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Document 32022D2319

Decisione (PESC) 2022/2319 del Consiglio del 25 novembre 2022 concernente misure restrittive in considerazione della situazione ad Haiti

ST/13984/2022/INIT

GU L 307 del 28.11.2022, p. 135–141 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 15/01/2024

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2022/2319/oj

28.11.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 307/135


DECISIONE (PESC) 2022/2319 DEL CONSIGLIO

del 25 novembre 2022

concernente misure restrittive in considerazione della situazione ad Haiti

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 21 ottobre 2022 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite («Consiglio di sicurezza») ha adottato la risoluzione 2653 (2022), ribadendo il proprio fermo impegno a favore della sovranità, dell'indipendenza, dell'integrità territoriale e dell'unità di Haiti.

(2)

La risoluzione 2653 (2022) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite («UNSCR») rievoca tutte le precedenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza su Haiti, in particolare la UNSCR 2645 (2022) che chiedeva, tra l'altro, l'immediata cessazione della violenza delle bande e delle attività criminali ed esprimeva la disponibilità del Consiglio di sicurezza ad adottare, se del caso, misure appropriate contro coloro che sostengono la violenza delle bande, attività criminali o violazioni dei diritti umani o che vi partecipano, o che comunque intraprendono azioni che compromettono la pace, la stabilità e la sicurezza di Haiti e della regione.

(3)

Constatando che la situazione ad Haiti continua a costituire una minaccia per la pace e la sicurezza internazionali, l'UNSCR 2653 (2022) richiede l'applicazione di restrizioni di viaggio alle persone designate dal comitato istituito dal punto 19 dell'UNSCR 2653 (2022) («comitato delle sanzioni»), il congelamento di tutti i fondi e di tutte le risorse economiche delle persone o entità designate dal comitato delle sanzioni e l'applicazione di un embargo sulle armi alle persone o entità designate dal comitato delle sanzioni.

(4)

È necessaria un'azione dell'Unione per attuare alcune misure,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   Sono vietati la fornitura, la vendita, il trasferimento o l'esportazione, diretti o indiretti, di armamenti e di materiale connesso di qualsiasi tipo, compresi armi e munizioni, veicoli ed equipaggiamenti militari, equipaggiamenti paramilitari e relativi pezzi di ricambio, alle persone ed entità designate dal comitato istituito dal punto 19 della risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSCR) 2653 (2022) («comitato delle sanzioni»), o a beneficio delle stesse, da parte di cittadini degli Stati membri o in provenienza dal territorio degli Stati membri ovvero mediante navi o aeromobili battenti bandiera degli stessi, siano originari o meno di detti territori.

L'elenco delle persone ed entità di cui trattasi nel presente paragrafo figura nell'allegato.

2.   È vietato:

a)

fornire assistenza tecnica, formazione o altra assistenza, compresa la fornitura di personale mercenario armato, in relazione ad attività militari o alla fornitura, alla manutenzione o all'uso di armamenti e materiale connesso, direttamente o indirettamente, a qualsiasi persona o entità di cui al paragrafo 1;

b)

fornire finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione ad attività militari, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione dei crediti all'esportazione, nonché l'assicurazione e la riassicurazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di armamenti e materiale connesso, o per la fornitura della relativa assistenza tecnica o altro tipo di assistenza, direttamente o indirettamente, a qualsiasi persona o entità di cui al paragrafo 1.

3.   Gli Stati membri ispezionano nel proprio territorio, inclusi porti marittimi e aeroporti, in accordo con le proprie autorità e legislazione e nel rispetto del diritto internazionale, tutti i carichi diretti ad Haiti, se hanno fondati motivi di ritenere, in base alle informazioni di cui dispongono, che il carico contenga prodotti la cui fornitura, vendita, trasferimento o esportazione sono vietati ai sensi del presente articolo.

4.   Gli Stati membri segnalano tempestivamente al comitato delle sanzioni i casi di violazione delle misure di cui ai paragrafi 1 e 2.

5.   Gli Stati membri garantiscono l'esistenza di adeguate misure di marcatura e conservazione dei registri al fine di rintracciare le armi, comprese le armi leggere e di piccolo calibro, conformemente agli strumenti internazionali e regionali di cui sono parti, e al fine di valutare il modo migliore per assistere i paesi vicini — se del caso e su loro richiesta — nel prevenire e individuare il traffico illecito e la diversione in violazione delle misure di cui ai paragrafi 1 e 2.

