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Document 32020R2204

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2204 della Commissione del 22 dicembre 2020 che modifica gli allegati I e II del regolamento (UE) n. 206/2010 per quanto riguarda le voci relative al Regno Unito e alle dipendenze della Corona negli elenchi di paesi terzi, territori o loro parti autorizzati a introdurre nell’Unione determinati animali e carni fresche (Testo rilevante ai fini del SEE)

C/2020/9544

GU L 438 del 28.12.2020, p. 7–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; abrog. impl. da 32020R0692

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/2204/oj

28.12.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 438/7


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/2204 DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 2020

che modifica gli allegati I e II del regolamento (UE) n. 206/2010 per quanto riguarda le voci relative al Regno Unito e alle dipendenze della Corona negli elenchi di paesi terzi, territori o loro parti autorizzati a introdurre nell’Unione determinati animali e carni fresche

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all’allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE (1), in particolare l’articolo 17, paragrafo 3, lettera a), e l’articolo 17, paragrafo 3, lettera c), primo capoverso,

vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l’introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (2), in particolare l’articolo 8, frase introduttiva e punti 1 e 4, e l’articolo 9, paragrafo 4, frase introduttiva e lettera c),

vista la direttiva 2004/68/CE del Consiglio, del 26 aprile 2004, che stabilisce norme di polizia sanitaria per le importazioni e il transito nella Comunità di determinati ungulati vivi, che modifica le direttive 90/426/CEE e 92/65/CEE e che abroga la direttiva 72/462/CEE (3), in particolare l’articolo 3, paragrafo 1, primo e secondo comma, e l’articolo 6, paragrafo 1, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 206/2010 della Commissione (4) istituisce elenchi di paesi terzi, territori o loro parti autorizzati a introdurre nell’Unione determinati animali e carni fresche e definisce le condizioni di certificazione veterinaria. Esso dispone che le partite di ungulati e di carni fresche di tali animali destinate al consumo umano possano essere introdotte nell’Unione solo da paesi terzi che soddisfano le condizioni stabilite da tale regolamento. Più specificamente, l’allegato I, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010 reca un elenco di paesi terzi, territori o loro parti autorizzati a introdurre nell’Unione partite di ungulati diversi dagli equidi, mentre l’allegato II, parte 1, reca un elenco di paesi terzi, territori e loro parti autorizzati a introdurre nell’Unione partite di carni fresche di ungulati, comprese quelle degli equidi.

(2)

Il Regno Unito ha fornito le garanzie necessarie prescritte dal regolamento (UE) n. 206/2010 affinché il Regno Unito e le dipendenze della Corona di Guernsey, dell’Isola di Man e di Jersey figurino negli elenchi di cui all’allegato I, parte 1, e all’allegato II, parte 1, di detto regolamento dopo la fine del periodo di transizione previsto dall’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica (l’accordo di recesso), ferma restando l’applicazione del diritto dell’Unione nel e al Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord, a norma dell’articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord dell’accordo di recesso, in combinato disposto con l’allegato 2 di tale protocollo. Tenendo conto delle garanzie fornite dal Regno Unito, detto paese terzo e le dipendenze della Corona dovrebbero essere inseriti negli elenchi di cui all’allegato I, parte 1, e all’allegato II, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010.

(3)

Conformemente alle condizioni sanitarie per l’importazione stabilite all’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1375 della Commissione (5), un paese terzo può applicare le deroghe all’esame atto ad individuare la presenza di Trichine di cui all’articolo 3, paragrafi 2 e 3, di detto regolamento soltanto se ha informato la Commissione circa l’applicazione di tali deroghe e se figura negli elenchi a tal fine previsti, tra l’altro, nei pertinenti allegati del regolamento (UE) 206/2010. Il 4 dicembre 2020 il Regno Unito ha informato la Commissione della sua intenzione di applicare una deroga all’esame atto ad individuare la presenza di Trichine nei suini domestici non svezzati di età inferiore a cinque settimane in conformità all’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1375. Il Regno Unito dovrebbe pertanto figurare nell’elenco di cui all’allegato I, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010 come paese terzo che applica tale deroga a determinati suini vivi e alle loro carni. Il Regno Unito è finora l’unico paese terzo ad aver chiesto una deroga all’esame atto ad individuare la presenza di Trichine.

