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Document 32022R2046

Regolamento (UE) 2022/2046 della Commissione del 24 ottobre 2022 che modifica gli allegati del regolamento (UE) n. 1408/2013 in modo tale da renderli atti a rispecchiare le disposizioni dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica e del relativo protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord

C/2022/7454

GU L 275 del 25.10.2022, p. 55–56 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/2046/oj

25.10.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 275/55


REGOLAMENTO (UE) 2022/2046 DELLA COMMISSIONE

del 24 ottobre 2022

che modifica gli allegati del regolamento (UE) n. 1408/2013 in modo tale da renderli atti a rispecchiare le disposizioni dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica e del relativo protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 108, paragrafo 4,

visto il regolamento (UE) 2015/1588 del Consiglio, del 13 luglio 2015, sull’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali (1), in particolare l’articolo 2, paragrafo 1,

previa consultazione del comitato consultivo in materia di aiuti di Stato,

considerando quanto segue:

(1)

Gli allegati I e II del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione (2) fissano gli importi cumulativi massimi degli aiuti «de minimis» concessi per Stato membro alle imprese del settore della produzione primaria di prodotti agricoli nell’arco di tre esercizi finanziari, di cui, rispettivamente, all’articolo 3, paragrafi 3 e 3 bis, di detto regolamento.

(2)

L’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica («accordo di recesso») (3), di cui il protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord («protocollo») costituisce parte integrante, è entrato in vigore il 1o febbraio 2020.

(3)

Il periodo di transizione di cui all’articolo 126 dell’accordo di recesso, durante il quale il diritto dell’Unione è rimasto in larga misura applicabile al Regno Unito e nel Regno Unito, si è concluso il 31 dicembre 2020.

(4)

L’articolo 10 del protocollo stabilisce tuttavia che alcune disposizioni del diritto dell’Unione elencate nell’allegato 5 di detto protocollo si applichino al Regno Unito in relazione alle misure che incidono sugli scambi di prodotti agricoli tra l’Irlanda del Nord e l’Unione.

(5)

Il regolamento (UE) n. 1408/2013 è elencato tra tali disposizioni.

(6)

Al fine di garantire il rispetto delle disposizioni dell’accordo di recesso e del protocollo, è necessario sostituire gli importi cumulativi massimi per l’intero Regno Unito, di cui agli allegati del regolamento (UE) n. 1408/2013, con i corrispondenti importi della sola Irlanda del Nord.

(7)

Al fine di garantire parità di condizioni, gli importi cumulativi massimi per l’Irlanda del Nord dovrebbero basarsi sullo stesso metodo di calcolo utilizzato per gli Stati membri al momento in cui sono stati stilati tali allegati.

(8)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 1408/2013,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento (UE) n. 1408/2013

Il regolamento (UE) n. 1408/2013 è così modificato:

1)

all’articolo 1, paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

aiuti per attività connesse all’esportazione verso paesi terzi o Stati membri (*1), ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l’attività d’esportazione;

(*1)  Poiché, in conformità dell’articolo 10 e dell’allegato 5 del protocollo dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica (GU C 384 I del 12.11.2019), alcune disposizioni del diritto dell’Unione concernenti gli aiuti di Stato in relazione alle misure che incidono sugli scambi tra l’Irlanda del Nord e l’Unione continuano ad applicarsi al Regno Unito, qualsiasi riferimento a uno Stato membro nel presente regolamento si intende fatto a uno Stato membro o al Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord.»;"

2)

all’allegato I, la riga in cui è fissato l’importo cumulativo massimo dell’aiuto «de minimis» per il Regno Unito è sostituita dalla seguente:

«Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord 29 741 417 »;

3)

all’allegato II, la riga in cui è fissato l’importo cumulativo massimo dell’aiuto «de minimis» per il Regno Unito è sostituita dalla seguente:

«Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord 35 689 700 ».

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 ottobre 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 248 del 24.9.2015, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo (GU L 352 del 24.12.2013, pag. 9).

(3)   GU C 384 I del 12.11.2019.


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