente regolamento non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento di tali obiettivi. (5) La Comunità può intervenire secondo il principio di sussidiarietà esposto all'articolo 5 del trattato. In considerazione dei legami tra lo sviluppo rurale e gli altri strumenti della PAC, delle ampie disparità esistenti tra zone rurali e delle limitate risorse finanziarie di cui dispongono gli Stati membri nell'Unione allargata, gli obiettivi dello sviluppo rurale non possono essere realizzati sufficientemente dagli Stati membri, ma si prestano meglio ad essere realizzati a livello comunitario, con la garanzia pluriennale dei fondi dell'UE e sulla scorta delle sue priorità. L'Unione europea deve garantire la viabilità finanziaria del presente regolamento con l'assegnazione di una dotazione di bilancio sufficiente per far fronte sia alle vecchie che alle nuove azioni di sviluppo rurale. Conformemente al principio di proporzionalità di cui all'articolo 5 del trattato, il presente regolamento non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento di tali obiettivi. Emendamento 5 Considerando 6 (6) Le attività del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (in appresso denominato "il Fondo") e le operazioni da esso finanziate devono essere coerenti e compatibili con le altre politiche della Comunità e conformi all'insieme del diritto comunitario. (6) Le attività del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (in appresso denominato "il Fondo") e le operazioni da esso finanziate devono essere coerenti e compatibili con la politica di coesione in ambiente rurale e le altre politiche della Comunità e conformi all'insieme del diritto comunitario. Emendamento 6 Considerando 7 (7) Nella sua azione a favore dello sviluppo rurale, la Comunità mira ad eliminare le disuguaglianze e a promuovere la parità tra uomini e donne, secondo il disposto degli articoli 2 e 3 del trattato. (7) Nella sua azione a favore dello sviluppo rurale, la Comunità mira ad eliminare le disuguaglianze e a promuovere la non discriminazione e la parità tra uomini e donne, secondo il disposto degli articoli 2 e 3 del trattato. Emendamento 7 Considerando 11 (11) Al fine di favorire lo sviluppo sostenibile delle zone rurali, è necessario concentrarsi su un numero limitato di obiettivi essenziali e prioritari a livello comunitario, concernenti la competitività dell'agricoltura e della silvicoltura, la gestione del territorio e l'ambiente, nonché la qualità di vita e la diversificazione delle attività in tali zone. (11) Al fine di favorire lo sviluppo sostenibile delle zone rurali, è necessario concentrarsi su un numero limitato di obiettivi essenziali e prioritari a livello comunitario, concernenti la competitività dell'agricoltura e della silvicoltura, la gestione del territorio e l'ambiente, nonché la qualità di vita e la diversificazione delle attività in tali zone, tenendo tuttavia conto della diversità delle situazioni all'interno dell'UE, ai cui estremi si ritrovano le regioni rurali periferiche colpite dallo spopolamento e dal declino e le zone periurbane che subiscono la pressione crescente dei centri urbani. Emendamento 8 Considerando 16 (16) La concessione di particolari agevolazioni ai giovani agricoltori può favorire non solo il loro insediamento, ma anche l'adattamento strutturale della loro azienda dopo il primo insediamento. La misura a favore dell'insediamento va semplificata, con la concessione di un unico premio, e condizionata alla stesura di un piano aziendale che consenta l'ulteriore sviluppo delle attività dei giovani agricoltori. (16) La concessione di particolari agevolazioni ai giovani agricoltori può favorire non solo il loro insediamento, ma anche l'adattamento strutturale della loro azienda dopo il primo insediamento. La misura di insediamento deve essere condizionata alla presentazione di un apposito business plan quale strumento in grado di assicurare nel tempo lo sviluppo delle attività dell'impresa giovane. Al fine di facilitare l'avviamento e lo sviluppo dell'impresa giovane tale business plan deve essere adeguatamente incentivato attraverso un pacchetto integrato di misure riferite ai diversi assi di intervento. Emendamento 9 Considerando 23 (23) Occorre incentivare i miglioramenti nei settori della trasformazione e della commercializzazione della produzione agricola e forestale primaria sostenendo gli investimenti finalizzati a rendere tali settori più efficienti, a promuovere la produzione di energia rinnovabile da biomasse agricole e forestali, ad introdurre nuove tecnologie, ad aprire nuovi sbocchi di mercato per i prodotti agricoli e forestali, a migliorare la qualità, ad elevare i livelli di protezione ambientale, sicurezza sul lavoro, igiene e benessere degli animali, rivolgendosi di preferenza alle piccole e piccolissime imprese, che sono maggiormente in grado di accrescere il valore aggiunto della produzione locale, e semplificando nel contempo le condizioni per poter fruire degli aiuti agli investimenti rispetto a quelle previste dal regolamento (CE) n. 1257/1999. (23) Occorre incentivare i miglioramenti nei settori della trasformazione e della commercializzazione della produzione agricola e forestale primaria sostenendo gli investimenti finalizzati a rendere tali settori più efficienti, a promuovere la produzione di energia rinnovabile da biomasse agricole e forestali, ad introdurre nuove tecnologie, ad aprire nuovi sbocchi di mercato per i prodotti agricoli e forestali, a migliorare la qualità, ad elevare i livelli di protezione ambientale, sicurezza sul lavoro, igiene e benessere degli animali, apportando il proprio sostegno alle piccolissime imprese, alle piccole e medie imprese e alle formule associative di produttori, che sono maggiormente in grado di accrescere il valore aggiunto della produzione locale, e semplificando nel contempo le condizioni per poter fruire degli aiuti agli investimenti rispetto a quelle previste dal regolamento (CE) n. 1257/1999. Emendamento 10 Considerando 32 (32) Le indennità a favore delle zone montane e di altre zone caratterizzate da