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Document 32019R0876R(11)

    Rettifica del regolamento (UE) 2019/876 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda il coefficiente di leva finanziaria, il coefficiente netto di finanziamento stabile, i requisiti di fondi propri e passività ammissibili, il rischio di controparte, il rischio di mercato, le esposizioni verso controparti centrali, le esposizioni verso organismi di investimento collettivo, le grandi esposizioni, gli obblighi di segnalazione e informativa e il regolamento (UE) n. 648/2012 (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 150 del 7 giugno 2019)

    GU L 398 del 11.11.2021, p. 34–50 (DA)
    GU L 398 del 11.11.2021, p. 69–85 (FR)
    GU L 398 del 11.11.2021, p. 32–48 (CS, EN, PT, SK)
    GU L 398 del 11.11.2021, p. 48–65 (LV)
    GU L 398 del 11.11.2021, p. 32–53 (ET)
    GU L 398 del 11.11.2021, p. 34–53 (IT)
    GU L 398 del 11.11.2021, p. 39–55 (BG, PL)
    GU L 398 del 11.11.2021, p. 50–65 (SV)
    GU L 398 del 11.11.2021, p. 69–84 (HU)
    GU L 398 del 11.11.2021, p. 34–52 (NL)
    GU L 398 del 11.11.2021, p. 40–55 (RO)
    GU L 398 del 11.11.2021, p. 30–47 (ES)
    GU L 398 del 11.11.2021, p. 30–46 (FI)
    GU L 398 del 11.11.2021, p. 42–56 (HR)
    GU L 398 del 11.11.2021, p. 30–48 (LT)
    GU L 398 del 11.11.2021, p. 32–47 (EL, MT)
    GU L 398 del 11.11.2021, p. 32–50 (DE)
    GU L 398 del 11.11.2021, p. 31–46 (SL)
    GU L 398 del 11.11.2021, p. 32–51 (GA)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/876/corrigendum/2021-11-11/oj

    11.11.2021   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 398/34


    Rettifica del regolamento (UE) 2019/876 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda il coefficiente di leva finanziaria, il coefficiente netto di finanziamento stabile, i requisiti di fondi propri e passività ammissibili, il rischio di controparte, il rischio di mercato, le esposizioni verso controparti centrali, le esposizioni verso organismi di investimento collettivo, le grandi esposizioni, gli obblighi di segnalazione e informativa e il regolamento (UE) n. 648/2012

    ( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 150 del 7 giugno 2019 )

    1)

    Pagina 18, articolo 6, nuovo paragrafo 1 bis, primo comma

    anziché:

    «1 bis.   In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, solo gli enti identificati come entità soggette a risoluzione che sono anche G-SII o che fanno parte di un G-SII e che non hanno filiazioni soddisfano il requisito di cui all'articolo 92 bis su base individuale.»,

    leggasi:

    «1 bis.   In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, solo gli enti identificati come entità soggette a risoluzione che sono anche soggetti G-SII e che non hanno filiazioni soddisfano i requisiti di cui all'articolo 92 bis su base individuale.».

    2)

    Pagina 20, articolo 11, nuovo paragrafo 3 bis, primo comma

    anziché:

    «3 bis.   In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, solo gli enti imprese madri identificati come entità soggette a risoluzione che sono G-SII o fanno parte di un G-SII o di un G-SII non UE si conformano all'articolo 92 bis del presente regolamento su base consolidata, nella misura e secondo le modalità previste all'articolo 18 del presente regolamento.»

    leggasi:

    «3 bis.   In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, solo gli enti imprese madri identificati come entità soggette a risoluzione che sono soggetti G-SII si conformano all'articolo 92 bis del presente regolamento su base consolidata, nella misura e secondo le modalità previste all'articolo 18 del presente regolamento.».

    3)

    Pagina 21, nuovo articolo 12 bis, secondo e terzo comma

    anziché:

    «Se l'importo calcolato conformemente al primo comma del presente articolo è inferiore alla somma degli importi dei fondi propri e delle passività ammissibili di cui all'articolo 92 bis, paragrafo 1, lettera a), del presente regolamento, di tutte le entità soggette a risoluzione appartenenti al G-SII, le autorità di risoluzione agiscono in conformità dell'articolo 45 quinquies, paragrafo 3, e dell'articolo 45 nonies, paragrafo 2, della direttiva 2014/59/UE.

    Ove l'importo calcolato conformemente al paragrafo 1 del presente articolo sia superiore alla somma degli importi dei fondi propri e delle passività ammissibili di cui all'articolo 92 bis, paragrafo 1, lettera a), del presente regolamento, di tutte le entità soggette a risoluzione appartenenti al G-SII, le autorità di risoluzione possono agire in conformità dell'articolo 45 quinquies, paragrafo 3, e dell'articolo 45 nonies, paragrafo 2, della direttiva 2014/59/UE.»

    leggasi:

    «Se l'importo calcolato conformemente al primo comma del presente articolo è inferiore alla somma degli importi dei fondi propri e delle passività ammissibili di cui all'articolo 92 bis, paragrafo 1, lettera a), del presente regolamento, di tutte le entità soggette a risoluzione appartenenti al G-SII, le autorità di risoluzione agiscono in conformità dell'articolo 45 quinquies, paragrafo 4, e dell'articolo 45 nonies, paragrafo 2, della direttiva 2014/59/UE.

    Ove l'importo calcolato conformemente al paragrafo 1 del presente articolo sia superiore alla somma degli importi dei fondi propri e delle passività ammissibili di cui all'articolo 92 bis, paragrafo 1, lettera a), del presente regolamento, di tutte le entità soggette a risoluzione appartenenti al G-SII, le autorità di risoluzione possono agire in conformità dell'articolo 45 quinquies, paragrafo 4, e dell'articolo 45 nonies, paragrafo 2, della direttiva 2014/59/UE.».

    4)

    Pagina 21, articolo 13 sostituito, paragrafo 2

    anziché:

    «2.   Gli enti identificati come entità soggette a risoluzione che sono G-SII o che fanno parte di un G-SII si conformano all'articolo 437 bis e all'articolo 447, lettera h), sulla base della situazione consolidata del loro gruppo soggetto a risoluzione.»

    leggasi:

    «2.   Gli enti identificati come entità soggette a risoluzione che sono soggetti G-SII si conformano all'articolo 437 bis e all'articolo 447, lettera h), sulla base della situazione consolidata del loro gruppo soggetto a risoluzione.».

    5)

    Pagina 23, articolo 22 sostituito

    anziché:

    «Articolo 22

    Subconsolidamento nei casi di entità di paesi terzi

    1.   Gli enti che sono filiazioni soddisfano i requisiti di cui gli articoli 89, 90 e 91 e alle parti tre, quattro, sette e i relativi obblighi di segnalazione fissati nella parte sette bis sulla base della loro situazione subconsolidata qualora tali enti abbiano come filiazione in un paese terzo un ente o un ente finanziario, oppure vi detengano una partecipazione.

