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Document 32022R2457

    Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2457 della Commissione del 14 dicembre 2022 recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1993, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta originari della Repubblica popolare cinese esteso alle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta spediti dall’India, dall’Indonesia, dalla Malaysia, da Taiwan e dalla Thailandia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o meno originari di tali paesi

    C/2022/9216

    GU L 321 del 15.12.2022, p. 5–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 24/01/2024

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/2457/oj

    15.12.2022   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 321/5


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/2457 DELLA COMMISSIONE

    del 14 dicembre 2022

    recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1993, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta originari della Repubblica popolare cinese esteso alle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta spediti dall’India, dall’Indonesia, dalla Malaysia, da Taiwan e dalla Thailandia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o meno originari di tali paesi

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (1) («regolamento antidumping di base»), in particolare l’articolo 13, paragrafo 4, e l’articolo 14, paragrafo 5,

    visto il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1993 della Commissione, del 6 novembre 2017, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta originari della Repubblica popolare cinese esteso alle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta spediti dall’India, dall’Indonesia, dalla Malaysia, da Taiwan e dalla Thailandia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o meno originari di tali paesi, in seguito ad un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio (2),

    considerando quanto segue:

    1.   MISURE IN VIGORE

    (1)

    Con il regolamento (UE) n. 791/2011 (3) il Consiglio ha istituito dazi antidumping definitivi sulle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta originari della Repubblica popolare cinese.

    (2)

    A seguito di inchieste antielusione, tali misure sono state estese dai regolamenti di esecuzione (UE) n. 672/2012 (4), n. 21/2013 (5) e n. 1371/2013 (6) del Consiglio, modificati da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/1711 della Commissione (7), alle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta spediti dall’India, dall’Indonesia, dalla Malaysia, da Taiwan e dalla Thailandia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o meno originari di tali paesi, ad eccezione di quelli prodotti dalla società Montex Glass Fibre Industries Pvt. Ltd e dalla società Pyrotek India Pvt. Ltd.

    (3)

    Tali misure sono state ulteriormente estese dal regolamento di esecuzione (UE) n. 976/2014 della Commissione (8) alle importazioni di tessuti in fibra di vetro a maglia aperta leggermente modificati.

    (4)

    Le misure attualmente in vigore sono state istituite dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/1993, a seguito di un riesame in previsione della scadenza, come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/788 della Commissione (9), che ha concesso un’esenzione a SPG Glass Fibre Pvt. Ltd.

    2.   PROCEDURA

    2.1.   Domanda di esenzione

    (5)

    Il 23 agosto 2021 la Commissione europea («Commissione») ha ricevuto una domanda di esenzione dalle misure antidumping applicabili alle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta spediti dall’India, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o meno originari di tale paese. La domanda è stata presentata dalla società Urja Products Private Limited («richiedente»).

    (6)

    La domanda conteneva elementi di prova del fatto che il richiedente era un nuovo produttore esportatore e soddisfaceva i criteri per l’esenzione a norma dell’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento antidumping di base, vale a dire: 1) nel periodo dell’inchiesta su cui si basano le misure, compreso tra il 1o aprile 2012 e il 31 marzo 2013 («periodo dell’inchiesta iniziale»), non ha esportato nell’Unione il prodotto oggetto del riesame, 2) non è collegato a nessuno degli esportatori o produttori soggetti alle misure antidumping istituite dal regolamento iniziale, 3) ha effettivamente esportato nell’Unione il prodotto oggetto del riesame dopo la fine del periodo dell’inchiesta iniziale o ha assunto un obbligo contrattuale irrevocabile di esportarne un quantitativo considerevole nell’Unione, e 4) non è stato coinvolto in pratiche di elusione.

    (7)

    La Commissione ha concluso che la domanda conteneva elementi di prova sufficienti a giustificare l’apertura di un’inchiesta a norma dell’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento antidumping di base, allo scopo di determinare la possibilità di concedere al richiedente un’esenzione dalle misure estese.