svantaggi naturali dovrebbero incentivare l'uso continuativo delle superfici agricole, la cura dello spazio naturale, nonché il mantenimento e la promozione di sistemi di produzione agricola sostenibili. Occorre definire parametri oggettivi che consentano di fissare il livello delle indennità, allo scopo di garantire l'efficacia di questo regime di sostegno e il raggiungimento dei suoi obiettivi. (32) Le indennità a favore delle zone montane e di altre zone caratterizzate da svantaggi naturali dovrebbero incentivare l'uso continuativo delle superfici agricole, la cura dello spazio naturale, nonché il mantenimento e la promozione di sistemi di produzione agricola sostenibili. Occorre definire parametri oggettivi che consentano di fissare il livello delle indennità, allo scopo di garantire l'efficacia di questo regime di sostegno e il raggiungimento dei suoi obiettivi. Nel rispetto della necessaria continuità nella delimitazione delle aree sfavorite, la futura programmazione generale dovrebbe tener conto soprattutto degli svantaggi naturali all'interno di uno Stato membro. Quanto al sistema delle indennità compensative, gli Stati membri dovrebbero essere tenuti a potenziare i sistemi di differenziazione obiettiva. La Commissione è invitata a presentare uno studio esaustivo sulla definizione delle aree svantaggiate che esamini tutti gli aspetti rilevanti. Fino ad allora sarà d'applicazione la definizione attuale. Emendamento 11 Considerando 33 (33) È opportuno continuare a sostenere finanziariamente gli agricoltori che devono sottostare a particolari vincoli derivanti dall'applicazione della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici e della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, al fine di contribuire all'oculata gestione dei siti NATURA 2000. (33) È opportuno sì continuare a sostenere finanziariamente — ma solo in forma sussidiaria a titolo del Fondo per lo sviluppo rurale — gli agricoltori e i selvicoltori che devono sottostare a particolari vincoli derivanti dall'applicazione della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici e della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, al fine di contribuire all'oculata gestione dei siti NATURA 2000. Le fonti primarie di finanziamento sono, accanto ad altri Fondi europei, soprattutto i bilanci pubblici nazionali. Emendamento 12 Considerando 34 (34) Le erogazioni agroambientali devono continuare a svolgere un ruolo fondamentale nel promuovere lo sviluppo sostenibile delle zone rurali e nel soddisfare la crescente domanda di servizi ambientali da parte della società. Esse dovrebbero incoraggiare ulteriormente gli agricoltori a rendere un servizio alla società attraverso l'applicazione di metodi di produzione agricola compatibili con la tutela e con il miglioramento dell'ambiente, del paesaggio e delle sue caratteristiche, delle risorse naturali, del suolo e della diversità genetica. Secondo il principio "chi inquina paga", tali erogazioni devono ricompensare soltanto quegli impegni che vanno al di là dei requisiti obbligatori in materia. (34) Le erogazioni agroambientali devono continuare a svolgere un ruolo fondamentale nel promuovere lo sviluppo sostenibile delle zone rurali e nel soddisfare la crescente domanda di servizi ambientali da parte della società. Esse dovrebbero incoraggiare ulteriormente gli agricoltori a rendere un servizio alla società attraverso l'applicazione di metodi di produzione agricola compatibili con la tutela e con il miglioramento dell'ambiente, del paesaggio e delle sue caratteristiche, delle risorse naturali, del suolo e della diversità genetica. Secondo il principio "chi inquina paga", tali erogazioni devono ricompensare soltanto quegli impegni che vanno al di là dei requisiti obbligatori in materia. È opportuno comunque prevedere, oltre alla perequazione degli effetti sui costi, anche efficaci elementi di sostegno. Emendamento 13 Considerando 45 (45) I mutamenti nelle zone rurali vanno orientati verso la diversificazione dalle attività agricole a quelle extra-agricole, lo sviluppo di settori non agricoli, la promozione dell'occupazione, il miglioramento dei servizi essenziali, gli investimenti destinati a rendere le zone rurali più attraenti e quindi ad invertire la tendenza al declino socioeconomico e allo spopolamento della campagna. Necessita altresì uno sforzo volto a sviluppare il potenziale umano in questo contesto. (45) I mutamenti nelle zone rurali vanno orientati verso la diversificazione dalle attività agricole a quelle extra-agricole, lo sviluppo di settori non agricoli, la promozione dell'occupazione, il miglioramento dei servizi essenziali, gli investimenti destinati a rendere le zone rurali più attraenti e quindi ad invertire la tendenza al declino socioeconomico e allo spopolamento della campagna. Necessita altresì uno sforzo volto a sviluppare il potenziale umano in questo contesto. Oltre alle politiche vigenti, è opportuno ricorrere anche alle misure a titolo dello sviluppo rurale, in particolare a quelle relative all'asse prioritario 3 per realizzare sinergie specifiche nelle zone rurali. Emendamento 14 Considerando 50 (50) Data l'importanza dell'approccio LEADER, a questa priorità deve essere destinata una congrua quota della partecipazione del Fondo. (50) Data l'importanza dell'approccio LEADER, a questa priorità deve essere destinata una sufficiente quota della partecipazione del Fondo. Emendamento 15 Considerando 56 (56) Oltre ai suddetti importi, gli Stati membri devono tenere conto delle risorse generate dalla modulazione, ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. ..../.... [sul finanziamento della PAC]. (56) Oltre ai suddetti importi, gli Stati membri devono tenere conto delle risorse generate dalla modulazione, ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. ..../.... [sul finanziamento della PAC]. Poiché provengono dal primo pilastro, tali risorse dovrebbero essere impiegate per sostenere direttamente la politica agricola comune nel settore agricolo e forestale ed in particolare per aumentare le indennità agli agricoltori che