    2.   In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, gli enti filiazioni possono scegliere di non applicare le disposizioni di cui agli articoli 89, 90 e 91 e alle parti tre, quattro, sette e i relativi obblighi di segnalazione fissati nella parte sette bis sulla base della loro situazione subconsolidata qualora le attività e gli elementi fuori bilancio totali delle loro filiazioni e partecipazioni in paesi terzi siano inferiori al 10 % dell'importo totale delle attività e degli elementi fuori bilancio dell'ente filiazione.»

    leggasi

    «Articolo 22

    Subconsolidamento nei casi di entità di paesi terzi

    1.   Gli enti che sono filiazioni soddisfano i requisiti di cui gli articoli 89, 90 e 91 e alle parti tre, quattro, sette e i relativi obblighi di segnalazione fissati nella parte sette bis sulla base della loro situazione subconsolidata qualora tali enti, ovvero la loro impresa madre se l'impresa madre è una società di partecipazione finanziaria o una società di partecipazione finanziaria mista, abbiano come filiazione in un paese terzo un ente o un ente finanziario, oppure vi detengano una partecipazione.

    2.   In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, gli enti filiazioni possono scegliere di non applicare le disposizioni di cui agli articoli 89, 90 e 91 e alle parti tre, quattro, sette e i relativi obblighi di segnalazione fissati nella parte sette bis sulla base della loro situazione subconsolidata qualora le attività e gli elementi fuori bilancio totali delle filiazioni e partecipazioni in paesi terzi siano inferiori al 10 % dell'importo totale delle attività e degli elementi fuori bilancio dell'ente filiazione.».

    6)

    Pagina 34, nuovo articolo 72 sexies, paragrafo 4, primo comma, definizioni

    anziché:

    «LPi

    =

    l'importo degli elementi di passività ammissibili emessi dalla filiazione “i” e detenuti dall'ente impresa madre;

    β

    =

    percentuale degli strumenti di fondi propri e degli elementi di passività ammissibili emessi dalla filiazione “i” e detenuti dall'impresa madre;

    Oi

    =

    l'importo dei fondi propri della filiazione “i”, senza tenere conto della deduzione calcolata conformemente al presente paragrafo;

    Li

    =

    l'importo delle passività ammissibili della filiazione “i”, senza tenere conto della deduzione calcolata conformemente al presente paragrafo;

    ri

    =

    il rapporto applicabile alla filiazione “i” a livello del suo gruppo soggetto a risoluzione a norma dell'articolo 92 bis, paragrafo 1, lettera a), del presente regolamento e dell'articolo 45 quinquies della direttiva 2014/59/UE; e»

    leggasi:

    «LPi

    =

    l'importo degli strumenti di passività ammissibili emessi dalla filiazione “i” e detenuti dall'ente impresa madre;

    β

    =

    percentuale degli strumenti di fondi propri e degli strumenti di passività ammissibili emessi dalla filiazione “i” e detenuti dall'impresa madre; così calcolata

    Image 1
    ;

    Oi

    =

    l'importo dei fondi propri della filiazione “i”, senza tenere conto della deduzione calcolata conformemente al presente paragrafo;

    Li

    =

    l'importo delle passività ammissibili della filiazione “i”, senza tenere conto della deduzione calcolata conformemente al presente paragrafo;

    ri

    =

    il rapporto applicabile alla filiazione “i” a livello del suo gruppo soggetto a risoluzione a norma dell'articolo 92 bis, paragrafo 1, lettera a), del presente regolamento e dell'articolo 45 quater, paragrafo 3, primo comma, lettera a), della direttiva 2014/59/UE; e».

    7)

    Pagine 37 e 38, articolo 1, punto 35)

    anziché:

    «35)

    all'articolo 76, i paragrafi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

    1.

    Ai fini dell'articolo 42, lettera a), dell'articolo 45, lettera a), dell'articolo 57, lettera a), dell'articolo 59, lettera a), dell'articolo 67, lettera a), dell'articolo 69, lettera a), e dell'articolo 72 nonies, lettera a), gli enti possono compensare l'importo di una posizione lunga in uno strumento di capitale con la porzione di un indice esattamente corrispondente all'esposizione sottostante oggetto di copertura, purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

    (…)

    2.

    Se l'autorità competente ha concesso la preventiva autorizzazione, un ente può adottare una stima prudente dell'esposizione sottostante dell'ente stesso verso gli strumenti inclusi negli indici come alternativa al calcolo della sua esposizione verso gli elementi di cui a una o più delle seguenti lettere:

    (…)»,

    leggasi:

    «35)

    all'articolo 76, il titolo e i paragrafi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

    «Articolo 76

    Detenzione di indici di strumenti di capitale e di passività

    1.   Ai fini dell'articolo 42, lettera a), dell'articolo 45, lettera a), dell'articolo 57, lettera a), dell'articolo 59, lettera a), dell'articolo 67, lettera a), dell'articolo 69, lettera a), dell’articolo 72 septies, lettera a), e dell'articolo 72 nonies, lettera a), gli enti possono compensare l'importo di una posizione lunga in uno strumento di capitale o in una passività con la porzione di un indice esattamente corrispondente all'esposizione sottostante oggetto di copertura, purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

    (…)

    2.   Se l'autorità competente ha concesso la preventiva autorizzazione, un ente può adottare una stima prudente dell'esposizione sottostante dell'ente stesso verso gli strumenti di capitale o verso passività inclusi negli indici come alternativa al calcolo della sua esposizione verso gli elementi di cui a una o più delle seguenti lettere:

    (…)».»

    8)

    Pagina 38, articolo 78 sostituito, paragrafo 1, secondo comma, quarta frase

    anziché:

    «Nel caso di strumenti di capitale primario di classe 1, l'importo predeterminato non supera il 3 % dell'emissione pertinente e il 10 % del margine del quale il capitale primario di classe 1 supera la somma dei requisiti di capitale primario di classe 1 di cui al presente regolamento e alle direttive 2013/36/UE e 2014/59/UE ritenuto necessario dall'autorità competente.»

    leggasi:

    «Nel caso di strumenti di capitale primario di classe 1, l'importo predeterminato non supera il 3 % dell'emissione pertinente e il 10 % del margine del quale il capitale primario di classe 1 supera la somma dei requisiti di capitale primario di classe 1 di cui al presente regolamento e alle direttive 2013/36/UE e 2014/59/UE e un margine ritenuto necessario dall'autorità competente.».

    9)

    Pagina 42, articolo 82 sostituito

    anziché:

    «Articolo 82

    Capitale aggiuntivo di classe 1, capitale di classe 1, capitale di classe 2 ammissibili e fondi propri ammissibili

    Il capitale aggiuntivo di classe 1, il capitale di classe 1, il capitale di classe 2 ammissibili e i fondi propri ammissibili sono costituiti dagli interessi di minoranza, dagli strumenti aggiuntivi di classe 1 o dagli strumenti di classe 2, a seconda dei casi, più i relativi utili non distribuiti e le riserve sovrapprezzo azioni, di una filiazione se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

     

    (…)

    c)

    tali strumenti sono detenuti da persone diverse dalle imprese incluse nel consolidamento ai sensi della parte uno, titolo II, capo 2.»

    leggasi:

    «Articolo 82

    Capitale aggiuntivo di classe 1, capitale di classe 1, capitale di classe 2 ammissibili e fondi propri ammissibili

    Il capitale aggiuntivo di classe 1, il capitale di classe 1, il capitale di classe 2 ammissibili e i fondi propri ammissibili sono costituiti dagli interessi di minoranza, dagli strumenti aggiuntivi di classe 1 o dagli strumenti di classe 2, a seconda dei casi, più le relative riserve sovrapprezzo azioni, di una filiazione se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

     

    (…)

    c)

    gli elementi del capitale primario di classe 1, gli elementi aggiuntivi di classe 1 e gli elementi di classe 2 di cui alla parte introduttiva del presente paragrafo sono detenuti da persone diverse dalle imprese incluse nel consolidamento ai sensi della parte uno, titolo II, capo 2.».

