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Document 32022D1684

Decisione di esecuzione (UE) 2022/1684 della Commissione del 28 settembre 2022 che stabilisce l’equivalenza del quadro normativo di Taiwan (La presente decisione non riflette la posizione ufficiale dell’Unione europea sullo status giuridico di Taiwan e non va interpretata in questo senso.) in materia di controparti centrali al regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le stanze di compensazione di futures soggette alla vigilanza della Financial Supervisory Commission (Testo rilevante ai fini del SEE)

C/2022/6916

GU L 252 del 30.9.2022, p. 82–86 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 30/09/2022

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2022/1684/oj

30.9.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 252/82


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/1684 DELLA COMMISSIONE

del 28 settembre 2022

che stabilisce l’equivalenza del quadro normativo di Taiwan (*) in materia di controparti centrali al regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le stanze di compensazione di futures soggette alla vigilanza della Financial Supervisory Commission

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (1), in particolare l’articolo 25, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1)

La procedura di riconoscimento delle controparti centrali stabilite nei paesi terzi di cui all’articolo 25 del regolamento (UE) n. 648/2012 mira a consentire alle controparti centrali stabilite e autorizzate nei paesi terzi le cui norme sono equivalenti a quelle stabilite dallo stesso regolamento di prestare servizi di compensazione a partecipanti diretti o sedi di negoziazione stabiliti nell’Unione. Pertanto la procedura di riconoscimento e la decisione di equivalenza ivi previste contribuiscono alla realizzazione dell’obiettivo generale del regolamento (UE) n. 648/2012 di ridurre il rischio sistemico garantendo il ricorso a controparti centrali sicure e solide per la compensazione dei contratti derivati OTC, anche se le controparti centrali sono stabilite e autorizzate in un paese terzo.

(2)

Affinché il quadro giuridico di un paese terzo in materia di controparti centrali possa essere considerato equivalente a quello dell’Unione, il risultato sostanziale delle disposizioni legislative e di vigilanza applicabili dovrebbe essere equivalente agli obiettivi regolamentari conseguiti dalle disposizioni dell’Unione. Lo scopo di questa valutazione dell’equivalenza è pertanto quello di verificare che le disposizioni legislative e di vigilanza di Taiwan assicurino che le controparti centrali ivi stabilite e autorizzate non espongano i partecipanti diretti e le sedi di negoziazione stabiliti nell’Unione a un livello di rischio maggiore di quello cui sarebbero esposti con controparti centrali autorizzate nell’Unione e, di conseguenza, non pongano un livello inaccettabile di rischio sistemico nell’Unione. A tal fine dovrebbe essere preso in considerazione il livello sensibilmente inferiore dei rischi inerenti alle attività di compensazione svolte in mercati finanziari di dimensioni minori rispetto al mercato finanziario dell’Unione.

(3)

La presente decisione riguarda unicamente l’equivalenza delle disposizioni legislative e di vigilanza delle stanze di compensazione di futures approvate e autorizzate ai sensi del Futures Trading Act (legge taiwanese sulla negoziazione di futures, nel seguito «FTA») e soggette alla vigilanza della Financial Supervisory Commission (commissione di vigilanza finanziaria di Taiwan, nel seguito «FSC») e non le disposizioni legislative o di vigilanza per altre controparti centrali stabilite nel paese.

(4)

L’articolo 25, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 648/2012 fissa tre condizioni che devono essere soddisfatte prima di poter stabilire che le disposizioni legislative e di vigilanza di un paese terzo in materia di controparti centrali ivi autorizzate sono equivalenti a quelle previste dallo stesso regolamento.

(5)

A norma dell’articolo 25, paragrafo 6, lettera a), del regolamento (UE) n. 648/2012, le disposizioni legislative e di vigilanza della giurisdizione del paese terzo interessato devono assicurare che le controparti centrali autorizzate in tale paese terzo soddisfino su base continuativa requisiti giuridicamente vincolanti equivalenti ai requisiti di cui al titolo IV di tale regolamento.