ricevono meno aiuti. Emendamento 16 Considerando 58 (58) L'aliquota di partecipazione del Fondo alla programmazione dello sviluppo rurale deve essere determinata in rapporto alla spesa pubblica degli Stati membri, tenendo conto dell'importanza della priorità "gestione del territorio e ambiente", della situazione delle regioni interessate dall'obiettivo di convergenza, del grado di priorità assegnato all'approccio LEADER, delle regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 299 del trattato e delle isole di cui al regolamento (CEE) n. 2019/93 del Consiglio, del 19 luglio 1993, recante misure specifiche per taluni prodotti agricoli in favore delle isole minori del Mar Egeo (58) L'aliquota di partecipazione del Fondo alla programmazione dello sviluppo rurale deve essere determinata in rapporto alla spesa pubblica degli Stati membri, tenendo conto dell'importanza della priorità "gestione del territorio e ambiente", della situazione delle regioni interessate dall'obiettivo di convergenza, del grado di importanza assegnato all'approccio LEADER, delle regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 299 del trattato e delle isole di cui al regolamento (CEE) n. 2019/93 del Consiglio, del 19 luglio 1993, recante misure specifiche per taluni prodotti agricoli in favore delle isole minori del Mar Egeo Emendamento 17 Considerando 66 (66) La riserva comunitaria per l'approccio LEADER deve essere assegnata in funzione dei risultati dei programmi sotto questo profilo. Occorre pertanto definirne i criteri di ripartizione. Emendamento 18 Articolo 3 Emendamento 19 Articolo 4, paragrafo 1, lettera a) a) accrescere la competitività del settore agricolo e forestale promuovendone la ristrutturazione; a) accrescere la competitività del settore agricolo e forestale promuovendone lo sviluppo e la ristrutturazione, l'innovazione, la formazione e le qualifiche professionali; Emendamento 20 Articolo 4, paragrafo 1, lettera b b) valorizzare l'ambiente e lo spazio naturale sostenendo la gestione del territorio; b) valorizzare l'ambiente e lo spazio naturale nonché l'assetto dello spazio stesso, incentivando una gestione sostenibile del territorio; Emendamento 21 Articolo 4, paragrafo 1, lettera c c) migliorare la qualità di vita nelle zone rurali e promuovere la diversificazione delle attività economiche. c) migliorare la qualità di vita e lo sviluppo culturale nelle zone rurali e promuovere lo sviluppo e la diversificazione delle attività economiche. Emendamento 22 Articolo 4, paragrafo 1, lettera c bis) (nuova) c bis) migliorare l'approvvigionamento della popolazione a livello locale e regionale con prodotti agricoli locali; Emendamento 23 Articolo 4, paragrafo 1, lettera c ternuova) c ter) aumentare il contributo a un approvvigionamento energetico sostenibile e alla protezione del clima. Emendamento 24 Articolo 5, paragrafo 1 1. Il Fondo opera in complementarietà con gli interventi nazionali, regionali e locali intesi ad attuare le priorità comunitarie. 1. Il Fondo opera in complementarità con gli interventi nazionali, regionali e locali senza limitare l'applicazione dei corrispondenti programmi di sviluppo nazionali intesi ad attuare le priorità comunitarie. Emendamento 25 Articolo 5, paragrafo 2 2. La Commissione e gli Stati membri garantiscono la coerenza degli interventi del Fondo e degli Stati membri con le attività, le politiche e le priorità della Comunità. In particolare, l'operato del Fondo deve essere coerente con gli obiettivi della coesione economica e sociale e con quelli del Fondo europeo per la pesca. 2. La Commissione e gli Stati membri garantiscono la coerenza degli interventi del Fondo e degli Stati membri con le attività, le politiche e le priorità della Comunità. In particolare, l'operato del Fondo deve essere coerente con gli obiettivi della coesione economica, sociale e territoriale e con quelli del Fondo europeo per la pesca e della politica ambientale. Emendamento 26 Articolo 5, paragrafo 4 4. È assicurata anche la coerenza con le misure finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia. 4. È assicurata anche la coerenza con le misure finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia nonchè una chiara distinzione, nel finanziamento, tra queste e le misure che costituiscono sostanziali interventi strutturali di altri fondi strutturali. Emendamento 27 Articolo 6, paragrafo 1, lettera b b) le parti economiche e sociali; b) i rappresentanti delle parti economiche e sociali, come pure delle organizzazioni dello spazio agricolo che partecipano e sono attivi in tale settore; Emendamento 28 Articolo 6, paragrafo 3 3. Il partenariato interviene nell'elaborazione e nella sorveglianza dei piani strategici nazionali, nonché nella preparazione, attuazione, sorveglianza e valutazione dei programmi di sviluppo rurale. Gli Stati membri coinvolgono tutti i partner interessati nelle varie fasi della programmazione, compatibilmente con le scadenze fissate per ciascuna fase. 3. Il partenariato interviene nell'elaborazione e nella sorveglianza dei piani strategici nazionali, nonché nella preparazione, attuazione, sorveglianza e valutazione dei programmi di sviluppo rurale. Gli Stati membri coinvolgono tutti i partner interessati nelle varie fasi della programmazione; all'atto della programmazione va pertanto tenuto conto della necessità di disporre del tempo sufficiente per la consultazione dei rispettivi partner e per garantire un'autentica partecipazione. Emendamento 29 Articolo 7 Emendamento 30 Articolo 8, prima frase Emendamento 31 Articolo 8, seconda frase Emendamento 32 Articolo 8, comma 2 bis (nuovo) Emendamento 33 Articolo 8 bis (nuovo) Articolo 8 bis Aiuti specifici alle piccole imprese e alle microimprese Gli Stati membri e la Commissione sostengono le piccole imprese e le microimprese, vista la loro particolare importanza per l'occupazione e l'ambiente nelle zone rurali. Alla luce della particolare importanza socioeconomica delle imprese, ogni Stato membro stabilisce criteri di aiuto che garantiscano a tali aziende un accesso privilegiato agli strumenti di sviluppo rurale. Emendamento 34 Articolo 9, paragrafo 1, comma 1 1. Il Consiglio adotta a livello comunitario orientamenti strategici in materia di sviluppo rurale per il periodo di programmazione che va dal 1 gennaio 2007 al 31 dicembre 2013 alla luce delle priorità politiche stabilite a livello comunitario. 