EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32023R1472

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1472 della Commissione del 17 luglio 2023 che modifica il regolamento (CE) n. 1055/2008 per quanto riguarda la periodicità con la quale gli Stati membri trasmettono le relazioni sulla qualità (Testo rilevante ai fini del SEE)

C/2023/4710

GU L 181 del 18.7.2023, p. 44–46 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/1472/oj

18.7.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 181/44


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/1472 DELLA COMMISSIONE

del 17 luglio 2023

che modifica il regolamento (CE) n. 1055/2008 per quanto riguarda la periodicità con la quale gli Stati membri trasmettono le relazioni sulla qualità

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 184/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 gennaio 2005, relativo alle statistiche comunitarie inerenti alla bilancia dei pagamenti, agli scambi internazionali di servizi e agli investimenti diretti all’estero (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

La qualità dei dati delle statistiche inerenti alla bilancia dei pagamenti, alle posizioni patrimoniali sull’estero, agli scambi internazionali di servizi e agli investimenti diretti all’estero è valutata in conformità al regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (2). Inoltre il regolamento (CE) n. 1055/2008 della Commissione (3) stabilisce i criteri di qualità, il contenuto e la periodicità delle relazioni sulla qualità.

(2)

Il monitoraggio della qualità dei dati è fondamentale e dovrebbe essere svolto in maniera tempestiva. Al fine di evitare un onere sproporzionato, è opportuno trovare il giusto equilibrio tra l’esigenza di monitoraggio e la periodicità della presentazione delle informazioni rilevanti al Parlamento europeo e al Consiglio.

(3)

La periodicità annuale con la quale gli Stati membri presentano alla Commissione (Eurostat) relazioni sulla qualità dovrebbe pertanto essere modificata per passare a una cadenza biennale.

(4)

Gli Stati membri dovrebbero presentare la prossima relazione sulla qualità alla Commissione (Eurostat) entro il 31 maggio 2025 e successivamente ogni due anni.

(5)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1055/2008.

(6)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del sistema statistico europeo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1055/2008 è così modificato:

a)

l’articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

A partire e a decorrere dall’anno 2025 gli Stati membri presentano a cadenza biennale una relazione sulla qualità redatta secondo le regole esposte nell’allegato.»

;

b)

l’articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Articolo 2

Gli Stati membri trasmettono le proprie relazioni sulla qualità entro il 31 maggio ad anni alterni.»

;

c)

l’allegato è sostituito dall’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 luglio 2023

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 35 dell’8.2.2005, pag. 23.

(2)  Regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1101/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla trasmissione all’Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto, il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie, e la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio, che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunità europee (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164).

(3)  Regolamento (CE) n. 1055/2008 della Commissione, del 27 ottobre 2008, che attua il regolamento (CE) n. 184/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i criteri di qualità e le relazioni sulla qualità per le statistiche della bilancia dei pagamenti (GU L 283 del 28.10.2008, pag. 3).


ALLEGATO

«ALLEGATO

1.   Introduzione

La relazione sulla qualità deve contenere indicatori della qualità sia qualitativi che quantitativi. La Commissione (Eurostat) fornisce per ciascuno Stato membro i risultati degli indicatori quantitativi, calcolati sulla base dei dati forniti. Gli Stati membri li interpretano e forniscono osservazioni al loro riguardo, alla luce della rispettiva metodologia di rilevazione.

2.   Scadenze

Ad anni alterni, entro la fine del primo trimestre la Commissione (Eurostat) trasmette agli Stati membri la bozza preliminare delle relazioni sulla qualità, redatta in base ai dati inviati l’anno precedente, parzialmente precompilata con la maggior parte degli indicatori quantitativi e con le altre informazioni di cui dispone.

Ad anni alterni, entro due mesi dalla ricezione della relazione sulla qualità precompilata e non oltre il 31 maggio, gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) le rispettive relazioni sulla qualità debitamente completate.

3.   Criteri di qualità

La relazione sulla qualità contiene indicatori quantitativi e qualitativi riguardanti tutti i criteri di qualità definiti nell’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 223/2009.

».

Top