    10)

    Pagina 43, articolo 92, nuovo paragrafo 1 bis, primo e secondo comma

    anziché:

    «1 bis.   Oltre ai requisiti di cui alla lettera d) del paragrafo 1, del presente articolo un G-SII mantiene una riserva del coefficiente di leva finanziaria pari alla misura dell'esposizione complessiva del G-SII di cui all'articolo 429, paragrafo 4, del presente regolamento moltiplicata per il 50 % del coefficiente della riserva applicabile ai G-SII in conformità dell'articolo 131 della direttiva 2013/36/UE. Un G-SII soddisfa il requisito di riserva del coefficiente di leva finanziaria solo con il capitale di classe 1. Il capitale di classe 1 utilizzato per soddisfare il requisito di riserva del coefficiente di leva finanziaria non viene utilizzato per soddisfare alcuno dei requisiti di leva finanziaria di cui al presente regolamento e alla direttiva 2013/36/UE, salvo espresse disposizioni ivi previste.»

    leggasi:

    «1 bis.   Oltre ai requisiti di cui al presente articolo, paragrafo 1, lettera d), un G-SII mantiene una riserva del coefficiente di leva finanziaria pari alla misura dell'esposizione complessiva del G-SII di cui all'articolo 429, paragrafo 4, del presente regolamento moltiplicata per il 50 % del coefficiente della riserva applicabile ai G-SII in conformità dell'articolo 131 della direttiva 2013/36/UE.Un G-SII soddisfa il requisito di riserva del coefficiente di leva finanziaria solo con il capitale di classe 1. Il capitale di classe 1 utilizzato per soddisfare il requisito di riserva del coefficiente di leva finanziaria non viene utilizzato per soddisfare alcuno dei requisiti di leva finanziaria di cui al presente articolo, paragrafo 1, lettera d) e alla direttiva 2013/36/UE, salvo espresse disposizioni ivi previste.».

    11)

    Pagina 43, nuovo articolo 92 bis, paragrafo 1, parte introduttiva

    anziché:

    «1.   Fatti salvi gli articoli 93 e 94 e le eccezioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo, gli enti identificati come entità soggetta a risoluzione e che sono G-SII o fanno parte di un G-SII soddisfano costantemente i seguenti requisiti di fondi propri e passività ammissibili:»

    leggasi:

    «1.   Fatti salvi gli articoli 93 e 94 e le eccezioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo, gli enti identificati come entità soggetta a risoluzione e che sono soggetti G-SII soddisfano costantemente i seguenti requisiti di fondi propri e passività ammissibili:».

    12)

    Pagina 44, nuovo articolo 92 bis, paragrafo 3

    anziché:

    «3.   Qualora la somma risultante dall'applicazione del requisito di cui al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo ad ogni entità soggetta a risoluzione dello stesso G SII superi il requisito di fondi propri e passività ammissibili calcolato conformemente all'articolo 12 bis del presente regolamento, l'autorità di risoluzione dell'ente impresa madre nell'UE può, previa consultazione delle altre autorità di risoluzione pertinenti, agire in conformità dell'articolo 45 quinquies, paragrafo 4, o 45 nonies, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE.»

    leggasi:

    «3.   Qualora la somma risultante dall'applicazione del requisito di cui al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo ad ogni entità soggetta a risoluzione dello stesso G-SII superi il requisito di fondi propri e passività ammissibili calcolato conformemente all'articolo 12 bis del presente regolamento, l'autorità di risoluzione dell'ente impresa madre nell'UE può, previa consultazione delle altre autorità di risoluzione pertinenti, agire in conformità dell'articolo 45 quinquies, paragrafo 4, o 45 nonies, paragrafo 2, della direttiva 2014/59/UE.».

    13)

    Pagina 68, nuovo articolo 279 bis, paragrafo 1, lettera a), definizioni

    anziché:

    «T

    =

    la data di scadenza dell'opzione; per le opzioni che possono essere esercitate solo in una determinata data futura, la data di scadenza è tale data; per le opzioni che possono essere esercitate in più date future, la data di scadenza è l'ultima di tale date. La data di scadenza è espressa in anni sulla base della pertinente convenzione sui giorni lavorativi; e»

    leggasi:

    «T

    =

    il periodo tra la data di scadenza Texp dell'opzione e la data di riferimento; per le opzioni che possono essere esercitate solo in una determinata data futura, Texp è tale data; per le opzioni che possono essere esercitate in più date future, Texp è l'ultima di tali date. T è espresso in anni sulla base della pertinente convenzione sui giorni lavorativi; e».

    14)

    Pagina 70, nuovo articolo 279 ter, paragrafo 1, lettera a), la formula

    anziché:

    «

    Image 2

    dove:

    R

    =

    il tasso di sconto di vigilanza; R = 5 %;

    S

    =

    il periodo tra la data d'inizio di un'operazione e la data di riferimento per le segnalazioni, espresso in anni sulla base della pertinente convenzione sui giorni lavorativi; e

    E

    =

    il periodo tra la data finale di un'operazione e la data di riferimento, espresso in anni sulla base della pertinente convenzione sui giorni lavorativi.»

    leggasi:

    «

    Image 3

    dove:

    R

    =

    il tasso di sconto di vigilanza; R = 5 %;

    S

    =

    il periodo tra la data d'inizio di un'operazione e la data di riferimento per le segnalazioni, espresso in anni sulla base della pertinente convenzione sui giorni lavorativi;

    E

    =

    il periodo tra la data finale di un'operazione e la data di riferimento, espresso in anni sulla base della pertinente convenzione sui giorni lavorativi; e

    AnnoinGiorniLavorativi

    =

    Un anno espresso in giorni lavorativi sulla base della pertinente convenzione sui giorni lavorativi.».

    15)

    Pagina 72, nuovo articolo 279 quater, paragrafo 1, la formula

    anziché:

    «Anno in Giorni Lavorativi

    =

    Un anno espresso in giorni lavorativi sulla base della pertinente convenzione sui giorni lavorativi.»

    leggasi:

    «AnnoinGiorniLavorativi

    =

    Un anno espresso in giorni lavorativi sulla base della pertinente convenzione sui giorni lavorativi.».

    16)

    Pagina 73, nuovo articolo 280 bis, paragrafo 3, la formula

    anziché:

    «

    Image 4
    »

    leggasi:

    «

    Image 5
    ».