1. Il Consiglio adotta a livello comunitario orientamenti strategici in materia di sviluppo rurale, e in particolare in materia di attuazione degli obiettivi di cui all'articolo 4, per il periodo di programmazione che va dal 1 gennaio 2007 al 31 dicembre 2013 alla luce delle priorità politiche stabilite a livello comunitario. Emendamento 35 Articolo 9, paragrafo 1, comma 2 Emendamento 36 Articolo 11, paragrafo 3, lettera e e) i mezzi predisposti per garantire il coordinamento con gli altri strumenti della PAC e con la politica di coesione; e) i mezzi predisposti per garantire il coordinamento della PAC, compresi i due pilastri 1a e 1b con la politica di coesione, di convergenza territoriale, nonché di competitività regionale e di occupazione; Emendamento 37 Articolo 11, paragrafo 3, lettera g bis (nuova) g bis) una descrizione di come il piano contribuisce all'inclusione sociale e alla non discriminazione. Emendamento 38 Articolo 11 bis, paragrafo 2 2. Ciascuno Stato membro trasmette alla Commissione il proprio piano strategico nazionale prima di presentare i programmi di sviluppo rurale. 2. Ciascuno Stato membro trasmette alla Commissione il proprio piano strategico nazionale prima o al momento di presentare i programmi di sviluppo rurale. Se uno Stato membro dispone di un solo programma di sviluppo rurale, la strategia nazionale può essere inclusa come capitolo separato. Emendamento 39 Articolo 12, titolo e paragrafo 1 1. Ciascuno Stato membro presenta alla Commissione, entro il 1 ottobre di ogni anno a cominciare dal 2008, una relazione di sintesi sullo stato di attuazione della propria strategia nazionale e dei relativi obiettivi, nonché sul contributo recato alla realizzazione degli orientamenti strategici comunitari per lo sviluppo rurale. 1. Ciascuno Stato membro presenta alla Commissione, entro il 1 ottobre 2010, una relazione di sintesi sullo stato di attuazione della propria strategia nazionale e dei relativi obiettivi, nonché sul contributo recato alla realizzazione degli orientamenti strategici comunitari per lo sviluppo rurale. A conclusione del periodo di programmazione ciascuno Stato membro presenta una relazione di sintesi sul periodo di programmazione 2007-2013. Emendamento 40 Articolo 13, titolo e paragrafo 1 1. All'inizio di ogni anno a cominciare dal 2009, la Commissione presenta una relazione annuale che sintetizza i principali sviluppi, tendenze e sfide inerenti all'attuazione dei piani strategici nazionali e degli orientamenti strategici comunitari. Questa relazione si basa sull'analisi e sulla valutazione, da parte della Commissione, delle relazioni di sintesi annuali degli Stati membri, di cui all'articolo 12, e di ogni altro elemento informativo disponibile. Essa riepiloga le misure adottate o che devono essere adottate dagli Stati membri e dalla Commissione per dare il dovuto seguito alle conclusioni espresse nella relazione. 1. Dopo la presentazione delle relazioni degli Stati membri, la Commissione presenta nel 2011 una relazione che sintetizza i principali sviluppi, tendenze e sfide inerenti all'attuazione dei piani strategici nazionali e degli orientamenti strategici comunitari. Questa relazione si basa sull'analisi e sulla valutazione, da parte della Commissione, delle relazioni di sintesi degli Stati membri, di cui all'articolo 12, e di ogni altro elemento informativo disponibile. Essa riepiloga le misure adottate o che devono essere adottate dagli Stati membri e dalla Commissione per dare il dovuto seguito alle conclusioni espresse nella relazione. Emendamento 41 Articolo 13, paragrafo 2 2. La Commissione trasmette la propria relazione annuale al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni. 2. La Commissione trasmette la propria relazione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni. Emendamento 42 Articolo 14, paragrafo 2 2. Gli Stati membri possono presentare un unico programma nazionale per l'insieme del loro territorio, oppure un programma per ciascuna regione. 2. Gli Stati membri possono presentare o un programma nazionale o programmi regionali, oppure una combinazione di questi due tipi di programmi. Emendamento 43 Articolo 16 Emendamento 44 Articolo 18, paragrafo 1 1. I programmi di sviluppo rurale sono riesaminati e, se necessario, adeguati per il resto del periodo su iniziativa dello Stato membro o della Commissione, previo accordo del comitato di sorveglianza. Questo riesame è effettuato sulla base delle risultanze delle valutazioni e delle relazioni annuali della Commissione, principalmente allo scopo di rafforzare o adeguare la presa in considerazione delle priorità comunitarie. Se del caso, i programmi di sviluppo rurale sono riesaminati dopo l'assegnazione della riserva LEADER ai sensi dell'articolo 92. 1. I programmi di sviluppo rurale sono riesaminati e, se necessario, adeguati per il resto del periodo su iniziativa dello Stato membro o della Commissione, previo accordo del comitato di sorveglianza. Questo riesame è effettuato sulla base delle risultanze delle valutazioni e delle relazioni annuali della Commissione, principalmente allo scopo di rafforzare o adeguare la presa in considerazione delle priorità comunitarie. Emendamento 45 Articolo 19, lettera a, punto v bis (nuovo) v bis) sostegno all'inquadramento tecnico degli agricoltori e dei selvicoltori; Emendamento 46 Articolo 19, lettera b, punto i i) ammodernamento delle aziende; i) ammodernamento delle aziende, comprese le aziende più piccole; Emendamento 47 Articolo 19, lettera b, punto v bis (nuovo) v bis) lo sviluppo sperimentale; Emendamento 48 Articolo 19, lettera c, punto i i) sostegno agli agricoltori affinché si conformino ai rigorosi requisiti prescritti dalla normativa comunitaria; i) sostegno agli agricoltori affinché si conformino ai rigorosi requisiti prescritti