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Document 32022R0651

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/651 della Commissione del 20 aprile 2022 che avvia un riesame del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1993 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta originari della Repubblica popolare cinese esteso alle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta spediti dall’India, dall’Indonesia, dalla Malaysia, da Taiwan e dalla Thailandia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o meno originari di tali paesi, allo scopo di determinare la possibilità di concedere l’esenzione da tali misure a un produttore esportatore indiano, che abroga il dazio antidumping sulle importazioni provenienti da detto produttore esportatore e che dispone la registrazione di tali importazioni

C/2022/2238

GU L 119 del 21.4.2022, p. 68–73 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/651/oj

21.4.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 119/68


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/651 DELLA COMMISSIONE

del 20 aprile 2022

che avvia un riesame del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1993 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta originari della Repubblica popolare cinese esteso alle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta spediti dall’India, dall’Indonesia, dalla Malaysia, da Taiwan e dalla Thailandia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o meno originari di tali paesi, allo scopo di determinare la possibilità di concedere l’esenzione da tali misure a un produttore esportatore indiano, che abroga il dazio antidumping sulle importazioni provenienti da detto produttore esportatore e che dispone la registrazione di tali importazioni

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (1) («regolamento antidumping di base»), in particolare l’articolo 13, paragrafo 4, e l’articolo 14, paragrafo 5,

visto il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1993 della Commissione, del 6 novembre 2017, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta originari della Repubblica popolare cinese esteso alle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta spediti dall’India, dall’Indonesia, dalla Malaysia, da Taiwan e dalla Thailandia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o meno originari di tali paesi, in seguito ad un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio (2),

informati gli Stati membri,

considerando quanto segue:

1.   DOMANDA

(1)

La Commissione europea («la Commissione») ha ricevuto una domanda di esenzione dalle misure antidumping applicabili alle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta spediti dall’India, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o meno originari dell’India, per quanto riguarda Urja Products Private Limited («il richiedente»), a norma dell’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento antidumping di base.

(2)

La domanda è stata presentata il 23 agosto 2021 dal richiedente, produttore esportatore di tessuti in fibra di vetro a maglia aperta dell’India («il paese interessato»).

2.   PRODOTTO OGGETTO DEL RIESAME

(3)

Il prodotto oggetto del riesame è costituito da tessuti in fibra di vetro a maglia aperta, con maglie di larghezza e lunghezza superiori a 1,8 mm, di peso superiore a 35 g/m2, ad eccezione dei dischi in fibra di vetro, spediti dall’India, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o meno originari dell’India, attualmente classificati con i codici NC ex 7019 63 00, ex 7019 64 00, ex 7019 65 00, ex 7019 66 00 ed ex 7019 69 90 (codici TARIC 7019630014, 7019640014, 7019650014, 7019660014 e 7019699014). I codici NC e TARIC sono forniti solo a titolo informativo.

3.   MISURE IN VIGORE

(4)

Con il regolamento (UE) n. 791/2011 (3) il Consiglio ha istituito dazi antidumping definitivi sulle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta originari della Repubblica popolare cinese.

(5)

Tali misure sono state estese dai regolamenti di esecuzione (UE) n. 672/2012 (4), (UE) n. 21/2013 (5) e (UE) n. 1371/2013 (6) del Consiglio, modificati da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/1711 della Commissione (7), alle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta spediti dall’India, dall’Indonesia, dalla Malaysia, da Taiwan e dalla Thailandia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o meno originari di tali paesi, eccetto quelle di prodotti fabbricati da Montex Glass Fibre Industries Pvt. Ltd e Pyrotek India Pvt. Ltd.

(6)

Tali misure sono state estese dal regolamento di esecuzione (UE) n. 976/2014 della Commissione (8) alle importazioni di tessuti in fibra di vetro a maglia aperta leggermente modificati.

(7)

Le misure attualmente in vigore sono state istituite dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/1993 a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento antidumping di base, modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/788 della Commissione (9), che ha concesso un’esenzione a SPG Glass Fibre PVT. Ltd.

