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Document 52005AE1063

    Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla Proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 3317/94 per quanto riguarda la trasmissione delle domande di licenze di pesca ai paesi terzi COM(2005) 238 def. — 2005/0110 (CNS)

    GU C 24 del 31.1.2006, p. 19–19 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    31.1.2006   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 24/19


    Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla Proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 3317/94 per quanto riguarda la trasmissione delle domande di licenze di pesca ai paesi terzi

    COM(2005) 238 def. — 2005/0110 (CNS)

    (2006/C 24/07)

    Il Consiglio, in data 16 giugno 2005, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 37 del Trattato che istituisce la Comunità europea, di consultare il Comitato economico e sociale europeo in merito alla proposta di cui sopra.

    La sezione specializzata Agricoltura, sviluppo rurale e ambiente, incaricata di preparare i lavori del Comitato in materia, ha formulato il proprio parere in data 7 settembre 2005, sulla base del progetto predisposto dal relatore SARRÓ IPARRAGUIRRE.

    Il Comitato economico e sociale europeo, in data 28 settembre 2005, nel corso della 420a sessione plenaria, ha adottato il seguente parere con 162 voti favorevoli, 2 voti contrari e 6 astensioni.

    1.

    Gli accordi di pesca fra la Comunità e i paesi terzi vengono rinnovati mediante l'avvio, con sufficiente anticipo, di negoziati volti alla conclusione di un nuovo protocollo, in modo da evitare interruzioni delle attività di pesca.

    2.

    Al termine dei negoziati le parti siglano, oltre al testo del nuovo protocollo e al relativo allegato, uno scambio di lettere relativo all'applicazione provvisoria del nuovo protocollo a decorrere da una data, che è normalmente quella del giorno successivo alla data di scadenza del protocollo precedente.

    3.

    Per convalidare la sigla dei suddetti documenti i servizi della Commissione avviano la procedura per l'elaborazione di una proposta formale, che viene successivamente trasmessa al Consiglio per l'adozione.

    4.

    Tale procedura si articola in due parti:

    un regolamento del Consiglio (regolamento), accompagnato dal parere del Parlamento europeo,

    una decisione del Consiglio (decisione) che fissa

    la ripartizione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri,

    l'approvazione dello scambio di lettere relativo all'applicazione provvisoria del protocollo.

    5.

    Tale procedura può durare diversi mesi prima dell'adozione da parte del Consiglio della proposta formale trasmessa dalla Commissione; può accadere infatti che l'atto del Consiglio venga adottato parecchi mesi dopo la data di applicazione provvisoria prevista nello scambio di lettere, in quanto la data in cui vengono conclusi i negoziati dipende dal paese terzo.

    6.

    Quando ciò accade vi è un intervallo di tempo, a partire dalla data di applicazione provvisoria, in cui non è possibile utilizzare le possibilità di pesca previste nel nuovo protocollo.

    7.

    Le procedure e le modalità di applicazione cui la Commissione e lo Stato membro di bandiera della nave da pesca devono attenersi per gestire le attività di pesca delle navi comunitarie nel quadro degli Accordi di pesca e per trattare le licenze di pesca nelle acque di un paese terzo sono stabilite nel regolamento (CE) n. 3317/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994 (1).

    8.

    La proposta di regolamento in esame prevede di aggiungere all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 3317/94 un comma in cui si definisce un trattamento delle licenze di pesca tale da permettere alla Commissione di trattare le domande presentate dagli Stati membri per la concessione di possibilità di pesca e di trasmetterle al paese terzo interessato, senza dover attendere l'adozione da parte del Consiglio dell'atto relativo all'applicazione provvisoria del nuovo protocollo.

    9.

    Il Comitato, tenendo presente che è molto importante evitare qualsiasi interruzione delle attività di pesca, che la proposta permette di mantenere la chiave di ripartizione delle licenze di pesca esistenti nel protocollo precedente, salvaguardando il principio di stabilità relativa, e che questo trattamento delle domande avviene senza pregiudizio delle disposizioni che saranno eventualmente adottate dal Consiglio in un momento successivo, approva la proposta di regolamento della Commissione.

    Bruxelles, 28 settembre 2005

    La presidente

    del Comitato economico e sociale europeo

    Anne-Marie SIGMUND


    (1)  GU L 350 del 31.12.1994.


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