dalla normativa comunitaria nella prospettiva di una sicurezza alimentare ottimale; Emendamento 130 Articolo 19, lettera c, punto ii ii) sostegno agli agricoltori che partecipano ai sistemi di qualità alimentare; ii) sostegno agli agricoltori e alle associazioni di produttori che partecipano ai sistemi di qualità alimentare, ad esempio nel quadro del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari [2]; Emendamento 50 Articolo 19, comma unico, lettera c, punto iii bis (nuovo) iii bis) sostegno ad iniziative come i mercati locali di prodotti di fattoria e i programmi di approvvigionamento locale di prodotti alimentari di qualità; Emendamento 51 Articolo 19, lettera d, punto i i) sostegno alle aziende agricole di semisussistenza in via di ristrutturazione; i) sostegno alle aziende agricole di semisussistenza in via di ristrutturazione, operanti in zone rurali, periurbane e urbane; Emendamento 52 Articolo 21, paragrafo 1, alinea 1. Il sostegno di cui all'articolo 19, lettera a), punto ii) è concesso a persone: 1. Il sostegno di cui all'articolo 19, lettera a), punto ii) è obbligatorio per gli Stati membri e le regioni ed è concesso a persone: Emendamento 53 Articolo 21, paragrafo 1, lettera c c) che presentano un piano aziendale per lo sviluppo dell'attività agricola. c) che sottopongono un adeguato business plan per lo sviluppo delle loro attività di impresa. La realizzazione e l'avanzamento legati al rispetto del business plan sono verificati nei tre anni successivi all'insediamento. Emendamento 54 Articolo 21, paragrafo 2 2. Il sostegno è concesso sotto forma di un unico premio il cui importo può raggiungere il massimale fissato nell'allegato I. 2. Il sostegno è concesso sotto forma di un unico premio e/o di un contributo in conto interessi il cui importo può raggiungere un valore capitalizzato massimo di 55000 euro. Emendamento 55 Articolo 21, paragrafo 2 bis (nuovo) 2 bis. Al fine di supportare la realizzazione del business plan di cui al paragrafo 1, lettera c) deve essere garantito un pacchetto integrato di misure che concorrano alla nascita e allo sviluppo delle attività dell'impresa giovane. Tale pacchetto include una o più misure di intervento previste dalle disposizioni del titolo IV permettendo il finanziamento di più operazioni riferite ad uno o più assi. Emendamento 56 Articolo 21, paragrafo 2 ter (nuovo) 2 ter. Le misure a favore dell'insediamento dei giovani agricoltori devono figurare in tutti i programmi di sviluppo rurale, nazionali e regionali. Emendamento 57 Articolo 21, paragrafo 2 quater (nuovo) 2 quater. I giovani agricoltori ai quali è concesso il sostegno ai sensi del presente articolo possono vedersi accordare un periodo di non oltre cinque anni dopo l'insediamento per ottemperare alle condizioni previste dalle norme comunitarie o alle esigenze minime in materia di aiuti all'ammodernamento delle aziende, di pagamenti destinati a compensare gli svantaggi naturali delle zone montagnose e di pagamenti per altre zone che presentano svantaggi, nonché di pagamenti agroambientali e a favore del benessere degli animali. Emendamento 58 Articolo 23, paragrafo 1, lettera b bis (nuova) b bis) aiutare potenziali futuri agricoltori e proprietari di foreste a far fronte ai costi derivanti dall'elaborazione del piano aziendale per lo sviluppo delle loro attività agricole. Emendamento 59 Articolo 25, paragrafo 1, lettera a a) diretti a migliorare il rendimento globale dell'azienda e a) diretti a migliorare il rendimento economico e ambientale globale dell'azienda e Emendamento 60 Articolo 25, paragrafo 1, lettera a bis (nuova) a bis) che creano occupazione e Emendamento 61 Articolo 26, titolo Emendamento 62 Articolo 26, paragrafo 1 1. Il sostegno agli investimenti di cui all'articolo 19, lettera b), punto ii) è concesso solo per boschi e foreste di proprietà di privati o di loro associazioni ovvero di comuni o di loro associazioni. Tale restrizione non si applica alle foreste subtropicali e alle aree boschive dei territori delle Azzorre, di Madeira e dei dipartimenti francesi d'oltremare. 1. Il sostegno agli investimenti di cui all'articolo 19, lettera b), punto ii) è concesso solo per boschi e foreste di proprietà di privati o di loro associazioni ovvero di comuni o di loro associazioni. Tale restrizione non si applica alle foreste tropicali o subtropicali e alle aree boschive dei territori delle Azzorre, di Madeira e dei dipartimenti francesi d'oltremare e delle regioni ultraperiferiche dell'Unione europea. Il sostegno agli investimenti è concesso anche per la creazione e il rafforzamento strutturale delle associazioni degli imprenditori forestali per appoggiare i soci nella gestione sostenibile e più efficiente dei loro boschi. Emendamento 63 Articolo 26, paragrafo 2 2. Gli investimenti si basano su piani di gestione forestale. 2. Gli investimenti si basano su piani di gestione forestale per aziende di silvicoltura di dimensioni superiori ad una grandezza predeterminata, che gli Stati membri devono definire nei loro programmi. Emendamento 64 Articolo 27, paragrafo 1, lettera a a) diretti a migliorare il rendimento globale dell'impresa; a) diretti a migliorare il rendimento economico e ambientale globale dell'impresa; Emendamento 65 Articolo 27, paragrafo 2, comma 1 2. Il sostegno di cui al paragrafo 1 è limitato alle microimprese e alle piccole imprese ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione. Nel caso della produzione forestale, il sostegno è limitato alle microimprese. 