Articolo 2

1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per prevenire l'ingresso o il transito nei loro territori delle persone designate dal comitato delle sanzioni che sono responsabili, complici o coinvolte, direttamente o indirettamente, in azioni che minacciano la pace, la sicurezza e la stabilità di Haiti, comprese, tra l'altro, le persone che:

a)

sono coinvolte in, direttamente o indirettamente, o sostengono attività criminali e violenze con il coinvolgimento di gruppi armati e reti criminali che promuovono la violenza, compreso il reclutamento forzato di minori da parte di tali gruppi e reti, i rapimenti, la tratta di persone e il traffico di migranti, gli omicidi e la violenza sessuale e di genere;

b)

sostengono il traffico illecito e l’impiego di armi e materiale connesso per scopi illeciti o i relativi flussi finanziari illeciti;

c)

agiscono per conto, a nome o sotto la direzione di, o in altro modo sostengono o finanziano, una persona o un'entità designata in relazione alle attività di cui alle lettere a) e b), anche mediante l'uso diretto o indiretto dei proventi della criminalità organizzata, compresi i proventi della produzione e del traffico illeciti di stupefacenti e dei loro precursori originari di Haiti o in transito attraverso Haiti, la tratta di persone e il traffico di migranti da Haiti, o il contrabbando e il traffico di armi da o verso Haiti;

d)

violano l'embargo sulle armi o hanno fornito, venduto o trasferito, direttamente o indirettamente, a gruppi armati o a reti criminali di Haiti, o sono stati destinatari di armi o qualsiasi materiale connesso, o di qualsiasi consulenza, formazione o assistenza tecnica, compresi il finanziamento e l'assistenza finanziaria, collegati ad attività violente di gruppi armati o reti criminali ad Haiti;

e)

pianificano, dirigono o compiono atti che violano la normativa internazionale dei diritti umani o atti che costituiscono violazioni dei diritti umani, compresi quelli che comportano uccisioni extragiudiziali, anche di donne e minori, e la commissione di atti di violenza, rapimento, sparizioni forzate o rapimenti a scopo di estorsione ad Haiti;

f)

pianificano, dirigono o compiono atti che comportano violenza sessuale e di genere, compresi lo stupro e la schiavitù sessuale, ad Haiti;

g)

impediscono l'inoltro di aiuti umanitari ad Haiti, oppure l'accesso o la distribuzione di aiuti umanitari ad Haiti;

h)

attaccano il personale o i locali delle missioni e operazioni delle Nazioni Unite ad Haiti, o forniscono sostegno a tali attacchi.

L'elenco delle persone di cui al presente paragrafo figura nell'allegato.

2.   Il paragrafo 1 non obbliga gli Stati membri a vietare ai propri cittadini l'ingresso nel proprio territorio.

3.   Il paragrafo 1 non si applica se l'ingresso o il transito sono necessari ai fini di un procedimento giudiziario.

4.   Il paragrafo 1 non si applica qualora il comitato delle sanzioni stabilisca, caso per caso, che:

a)

l'ingresso o il transito è giustificato da ragioni umanitarie, inclusi obblighi religiosi;

b)

una deroga promuoverebbe gli obiettivi di pace e stabilità ad Haiti.

5.   Qualora uno Stato membro autorizzi, a norma del paragrafo 3 o 4, l'ingresso o il transito nel suo territorio di persone elencate nell'allegato, l'autorizzazione è limitata ai fini per i quali è concessa e alle persone oggetto dell'autorizzazione.

Articolo 3

1.   Sono congelati tutti i fondi e tutte le risorse economiche posseduti o controllati, direttamente o indirettamente, da persone o entità designate dal comitato delle sanzioni che sono responsabili, complici o coinvolte, direttamente o indirettamente, in azioni che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità di Haiti, comprese, tra l'altro, le persone che:

a)

sono coinvolte in, direttamente o indirettamente, o sostengono attività criminali e violenze con il coinvolgimento di gruppi armati e reti criminali che promuovono la violenza, compreso il reclutamento forzato di minori da parte di tali gruppi e reti, i rapimenti, la tratta di persone e il traffico di migranti, gli omicidi e la violenza sessuale e di genere;

b)

sostengono il traffico illecito e l’impiego di armi e materiale connesso per scopi illeciti o i relativi flussi finanziari illeciti;

c)

agiscono per conto, a nome o sotto la direzione di, o in altro modo sostengono o finanziano, una persona o un'entità designata in relazione alle attività di cui alle lettere a) e b), anche mediante l'uso diretto o indiretto dei proventi della criminalità organizzata, compresi i proventi della produzione e del traffico illeciti di stupefacenti e dei loro precursori originari di Haiti o in transito attraverso Haiti, la tratta di persone e il traffico di migranti da Haiti, o il contrabbando e il traffico di armi da o verso Haiti;

d)