4.   MOTIVAZIONE DEL RIESAME

(8)

Il richiedente ha asserito di non aver esportato nell’Unione il prodotto oggetto del riesame durante il periodo di riferimento preso in considerazione nell’inchiesta che ha condotto all’estensione delle misure adottate dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1371/2013, cioè il periodo compreso tra il 1o aprile 2012 e il 31 marzo 2013 («il periodo dell’inchiesta iniziale»). Il richiedente si era in realtà già manifestato durante l’inchiesta che ha condotto all’estensione delle misure, inchiesta che aveva concluso che «Urja Products non produce il prodotto oggetto dell’inchiesta» (10).

(9)

Il richiedente ha altresì fornito elementi di prova del fatto che è un effettivo produttore e ha affermato di non aver eluso le misure in vigore.

(10)

Il richiedente ha inoltre sostenuto che, in seguito al periodo dell’inchiesta iniziale, nel 2020 e nel 2021, ha esportato il prodotto oggetto del riesame nell’Unione.

5.   PROCEDURA

5.1.   Apertura

(11)

Dopo aver esaminato le prove disponibili, la Commissione ha concluso che vi erano elementi di prova sufficienti a giustificare l’apertura di un’inchiesta a norma dell’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento antidumping di base, allo scopo di determinare la possibilità di concedere al richiedente un’esenzione dalle misure estese.

(12)

I membri dell’industria dell’Unione notoriamente interessati sono stati informati della domanda di riesame e hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni.

(13)

Nella sua inchiesta la Commissione presterà particolare attenzione al rapporto del richiedente con le società soggette alle misure in vigore, al fine di garantire che tale entità non sia stata costituita con l’obiettivo di essere utilizzata per eludere le misure. La Commissione valuterà anche l’opportunità di stabilire condizioni di monitoraggio particolari nel caso in cui l’inchiesta concluda che la concessione dell’esenzione è giustificata.

5.2.   Abrogazione delle misure antidumping in vigore e registrazione delle importazioni

(14)

A norma dell’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento antidumping di base, nel caso di nuovi esportatori nel paese d’esportazione in oggetto, i quali non hanno effettuato esportazioni del prodotto nel periodo dell’inchiesta in base al quale le misure sono state istituite, il dazio antidumping in vigore dovrebbe essere soppresso nei confronti delle importazioni del prodotto oggetto del riesame fabbricato e venduto per l’esportazione nell’Unione dal richiedente.

(15)

Nel contempo, tali importazioni dovrebbero essere soggette a registrazione a norma dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento antidumping di base affinché, qualora il riesame si concluda con l’accertamento dell’elusione nei confronti del richiedente, possano essere riscossi dazi antidumping a decorrere dalla data di registrazione di tali importazioni. L’importo dei dazi che il richiedente dovrà eventualmente corrispondere sarebbe pari al dazio applicabile a «tutte le altre società» di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1993 (62,9 %).

5.3.   Periodo dell’inchiesta di riesame

(16)

L’inchiesta riguarderà il periodo compreso tra il 1o aprile 2012 e il 31 dicembre 2021 («il periodo dell’inchiesta di riesame»).

5.4.   Inchiesta sul richiedente

(17)

Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell’inchiesta la Commissione invierà al richiedente un questionario. Il richiedente deve far pervenire il questionario compilato entro 37 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, salvo diverse disposizioni, conformemente all’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento antidumping di base.

5.5.   Altre comunicazioni scritte

(18)

Nel rispetto delle disposizioni del presente regolamento, le parti interessate sono invitate a comunicare le loro osservazioni nonché a fornire informazioni ed elementi di prova. Salvo diverse disposizioni, tali informazioni ed elementi di prova dovranno pervenire alla Commissione entro 37 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

5.6.   Possibilità di audizione da parte dei servizi della Commissione incaricati dell’inchiesta

(19)

Le parti interessate possono chiedere di essere sentite dai servizi della Commissione incaricati dell’inchiesta. La relativa domanda va presentata per iscritto specificando i motivi della richiesta. Per le audizioni su questioni relative all’apertura dell’inchiesta, la domanda deve essere presentata entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Le successive domande di audizione vanno presentate entro i termini specifici indicati dalla Commissione nelle comunicazioni con le parti.