2. Il sostegno di cui al paragrafo 1 è concesso alle microimprese, alle piccole e medie imprese ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, nonché a qualsiasi formula associativa di produttori. Nel caso della produzione forestale, il sostegno è limitato alle microimprese ed alle piccole imprese nonché alle associazioni delle micro e piccole imprese. Emendamento 66 Articolo 28 Emendamento 131 Articolo 30, paragrafo 1, lettera b b) in relazione a sistemi di qualità alimentare comunitari o riconosciuti dagli Stati membri, rispondenti a precisi criteri da definirsi secondo la procedura di cui all'articolo 95, paragrafo 2, ad esclusione di quei sistemi la cui unica finalità sia quella di assicurare un più rigoroso controllo dell'osservanza dei requisiti obbligatori prescritti dalla normativa comunitaria o nazionale; b) in relazione a sistemi di qualità alimentare comunitari, ad esempio nel quadro del regolamento (CEE) n. 2081/92, o riconosciuti dagli Stati membri, rispondenti a precisi criteri da definirsi secondo la procedura di cui all'articolo 95, paragrafo 2, ad esclusione di quei sistemi la cui unica finalità sia quella di assicurare un più rigoroso controllo dell'osservanza dei requisiti obbligatori prescritti dalla normativa comunitaria o nazionale; Emendamento 67 Articolo 31, comma 1 bis (nuovo) Il sostegno può includere attività di informazione e promozione a fini di: a) cooperazione, trasferimento di informazioni o creazione di reti tra agricoltori, processori o altri operatori della catena agroalimentare; b) trasferimento di know-how e migliori prassi tra agricoltori, processori o altri operatori della catena agroalimentare. Emendamento 68 Titolo IV, Capitolo I, Sezione 2, Asse prioritario 2, titolo ASSE PRIORITARIO 2 GESTIONE DEL TERRITORIO ASSE PRIORITARIO 2 MIGLIORAMENTO DELL'AMBIENTE E DEL PAESAGGIO Emendamento 69 Articolo 34, lettera a, punto iv iv) indennità per interventi agroambientali e per il benessere degli animali; iv) indennità per interventi agroambientali e per il benessere degli animali nonché misure per il mantenimento e lo sfruttamento della diversità genetica agricola "on farm"; Emendamento 70 Articolo 34, lettera a, punto iv bis (nuovo) iv bis) promozione dell'agricoltura biologica, Emendamento 71 Articolo 34, lettera b), punto v) v) indennità per interventi silvoambientali; v) indennità per interventi silvoambientali nonché misure per lo sfruttamento e il mantenimento della diversità genetica utilizzata nel campo della silvicoltura; Emendamento 72 Articolo 35, paragrafo 4 4. Le indennità sono decrescenti al di sopra di un limite minimo di superficie per azienda da definirsi in sede di programma. 4. Nel rispetto degli obiettivi determinanti, le indennità sono decrescenti al di sopra di un limite minimo di superficie per azienda da definirsi in sede di programma. Emendamento 73 Articolo 36, comma 1 Emendamento 74 Articolo 36, comma 2 Emendamento 75 Articolo 37, paragrafo 3, comma 1 3. Le indennità agroambientali e per il benessere degli animali riguardano soltanto quegli impegni che vanno al di là dei requisiti obbligatori stabiliti in applicazione degli articoli 4 e 5 e degli allegati III e IV del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio e di altri requisiti obbligatori prescritti dalla legislazione nazionale e citati nel programma. Inoltre, gli agricoltori e altri gestori del territorio che assumono impegni agroambientali devono rispettare i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari, menzionati nel programma. 3. Le indennità agroambientali e per il benessere degli animali riguardano soltanto quegli impegni che vanno al di là dei requisiti obbligatori stabiliti in applicazione degli articoli 4 e 5 e degli allegati III e IV del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio e di altri requisiti obbligatori prescritti dalla legislazione nazionale e citati nel programma. Emendamento 76 Articolo 37, paragrafo 3, comma 2 Emendamento 77 Articolo 37, paragrafo 4, comma 1 4. Le indennità sono versate annualmente per compensare i costi aggiuntivi e il mancato guadagno derivanti dall'impegno assunto; esse possono eventualmente ripagare anche il costo dell'operazione. 4. Le indennità sono versate annualmente. Esse contengono un incentivo del 20 % per compensare i costi aggiuntivi e il mancato guadagno derivanti dall'impegno assunto. Emendamento 78 Articolo 37, paragrafo 4, comma 2 Emendamento 79 Articolo 38, lettera b b) investimenti aziendali che valorizzano in termini di pubblica utilità le zone NATURA 2000 interessate. b) investimenti che valorizzano in termini di pubblica utilità le zone NATURA 2000 interessate e altre zone importanti sotto il profilo della protezione della natura. Emendamento 80 Articolo 41, paragrafo 3 3. Il sostegno non è concesso per l'impianto di abeti natalizi e di specie a rapido accrescimento coltivate a breve durata. 3. Il sostegno non è concesso per l'impianto di abeti natalizi, di specie invasive o aliene e di specie a rapido accrescimento coltivate a breve durata. Emendamento 81 Articolo 43, comma 1 Emendamento 82 Articolo 44, paragrafo 2, comma 1 2. Le indennità sono intese a compensare i costi aggiuntivi derivanti dall'impegno assunto. Esse sono calcolate in base ai costi reali. 2. Le indennità sono calcolate in base ai correnti parametri di valutazione. Emendamento 83 Articolo 46, lettera b b) intesi a valorizzare in termini di pubblica utilità la zona interessata. b) intesi a valorizzare o a preservare in termini di pubblica utilità la zona interessata. Emendamento 84 Articolo 47, paragrafo 1 1. Gli Stati membri designano le zone ammissibili alle erogazioni di cui all'articolo 34, lettera a), punti i), ii) e iii) e lettera b), punti i), iii), iv) e vi), in combinato disposto con i paragrafi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo. 1. Gli Stati membri designano, conformemente alle rispettive strutture istituzionali, le zone ammissibili alle erogazioni di cui all'articolo 34, lettera a), punti i), ii) e iii) e lettera b), punti i), iii), iv) e vi), in combinato disposto con i paragrafi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo. Per le zone di prima forestazione: qualora norme specifiche prevedano una procedura di approvazione, le zone non vengono designate. Emendamento 85 Articolo 47, paragrafo 2, comma 1, lettera a a) all'esistenza di condizioni climatiche molto difficili a causa dell'altitudine, che si traducono in un periodo vegetativo nettamente abbreviato; a) all'esistenza di condizioni climatiche molto difficili a causa dell'altitudine o della latitudine settentrionale, che si traducono in un periodo vegetativo nettamente abbreviato; Emendamento 86 