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Document 32022L0543
Council Directive (EU) 2022/543 of 5 April 2022 amending Directives 2008/118/EC and (EU) 2020/262 as regards tax-free shops situated in the French terminal of the Channel Tunnel
Direttiva (UE) 2022/543 del Consiglio del 5 aprile 2022 che modifica le direttive 2008/118/CE e (UE) 2020/262 per quanto riguarda i punti di vendita in esenzione da imposte situati nel terminale francese del tunnel sotto la Manica
Direttiva (UE) 2022/543 del Consiglio del 5 aprile 2022 che modifica le direttive 2008/118/CE e (UE) 2020/262 per quanto riguarda i punti di vendita in esenzione da imposte situati nel terminale francese del tunnel sotto la Manica
ST/6800/2022/INIT
GU L 107 del 6.4.2022, p. 13–15
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
6.4.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 107/13 |
DIRETTIVA (UE) 2022/543 DEL CONSIGLIO
del 5 aprile 2022
che modifica le direttive 2008/118/CE e (UE) 2020/262 per quanto riguarda i punti di vendita in esenzione da imposte situati nel terminale francese del tunnel sotto la Manica
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 113,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Parlamento europeo (1),
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),
deliberando secondo una procedura legislativa speciale,
considerando quanto segue:
(1) |
L’articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2008/118/CE del Consiglio (3) consente agli Stati membri di esentare dal pagamento dell’accisa i prodotti sottoposti ad accisa venduti a viaggiatori che si recano in un territorio terzo nei punti di vendita in esenzione da imposte situati negli aeroporti e nei porti dell’Unione. |
(2) |
Il collegamento fisso sotto la Manica è un collegamento ferroviario che consiste in un tunnel a due gallerie sotto la Manica tra Coquelles (Pas-de-Calais, Francia) e Folkestone (Kent, Regno Unito). Dispone di una galleria di servizio e di terminali a entrambe le estremità per il controllo di entrata e di uscita dai tunnel. A causa di tali infrastrutture, presenta pertanto le caratteristiche di un collegamento marittimo tra la Francia e il Regno Unito, con controlli di frontiera presso i due terminali di accesso. Il collegamento marittimo e il collegamento fisso sotto la Manica consentono una traversata del canale della Manica alle stesse condizioni. |
(3) |
Il terminale francese del collegamento fisso sotto la Manica a Coquelles dovrebbe pertanto essere considerato equivalente a un porto ai fini dell’articolo 14 della direttiva 2008/118/CE. |
(4) |
A causa del recesso del Regno Unito dall’Unione, che ha portato all’apertura di punti di vendita in esenzione da imposte nei porti di Calais e Dunkerque e nel terminale britannico del collegamento fisso sotto la Manica a Folkestone, è opportuno autorizzare l’apertura di punti di vendita in esenzione da imposte nel terminale francese del collegamento fisso sotto la Manica a Coquelles. |
(5) |
Dato che i viaggiatori che utilizzano il collegamento fisso sotto la Manica non possono uscirne fino a quando non raggiungono la destinazione, il rischio del mancato rispetto delle disposizioni sulle accise e sulle importazioni in esenzione da imposte e il conseguente onere di controllo per le autorità doganali saranno limitati. Tuttavia, per evitare qualsiasi evasione, elusione o abuso, la Francia dovrebbe adottare le misure necessarie per garantire la corretta applicazione dell’esenzione fiscale nei punti di vendita in esenzione da imposte del terminale francese del collegamento fisso sotto la Manica di Coquelles. |
(6) |
Poiché la direttiva (UE) 2020/262 del Consiglio (4) abroga e sostituisce la direttiva 2008/118/CE a decorrere dal 13 febbraio 2023, è opportuno modificare anche la disposizione corrispondente della direttiva (UE) 2020/262. |
(7) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza le direttive 2008/118/CE e (UE) 2020/262, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
Modifica della direttiva 2008/118/CE
L’articolo 14 della direttiva 2008/118/CE è così modificato:
1) |
è inserito il paragrafo seguente: «1 bis. L’esenzione di cui al paragrafo 1 si applica anche ai prodotti sottoposti ad accisa venduti nei punti di vendita in esenzione da imposte situati nel terminale francese del tunnel sotto la Manica a Coquelles a viaggiatori in possesso di titoli di trasporto validi per un viaggio verso il Regno Unito attraverso il collegamento fisso sotto la Manica.»; |
2) |
il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che le esenzioni previste nei paragrafi 1, 1 bis e 2 siano applicate in modo tale da impedire ogni possibile evasione, elusione o abuso.». |
Articolo 2
Modifica della direttiva (UE) 2020/262
L’articolo 13 della direttiva (UE) 2020/262 è così modificato:
1) |
è inserito il paragrafo seguente: «1 bis. L’esenzione di cui al paragrafo 1 si applica anche ai prodotti sottoposti ad accisa venduti nei punti di vendita in esenzione da imposte situati nel terminale francese del tunnel sotto la Manica a Coquelles a viaggiatori in possesso di titoli di trasporto validi per un viaggio verso il Regno Unito attraverso il collegamento fisso sotto la Manica.»; |
2) |
il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che le esenzioni previste nei paragrafi 1, 1 bis e 2 siano applicate in modo tale da impedire ogni possibile evasione, elusione o abuso.». |
Articolo 3
1. Lo Stato membro che decida di applicare l’esenzione prevista all’articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2008/118/CE conformemente all’articolo 1 della presente direttiva o l’esenzione di cui all’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2020/262 conformemente all’articolo 2 della presente direttiva, e adotti le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per dare attuazione alla presente direttiva, informano immediatamente la Commissione in merito alle misure adottate in applicazione della presente direttiva.
2. Le misure adottate dallo Stato membro contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dallo Stato membro.
Articolo 4
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Articolo 5
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Lussemburgo, il 5 aprile 2022
Per il Consiglio
Il presidente
B. LE MAIRE
(1) Parere del 9 marzo 2022 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(2) Parere del 23 febbraio 2022 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(3) Direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE (GU L 9 del 14.1.2009, pag. 12).
(4) Direttiva (UE) 2020/262 del Consiglio, del 19 dicembre 2019, che stabilisce il regime generale delle accise (GU L 58 del 27.2.2020, pag. 4).