    2.2.   Apertura

    (8)

    Il 20 aprile 2022, con il regolamento di esecuzione (UE) 2022/651 (10), la Commissione ha avviato il riesame del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1993 al fine di determinare la possibilità di concedere un’esenzione al richiedente. Con lo stesso regolamento la Commissione ha abrogato i dazi antidumping istituiti dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/1993 nei confronti delle importazioni del prodotto oggetto del riesame effettuate dal richiedente e ha chiesto alle autorità doganali di adottare le opportune disposizioni per registrare tali importazioni («regolamento di apertura»).

    (9)

    La Commissione ha invitato le parti interessate a contattarla al fine di partecipare all’inchiesta di riesame. Tutte le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni sull’apertura dell’inchiesta e di chiedere un’audizione con la Commissione o con il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale, o con entrambi, entro i termini stabiliti nel regolamento di esecuzione (UE) 2022/651. Non sono pervenute osservazioni o richieste di audizione.

    2.3.   Prodotto oggetto del riesame

    (10)

    Il prodotto oggetto del riesame è costituito da tessuti in fibra di vetro a maglia aperta, con maglie di larghezza e lunghezza superiori a 1,8 mm, di peso superiore a 35 g/m2, ad eccezione dei dischi in fibra di vetro, spediti dall’India, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o meno originari dell’India, attualmente classificati con i codici NC ex 7019 63 00, ex 7019 64 00, ex 7019 65 00, ex 7019 66 00 ed ex 7019 69 90 (codici TARIC 7019630014, 7019640014, 7019650014, 7019660014 e 7019699014). I codici NC e TARIC sono forniti solo a titolo informativo.

    (11)

    I tessuti in fibra di vetro a maglia aperta esistono in maglie di diverse dimensioni e in diversi pesi a metro quadrato e sono principalmente utilizzati come materiale di rinforzo nel settore della costruzione (isolamento termico esterno, rinforzo del suolo e riparazione di muri).

    2.4.   Periodo dell’inchiesta di riesame

    (12)

    L’inchiesta di riesame riguardava il periodo compreso tra il 1o aprile 2012 e il 31 dicembre 2021 («periodo dell’inchiesta di riesame»).

    2.5.   Inchiesta

    (13)

    La Commissione ha chiesto al richiedente di compilare un questionario al fine di ottenere le informazioni necessarie ai fini dell’inchiesta. Il richiedente ha risposto al questionario il 2 giugno 2022.

    (14)

    La Commissione ha in seguito effettuato una visita di verifica presso la sede del richiedente a settembre 2022. La Commissione ha proceduto alla verifica di tutte le informazioni ritenute necessarie per determinare se il richiedente soddisfacesse le condizioni necessarie.

    3.   RISULTANZE

    (15)

    Per quanto riguarda la condizione 1), la Commissione ha fatto riferimento alle precedenti risultanze (11) secondo cui il richiedente non aveva né prodotto né esportato nell’Unione il prodotto oggetto dell’inchiesta durante il periodo dell’inchiesta iniziale. Di conseguenza si è concluso che la condizione 1) era soddisfatta.

    (16)

    Per quanto riguarda la condizione 2), l’inchiesta ha individuato diverse società collegate, segnatamente Jayatma Industries Ltd che si occupa di prodotti tessili e di abbigliamento, Mihikita Enterprises Ltd che si occupa del settore dell’edilizia e delle costruzioni e Denis Chem Lab Ltd che si occupa di dispositivi medici. Nessuna di queste società era coinvolta nella produzione, nel trattamento, nella vendita o nell’acquisto del prodotto oggetto dell’inchiesta. Di conseguenza si è concluso che la condizione 2) era soddisfatta.

    (17)

    Per quanto riguarda la condizione 3), il richiedente ha esportato il prodotto oggetto dell’inchiesta a due società dell’UE nel 2021. Si è pertanto concluso che il richiedente soddisfaceva la condizione 3).