5.7.   Istruzioni per l’invio delle comunicazioni scritte, dei questionari compilati e della corrispondenza

(20)

Le informazioni trasmesse alla Commissione ai fini delle inchieste di difesa commerciale devono essere esenti da diritti d’autore. Le parti interessate, prima di presentare alla Commissione informazioni e/o dati oggetto di diritti d’autore di terzi, devono chiedere un’autorizzazione specifica al titolare del diritto d’autore, che consenta esplicitamente alla Commissione a) di utilizzare le informazioni e i dati ai fini del presente procedimento di difesa commerciale e b) di fornire le informazioni e/o i dati alle parti interessate alla presente inchiesta in una forma che consenta loro di esercitare i diritti di difesa.

(21)

Tutte le comunicazioni scritte delle parti interessate (informazioni richieste nel presente regolamento, questionari compilati e corrispondenza) per le quali è richiesto un trattamento riservato devono essere contrassegnate dalla dicitura «Sensitive» («Sensibile»). Le parti che presentano informazioni nel corso della presente inchiesta sono invitate a motivare la richiesta di trattamento riservato.

(22)

Le parti che trasmettono informazioni «sensibili» sono tenute a presentare, a norma dell’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento antidumping di base, un riassunto non riservato delle stesse, contrassegnato dalla dicitura «For inspection by interested parties» («Consultabile dalle parti interessate»). Il riassunto deve essere sufficientemente dettagliato, in modo da consentire una comprensione adeguata della sostanza delle informazioni presentate a titolo riservato.

(23)

Se una parte che trasmette informazioni «sensibili» non è in grado di motivare debitamente la richiesta di trattamento riservato o non fornisce un riassunto non riservato nel formato richiesto e della qualità richiesta, la Commissione potrà non prendere in considerazione tali informazioni, a meno che non possa essere dimostrato in modo convincente in base a fonti attendibili che tali informazioni sono corrette.

(24)

Le parti interessate sono invitate a presentare tutte le comunicazioni e le richieste tramite la piattaforma TRON.tdi (https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/TDI), comprese le richieste di registrazione in quanto parti interessate, le deleghe e le certificazioni in forma scannerizzata. Utilizzando TRON.tdi o la posta elettronica, le parti interessate esprimono la propria accettazione delle norme applicabili alle comunicazioni in forma elettronica contenute nel documento «CORRISPONDENZA CON LA COMMISSIONE EUROPEA NEI CASI DI DIFESA COMMERCIALE», pubblicato sul sito della direzione generale del Commercio: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/june/tradoc_152574.pdf.

(25)

Le parti interessate devono indicare il proprio nome, indirizzo postale, numero di telefono e un indirizzo di posta elettronica valido e assicurarsi che l’indirizzo di posta elettronica fornito sia un indirizzo ufficiale di lavoro, attivo e controllato quotidianamente. Una volta ricevuti i recapiti, la Commissione comunicherà con le parti interessate unicamente tramite TRON.tdi o per posta elettronica, a meno che le parti non richiedano esplicitamente di ricevere dalla Commissione tutti i documenti tramite un altro mezzo di comunicazione o a meno che la natura del documento da inviare non richieda l’utilizzo della posta raccomandata. Per ulteriori regole e informazioni riguardanti la corrispondenza con la Commissione, compresi i principi che si applicano alle comunicazioni tramite TRON.tdi e per posta elettronica, si invitano le parti interessate a consultare le istruzioni sopraindicate relative alla comunicazione con le parti interessate.

Indirizzo della Commissione per l’invio della corrispondenza:

Commissione europea

Direzione generale del Commercio

Direzione G

Ufficio: CHAR 04/039

1040 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

E-mail: TRADE-R766-DUMPING@ec.europa.eu

6.   POSSIBILITÀ DI PRESENTARE OSSERVAZIONI SULLE INFORMAZIONI FORNITE DA ALTRE PARTI

(26)