    17)

    Pagina 74, nuovo articolo 280 ter, paragrafo 1, la formula

    anziché:

    «

    Image 6
    »

    leggasi:

    «

    Image 7
    ».

    18)

    Pagina 74, nuovo articolo 280 ter, paragrafo 2, definizioni

    anziché:

    «

    Image 8

    =

    l'importo nozionale effettivo dell'insieme di attività coperte “j” calcolato come segue:

    Image 9
    »

    leggasi:

    «

    Image 10

    =

    l'importo nozionale effettivo dell'insieme di attività coperte “j” calcolato come segue:

    Image 11
    ».

    19)

    Pagina 75, nuovo articolo 280 quater, paragrafo 3, la formula

    anziché:

    «

    Image 12
    »

    leggasi:

    «

    Image 13
    ».

    20)

    Pagina 75, nuovo articolo 280 quater, paragrafo 4, definizioni

    anziché:

    «

    Image 14

    =

    l'importo nozionale effettivo dell'entità di riferimento del credito “k” calcolato come segue:

    Image 15

    dove:

    l

    =

    l'indice che indica la posizione di rischio

    Image 16

    =

    il fattore di vigilanza applicabile all'entità di riferimento del credito “k” calcolato conformemente al paragrafo 5.»

    leggasi

    «

    Image 17

    =

    l'importo nozionale effettivo dell'entità di riferimento del credito “k” calcolato come segue:

    Image 18

    dove:

    l

    =

    l'indice che indica la posizione di rischio; e

    Image 19

    =

    il fattore di vigilanza applicabile all'entità di riferimento del credito “k” calcolato conformemente al paragrafo 5.».

    21)

    Pagina 77, nuovo articolo 280 quinquies, paragrafo 3, la formula

    anziché:

    «

    Image 20
    »

    leggasi:

    «

    Image 21
    ».

    22)

    Pagina 77, nuovo articolo 280 quinquies, paragrafo 4, la formula

    anziché:

    «

    Image 22
    »

    leggasi:

    «

    Image 23
    ».

    23)

    Pagina 78, nuovo articolo 280 sexies, paragrafo 4, la formula

    anziché:

    «

    Image 24
    »

    leggasi

    «

    Image 25
    ».

    24)

    Pagina 78, nuovo articolo 280 sexies, paragrafo 5, formula

    anziché:

    «

    Image 26
    »

    leggasi:

    «

    Image 27
    ».

    25)

    Pagina 78, nuovo articolo 280 sexies, paragrafo 5, definizioni

    anziché:

    «

    Image 28

    =

    il fattore di vigilanza applicabile al tipo di merce di riferimento “k”; se il tipo di merce di riferimento “k” corrisponde alle operazioni assegnate all'insieme delle attività coperte di cui all'articolo 277 bis, paragrafo 1, lettera e), punto i), fatta eccezione per le operazioni concernenti l'energia elettrica,

    Image 29

    ; per le operazioni concernenti l'energia elettrica,

    Image 30

    ; e»

    leggasi:

    «

    Image 31

    =

    il fattore di vigilanza applicabile al tipo di merce di riferimento “k”; se il tipo di merce di riferimento “k” corrisponde alle operazioni assegnate all'insieme delle attività coperte di cui all'articolo 277 bis, paragrafo 1, lettera e), fatta eccezione per le operazioni concernenti l'energia elettrica,

    Image 32

    ; per le operazioni concernenti l'energia elettrica,

    Image 33

    ; e».

    26)

    Pagina 79, articolo 280 septies, paragrafo 1, definizioni

    anziché:

    «

    Image 34

    =

    la maggiorazione per la categoria degli altri rischi per l'insieme di attività coperte “j” calcolata conformemente al paragrafo 2.»

    leggasi:

    «

    Image 35

    MaggiorazioneAltri

    =

    la maggiorazione per la categoria degli altri rischi per l'insieme di attività coperte “j” calcolata conformemente al paragrafo 2.».

    27)

    Pagina 80, articolo 281, paragrafo 2, lettera f), definizioni

    anziché:

    «AddOn(a)

    =

    maggiorazione per la categoria di rischio a.»

    leggasi:

    «Maggiorazione(a)

    =

    maggiorazione per la categoria di rischio a.».

    28)

    Pagina 81, articolo 281, paragrafo 2, lettera m)

    anziché:

    «la formula di cui all'articolo 280 sexies, paragrafo 4, utilizzata per calcolare la maggiorazione per la categoria del rischio di posizione in merci per l'insieme delle attività coperte j va letta come segue:

    dove»

    leggasi

    «la formula di cui all'articolo 280 sexies, paragrafo 4, utilizzata per calcolare la maggiorazione per la categoria del rischio di posizione in merci per l'insieme delle attività coperte j va letta come segue:

    Image 36

    dove».

    29)

    Pagina 89, nuovo articolo 325 bis, paragrafo 2, lettera c)

    anziché:

    «c)

    tutte le posizioni sono valutate al loro valore di mercato a tale data, ad eccezione delle posizioni di cui alla lettera b); se il valore di mercato di una posizione non è disponibile a una determinata data, gli enti adottano un valore equo per la posizione a tale data; se il valore equo e il valore di mercato di una posizione non sono disponibili a una determinata data, gli enti adottano il valore di mercato o il valore equo più recente per tale posizione;»

    leggasi:

    «c)

    tutte le posizioni sono valutate al loro valore di mercato a tale data, ad eccezione delle posizioni di cui alla lettera b); se il valore di mercato di una posizione del portafoglio di negoziazione non è disponibile a una determinata data, gli enti adottano un valore equo per la posizione del portafoglio di negoziazione a tale data; se il valore equo e il valore di mercato di una posizione del portafoglio di negoziazione non sono disponibili a una determinata data, gli enti adottano il valore di mercato o il valore equo più recente per tale posizione;».

    30)

    Pagina 92, nuovo articolo 325 septies, paragrafo 7, formula

    anziché:

    «

    Image 37

    dove»

    leggasi:

    «

    Image 38

    dove».

    31)

    Pagina 93, nuovo articolo 325 septies, paragrafo 8, formula e definizioni

    anziché:

    «(…) dando luogo a requisiti di fondi propri specifici per classe di rischio per il rischio delta o vega:

    dove

    Sb = Σk WSk per tutti i fattori di rischio nella categoria b e Sc = Σk WSk nella categoria c; se tali valori per Sb e Sc producono un numero negativo per la somma complessiva di PFE = Σ a AddOn (a) l'ente calcola i requisiti di fondi propri specifici per classe di rischio per il rischio delta o vega utilizzando una specificazione alternativa per cui»

    leggasi:

    «(…) dando luogo a requisiti di fondi propri specifici per classe di rischio per il rischio delta o vega:

    Image 39
    dove

    Sb = Σk WSk per tutti i fattori di rischio nella categoria b e Sc = Σk WSk nella categoria c; se tali valori per Sb e Sc producono un numero negativo per la somma complessiva di

    Image 40
    , l'ente calcola i requisiti di fondi propri specifici per classe di rischio per il rischio delta o vega utilizzando una specificazione alternativa per cui».