Articolo 47, paragrafo 2, comma 1, lettera b bis (nuova) b bis) alla presenza di una popolazione scarsa o concentrata dipendente in misura considerevole dall'attività agricola, la cui contrazione accelerata porrebbe in pericolo il suo mantenimento nelle zone in questione e ne comprometterebbe la sussistenza dal punto di vista sociale, economico e ambientale. Emendamento 87 Articolo 47, paragrafo 2, comma 1, lettera b ter (nuova) b ter) alla loro inclusione tra le zone "phasing-out" delle regioni di montagna e svantaggiate. Emendamento 88 Articolo 47, paragrafo 2, comma 2 Emendamento 89 Articolo 47, paragrafo 3, comma 1, lettera b bis (nuova) b bis) caratterizzate dalla presenza di una popolazione scarsa o concentrata che dipende in misura considerevole dall'attività agricola, la cui contrazione accelerata porrebbe in pericolo il mantenimento di detta popolazione nelle zone in questione e ne comprometterebbe la sussistenza da punto di vista sociale, economico e ambientale. Emendamento 90 Articolo 47, paragrafo 3, comma 1, lettera b ter (nuova) b ter) incluse tra le zone "phasing-out" delle regioni di montagna e svantaggiate. Emendamento 91 Articolo 47, paragrafo 3, comma 3 Emendamento 92 Articolo 47, paragrafo 3, comma 4 Emendamento 93 Articolo 47, paragrafo 5, comma 1 5. Le zone ammissibili alle erogazioni di cui all'articolo 34, lettera b), punti i) e iii), sono quelle idonee all'imboschimento per motivi ambientali quali la protezione contro l'erosione o l'espansione della massa forestale per attenuare il cambiamento climatico. 5. Le zone ammissibili alle erogazioni di cui all'articolo 34, lettera b), punti i) e iii), sono quelle idonee all'imboschimento per motivi ambientali e ai fini della protezione contro l'erosione. L'espansione della massa forestale per attenuare il cambiamento climatico non è ammissibile all'erogazione. Emendamento 94 Articolo 49, lettera a, i i) diversificazione verso attività non agricole; i) diversificazione verso attività non agricole, comprese le attività di fattoria; Emendamento 95 Articolo 49, lettera a, punto i bis (nuovo) i bis) diversificazione del reddito degli operatori agricoli tramite la promozione della lavorazione locale e della commercializzazione diretta nonché definendo prodotti con designazione di origine geografica e particolari caratteristiche di qualità, Emendamento 96 Articolo 49, lettera a, punto ii ii) sostegno alla creazione e allo sviluppo di microimprese nell'intento di promuovere l'imprenditorialità e rafforzare il tessuto economico; ii) sostegno alla creazione, al riavviamento, al rilevamento e allo sviluppo di microimprese e di piccole imprese — comprese le imprese familiari — nell'intento di promuovere l'imprenditorialità e rafforzare il tessuto economico; Emendamento 97 Articolo 49, lettera a, punto iii iii) incentivazione di attività turistiche; iii) incentivazione di attività turistiche sostenibili; Emendamento 98 Articolo 49, lettera a, punto iv iv) tutela, riqualificazione e gestione del patrimonio naturale, in modo da contribuire allo sviluppo economico sostenibile; iv) tutela, riqualificazione e gestione del patrimonio rurale (naturale, storico o culturale); Emendamento 99 Articolo 49, lettera a, punto iv bis (nuovo) iv bis) il sostegno e la promozione dell'attività delle donne in ambiente rurale; Emendamento 100 Articolo 49, lettera b, punto ii ii) rinnovamento e rilancio dei villaggi, tutela e riqualificazione del patrimonio rurale; ii) rinnovamento e rilancio dei villaggi, tutela e riqualificazione del patrimonio rurale, conservazione del paesaggio e preservazione della natura; Emendamento 101 Articolo 49, lettera c c) una misura in materia di formazione professionale, rivolta agli operatori economici impegnati nei campi che rientrano nell'asse prioritario 3; Emendamento 102 Articolo 50 Emendamento 103 Articolo 50 bis (nuovo) Articolo 50 bis Aiuti alle misure di commercializzazione Il beneficiario del sostegno di cui all'articolo 49, lettera a), punto i) può essere l'agricoltore o il suo coniuge o uno dei suoi figli. Emendamento 104 Articolo 51, titolo Emendamento 105 Articolo 52, lettera c bis (nuova) c bis) creazione e modernizzazione di infrastrutture su piccola scala per il turismo rurale. Emendamento 106 Articolo 53 Emendamento 107 Articolo 56 Emendamento 108 Articolo 60, lettera a) a) programmi territoriali destinati a territori rurali ben definiti, di livello subregionale; a) programmi territoriali destinati a territori rurali regionali, in particolare a quelli delle regioni svantaggiate e di montagna e delle zone phasing-out; Emendamento 109 Articolo 67, paragrafo 2, comma 1 2. Su iniziativa degli Stati membri, il Fondo può finanziare, per ciascun programma di sviluppo rurale, attività di preparazione, gestione, sorveglianza, valutazione, informazione e controllo degli interventi del programma. 2. Su iniziativa degli Stati membri, il Fondo può finanziare, per ciascun programma di sviluppo rurale e per il Piano Strategico Nazionale, attività di preparazione per la gestione, sorveglianza, valutazione, informazione e controllo degli interventi del programma. Emendamento 110 Articolo 67, paragrafo 2, comma 2 Emendamento 111 Articolo 67, paragrafo 2, comma 3 Emendamento 112 Articolo 68, comma 1 Emendamento 113 Articolo 69, paragrafo 1 1. Ogni Stato membro istituisce una rete rurale nazionale che riunisce tutte le organizzazioni e amministrazioni impegnate nello sviluppo rurale. 1. Ogni Stato membro istituisce senza ritardo una rete rurale nazionale che riunisce tutte le organizzazioni economiche e sociali rappresentative e amministrazioni impegnate nello sviluppo rurale. Emendamento 114 Articolo 70, paragrafo 1 1. Le risorse disponibili per impegni del Fondo, espresse ai prezzi 2004, ammontano a 88,75 miliardi di euro per il periodo 2007–2013. La ripartizione annuale figura nell'allegato II. Di queste risorse, almeno 31,3 miliardi di euro ai prezzi 2004 sono concentrati nelle regioni ammissibili all'obiettivo di convergenza. 