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Document 32019R1705

    Regolamento delegato (UE) 2019/1705 della Commissione del 10 ottobre 2019 recante modifica del regolamento (UE, Euratom) 2019/1197 del Consiglio per quanto riguarda i termini entro i quali il Regno Unito sarebbe tenuto a soddisfare le condizioni di ammissibilità ai finanziamenti dell’Unione a seguito del recesso del Regno Unito dall’Unione

    C/2019/7296

    GU L 260 del 11.10.2019, p. 40–41 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/1705/oj

    11.10.2019   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 260/40


    REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/1705 DELLA COMMISSIONE

    del 10 ottobre 2019

    recante modifica del regolamento (UE, Euratom) 2019/1197 del Consiglio per quanto riguarda i termini entro i quali il Regno Unito sarebbe tenuto a soddisfare le condizioni di ammissibilità ai finanziamenti dell’Unione a seguito del recesso del Regno Unito dall’Unione

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (UE, Euratom) 2019/1197 del Consiglio, del 9 luglio 2019, relativo alle misure riguardanti l’esecuzione e il finanziamento del bilancio generale dell’Unione nel 2019 in relazione al recesso del Regno Unito dall’Unione (1), in particolare l’articolo 2, paragrafo 3, l’articolo 3, paragrafo 3, e l’articolo 8,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il 29 marzo 2017 il Regno Unito ha notificato l’intenzione di recedere dall’Unione a norma dell’articolo 50 del trattato sull’Unione europea (TUE). I trattati cesseranno di essere applicabili al Regno Unito a decorrere dalla data di entrata in vigore dell’accordo di recesso o, in mancanza di tale accordo, due anni dopo la notifica, salvo che il Consiglio europeo, d’intesa con il Regno Unito, decida all’unanimità di prorogare tale termine.

    (2)

    Il regolamento (UE, Euratom) 2019/1197 stabilisce le condizioni alle quali il Regno Unito e le persone e gli organismi stabiliti nel Regno Unito continuerebbero a essere ammissibili ai finanziamenti dell’Unione per le spese ammissibili sostenute nel 2019 a decorrere dalla data in cui i trattati cessano di applicarsi nei confronti del Regno Unito e al suo interno e fissa i termini entro i quali il Regno Unito sarebbe tenuto a soddisfare le condizioni per il mantenimento di tale ammissibilità, compreso un calendario dei pagamenti per i mesi successivi ad agosto 2019.

    (3)

    I termini e il calendario dei pagamenti sono stati fissati considerando la possibilità di un recesso del Regno Unito dall’Unione senza un accordo il 13 aprile 2019.

    (4)

    In data 11 aprile 2019 il Consiglio europeo ha adottato la decisione (UE) 2019/584 (2), che proroga ulteriormente il termine di cui all’articolo 50, paragrafo 3, TUE d’intesa con il Regno Unito fino al 31 ottobre 2019.

    (5)

    È pertanto opportuno prorogare i termini entro i quali il Regno Unito sarebbe tenuto a soddisfare le condizioni di cui al regolamento (UE, Euratom) 2019/1197 e modificare il calendario dei pagamenti per tenere conto della proroga del termine di cui all’articolo 50, paragrafo 3, TUE fino al 31 ottobre 2019.

    (6)

    È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE, Euratom) 2019/1197.

    (7)

    Occorre inoltre osservare che la condizione di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE, Euratom) 2019/1197 non è più pertinente.

    (8)

    Per prevenire il rischio di grave perturbazione dell’esecuzione e del finanziamento del bilancio dell’Unione nel 2019 — specialmente per i beneficiari dei programmi di spesa e di altri interventi dell’Unione — alla data del recesso del Regno Unito dall’Unione, il presente regolamento dovrebbe essere adottato secondo la procedura d’urgenza di cui all’articolo 8 del regolamento (UE, Euratom) 2019/1197 e come previsto dall’articolo 2, paragrafo 3, e dall’articolo 3, paragrafo 3, di tale regolamento, e dovrebbe entrare in vigore con urgenza il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dal giorno successivo a quello in cui i trattati cessano di applicarsi nei confronti del Regno Unito e al suo interno, a meno che entro tale data non sia entrato in vigore un accordo di recesso concluso con il Regno Unito,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento (UE, Euratom) 2019/1197 è così modificato:

    1)

    all’articolo 2, paragrafo 1, le lettere a), b) e c) sono sostituite dalle seguenti:

    «a)

    il Regno Unito abbia confermato per iscritto alla Commissione, entro sette giorni di calendario dalla data del recesso, che contribuirà in euro l’importo indicato alla voce “Regno Unito” e alla colonna “Totale delle risorse proprie” della tabella 7 della parte “A. Introduzione e finanziamento del bilancio generale dell’Unione” della sezione “entrate” del bilancio 2019 di cui al bilancio generale dell’Unione europea per l’esercizio 2019 (3), adottato il 12 dicembre 2018, ridotto dell’importo di risorse proprie messe a disposizione dal Regno Unito per l’esercizio 2019 prima della data del recesso, conformemente al calendario dei pagamenti istituito dal presente regolamento;

    b)

    il Regno Unito abbia versato, entro 20 giorni di calendario dalla data del recesso, sul conto indicato dalla Commissione il primo pagamento corrispondente alla rata di cui al secondo comma del presente paragrafo moltiplicato per il risultato di quanto segue: il numero di mesi interi tra la data del recesso e la fine dell’anno 2019, cui è sottratto il numero di mesi trascorsi tra il mese del primo versamento, tale mese escluso, e la fine dell’anno 2019;

    c)

    il Regno Unito abbia confermato per iscritto alla Commissione, entro sette giorni di calendario dalla data del recesso, l’impegno di continuare ad accettare i controlli e gli audit relativi al periodo complessivo dei programmi e degli interventi in conformità alle norme applicabili; e»

    2)

    all’articolo 3, paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

    «b)

    il Regno Unito abbia versato, entro 30 giorni di calendario dalla data del recesso, sul conto indicato dalla Commissione le rimanenti rate mensili di cui all’articolo 2, paragrafo 1, secondo comma; e».

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Esso si applica a decorrere dal giorno successivo a quello in cui i trattati cessano di applicarsi nei confronti del Regno Unito e al suo interno a norma dell’articolo 50, paragrafo 3, TUE.

    Il presente regolamento non si applica tuttavia qualora entro la data di cui al secondo comma del presente articolo sia entrato in vigore un accordo di recesso concluso con il Regno Unito conformemente all’articolo 50, paragrafo 2, TUE.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 10 ottobre 2019

    Per la Commissione

    Il presidente

    Jean-Claude JUNCKER


    (1)  GU L 189 del 15.7.2019, pag. 1.

    (2)  Decisione (UE) 2019/584 del Consiglio europeo adottata d’intesa con il Regno Unito, dell’11 aprile 2019, che proroga il termine previsto dall’articolo 50, paragrafo 3, TUE (GU L 101 dell’11.4.2019, pag. 1).

    (3)  Adozione definitiva (UE, Euratom) 2019/333 del bilancio generale dell’Unione europea per l’esercizio 2019 (GU L 67 del 7.3.2019, pag. 1).


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