(6)

I requisiti giuridicamente vincolanti applicabili alle controparti centrali autorizzate a Taiwan consistono nell’FTA, integrato dai Regulations Governing Futures Clearing Houses (regolamenti che disciplinano le stanze di compensazione di futures, nel seguito i «regolamenti») e dagli Standards Governing the Establishment of Futures Clearing Houses (norme che disciplinano l’istituzione di stanze di compensazione di futures, nel seguito le «norme»). Le stanze di compensazione di futures che prestano i propri servizi a Taiwan sono assoggettate alle regole aggiuntive stabilite dai Regulations Governing the Establishment of Internal Control Systems (regolamenti che disciplinano l’istituzione di sistemi di controllo interno) da parte delle imprese di servizi nei mercati dei titoli e dei futures, unitamente ai Regulations Governing Futures Exchanges (regolamenti che disciplinano il mercato dei futures) e ai Regulations Governing Futures Commission Merchants (regolamenti che disciplinano i commissionari di futures).

(7)

Prima di essere istituite, le stanze di compensazione di futures devono ottenere un’approvazione e una licenza commerciale dall’FSC. La presente decisione riguarda unicamente il regime applicabile alle stanze di compensazione di futures che prestano i servizi finanziari approvati per la compensazione di futures a Taiwan, come specificato all’articolo 2 dei regolamenti, e che sono istituite conformemente alle norme.

(8)

L’articolo 7 dell’FTA, che si applica mutatis mutandis alle stanze di compensazione di futures ai sensi dell’articolo 55 dello stesso atto, prevede che una stanza di compensazione di futures sia istituita al fine di promuovere l’interesse pubblico e preservare l’equità delle operazioni del mercato dei futures. Inoltre l’articolo 2 dei regolamenti stabilisce che le attività di una stanza di compensazione di futures sono la compensazione e il regolamento per la negoziazione di futures e la fornitura di garanzie per l’esecuzione del contratto futures, che comprende sia i derivati negoziati in borsa sia i derivati OTC. Una stanza di compensazione di futures otterrà l’approvazione e la licenza commerciale per essere istituita solo se l’FSC accerta, tra le altre cose, che i promotori della stanza di compensazione hanno accantonato un capitale congruo e dispongono di un piano economico adeguato e solido che specifichi i principi delle operazioni commerciali, la divisione dell’organizzazione interna, l’assunzione e la formazione del personale, e le previsioni finanziarie per l’anno di inizio attività e quello successivo, nonché di risorse umane, attrezzature informatiche e altre installazioni materiali atte a svolgere attività di compensazione. Al momento di decidere se accordare l’approvazione e la licenza commerciale a una stanza di compensazione di futures, l’FSC può imporre condizioni aggiuntive e richiedere una documentazione supplementare.

(9)

L’FTA impone alle stanze di compensazione di futures di adottare regole operative che assicurino il rispetto di tutti i requisiti necessari alla corretta disciplina dei sistemi di compensazione e di regolamento delle stanze stesse, comprese regole in materia di default. Le stanze di compensazione di futures sono tenute a presentare all’FSC dette regole operative e le relative modifiche prima della loro attuazione. L’FSC può in seguito respingerle o apporvi modifiche. Ai sensi dell’articolo 47, paragrafo 2, dell’FTA, le regole operative delle stanze di compensazione di futures sono giuridicamente vincolanti e opponibili ai partecipanti diretti e ad altri partecipanti a seguito dell’approvazione da parte dell’FSC.

(10)

Pertanto i requisiti giuridicamente vincolanti applicabili alle stanze di compensazione di futures autorizzate a Taiwan presentano una struttura a due livelli. I principi fondamentali dell’FTA definiscono le norme di alto livello che le stanze di compensazione di futures devono rispettare per ottenere l’autorizzazione a prestare servizi di compensazione a Taiwan (nel seguito, collettivamente, le «regole primarie»). Le regole primarie costituiscono il primo livello dei requisiti giuridicamente vincolanti a Taiwan. Per dimostrare la conformità alle regole primarie, l’articolo 47 dell’FTA impone alle stanze di compensazione di futures di definire e presentare le proprie regole operative all’FSC per approvazione prima della loro attuazione; l’FSC può bloccarle, respingerle o modificarle. Tali regole operative costituiscono il secondo livello dei requisiti a Taiwan.