1. Le risorse disponibili per impegni del Fondo, espresse ai prezzi 2004, ammontano a 95,75 miliardi di euro per il periodo 2007–2013. Tale importo è subordinato alla compatibilità con le prospettive finanziarie a partire dal 2007 e viene all'occorrenza adeguato. La ripartizione annuale figura nell'allegato II. Di queste risorse, almeno 31,3 miliardi di euro ai prezzi 2004 sono concentrati nelle regioni ammissibili all'obiettivo di convergenza. Emendamento 115 Articolo 70, paragrafo 2 Emendamento 116 Articolo 70, paragrafo 4 bis (nuovo) 4 bis. Gli importi necessari per finanziare le compensazioni per la preservazione della natura nel quadro di NATURA 2000 sono aggiunti alla dotazione per lo sviluppo rurale. Emendamento 117 Articolo 70, paragrafo 5, comma 1, alinea 5. La Commissione procede ad una prima ripartizione annua indicativa per Stato membro degli importi di cui al paragrafo 1, previa detrazione degli importi di cui ai paragrafi 2 e 3, sulla base di criteri oggettivi e tenendo in debito conto 5. La Commissione procede ad una prima ripartizione annua indicativa per Stato membro degli importi di cui al paragrafo 1, previa detrazione degli importi di cui al paragrafo 3, sulla base di criteri oggettivi e tenendo in debito conto Emendamento 118 Articolo 70, paragrafo 5, comma 2 Emendamento 119 Articolo 70, paragrafo 6 6. Oltre agli importi di cui al paragrafo 5, gli Stati membri tengono conto, in sede di programmazione, delle risorse generate dalla modulazione ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. ..../.... [finanziamento della PAC]. 6. Oltre agli importi di cui al paragrafo 5, gli Stati membri tengono conto, in sede di programmazione, delle risorse generate dalla modulazione ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. ..../.... [finanziamento della PAC]. Tali importi sono destinati a progetti contestuali agli assi prioritari 1 e 2 dai quali vanno esclusi i pagamenti relativi a NATURA 2000. Emendamento 120 Articolo 71, paragrafo 1 1. La decisione che adotta un programma di sviluppo rurale fissa il contributo massimo del Fondo per ciascun asse prioritario. La decisione specifica distintamente, se del caso, gli stanziamenti assegnati alle regioni interessate dall'obiettivo di convergenza. 1. La decisione che adotta un programma di sviluppo rurale fissa il contributo massimo del Fondo per ciascun asse prioritario. La decisione specifica distintamente, se del caso, gli stanziamenti assegnati alle regioni interessate dall'obiettivo di convergenza, in particolare le regioni interessate dall'effetto statistico e naturale. Emendamento 121 Articolo 71, paragrafo 4 4. Fatti salvi i massimali di cui al paragrafo 3, la partecipazione del Fondo può essere maggiorata di cinque punti percentuali per i programmi delle regioni ultraperiferiche e delle isole minori del Mar Egeo. 4. Fatti salvi i massimali di cui al paragrafo 3, la partecipazione del Fondo è aumentata fino all'85 % della spesa pubblica sovvenzionabile per i programmi delle regioni ultraperiferiche e delle isole minori del Mar Egeo. Emendamento 122 Articolo 71, paragrafo 6, comma 2 Emendamento 123 Articolo 72, paragrafo 3, comma 2, lettera c) c) acquisto di terreni per un costo superiore al 10 % del totale delle spese ammissibili relative all'operazione considerata. c) acquisto di terreni per un costo superiore al 10 % del totale delle spese ammissibili relative all'operazione a meno che nel programma approvato dalla Commissione sia definita una percentuale più elevata. Emendamento 124 Articolo 76, alinea e lettera a) a) l'autorità di gestione, che può essere un ente pubblico o privato, a livello nazionale, regionale o locale, incaricato dallo Stato membro della gestione del programma, ovvero lo Stato membro stesso nell'esercizio di tale funzione; a) l'autorità di gestione, che può essere un ente pubblico o privato, a livello nazionale, regionale o locale, incaricato dallo Stato membro, conformemente con la struttura istituzionale, della gestione del programma, ovvero lo Stato membro stesso nell'esercizio di tale funzione; Emendamento 125 Articolo 77, paragrafo 1, lettera a a) che le operazioni da finanziare siano selezionate secondo i criteri applicabili al programma di sviluppo rurale e ottemperino, per l'intera durata della loro esecuzione, alla vigente normativa comunitaria e nazionale e alle politiche della Comunità; a) che le operazioni da finanziare siano selezionate secondo i criteri applicabili al programma di sviluppo rurale e ottemperino, per l'intera durata della loro esecuzione, alla vigente normativa comunitaria e nazionale e alle politiche della Comunità; tali norme nazionali e comunitarie vigenti dovrebbero trovare applicazione al più presto, non dovrebbero essere troppo vincolanti ma consentire un certo grado di flessibilità che non sia contrario agli orientamenti dell'Unione europea; Emendamento 126 Articolo 92 Riserva comunitaria per l'asse prioritario LEADER 1. L'importo accantonato in riserva di cui al l'articolo 70, paragrafo 2, è destinato a promuovere l'attuazione dell'approccio LEADER nei programmi di sviluppo rurale. 2. L'attuazione dell'approccio LEADER è valutata sulla base di criteri oggettivi, segnatamente: a) la priorità conferita all'approccio LEADER; b) l'estensione territoriale dell'approccio LEADER; c) lo stadio raggiunto nell'attuazione dell'asse prioritario LEADER d) l'effetto leva sul capitale privato; e) i risultati delle valutazioni intermedie. Emendamento 127 Articolo 95, paragrafo 1 1. La Commissione è assistita da un comitato per lo sviluppo rurale, in appresso denominato "il comitato". 1. La Commissione è assistita da un comitato per lo sviluppo rurale e da un comitato permanente per le foreste, in appresso denominato "il comitato". Emendamento 128 Articolo 98, paragrafo 2 2. Le direttive e le decisioni del Consiglio che stabiliscono e che modificano gli elenchi delle zone svantaggiate ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 950/97 sono abrogate. Emendamento 129 Allegato I, articolo 35, paragrafo 3, rubriche 2 e 3 [1] Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale. [2] GU L 208 del 24.7.1992, pag. 1. --------------------------------------------------