violano l'embargo sulle armi o hanno fornito, venduto o trasferito, direttamente o indirettamente, a gruppi armati o a reti criminali di Haiti, o sono stati destinatari di armi o qualsiasi materiale connesso, o di qualsiasi consulenza, formazione o assistenza tecnica, compresi il finanziamento e l'assistenza finanziaria, collegati ad attività violente di gruppi armati o reti criminali ad Haiti;

e)

pianificano, dirigono o compiono atti che violano la normativa internazionale dei diritti umani o atti che costituiscono violazioni dei diritti umani, compresi quelli che comportano uccisioni extragiudiziali, anche di donne e minori, e la commissione di atti di violenza, rapimento, sparizioni forzate o rapimenti a scopo di estorsione ad Haiti;

f)

pianificano, dirigono o compiono atti che comportano violenza sessuale e di genere, compresi lo stupro e la schiavitù sessuale, ad Haiti;

g)

impediscono l'inoltro di aiuti umanitari ad Haiti, oppure l'accesso o la distribuzione di aiuti umanitari ad Haiti;

h)

attaccano il personale o i locali delle missioni e operazioni delle Nazioni Unite ad Haiti, o forniscono sostegno a tali attacchi;

o da persone o entità che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione, o da entità da esse possedute o controllate.

L'elenco delle persone o entità designate di cui al presente paragrafo figura nell'allegato.

2.   Nessun fondo o risorsa economica è messo a disposizione, direttamente o indirettamente, delle persone o delle entità elencate nell'allegato, né è destinato a loro vantaggio.

3.   Le misure di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano a fondi e risorse economiche che lo Stato membro interessato abbia riconosciuto:

a)

necessari per coprire le spese di base, compresi il pagamento relativo a generi alimentari, canoni di locazione o mutui, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e utenze di servizi pubblici;

b)

destinati esclusivamente al pagamento di onorari ragionevoli e al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali ovvero al pagamento di diritti o di spese in conformità della legislazione nazionale;

c)

destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese connessi alla normale gestione o alla custodia di fondi, attività finanziarie o risorse economiche di altro tipo congelati;

purché lo Stato membro interessato abbia comunicato al comitato delle sanzioni l'intenzione di autorizzare, ove opportuno, l'accesso a tali fondi, attività finanziarie o risorse economiche di altro tipo e il comitato delle sanzioni non abbia espresso parere negativo entro cinque giorni lavorativi da tale comunicazione.

4.   Le misure di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano a fondi o risorse economiche che lo Stato membro interessato abbia riconosciuto:

a)

necessari per coprire spese straordinarie, purché lo Stato membro interessato abbia informato il comitato delle sanzioni di tale accertamento e il comitato delle sanzioni l'abbia approvato;

b)

oggetto di un vincolo o di una decisione di natura giudiziaria, amministrativa o arbitrale, nel qual caso i fondi, le attività finanziarie e le risorse economiche di altro tipo possono essere utilizzati per il soddisfacimento del vincolo o della decisione, purché il vincolo sia istituto o la decisione sia pronunciata anteriormente alla data di inserimento della persona o entità nell'allegato e non vada a vantaggio di una delle persone o entità designate dal comitato delle sanzioni e purché gli Stati membri ne abbiano dato notifica al comitato delle sanzioni.

5.   Il paragrafo 1 non osta a che una persona o entità designata effettui un pagamento dovuto in forza di un contratto concluso prima dell'inserimento di tale persona o entità in elenco, purché lo Stato membro interessato abbia stabilito che il pagamento non è direttamente o indirettamente percepito da una persona o entità di cui al paragrafo 1 e previa notifica da parte dello Stato membro interessato al comitato delle sanzioni dell'intenzione di effettuare o percepire tali pagamenti o di autorizzare, ove opportuno, lo scongelamento di fondi, attività finanziarie o risorse economiche di altro tipo a tal fine, dieci giorni lavorativi prima di tale autorizzazione.

6.   Il paragrafo 2 non si applica al versamento sui conti congelati di:

a)

interessi o altri profitti dovuti su detti conti; o

b)

pagamenti dovuti nell'ambito di contratti, accordi od obblighi sorti precedentemente alla data in cui tali conti sono stati assoggettati alle misure di cui ai paragrafi 1 e 2;

purché tali interessi, altri profitti e pagamenti siano congelati e continuino a essere soggetti alle misure di cui al paragrafo 1.

7.   Fatti salvi i programmi di assistenza umanitaria condotti altrove, le misure di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano al pagamento di fondi, attività finanziarie o risorse economiche di altro tipo necessari a garantire la fornitura tempestiva di assistenza umanitaria urgentemente necessaria o a finanziare altre attività a sostegno dei bisogni umani fondamentali ad Haiti da parte delle Nazioni Unite, delle sue agenzie o programmi specializzati, delle organizzazioni umanitarie aventi lo status di osservatori nell'ambito dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite che forniscono assistenza umanitaria, e dei loro partner esecutivi, comprese le organizzazioni non governative finanziate a livello bilaterale o multilaterale che partecipano al piano di risposta umanitaria delle Nazioni Unite per Haiti.