(4)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli allegati I e II del regolamento (UE) n. 206/2010.

(5)

Poiché il periodo di transizione previsto dall’accordo di recesso termina il 31 dicembre 2020, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1o gennaio 2021.

(6)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati I e II del regolamento (UE) n. 206/2010 sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 2020

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54.

(2)   GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.

(3)   GU L 139 del 30.4.2004, pag. 320.

(4)  Regolamento (UE) n. 206/2010 della Commissione, del 12 marzo 2010, che istituisce elenchi di paesi terzi, territori o loro parti autorizzati a introdurre nell'Unione europea determinati animali e carni fresche e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria (GU L 73 del 20.3.2010, pag. 1).

(5)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1375 della Commissione, del 10 agosto 2015, che definisce norme specifiche applicabili ai controlli ufficiali relativi alla presenza di Trichine nelle carni (GU L 212 dell’11.8.2015, pag. 7).


ALLEGATO

Gli allegati I e II del regolamento (UE) n. 206/2010 sono così modificati:

1)

nell’allegato I, la parte 1 è così modificata:

a)

dopo la voce relativa al Cile sono inserite le voci seguenti relative al Regno Unito e a Guernsey:

«GB-Regno Unito (*******)

GB-0

Intero paese

 

 

 

GB-1

Inghilterra e Galles

BOV-X, BOV-Y, OVI-X, OVI-Y, POR-X, POR-Y, RUM, SUI

 

III, IVa, V, IX, XI

GB-2

Scozia

BOV-X, BOV-Y, OVI-X, OVI-Y, POR-X, POR-Y, RUM, SUI

 

II, III, IVa, V, IX, XI

GG-Guernsey

GG-0

Intero paese

BOV-X, OVI-X, POR-X

RUM

 

V, IX»;

b)

dopo la voce relativa alla Groenlandia è inserita la voce seguente relativa all’Isola di Man:

«IM-Isola di Man

IM-0

Intero paese

BOV-X, BOV-Y, OVI-X, OVI-Y

 

II, III, IVa, V, IX»;

c)

dopo la voce relativa all’Islanda è inserita la voce seguente relativa a Jersey:

«JE-Jersey

JE-0

Intero paese

BOV-X, BOV-Y

 

IVa»;

d)

la condizione specifica «XI» è sostituita dalla seguente:

« “XI”: i suini domestici non svezzati di età inferiore a cinque settimane sono esentati dall’esame atto ad individuare la presenza di Trichine.»;

e)

è aggiunta la nota seguente concernente la voce relativa al Regno Unito:

«(*******)

A norma dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l’allegato 2 di tale protocollo, ai fini del presente allegato i riferimenti al Regno Unito non comprendono l’Irlanda del Nord.»;

2)

l’allegato II è così modificato:

a)

la parte 1 è così modificata:

i)

dopo la voce relativa alle Isole Falkland sono inserite le voci seguenti:

«GB- Regno Unito (***)

GB-0

Intero paese

BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF, SUW

K

 

 

 

GG-Guernsey

GG-0

Intero paese»;

 

 

 

 

 

ii)

dopo la voce relativa a Israele è inserita la voce seguente:

«IM-Isola di Man

IM-0

Intero paese

BOV, OVI, POR»;

 

 

 

 

iii)

dopo la voce relativa all’Islanda è inserita la voce seguente:

«JE-Jersey

JE-0

Intero paese»;

 

 

 

 

 

iv)

è aggiunta la nota seguente concernente la voce relativa al Regno Unito:

«(***)

A norma dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l’allegato 2 di tale protocollo, ai fini del presente allegato i riferimenti al Regno Unito non comprendono l’Irlanda del Nord.»;

b)

nella parte 2, garanzie supplementari, la lettera «K» è sostituita dalla seguente:

« “K”: i suini domestici non svezzati di età inferiore a cinque settimane sono esentati dall’esame atto ad individuare la presenza di Trichine.».


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