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Document 32020O1552

Indirizzo (UE) 2020/1552 della Banca centrale europea del 14 ottobre 2020 che modifica l’indirizzo BCE/2013/23 sulle statistiche di finanza pubblica (BCE/2020/50)

GU L 354 del 26.10.2020, p. 22–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2020/1552/oj

26.10.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 354/22


INDIRIZZO (UE) 2020/1552 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 14 ottobre 2020

che modifica l’indirizzo BCE/2013/23 sulle statistiche di finanza pubblica (BCE/2020/50)

Il Consiglio direttivo della Banca centrale europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l’articolo 5.1 e 5.2, e gli articoli 12.1 e 14.3,

visto il Regolamento (CE) n. 479/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009, relativo all’applicazione del protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi, allegato al trattato che istituisce la Comunità europea (1),

visto il regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell’Unione europea (2),

visto il Regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea (3),in particolare l’articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

La valutazione della qualità dei dati in materia di statistiche di finanza pubblica (SFP) è effettuata in conformità al quadro di riferimento per la qualità delle statistiche della Banca centrale europea (BCE) e include la presentazione di una relazione periodica da parte del Comitato esecutivo al Consiglio direttivo della BCE. Il monitoraggio della qualità dei dati è fondamentale e dovrebbe essere svolto in maniera tempestiva.

(2)

Tuttavia, si dovrebbe raggiungere il giusto equilibrio tra la necessità di monitoraggio e la frequenza della segnalazione delle informazioni pertinenti al Consiglio direttivo. Pertanto, è necessario aggiornare la frequenza con la quale il Comitato esecutivo effettua segnalazioni sulla qualità delle SFP al Consiglio direttivo. Per consentire l’analisi della qualità, la prima segnalazione ai sensi del presente indirizzo dovrebbe essere presentata dal Comitato esecutivo al Consiglio direttivo entro il 30 giugno 2023.

(3)

Qualora siano individuate gravi criticità relative alla qualità dei dati, è opportuno offrire al Comitato esecutivo la possibilità di presentare tali relazioni supplementari al Consiglio direttivo ove lo reputi necessario. Per la stessa ragione, è altresì opportuno disporre che il Comitato esecutivo sia in grado di esercitare tale potere discrezionale il prima possibile.

(4)

Nel corso degli ultimi anni sono emersi nuovi strumenti di monitoraggio. È pertanto necessario aggiornare la portata delle valutazioni da effettuare nell’ambito del monitoraggio e della segnalazione relativi alla qualità dei dati.

(5)

Pertanto, è opportuno modificare di conseguenza l’indirizzo 2014/2/UE della Banca centrale europea (BCE/2013/23) (4).

HA ADOTTATO IL PRESENTE INDIRIZZO:

Articolo 1

Modifiche

L’indirizzo BCE/2013/23 è modificato come segue:

1.

all’articolo 7, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«2.

Il comitato esecutivo della BCE presenta al Consiglio direttivo della BCE una relazione biennale sulla qualità delle SFP. Tale relazione è presentata dal Comitato esecutivo al Consiglio direttivo entro il 30 giugno dell’anno successivo a ciascun relativo biennio. La prima relazione biennale è presentata entro il 30 giugno 2023.

3.

La relazione di cui al paragrafo 2 comprende come minimo quanto segue:

a)

la copertura dei dati;

b)

il grado di conformità di tali dati alle relative definizioni;

c)

l’ampiezza delle revisioni; e

d)

un’analisi dell’eccessivo raccordo disavanzo-debito.»;

2.

all’articolo 7 è aggiunto il seguente paragrafo 4:

«4.

Qualora rilevi gravi criticità relative alla qualità dei dati, il Comitato esecutivo ha facoltà di presentare al Consiglio direttivo relazioni supplementari, se necessario.»

Articolo 2

Efficacia e attuazione

1.   Gli effetti del presente indirizzo decorrono dal giorno della notifica alle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l’euro.

2.   Le banche centrali dell’Eurosistema si conformano al presente indirizzo a partire dal 1o luglio 2021. Tuttavia, esse si conformano all’articolo 1, paragrafo 2, del presente indirizzo a partire dal giorno della notifica alle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l’euro.

Articolo 3

Destinatari

Tutte le banche centrali dell’Eurosistema sono destinatarie del presente indirizzo.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 14 ottobre 2020

Per il Consiglio direttivo della BCE

La presidente della BCE

Christine LAGARDE


(1)  GU L 145 del 10.6.2009, pag. 1.

(2)  GU L 174 del 26.6.2013, pag. 1.

(3)  GU L 318 del 27.11.1998, pag. 8.

(4)  Indirizzo 2014/2/UE della Banca centrale europea, del 25 luglio 2013, sulle statistiche di finanza pubblica (BCE/2013/23) (GU L 2 del 7.1.2014, pag. 12).


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