    32)

    Pagina 99, articolo 325 novodecies, paragrafo 1, lettera a),

    anziché:

    «a)

    le sensibilità a fattori di rischio costituiti da tassi privi di rischio sono calcolate come segue

    Image 41

    dove

    Image 42

    leggasi:

    «a)

    le sensibilità a fattori di rischio costituiti da tassi privi di rischio sono calcolate come segue:

    Image 43

    dove:

    Image 44

    =

    sensibilità a fattori di rischio costituiti da tassi privi di rischio;».

    33)

    Pagina 100, nuovo articolo 325 novodecies, paragrafo 4, definizioni

    anziché:

    «Vi (.)

    =

    il valore di mercato dello strumento i in funzione del fattore di rischio k; e»

    leggasi:

    «Vi (.)

    =

    la funzione di determinazione del prezzo dello strumento i; e».

    34)

    Pagina 100, nuovo articolo 325 novodecies, paragrafo 5, formula

    anziché:

    «Sxj»

    leggasi:

    «

    Image 45
    ».

    35)

    Pagina 100, nuovo articolo 325 novodecies, paragrafo 5, definizioni

    anziché:

    «Vi (.)

    =

    il valore di mercato dello strumento i in funzione del fattore di rischio k; e»

    leggasi:

    «Vi (.)

    =

    la funzione di determinazione del prezzo dello strumento i; e».

    36)

    Pagina 101, nuovo articolo 325 vicies, paragrafo 1, la formula

    anziché:

    «1.   Gli enti calcolano la sensibilità al rischio vega di un'opzione rispetto ad un determinato fattore di rischio k come segue:

    dove»

    leggasi:

    «1.   Gli enti calcolano la sensibilità al rischio vega di un'opzione rispetto ad un determinato fattore di rischio k come segue:

    Image 46

    dove:».

    37)

    Pagina 104, nuovo articolo 325 quatervicies, paragrafo 1

    anziché:

    «P & Llunga

    =

    un termine che rettifica gli utili o le perdite già contabilizzati dall'ente dovuti a variazioni del valore equo dello strumento che dà luogo all'esposizione lunga; i profitti sono indicati nella formula con un segno positivo e le perdite con un segno negativo; e

    Aggiustamentolunga

    =

    l'importo mediante il quale, a causa della struttura dello strumento derivato, le perdite dell'ente in caso di default risulterebbero aumentate o diminuite in relazione al totale delle perdite sullo strumento sottostante; gli aumenti sono indicati nel termine Aggiustamentolunga con un segno positivo e le diminuzioni con un segno negativo.»

    leggasi:

    «P & Llunga

    =

    un termine che rettifica gli utili o le perdite già contabilizzati dall'ente dovuti a variazioni del valore equo dello strumento che dà luogo all'esposizione lunga; i profitti sono indicati nella formula con un segno positivo e le perdite sono indicate nella formula con un segno negativo; e

    Aggiustamentolunga

    =

    l'importo mediante il quale, a causa della struttura dello strumento derivato, le perdite dell'ente in caso di default risulterebbero aumentate o diminuite in relazione al totale delle perdite sullo strumento sottostante; gli aumenti sono indicati nel termine Aggiustamentolunga con un segno positivo e le diminuzioni sono indicate nel termine Aggiustamentolunga con un segno negativo.».

    38)

    Pagina 104, nuovo articolo 325 quatervicies, paragrafo 4

    anziché:

    «4.   Ai fini dei calcoli di cui ai paragrafi 1 e 2, l'importo nozionale è determinato come segue:

    a)

    nel caso degli strumenti di debito, l'importo nozionale è il valore nominale dello strumento di debito;

    b)

    nel caso di strumenti derivati con sottostanti in titoli di debito, l'importo nozionale è l'importo nozionale dello strumento derivato.»

    leggasi:

    «4.   Ai fini dei calcoli di cui ai paragrafi 1 e 2, l'importo nozionale è determinato come segue:

    a)

    nel caso delle obbligazioni, l'importo nozionale è il valore nominale dell’obbligazione;

    b)

    nel caso delle opzioni put su un’obbligazione, l'importo nozionale è l'importo nozionale dell’opzione; nel caso delle opzioni call su un’obbligazione, l'importo nozionale è 0.».

    39)

    Pagina 104, nuovo articolo 325 quatervicies, paragrafo 5

    anziché:

    «5.   Per le esposizioni verso strumenti di capitale, gli enti calcolano gli importi lordi del JTD secondo la formula seguente, anziché secondo le formule di cui ai paragrafi 1 e 2:

     

    JTDlunga = max {LGD · V + P & Llunga + Aggiustamentolunga; 0}

     

    JTDcorta = min {LGD · V + P & Lcorta + Aggiustamentocorta; 0}

    dove:

    JTDlunga

    =

    importo lordo del JTD per l'esposizione lunga;

    JTDcorta

    =

    importo lordo del JTD per l'esposizione corta;

    V

    =

    il valore equo dello strumento di capitale o, nel caso di strumenti derivati con sottostanti in strumenti di capitale, il valore equo del sottostante in strumenti di capitale.»

    leggasi:

    «5.   Per le esposizioni verso strumenti di capitale, gli enti calcolano gli importi lordi del JTD secondo la formula seguente, anziché secondo le formule di cui ai paragrafi 1 e 2:

     

    JTDlunga = max {LGD · Vnozionale + P & Llunga + Aggiustamentolunga; 0}

     

    JTDcorta = min {LGD · Vnozionale + P & Lcorta + Aggiustamentocorta; 0}

    dove:

    JTDlunga

    =

    importo lordo del JTD per l'esposizione lunga;

    Vnozionale

    =

    il valore nozionale dello strumento di capitale; il valore nozionale è il valore equo dello strumento di capitale;

    P & Llunga

    =

    un termine che rettifica gli utili o le perdite già contabilizzati dall'ente dovuti a variazioni del valore equo dello strumento che dà luogo all'esposizione lunga; i profitti sono indicati nella formula con un segno positivo e le perdite sono indicate nella formula con un segno negativo;

    Aggiustamentolunga

    =

    l'importo mediante il quale, a causa della struttura dello strumento derivato, le perdite dell'ente in caso di default risulterebbero aumentate o diminuite in relazione al totale delle perdite sullo strumento sottostante; gli aumenti sono indicati nel termine Aggiustamentolunga con un segno positivo e le diminuzioni sono indicate nella formula con un segno negativo;

    JTDcorta

    =

    importo lordo del JTD per l'esposizione corta;

    P & Lcorta

    =

    un termine che rettifica gli utili o le perdite già contabilizzati dall'ente dovuti a variazioni del valore equo dello strumento che dà luogo all'esposizione corta; i profitti sono indicati nella formula con un segno positivo e le perdite sono indicate nella formula con un segno negativo; e

    Aggiustamentocorta

    =

    l'importo mediante il quale, a causa della struttura dello strumento derivato, i profitti dell'ente in caso di default sarebbero aumentati o diminuiti in relazione al totale delle perdite sullo strumento sottostante; le diminuzioni sono indicate nel termine Aggiustamentocorta con un segno positivo e gli aumenti sono indicate nel termine Aggiustamentocorta con un segno negativo».