    (18)

    Infine nel corso dell’inchiesta è emerso che il richiedente aveva prodotto l’intera quantità che aveva esportato nell’Unione. Si è inoltre constatato che il richiedente non aveva importato alcuna materia prima dalla Cina per la produzione del prodotto oggetto del riesame. L’inchiesta ha pertanto confermato che il richiedente non era coinvolto nelle pratiche di elusione di cui all’articolo 13 del regolamento di base. La Commissione ha di conseguenza concluso che il criterio 4) era soddisfatto.

    (19)

    La Commissione ha pertanto concluso che il richiedente soddisfaceva i criteri di cui all’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento antidumping di base. Il richiedente dovrebbe pertanto essere esentato dalle misure antidumping in vigore conformemente al regolamento di esecuzione (UE) 2017/1993.

    (20)

    È pertanto opportuno modificare il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1993.

    4.   MODIFICA DELL’ELENCO DELLE SOCIETÀ BENEFICIARIE DI UN’ESENZIONE DALLE MISURE ESTESE

    (21)

    Alla luce delle risultanze di cui sopra e a norma dell’articolo 13, paragrafo 4 e dell’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base, la Commissione ha concluso che il richiedente dovrebbe essere aggiunto all’elenco delle società esentate dalle misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/1993.

    (22)

    Il richiedente e l’industria dell’Unione sono stati informati dell’intenzione della Commissione di esentare Urja Products Private Limited dalle misure antidumping in vigore.

    (23)

    Alle parti è stata offerta la possibilità di presentare osservazioni. Non sono pervenute osservazioni.

    (24)

    Il regolamento è conforme al parere del comitato istituito a norma dell’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    All’articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1993, modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/788, i paragrafi 1 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

    «1   È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di tessuti in fibra di vetro a maglia aperta, con maglie di larghezza e lunghezza superiori a 1,8 mm, di peso superiore a 35 g/m2, ad eccezione dei dischi in fibra di vetro, attualmente classificati con i codici NC ex 7019 63 00, ex 7019 64 00, ex 7019 65 00, ex 7019 66 00 e ex 7019 69 90 (codici TARIC 7019 63 00 19, 7019 64 00 19, 7019 65 00 18, 7019 66 00 18 e 7019 69 90 19) e originari della Repubblica popolare cinese.»;

    «3.   Il dazio antidumping definitivo applicabile alle importazioni originarie della Repubblica popolare cinese, di cui al paragrafo 2, è esteso alle importazioni dei medesimi tessuti a maglia aperta (attualmente classificati con i codici NC ex 7019 63 00, ex 7019 64 00, ex 7019 65 00, ex 7019 66 00 ed ex 7019 69 90) spediti dall’India e dall’Indonesia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o meno originari di tali paesi (codici TARIC 7019 63 00 14, 7019 63 00 15, 7019 64 00 14, 7019 64 00 15, 7019 65 00 14, 7019 65 00 15, 7019 66 00 14, 7019 66 00 15, 7019 69 90 14 e 7019 69 90 15), ad eccezione di quelli prodotti dalla società Montex Glass Fibre Industries Pvt. Ltd (codice addizionale TARIC B942), dalla società Pyrotek India Pvt. Ltd (codice addizionale TARIC C051), dalla società SPG Glass Fibre Pvt. Ltd (codice addizionale TARIC C205) e dalla società Urja Products Private Limited (codice addizionale TARIC C861), alle importazioni dei medesimi tessuti a maglia aperta spediti dalla Malaysia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o meno originari di tale paese (codici TARIC 7019 63 00 11, 7019 64 00 11, 7019 65 00 11, 7019 66 00 11 e 7019 69 90 11) e alle importazioni dei medesimi tessuti a maglia aperta spediti da Taiwan e dalla Thailandia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o meno originari di tali paesi (codici TARIC 7019 63 00 12, 7019 63 00 13, 7019 64 00 12, 7019 64 00 13, 7019 65 00 12, 7019 65 00 13, 7019 66 00 12, 7019 66 00 13, 7019 69 90 12 e 7019 69 90 13).