(11)

Per valutare se le disposizioni legislative e di vigilanza applicabili alle stanze di compensazione di futures a Taiwan siano equivalenti ai requisiti del regolamento (UE) n. 648/2012, è opportuno tenere conto anche dei risultati che dette disposizioni permettono di conseguire in termini di attenuazione del livello di rischio al quale i partecipanti diretti e le sedi di negoziazione stabiliti nell’Unione sono esposti in ragione della loro partecipazione a tali stanze di compensazione di futures. I risultati in termini di attenuazione dei rischi sono determinati sia dal livello del rischio insito nelle attività di compensazione svolte dalla controparte centrale interessata, che dipende dalle dimensioni del mercato finanziario in cui opera, sia dall’adeguatezza delle disposizioni legislative e di vigilanza applicabili alle controparti centrali ai fini dell’attenuazione del livello del rischio. Per conseguire un risultato equivalente in termini di attenuazione dei rischi, per le controparti centrali che svolgono le loro attività in mercati finanziari di maggiori dimensioni con un livello di rischio intrinseco più elevato sono necessari requisiti più rigorosi in materia di attenuazione dei rischi rispetto alle controparti centrali che svolgono le loro attività in mercati finanziari di minori dimensioni, il cui livello intrinseco di rischio è inferiore.

(12)

I mercati finanziari in cui le stanze di compensazione di futures autorizzate a Taiwan svolgono le loro attività di compensazione sono nettamente più piccoli rispetto a quelli nei quali operano le controparti centrali stabilite nell’Unione. Pertanto la partecipazione a tali stanze di compensazione di futures autorizzate a Taiwan espone i partecipanti diretti e le sedi di negoziazione stabiliti nell’Unione a rischi considerevolmente inferiori rispetto alla loro partecipazione a controparti centrali autorizzate nell’Unione.

(13)

Le disposizioni legislative e di vigilanza applicabili alle stanze di compensazione di futures autorizzate a Taiwan possono pertanto essere considerate equivalenti ai requisiti del regolamento (UE) n. 648/2012 se consentono di attenuare tale minore livello di rischio. Le regole primarie applicabili a dette stanze di compensazione di futures, integrate dalle relative regole operative, attenuano il minore livello di rischio esistente a Taiwan e consentono di conseguire risultati equivalenti in termini di attenuazione dei rischi rispetto a quelli perseguiti dal regolamento (UE) n. 648/2012.

(14)

La Commissione conclude pertanto che le disposizioni legislative e di vigilanza di Taiwan assicurano che le stanze di compensazione di futures ivi autorizzate soddisfino requisiti giuridicamente vincolanti equivalenti ai requisiti di cui al titolo IV del regolamento (UE) n. 648/2012.

(15)

A norma dell’articolo 25, paragrafo 6, lettera b), del regolamento (UE) n. 648/2012, le disposizioni di vigilanza della giurisdizione del paese terzo in materia di controparti centrali ivi autorizzate devono consentire che le predette controparti centrali siano soggette su base continuativa a una vigilanza e a misure effettive miranti a far rispettare tali requisiti.

(16)

Una volta ricevute l’approvazione e l’autorizzazione, una stanza di compensazione di futures sarà soggetta ai requisiti stabiliti nell’FTA e alla vigilanza dell’FSC su base continuativa, nonché alla sorveglianza della banca centrale di Taiwan nell’ambito delle questioni amministrative di quest’ultima. L’FSC controlla le stanze di compensazione di futures a Taiwan per garantire il rispetto del quadro giuridico applicabile. Ai sensi degli articoli 100 e 101 dell’FTA, l’FSC dispone nei confronti delle stanze di compensazione di futures di un potere generale di sanzione, compresi tra l’altro il potere di revocarne l’approvazione e la licenza commerciale e quello di imporre loro sanzioni. La vigilanza quotidiana è esercitata dall’FSC conformemente all’articolo 4 dell’FTA, che attribuisce all’FSC i poteri necessari per far rispettare la normativa conformemente agli articoli da 95 a 120 dell’FTA stesso. L’FSC può effettuare indagini in merito a sospette violazioni delle sue regole ed effettuare ispezioni, farsi consegnare libri e registri contabili e imporre alle stanze di compensazione di futures di modificare le proprie regole operative.

(17)

La Commissione conclude pertanto che le stanze di compensazione di futures autorizzate a Taiwan sono soggette su base continuativa a una vigilanza e a misure effettive miranti a far rispettare le norme.

(18)

In conformità dell’articolo 25, paragrafo 6, lettera c), del regolamento (UE) n. 648/2012, il quadro normativo della giurisdizione di un paese terzo deve prevedere un sistema effettivo ed equivalente per il riconoscimento di controparti centrali autorizzate a norma di regimi giuridici di paesi terzi (nel seguito «controparti centrali di paesi terzi»).