    40)

    Pagina 105, nuovo articolo 325 quatervicies, paragrafo 8, primo comma, lettera a)

    anziché:

    «a)

    in che modo gli enti devono calcolare gli importi del JTD per i diversi tipi di strumenti in conformità del presente articolo;»

    leggasi:

    «a)

    in che modo gli enti devono determinare le componenti P & Llunga, P & Lcorta e Aggiustamentolunga, Aggiustamentocorta nel calcolare gli importi del JTD per i diversi tipi di strumenti in conformità del presente articolo;».

    41)

    Pagina 106, nuovo articolo 325 sexvicies, paragrafo 4, definizioni

    anziché:

    «WtS

    =

    un coefficiente che riconosce un vantaggio per le relazioni di copertura all'interno di una categoria, calcolato come segue:

    Im»

    leggasi:

    «WtS

    =

    un coefficiente che riconosce un vantaggio per le relazioni di copertura all'interno di una categoria, calcolato come segue:

    Image 47
    ».

    42)

    Pagina 109, nuovo articolo 325 untricies, paragrafo 4, la formula

    anziché:

    «

    Image 48
    »

    leggasi:

    «

    Image 49
    ».

    43)

    Pagina 110, articolo 325 tertricies, paragrafo 2, formula

    anziché:

    «

    Image 50
    »

    leggasi:

    «

    Image 51
    ».

    44)

    Pagina 112, articolo 325 sextricies, paragrafo 1, definizioni

    anziché:

    «ρ𝑘l (nome) è pari a 1 se i due nomi delle sensibilità k ed l sono identici, mentre è pari al 35 % negli altri casi;

    ρ𝑘l (tenore) è pari a 1 se i due vertici delle sensibilità k ed l sono identici, mentre è pari al 65 % negli altri casi;

    ρ𝑘l (base) è pari a 1 se le due sensibilità sono relative alle stesse curve, mentre è pari al 99,90 % negli altri casi.»

    leggasi:

    «ρ kl (nome) è pari a 1 se i due nomi delle sensibilità k ed l sono identici, mentre è pari al 35% negli altri casi;

    ρ kl (tenore) è pari a 1 se i due vertici delle sensibilità k ed l sono identici, mentre è pari al 65% negli altri casi;

    ρ kl (base) è pari a 1 se le due sensibilità sono relative alle stesse curve, mentre è pari al 99,90% negli altri casi.».

    45)

    Pagina 115, nuovo articolo 325 unquadragies, paragrafo 1, definizioni

    anziché:

    «ρ𝑘l (segmento) è pari a 1 se i due nomi delle sensibilità k ed l sono nella stessa categoria e relativi allo stesso segmento di cartolarizzazione (sovrapposizione superiore all'80 % in termini nozionali), mentre è pari al 40 % negli altri casi;

    ρ𝑘l (tenore) è pari a 1 se i due vertici delle sensibilità k ed l sono identici, mentre è pari al 80 % negli altri casi; e

    ρ𝑘l (base) è pari a 1 se le due sensibilità sono relative alle stesse curve, mentre è pari al 99,90 % negli altri casi.»

    leggasi:

    «ρ kl (segmento) è pari a 1 se i due nomi delle sensibilità k ed l sono nella stessa categoria e relativi allo stesso segmento di cartolarizzazione (sovrapposizione superiore all'80% in termini nozionali), mentre è pari al 40% negli altri casi;

    ρ kl (tenore) è pari a 1 se i due vertici delle sensibilità k ed l sono identici, mentre è pari al 80% negli altri casi; e

    ρ kl (base) è pari a 1 se le due sensibilità sono relative alle stesse curve, mentre è pari al 99,90% negli altri casi.».

    46)

    Pagina 124, nuovo articolo 325 quinquinquagies, paragrafo 1, parte introduttiva

    anziché:

    «1.   Gli enti calcolano la misura del rischio di perdita attesa di cui all'articolo 325 quaterquinquagies, paragrafo 1, lettera a), per una determinata data “t” e per un determinato portafoglio di posizioni del portafoglio di negoziazione nel modo seguente:»

    leggasi:

    «1.   Gli enti calcolano la misura del rischio di perdita attesa di cui all'articolo 325 quaterquinquagies, paragrafo 1, lettera a), per una determinata data “t” e per un determinato portafoglio di posizioni del portafoglio di negoziazione così come di posizioni non comprese nel portafoglio di negoziazione che sono soggette a rischio di cambio o a rischio di posizione in merci nel modo seguente:».

    47)

    Pagina 124, nuovo articolo 325 quinquinquagies, paragrafo 1, definizioni

    anziché:

    «UESt

    =

    la misura della perdita attesa non vincolata calcolata come segue:

    Image 52

    =

    la misura della perdita attesa non vincolata per la categoria generale del fattore di rischio i, calcolata come segue:

    Image 53

    ρ

    =

    il fattore di correlazione di vigilanza tra categorie generali di rischio; ρ = 50 %;

    Image 54

    =

    la misura della perdita attesa parziale da calcolare per tutte le posizioni del portafoglio in conformità dell'articolo 325 sexquinquagies, paragrafo 2;

    Image 55

    =

    la misura della perdita attesa parziale da calcolare per tutte le posizioni del portafoglio in conformità dell'articolo 325 sexquinquagies, paragrafo 3;

    Image 56

    =

    la misura della perdita attesa parziale da calcolare per tutte le posizioni del portafoglio in conformità dell'articolo 325 sexquinquagies, paragrafo 4;

    Image 57

    =

    la misura della perdita attesa parziale per la categoria generale del fattore di rischio i da calcolare per tutte le posizioni del portafoglio in conformità dell'articolo 325 sexquinquagies, paragrafo 2;

    Image 58

    =

    la misura della perdita attesa parziale per la categoria generale del fattore di rischio i da calcolare per tutte le posizioni del portafoglio in conformità dell'articolo 325 sexquinquagies, paragrafo 3; e»

    leggasi:

    «UESt

    =

    la misura della perdita attesa non vincolata calcolata come segue:

    Image 59

    UESt i

    =

    la misura della perdita attesa non vincolata per la categoria generale del fattore di rischio i, calcolata come segue:

    Image 60

    ρ

    =

    il fattore di correlazione di vigilanza tra categorie generali di rischio; ρ = 50%;

    PESt RS

    =

    la misura della perdita attesa parziale da calcolare per tutte le posizioni del portafoglio in conformità dell'articolo 325 sexquinquagies, paragrafo 2;

    PESt RC

    =

    la misura della perdita attesa parziale da calcolare per tutte le posizioni del portafoglio in conformità dell'articolo 325 sexquinquagies, paragrafo 3;

    PESt FC

    =

    la misura della perdita attesa parziale da calcolare per tutte le posizioni del portafoglio in conformità dell'articolo 325 sexquinquagies, paragrafo 4;

    PESt RS,i

    =

    la misura della perdita attesa parziale per la categoria generale del fattore di rischio i da calcolare per tutte le posizioni del portafoglio in conformità dell'articolo 325 sexquinquagies, paragrafo 2;

    PESt RC,i

    =

    la misura della perdita attesa parziale per la categoria generale del fattore di rischio i da calcolare per tutte le posizioni del portafoglio in conformità dell'articolo 325 sexquinquagies, paragrafo 3; e».

