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Document 32019R1705
Commission Delegated Regulation (EU) 2019/1705 of 10 October 2019 amending Council Regulation (EU, Euratom) 2019/1197 as regards the deadlines by which the United Kingdom would have to fulfil the conditions for eligibility for Union funding following the withdrawal of the United Kingdom from the Union
Regolamento delegato (UE) 2019/1705 della Commissione del 10 ottobre 2019 recante modifica del regolamento (UE, Euratom) 2019/1197 del Consiglio per quanto riguarda i termini entro i quali il Regno Unito sarebbe tenuto a soddisfare le condizioni di ammissibilità ai finanziamenti dell’Unione a seguito del recesso del Regno Unito dall’Unione
Regolamento delegato (UE) 2019/1705 della Commissione del 10 ottobre 2019 recante modifica del regolamento (UE, Euratom) 2019/1197 del Consiglio per quanto riguarda i termini entro i quali il Regno Unito sarebbe tenuto a soddisfare le condizioni di ammissibilità ai finanziamenti dell’Unione a seguito del recesso del Regno Unito dall’Unione
C/2019/7296
GU L 260 del 11.10.2019, p. 40–41
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
11.10.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 260/40 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/1705 DELLA COMMISSIONE
del 10 ottobre 2019
recante modifica del regolamento (UE, Euratom) 2019/1197 del Consiglio per quanto riguarda i termini entro i quali il Regno Unito sarebbe tenuto a soddisfare le condizioni di ammissibilità ai finanziamenti dell’Unione a seguito del recesso del Regno Unito dall’Unione
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE, Euratom) 2019/1197 del Consiglio, del 9 luglio 2019, relativo alle misure riguardanti l’esecuzione e il finanziamento del bilancio generale dell’Unione nel 2019 in relazione al recesso del Regno Unito dall’Unione (1), in particolare l’articolo 2, paragrafo 3, l’articolo 3, paragrafo 3, e l’articolo 8,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 29 marzo 2017 il Regno Unito ha notificato l’intenzione di recedere dall’Unione a norma dell’articolo 50 del trattato sull’Unione europea (TUE). I trattati cesseranno di essere applicabili al Regno Unito a decorrere dalla data di entrata in vigore dell’accordo di recesso o, in mancanza di tale accordo, due anni dopo la notifica, salvo che il Consiglio europeo, d’intesa con il Regno Unito, decida all’unanimità di prorogare tale termine. |
(2) |
Il regolamento (UE, Euratom) 2019/1197 stabilisce le condizioni alle quali il Regno Unito e le persone e gli organismi stabiliti nel Regno Unito continuerebbero a essere ammissibili ai finanziamenti dell’Unione per le spese ammissibili sostenute nel 2019 a decorrere dalla data in cui i trattati cessano di applicarsi nei confronti del Regno Unito e al suo interno e fissa i termini entro i quali il Regno Unito sarebbe tenuto a soddisfare le condizioni per il mantenimento di tale ammissibilità, compreso un calendario dei pagamenti per i mesi successivi ad agosto 2019. |
(3) |
I termini e il calendario dei pagamenti sono stati fissati considerando la possibilità di un recesso del Regno Unito dall’Unione senza un accordo il 13 aprile 2019. |
(4) |
In data 11 aprile 2019 il Consiglio europeo ha adottato la decisione (UE) 2019/584 (2), che proroga ulteriormente il termine di cui all’articolo 50, paragrafo 3, TUE d’intesa con il Regno Unito fino al 31 ottobre 2019. |
(5) |
È pertanto opportuno prorogare i termini entro i quali il Regno Unito sarebbe tenuto a soddisfare le condizioni di cui al regolamento (UE, Euratom) 2019/1197 e modificare il calendario dei pagamenti per tenere conto della proroga del termine di cui all’articolo 50, paragrafo 3, TUE fino al 31 ottobre 2019. |
(6) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE, Euratom) 2019/1197. |
(7) |
Occorre inoltre osservare che la condizione di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE, Euratom) 2019/1197 non è più pertinente. |
(8) |
Per prevenire il rischio di grave perturbazione dell’esecuzione e del finanziamento del bilancio dell’Unione nel 2019 — specialmente per i beneficiari dei programmi di spesa e di altri interventi dell’Unione — alla data del recesso del Regno Unito dall’Unione, il presente regolamento dovrebbe essere adottato secondo la procedura d’urgenza di cui all’articolo 8 del regolamento (UE, Euratom) 2019/1197 e come previsto dall’articolo 2, paragrafo 3, e dall’articolo 3, paragrafo 3, di tale regolamento, e dovrebbe entrare in vigore con urgenza il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dal giorno successivo a quello in cui i trattati cessano di applicarsi nei confronti del Regno Unito e al suo interno, a meno che entro tale data non sia entrato in vigore un accordo di recesso concluso con il Regno Unito, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (UE, Euratom) 2019/1197 è così modificato:
1) |
all’articolo 2, paragrafo 1, le lettere a), b) e c) sono sostituite dalle seguenti:
|
2) |
all’articolo 3, paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
|
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal giorno successivo a quello in cui i trattati cessano di applicarsi nei confronti del Regno Unito e al suo interno a norma dell’articolo 50, paragrafo 3, TUE.
Il presente regolamento non si applica tuttavia qualora entro la data di cui al secondo comma del presente articolo sia entrato in vigore un accordo di recesso concluso con il Regno Unito conformemente all’articolo 50, paragrafo 2, TUE.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 10 ottobre 2019
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 189 del 15.7.2019, pag. 1.
(2) Decisione (UE) 2019/584 del Consiglio europeo adottata d’intesa con il Regno Unito, dell’11 aprile 2019, che proroga il termine previsto dall’articolo 50, paragrafo 3, TUE (GU L 101 dell’11.4.2019, pag. 1).
(3) Adozione definitiva (UE, Euratom) 2019/333 del bilancio generale dell’Unione europea per l’esercizio 2019 (GU L 67 del 7.3.2019, pag. 1).