(19)

Le controparti centrali dei paesi terzi che intendono prestare servizi di compensazione dei derivati a Taiwan devono presentare domanda di approvazione all’FSC conformemente alle norme. A norma dell’articolo 45, paragrafo 1, parte 2, dell’FTA, l’approvazione e la licenza commerciale per la gestione di una stanza di compensazione di futures possono essere ottenute anche da «altri enti», incluse le controparti centrali stabilite al di fuori di Taiwan. Tali controparti centrali di paesi terzi sono soggette ai requisiti giuridicamente vincolanti applicabili a quelle autorizzate a Taiwan. Inoltre il riconoscimento delle controparti centrali di paesi terzi da parte dell’FSC è disciplinato dalla regola sul riconoscimento delle controparti centrali estere e può avvenire secondo un approccio basato su due scenari: se i regolamenti di vigilanza e il regime di regolamentazione di una controparte centrale estera sono conformi ai principi per le infrastrutture dei mercati finanziari (PFMI) emanati dal comitato per i pagamenti e le infrastrutture di mercato (CPMI) e dall’Organizzazione internazionale delle commissioni sui valori mobiliari (IOSCO) o ad altre norme internazionali riconosciute dall’FSC, e una controparte centrale estera è stata riconosciuta dalle autorità competenti del paese terzo come controparte centrale qualificata (nel seguito «CCPQ»), quest’ultima può prestare servizi di compensazione di derivati OTC a enti finanziari taiwanesi. Se non è stata riconosciuta come CCPQ dall’autorità competente del paese terzo e intende chiedere di essere riconosciuta come tale da parte dell’FSC, la controparte centrale estera presenta una domanda all’FSC comprovante la sua qualifica come CCPQ ai sensi dei requisiti patrimoniali del Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria relativi alle esposizioni bancarie verso controparti centrali. Ciò consente ai partecipanti diretti taiwanesi di applicare ponderazioni del rischio più basse all’esposizione verso dette controparti centrali di paesi terzi. A norma dell’articolo 6 dell’FTA, l’FSC ha il potere di «concludere accordi di cooperazione con agenzie governative, enti o organizzazioni internazionali esteri per agevolare la gestione di questioni quali lo scambio di informazioni, la cooperazione tecnica e l’assistenza nelle indagini».

(20)

Pertanto la Commissione conclude che le disposizioni legislative e di vigilanza di Taiwan prevedono un sistema effettivo equivalente per il riconoscimento di controparti centrali di paesi terzi.

(21)

La presente decisione si basa sui requisiti giuridicamente vincolanti applicabili alle stanze di compensazione di futures autorizzate a Taiwan al momento della sua adozione. La Commissione e l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati continueranno a sorvegliare periodicamente l’evoluzione del quadro giuridico e di vigilanza applicabile alle controparti centrali di futures e il rispetto delle condizioni sulla cui base è stata adottata la presente decisione.

(22)

Almeno ogni tre anni la Commissione dovrebbe riesaminare i motivi in base ai quali le disposizioni legislative e di vigilanza di Taiwan sono considerate equivalenti a quelle dell’Unione. I riesami periodici non pregiudicano il potere della Commissione di effettuare un riesame specifico in qualsiasi momento, qualora sviluppi pertinenti rendano necessaria una nuova valutazione dell’equivalenza di dette disposizioni legislative e di vigilanza rispetto a quelle dell’Unione. Basandosi sui risultati di questi riesami, la Commissione può decidere di modificare o abrogare la presente decisione in qualsiasi momento, in particolare qualora l’evoluzione delle disposizioni legislative e di vigilanza di Taiwan incida sulle condizioni in base alle quali la presente decisione è adottata.

(23)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato europeo dei valori mobiliari,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Ai fini dell’articolo 25, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 648/2012, le disposizioni legislative e di vigilanza di Taiwan, che consistono nel Futures Trading Act (legge taiwanese sulla negoziazione di futures), nei Regulations Governing Futures Clearing Houses (regolamenti che disciplinano le stanze di compensazione di futures) e negli Standards Governing the Establishment of Futures Clearing Houses (norme che disciplinano l’istituzione di stanze di compensazione di futures) e che sono applicabili alle stanze di compensazione di futures autorizzate a Taiwan, devono essere considerate equivalenti ai requisiti di cui al regolamento (UE) n. 648/2012.

Articolo 2

Entro il 28 settembre 2022 e successivamente ogni tre anni, la Commissione riesamina i motivi su cui si basa la decisione di cui all’articolo 1.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(*)  La presente decisione non riflette la posizione ufficiale dell’Unione europea sullo status giuridico di Taiwan e non va interpretata in questo senso.

(1)  GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1.


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