    L’applicazione dell’esenzione concessa alle società Montex Glass Fibre Industries Pvt. Ltd, Pyrotek India Pvt. Ltd e SPG Glass Fibre Pvt. Ltd e Urja Products Private Limited è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, conforme ai requisiti indicati nell’allegato II del presente regolamento. Qualora la suddetta fattura non sia presentata, si applica il dazio antidumping di cui al paragrafo 1.».

    Articolo 2

    1)   Le autorità doganali sono invitate a sospendere la registrazione delle importazioni, istituita conformemente all’articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2022/651.

    2)   Non sono riscossi retroattivamente dazi definitivi sulle importazioni registrate.

    Articolo 3

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 2022

    Per la Commissione

    La presidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)  GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

    (2)  GU L 288 del 7.11.2017, pag. 4.

    (3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 791/2011 del Consiglio, del 3 agosto 2011, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta originari della Repubblica popolare cinese (GU L 204 del 9.8.2011, pag. 1).

    (4)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 672/2012 del Consiglio, del 16 luglio 2012, che estende il dazio antidumping definitivo, istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 791/2011 sulle importazioni di determinati tessuti in fibra di vetro a maglia aperta originari della Repubblica popolare cinese, alle importazioni di determinati tessuti in fibra di vetro a maglia aperta spediti dalla Malaysia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o meno originari di tale paese (GU L 196 del 24.7.2012, pag. 1).

    (5)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 21/2013 del Consiglio, del 10 gennaio 2013, che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 791/2011 sulle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta originari della Repubblica popolare cinese alle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta spediti da Taiwan e dalla Thailandia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o meno originari di tali paesi (GU L 11 del 16.1.2013, pag. 1).

    (6)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 1371/2013 del Consiglio, del 16 dicembre 2013, che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 791/2011 sulle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta originari della Repubblica popolare cinese, alle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta spediti dall’India e dall’Indonesia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o no originari di tali paesi (GU L 346 del 20.12.2013, pag. 20).

    (7)  Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1711 della Commissione, del 13 novembre 2018, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1371/2013 del Consiglio per quanto riguarda la data di applicazione delle esenzioni concesse ai produttori esportatori indiani (GU L 286 del 14.11.2018, pag. 12).

    (8)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 976/2014 della Commissione, del 15 settembre 2014, che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 791/2011 sulle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta, originari della Repubblica popolare cinese, alle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro leggermente modificati a maglia aperta, anch’essi originari della Repubblica popolare cinese (GU L 274 del 16.9.2014, pag. 13).

    (9)  Regolamento di esecuzione (UE) 2018/788 della Commissione, del 30 maggio 2018, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1993, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta originari della Repubblica popolare cinese, esteso alle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta spediti dall’India, dall’Indonesia, dalla Malaysia, da Taiwan e dalla Thailandia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o meno originari di tali paesi, in seguito ad un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 134 del 31.5.2018, pag. 5).

    (10)  Regolamento di esecuzione (UE) 2022/651 della Commissione, del 20 aprile 2022, che avvia un riesame del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1993 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta originari della Repubblica popolare cinese esteso alle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta spediti dall’India, dall’Indonesia, dalla Malaysia, da Taiwan e dalla Thailandia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o meno originari di tali paesi, allo scopo di determinare la possibilità di concedere l’esenzione da tali misure a un produttore esportatore indiano, che abroga il dazio antidumping sulle importazioni provenienti da detto produttore esportatore e che dispone la registrazione di tali importazioni (GU L 119 del 21.4.2022, pag. 68).

    (11)  Conformemente al considerando 50 del regolamento (UE) n. 1371/2013, la Commissione ha constatato che «Urja Products non produce il prodotto oggetto dell’inchiesta».


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