Al fine di garantire i diritti di difesa, le parti interessate dovranno avere la possibilità di presentare osservazioni sulle informazioni presentate da altre parti interessate. Nelle loro osservazioni le parti interessate possono trattare solo questioni sollevate nelle comunicazioni di altre parti interessate e non possono sollevare nuove questioni. Le osservazioni sulle informazioni fornite da altre parti interessate in risposta alla divulgazione delle risultanze definitive dovranno essere presentate entro cinque giorni dal termine di presentazione delle osservazioni sulle risultanze definitive, salvo diverse disposizioni. Nel caso di un’ulteriore divulgazione finale, le osservazioni fornite da altre parti interessate in risposta a tale ulteriore divulgazione dovranno essere presentate, salvo diverse disposizioni, entro un giorno dal termine di presentazione delle osservazioni su tale ulteriore divulgazione. Il calendario indicato non pregiudica il diritto della Commissione di chiedere alle parti interessate ulteriori informazioni in casi debitamente giustificati.

7.   PROROGA DEI TERMINI SPECIFICATI NEL PRESENTE REGOLAMENTO

(27)

Qualsiasi proroga dei termini previsti nel presente regolamento dovrebbe essere chiesta unicamente in circostanze eccezionali e sarà concessa solo se debitamente giustificata sulla base di validi motivi.

(28)

In ogni caso, le proroghe del termine per rispondere ai questionari saranno limitate di norma a tre giorni e in linea di principio non supereranno i sette giorni.

(29)

Per quanto riguarda i termini di presentazione delle altre informazioni specificate nel regolamento, le proroghe sono limitate a tre giorni, a meno che non venga dimostrata l’esistenza di circostanze eccezionali.

8.   OMESSA COLLABORAZIONE

(30)

Qualora una parte interessata rifiuti l’accesso alle informazioni necessarie, non le comunichi entro i termini fissati oppure ostacoli gravemente l’inchiesta, possono essere stabilite conclusioni, affermative o negative, in base ai dati disponibili, in conformità all’articolo 18 del regolamento antidumping di base.

(31)

Se le informazioni fornite da una parte interessata risultano false o fuorvianti, tali informazioni possono essere ignorate e possono essere utilizzati i dati disponibili.

(32)

Se una parte interessata non collabora o collabora solo parzialmente e le conclusioni si basano quindi sui dati disponibili in conformità all’articolo 18 del regolamento antidumping di base, l’esito dell’inchiesta può essere per tale parte meno favorevole di quanto sarebbe stato se avesse collaborato.

(33)

L’assenza di una risposta su supporto informatico non è considerata omessa collaborazione, a condizione che la parte interessata dimostri che la presentazione della risposta nella forma richiesta comporterebbe oneri supplementari o costi aggiuntivi eccessivi. La parte interessata è tenuta a contattare immediatamente la Commissione.

9.   CONSIGLIERE-AUDITORE

(34)

Per i procedimenti in materia commerciale le parti interessate possono chiedere l’intervento del consigliere-auditore, che esamina le richieste di accesso al fascicolo, le controversie sulla riservatezza dei documenti, le richieste di proroga dei termini e qualsiasi altra richiesta concernente i diritti di difesa delle parti interessate e di terzi che possono emergere nel corso del procedimento.

(35)

Il consigliere-auditore può organizzare audizioni e mediare tra le parti interessate e i servizi della Commissione al fine di garantire il pieno esercizio dei diritti di difesa delle parti interessate. Le domande di audizione con il consigliere auditore devono essere motivate e presentate per iscritto. Il consigliere-auditore esamina i motivi delle domande. Tali audizioni dovrebbero aver luogo solo se le questioni non sono state risolte a tempo debito con i servizi della Commissione.

(36)

Le domande devono essere presentate in tempo utile e senza indugio, in modo da non compromettere il regolare svolgimento del procedimento. A tal fine le parti interessate dovrebbero chiedere l’intervento del consigliere-auditore il prima possibile dopo il verificarsi dell’evento che giustifichi tale intervento. Il consigliere-auditore esaminerà i motivi delle richieste di intervento, la natura delle questioni sollevate e i loro effetti sui diritti di difesa, tenendo in debito conto l’interesse di una buona amministrazione e di una tempestiva conclusione dell’inchiesta.

