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Document 32022D2317
Political and Security Committee Decision (CFSP) 2022/2317 of 22 November 2022 on the reconfirmation of the authorisation of the European Union military operation in the Mediterranean (EUNAVFOR MED IRINI) (EUNAVFOR MED IRINI/5/2022)
Decisione (PESC) 2022/2317 del comitato politico e di sicurezza del 22 novembre 2022 relativa alla riconferma dell’autorizzazione dell’operazione militare dell’Unione europea nel Mediterraneo (EUNAVFOR MED IRINI) (EUNAVFOR MED IRINI/5/2022)
Decisione (PESC) 2022/2317 del comitato politico e di sicurezza del 22 novembre 2022 relativa alla riconferma dell’autorizzazione dell’operazione militare dell’Unione europea nel Mediterraneo (EUNAVFOR MED IRINI) (EUNAVFOR MED IRINI/5/2022)
ST/14609/2022/INIT
GU L 307 del 28.11.2022, p. 132–132
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/03/2023
28.11.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 307/132 |
DECISIONE (PESC) 2022/2317 DEL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA
del 22 novembre 2022
relativa alla riconferma dell’autorizzazione dell’operazione militare dell’Unione europea nel Mediterraneo (EUNAVFOR MED IRINI) (EUNAVFOR MED IRINI/5/2022)
IL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 38,
vista la decisione (PESC) 2020/472 del Consiglio, del 31 marzo 2020, relativa a un’operazione militare dell’Unione europea nel Mediterraneo (EUNAVFOR MED IRINI) (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 31 marzo 2020 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2020/472, che ha istituito e dato avvio a un’operazione militare dell’Unione europea nel Mediterraneo (EUNAVFOR MED IRINI) per il periodo fino al 31 marzo 2021. |
(2) |
L’articolo 8, paragrafo 3, della decisione (PESC) 2020/472 stabilisce che, nonostante tale periodo, l’autorizzazione dell’operazione è riconfermata ogni quattro mesi e che il comitato politico e di sicurezza proroga l’operazione a meno che lo schieramento dei mezzi marittimi dell’operazione non produca sulla migrazione un effetto di attrazione sulla base di prove fondate raccolte conformemente ai criteri stabiliti nel piano operativo. |
(3) |
Il 26 marzo 2021 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2021/542 (2), che proroga l’operazione fino al 31 marzo 2023, fatta salva la stessa procedura di riconferma. |
(4) |
Il comandante dell’operazione ha fornito su base mensile relazioni concernenti il fattore di attrazione. |
(5) |
È opportuno riconfermare l’autorizzazione dell’operazione per il nono sottoperiodo di quattro mesi di mandato e prorogare di conseguenza l’operazione, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’autorizzazione di EUNAVFOR MED IRINI è riconfermata e l’operazione è prorogata dal 1o dicembre 2022 al 31 marzo 2023.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 22 novembre 2022
Per il comitato politico e di sicurezza
Il presidente
D. PRONK
(1) GU L 101 dell’1.4.2020, pag. 4.
(2) Decisione (PESC) 2021/542 del Consiglio, del 26 marzo 2021, che modifica la decisione (PESC) 2020/472 relativa a un’operazione militare dell’Unione europea nel Mediterraneo (EUNAVFOR MED IRINI) (GU L 108 del 29.3.2021, pag. 57).