Articolo 4

Il Consiglio, deliberando all'unanimità, modifica l'elenco che figura nell'allegato conformemente alle decisioni adottate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite («Consiglio di sicurezza») o dal comitato delle sanzioni.

Articolo 5

1.   Qualora il Consiglio di sicurezza o il comitato delle sanzioni designi una persona o un'entità, il Consiglio include detta persona o entità nell'allegato. Il Consiglio trasmette la sua decisione, compresi i motivi dell'inserimento nell'elenco, alla persona o all'entità interessata direttamente, se l'indirizzo è noto, o mediante la pubblicazione di un avviso, dando a tale persona o entità la possibilità di presentare osservazioni.

2.   Qualora siano presentate osservazioni o siano addotte nuove prove sostanziali, il Consiglio riesamina la sua decisione e ne informa opportunamente la persona o l'entità interessata.

Articolo 6

1.   L'allegato riporta i motivi dell'inserimento nell'elenco delle persone e delle entità forniti dal Consiglio di sicurezza o dal comitato delle sanzioni.

2.   L'allegato riporta inoltre, ove disponibili, le informazioni fornite dal Consiglio di sicurezza o dal comitato delle sanzioni necessarie per identificare le persone o le entità interessate. Con riguardo alle persone, tali informazioni possono includere i nomi, compresi gli pseudonimi, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza, il numero del passaporto e della carta d'identità, il sesso, l'indirizzo, se noto, e la funzione o professione. Per le entità, tali informazioni possono comprendere le denominazioni, la data e il luogo di registrazione, il numero di registrazione e la sede di attività.

Articolo 7

1.   Il Consiglio e l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante») trattano i dati personali per svolgere i propri compiti a norma della presente decisione, in particolare:

a)

per quanto riguarda il Consiglio, per la preparazione e l'introduzione delle modifiche nell'allegato;

b)

per quanto riguarda l'alto rappresentante, per la preparazione di modifiche all'allegato.

2.   Il Consiglio e l'alto rappresentante possono trattare, se del caso, i dati pertinenti relativi a reati commessi da persone fisiche figuranti nell'elenco e a condanne penali o misure di sicurezza riguardanti tali persone solo nella misura necessaria alla preparazione dell'allegato.

3.   Ai fini della presente decisione, il Consiglio e l'alto rappresentante sono designati come «titolare del trattamento» ai sensi dell'articolo 3, punto 8, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), per garantire che le persone fisiche interessate possano esercitare i loro diritti a norma di tale regolamento.

Articolo 8

La presente decisione è modificata o, se del caso, abrogata in conformità delle decisioni del Consiglio di sicurezza.

Articolo 9

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 25 novembre 2022

Per il Consiglio

Il presidente

J. SÍKELA


(1)  Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).


ALLEGATO

Elenco delle persone di cui all'articolo 1, paragrafo 1, all'articolo 2, paragrafo 1, e all'articolo 3, paragrafo 1, e delle entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, e all'articolo 3, paragrafo 1

PERSONE

1.

Jimmy Cherizier (alias «Barbeque») ha commesso atti che minacciano la pace, la sicurezza e la stabilità di Haiti e ha pianificato, diretto o commesso atti che costituiscono gravi violazioni dei diritti umani.

Designazione: 21 ottobre 2022

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

Jimmy Cherizier è uno dei più influenti leader di bande di Haiti e guida un'alleanza di bande haitiane nota come «Famiglia G9 e alleati» (G9 Family and Allies).

In qualità di ufficiale della polizia nazionale haitiana (HNP) Cherizier ha pianificato e partecipato all'attacco mortale del novembre 2018 contro i civili nel quartiere di Port-au-Prince noto come La Saline. Durante questo attacco sono state uccise almeno 71 persone, sono state distrutte oltre 400 case e almeno sette donne sono state stuprate da bande armate. Nel corso del 2018 e del 2019 Cherizier ha guidato gruppi armati in attacchi brutali e coordinati in diversi quartieri di Port-au-Prince. Nel maggio 2020 Cherizier ha guidato bande armate in un attacco di cinque giorni in numerosi quartieri di Port-au-Prince, in cui sono stati uccisi civili e incendiate case. Dall'11 ottobre 2022 Cherizier e la sua confederazione di bande «G9» bloccano attivamente la libera circolazione di carburante dal terminale di carburante di Varreux, il più grande di Haiti. Le sue azioni hanno contribuito direttamente alla paralisi economica e alla crisi umanitaria ad Haiti.


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