(37)

Per ulteriori informazioni e per le modalità di contatto le parti interessate possono consultare le pagine dedicate al consigliere-auditore sul sito web della DG Commercio: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/.

10.   CALENDARIO DELL’INCHIESTA

(38)

A norma dell’articolo 11, paragrafo 5, del regolamento antidumping di base, l’inchiesta sarà conclusa entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

11.   TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

(39)

I dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta saranno trattati in conformità al regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (11).

(40)

Un’informativa sulla protezione dei dati per tutti gli interessati, riguardante il trattamento dei dati personali nell’ambito delle attività di difesa commerciale della Commissione, è disponibile sul sito web della DG Commercio: http://ec.europa.eu/trade/policy/accessing-markets/trade-defence/,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È aperto un riesame del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1993 a norma dell’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1036, al fine di determinare se le importazioni di tessuti in fibra di vetro a maglia aperta, con maglie di larghezza e lunghezza superiori a 1,8 mm, di peso superiore a 35 g/m2, ad eccezione dei dischi in fibra di vetro, spediti dall’India, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o meno originari dell’India, attualmente classificati con i codici NC ex 7019 63 00, ex 7019 64 00, ex 7019 65 00, ex 7019 66 00 ed ex 7019 69 90 (codici TARIC 7019 63 00 14, 7019 64 00 14, 7019 65 00 14, 7019 66 00 14 e 7019 69 90 14), prodotti da Urja Products Private Limited (codice addizionale TARIC C861), debbano essere soggette al dazio antidumping istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/1993.

Articolo 2

Il dazio antidumping istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/1993 è abrogato per quanto riguarda le importazioni specificate all’articolo 1 del presente regolamento.

Articolo 3

Le autorità doganali adottano gli opportuni provvedimenti per registrare le importazioni di cui all’articolo 1 del presente regolamento in conformità all’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036.

La registrazione scade dopo un periodo di nove mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 aprile 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

(2)   GU L 288 del 7.11.2017, pag. 4.

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 791/2011 del Consiglio, del 3 agosto 2011, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta originari della Repubblica popolare cinese (GU L 204 del 9.8.2011, pag. 1).

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 672/2012 del Consiglio, del 16 luglio 2012, che estende il dazio antidumping definitivo, istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 791/2011 sulle importazioni di determinati tessuti in fibra di vetro a maglia aperta originari della Repubblica popolare cinese alle importazioni di determinati tessuti in fibra di vetro a maglia aperta spediti dalla Malaysia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o meno originari di tale paese (GU L 196 del 24.7.2012, pag. 1).

(5)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 21/2013 del Consiglio, del 10 gennaio 2013, che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 791/2011 sulle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta originari della Repubblica popolare cinese alle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta spediti da Taiwan e dalla Thailandia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o meno originari di tali paesi (GU L 11 del 16.1.2013, pag. 1).

(6)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 1371/2013 del Consiglio, del 16 dicembre 2013, che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 791/2011 sulle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta originari della Repubblica popolare cinese, alle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta spediti dall’India e dall’Indonesia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o no originari di tali paesi (GU L 346 del 20.12.2013, pag. 20).

(7)  Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1711 della Commissione, del 13 novembre 2018, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1371/2013 del Consiglio per quanto riguarda la data di applicazione delle esenzioni concesse ai produttori esportatori indiani (GU L 286 del 14.11.2018, pag. 12).

(8)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 976/2014 della Commissione, del 15 settembre 2014, che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 791/2011 sulle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta, originari della Repubblica popolare cinese, alle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro leggermente modificati a maglia aperta, anch’essi originari della Repubblica popolare cinese (GU L 274 del 16.9.2014, pag. 13).

(9)  Regolamento di esecuzione (UE) 2018/788 della Commissione, del 30 maggio 2018, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1993, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta originari della Repubblica popolare cinese, esteso alle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta spediti dall’India, dall’Indonesia, dalla Malaysia, da Taiwan e dalla Thailandia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o meno originari di tali paesi, in seguito ad un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 134 del 31.5.2018, pag. 5).

(10)  Cfr. i considerando 11 e 50 del regolamento di esecuzione (UE) n. 1371/2013.

(11)  Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).


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