    48)

    Pagina 125, nuovo articolo 325 sexquinquagies, paragrafo 1, lettera c), parte introduttiva

    anziché:

    «c)

    per un determinato portafoglio di posizioni del portafoglio di negoziazione, l'ente calcola la misura parziale di perdita attesa nel momento “t”, secondo la formula seguente:

    Image 61
    »

    leggasi:

    «c)

    per un determinato portafoglio di posizioni del portafoglio di negoziazione così come di posizioni non comprese nel portafoglio di negoziazione che sono soggette a rischio di cambio o a rischio di posizione in merci, gli enti calcolano la misura parziale di perdita attesa nel momento “t”, secondo la formula seguente:

    Image 62
    ».

    49)

    Pagina 127, nuovo articolo 325 septquinquagies, paragrafo 4, parte introduttiva

    anziché:

    «4.   Per calcolare le misure delle perdite attese parziali in conformità dell'articolo 325 sexquinquagies, paragrafo 1, lettera c), l'orizzonte di liquidità effettivo di un determinato fattore di rischio modellizzabile di una determinata posizione del portafoglio di negoziazione è calcolato come segue:»

    leggasi:

    «4.   Per calcolare le misure delle perdite attese parziali in conformità dell'articolo 325 sexquinquagies, paragrafo 1, lettera c), l'orizzonte di liquidità effettivo di un determinato fattore di rischio modellizzabile di una determinata posizione del portafoglio di negoziazione così come di una posizione non compresa nel portafoglio di negoziazione soggetta a rischio di cambio o a rischio di posizione in merci è calcolato come segue:».

    50)

    Pagina 148, articolo 411 sostituito, punto 4)

    anziché:

    «4)

    “intermediario di depositi”, una persona fisica o un'impresa che colloca depositi di terzi, compresi i depositi al dettaglio e i depositi di imprese ma esclusi i depositi degli enti finanziari, presso enti creditizi contro pagamento di una commissione;»

    leggasi:

    «4)

    “intermediario di depositi”, una persona fisica o un'impresa che colloca depositi di terzi, compresi i depositi al dettaglio e i depositi di imprese ma esclusi i depositi dei clienti finanziari, presso enti creditizi contro pagamento di una commissione;».

    51)

    Pagina 158, nuovo articolo 428 duodecies, paragrafo 3, parte introduttiva

    anziché:

    «3.   Le passività seguenti sono soggette a un fattore di finanziamento stabile disponibile dello 0 %:»

    leggasi:

    «3.   Le passività ed elementi o strumenti di capitale seguenti sono soggette a un fattore di finanziamento stabile disponibile dello 0 %:».

    52)

    Pagina 159, nuovo articolo 428 terdecies, parte introduttiva

    anziché:

    «Le passività seguenti sono soggette a un fattore di finanziamento stabile disponibile del 50 %:»

    leggasi:

    «Le passività ed elementi o strumenti di capitale seguenti sono soggette a un fattore di finanziamento stabile disponibile del 50 %:».

    53)

    Pagina 159, nuovo articolo 428 terdecies, lettera d)

    anziché:

    «d)

    altre passività con durata residua di almeno sei mesi ma inferiore a un anno non contemplate negli articoli 428 quaterdecies, 428 quindecies e 428 sexdecies.»

    leggasi:

    «d)

    altre passività ed elementi o strumenti di capitale con durata residua di almeno sei mesi ma inferiore a un anno non contemplate negli articoli 428 quaterdecies, 428 quindecies e 428 sexdecies.».

    54)

    Pagina 175, articolo 429 sostituito, paragrafo 5, primo comma, lettera a)

    anziché:

    «a)

    uno strumento derivato considerato elemento fuori bilancio a norma del paragrafo 4, lettera d), ma trattato come un derivato a norma della disciplina contabile applicabile è soggetto al trattamento di cui a tale lettera;»

    leggasi:

    «a)

    un elemento fuori bilancio a norma del paragrafo 4, lettera d), che è trattato come un derivato a norma della disciplina contabile applicabile è soggetto al trattamento di cui alla lettera b) di tale paragrafo;».

    55)

    Pagina 176, nuovo articolo 429 bis, paragrafo 1, primo comma, lettera d)

    anziché:

    «d)

    ove l'ente sia un ente creditizio pubblico di sviluppo, le esposizioni derivanti da attività che rappresentano crediti nei confronti di amministrazioni centrali, amministrazioni regionali, autorità locali o organismi del settore pubblico in relazione a investimenti del settore pubblico e prestiti agevolati;»

    leggasi:

    «d)

    ove l'ente sia un ente creditizio pubblico di sviluppo, le esposizioni derivanti da attività che rappresentano crediti nei confronti di amministrazioni centrali, amministrazioni regionali, autorità locali o organismi del settore pubblico in relazione a investimenti del settore pubblico, e prestiti agevolati;».

    56)

    Pagina 178, nuovo articolo 429 bis, paragrafo 2, terzo comma

    anziché:

    «Ai fini del primo comma, lettere d) ed e), e fatte salve le norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato dell'Unione e i relativi obblighi degli Stati membri, (…)»

    leggasi:

    «Ai fini del paragrafo 1, lettere d) ed e), e fatte salve le norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato dell'Unione e i relativi obblighi degli Stati membri, (…)».

    57)

    Pagina 179, nuovo articolo 429 bis, paragrafo 7, formula

    anziché:

    «

    Image 63
    »

    leggasi:

    «

    Image 64
    ».

    58)

    Pagina 183, nuovo articolo 429 sexies, paragrafo 2

    anziché:

    «2.   Per le operazioni con una controparte che non sono soggette a un accordo quadro di compensazione conforme alle condizioni di cui all'articolo 206, gli enti calcolano la maggiorazione per ogni singola operazione conformemente alla formula seguente:

    Image 65

    dove:

     

    =

    la maggiorazione;

    i

    =

    l'indice che rappresenta l'operazione;

    Ei

    =

    il valore equo dei titoli o del contante prestati alla controparte nell'operazione i; e

    Ci

    =

    il valore equo dei titoli o del contante ricevuti dalla controparte nell'operazione i.

    Gli enti possono fissare

    pari a zero ove Ei sia il contante prestato a una controparte e il credito in contante associato non sia ammissibile al trattamento di compensazione di cui all'articolo 429 ter, paragrafo 4.»

    leggasi:

    «2.   Per le operazioni con una controparte che non sono soggette a un accordo quadro di compensazione conforme alle condizioni di cui all'articolo 206, gli enti calcolano la maggiorazione per ogni singola operazione conformemente alla formula seguente:

    Image 66

    dove:

    Image 67

    =

    la maggiorazione;

    i

    =

    l'indice che rappresenta l'operazione;

    Ei

    =

    il valore equo dei titoli o del contante prestati alla controparte nell'operazione i; e

    Ci

    =

    il valore equo dei titoli o del contante ricevuti dalla controparte nell'operazione i.

    Gli enti possono fissare

    pari a zero ove Ei sia il contante prestato a una controparte e il credito in contante associato non sia ammissibile al trattamento di compensazione di cui all'articolo 429 ter, paragrafo 4.».

    59)

    Pagina 209, nuovo articolo 461 bis, primo comma

    anziché:

    «Ai fini degli obblighi di segnalazione di cui all'articolo 430 ter, paragrafo 1, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 462 per modificare il presente regolamento apportando aggiustamenti tecnici agli articoli 325 sexies, da 325 octies a 325 undecies, 325 septdecies, 325 octodecies, 325 duotricies, 325 octotricies, 325 quadragies, da 325 triquadragies a 325 septquadragies, 325 novoquadragies e 325 unquinquagies, e specificare (…)»

    leggasi:

    «Ai fini degli obblighi di segnalazione di cui all'articolo 430 ter, paragrafo 1, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 462 per modificare il presente regolamento apportando aggiustamenti tecnici agli articoli 325 sexies, da 325 octies a 325 undecies, 325 septdecies, 325 octodecies, 325 duotricies, 325 septricies, 325 octotricies, 325 quadragies, da 325 triquadragies a 325 septquadragies, 325 novoquadragies e 325 unquinquagies, e specificare (…)».

    60)

    Pagina 209, articolo 462 sostituito

    anziché:

    «(…)

    2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 244, paragrafo 6, all'articolo 245, paragrafo 6, agli articoli da 456 a 460 e all'articolo 461 bis è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal 28 giugno 2013.

    3.   La delega di potere di cui all'articolo 244, paragrafo 6, all'articolo 245, paragrafo 6, agli articoli da 456 a 460 e all'articolo 461 bis può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

    (…)

    6.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 244, paragrafo 6, dell'articolo 245, paragrafo 6, degli articoli da 456 a 460 e dell'articolo 461 bis entra in vigore (…)»

    leggasi:

    «(…)

    2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 244, paragrafo 6, all'articolo 245, paragrafo 6, agli articoli da 456, 457, 459, 460 e 461 bis è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal 28 giugno 2013.

    3.   La delega di potere di cui all'articolo 244, paragrafo 6, all'articolo 245, paragrafo 6, agli articoli da 456, 457, 459, 460 e 461 bis può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

    (…)

    6.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 244, paragrafo 6, dell'articolo 245, paragrafo 6, degli articoli da 456, 457, 459, 460 e 461 bis entra in vigore (…)».

    61)

    Pagina 210, articolo 494 sostituito, paragrafo 1, parte introduttiva

    anziché:

    «1.   In deroga all'articolo 92 bis, dal 27 giugno 2019 al 31 dicembre 2021 gli enti identificati come entità soggette a risoluzione che sono G-SII o fanno parte di un G-SII soddisfano costantemente i seguenti requisiti di fondi propri e passività ammissibili:»

    leggasi:

    «1.   In deroga all'articolo 92 bis, dal 27 giugno 2019 al 31 dicembre 2021 gli enti identificati come entità soggette a risoluzione che sono soggetti G-SII soddisfano costantemente i seguenti requisiti di fondi propri e passività ammissibili:».

    62)

    Pagina 211, nuovo articolo 494 bis, paragrafo 2, lettera a)

    anziché:

    «a)

    le condizioni di cui all'articolo 63, paragrafo 1, ad eccezione di quella che prevede che gli strumenti siano emessi direttamente dall'ente;»

    leggasi:

    «a)

    le condizioni di cui all'articolo 63 ad eccezione di quella che prevede che gli strumenti siano emessi direttamente dall'ente;».

    63)

    Pagina 211, nuovo articolo 494 ter, paragrafo 3

    anziché:

    «3.   In deroga all'articolo 72 bis, paragrafo 1, lettera a), le passività emesse prima del 27 giugno 2019 sono considerate elementi di passività ammissibili se soddisfano (…);»

    leggasi:

    «3.   In deroga all'articolo 72 bis, paragrafo 1, lettera a), le passività emesse prima del 27 giugno 2019 sono considerate strumenti di passività ammissibili se soddisfano (…);».

    64)

    Pagina 213, articolo 500 sostituito, paragrafo 1, primo comma, lettera c)

    anziché:

    «c)

    l'importo cumulativo delle esposizioni in stato di default vendute a partire dalla data delle prime vendite in conformità del piano di cui alla lettera a) ha superato il 20 % dell'importo cumulativo di tutti i default osservati a partire dalla data della prima vendita di cui alle lettere a) e b).»

    leggasi:

    «c)

    l'importo cumulativo delle esposizioni in stato di default vendute a partire dalla data delle prime vendite in conformità del piano di cui alla lettera a) ha superato il 20 % dell'importo in essere di tutte le esposizioni in stato di default osservate a partire dalla data della prima vendita di cui alle lettere a) e b).».

    65)

    Pagina 213, articolo 501 sostituito, paragrafo 1, formula

    anziché:

    «

    Image 68
    »

    leggasi:

    «RWEA*=RWEA•[min{E*;EUR 2 500 000}•0,7619+max{E*-EUR 2 500 000;0}•0,85]/E*».

    66)

    Pagina 213, articolo 501 sostituito, paragrafo 1, definizioni

    anziché:

    «E*

    =

    importo totale, ivi comprese eventuali esposizioni in stato di default, dovuto all'ente, alle sue filiazioni, alle sue imprese madri o ad altre filiazioni di tali imprese madri, ad esclusione però dei crediti o dei crediti potenziali garantiti da immobili residenziali, dalla PMI o dal gruppo di clienti connessi della PMI.»

    leggasi:

    «E* corrisponde a uno dei seguenti importi:

    a)

    importo totale, ivi comprese eventuali esposizioni in stato di default, dovuto all'ente, alle sue filiazioni, alle sue imprese madri o ad altre filiazioni di tali imprese madri, ad esclusione però dei crediti o dei crediti potenziali garantiti da immobili residenziali, dalla PMI o dal gruppo di clienti connessi della PMI; oppure

    b)

    se l’importo totale di cui alla lettera a) è uguale a 0, l'importo dei crediti o dei crediti potenziali garantiti da immobili residenziali, dalla PMI o dal gruppo di clienti connessi della PMI che sono esclusi dal calcolo dell’importo totale di cui a tale lettera.».

    67)

    Pagina 218, articolo 510, nuovo paragrafo 8

    anziché:

    «8.   Entro il 28 giugno 2025, i fattori di finanziamento stabile richiesto applicati alle operazioni di cui all'articolo 428 novodecies, paragrafo 1, lettera g), all'articolo 428 vicies, paragrafo 1, lettera c), e all'articolo 428 tervicies, lettera b), sono innalzati (…)»

    leggasi:

    «8.   Entro il 28 giugno 2025, i fattori di finanziamento stabile richiesto applicati alle operazioni di cui all'articolo 428 novodecies, paragrafo 1, lettera g), all'articolo 428 vicies, paragrafo 1, lettera b), e all'articolo 428 tervicies, lettera a), sono innalzati (…)».


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