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Document 32018D0744

    Decisione di esecuzione (UE) 2018/744 della Commissione, del 16 maggio 2018, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2016/2008 recante misure di protezione contro la dermatite nodulare contagiosa in alcuni Stati membri [notificata con il numero C(2018) 2815] (Testo rilevante ai fini del SEE. )

    C/2018/2815

    GU L 123 del 18.5.2018, p. 119–121 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2018/744/oj

    18.5.2018   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 123/119


    DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/744 DELLA COMMISSIONE

    del 16 maggio 2018

    che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2016/2008 recante misure di protezione contro la dermatite nodulare contagiosa in alcuni Stati membri

    [notificata con il numero C(2018) 2815]

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

    vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

    vista la direttiva 92/119/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che introduce misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali nonché misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini (3), in particolare l'articolo 14, paragrafo 2, l'articolo 19, paragrafo 1, lettera a), l'articolo 19, paragrafo 3, lettera a), e l'articolo 19, paragrafi 4 e 6,

    vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (4), in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

    considerando quanto segue:

    (1)

    La direttiva 92/119/CEE stabilisce misure generali di lotta da applicare in caso di insorgenza di alcune malattie degli animali, tra cui la dermatite nodulare contagiosa. Tali misure di lotta comprendono l'istituzione di zone di protezione e di sorveglianza attorno all'azienda infetta e prevedono altresì, quale complemento delle altre misure di lotta, la vaccinazione di emergenza in caso di focolaio di dermatite nodulare contagiosa.

    (2)

    La decisione di esecuzione (UE) 2016/2008 della Commissione (5) stabilisce misure di protezione contro l'insorgenza della dermatite nodulare contagiosa in alcuni Stati membri o in parti degli stessi. La decisione di esecuzione definisce «zone infette» le parti del territorio di uno Stato membro elencate nell'allegato I, parte II, della stessa, comprendenti le aree in cui la presenza della dermatite nodulare contagiosa è stata confermata e le eventuali zone di protezione e di sorveglianza istituite a norma della direttiva 92/119/CEE, parti in cui la vaccinazione contro la dermatite nodulare contagiosa può essere effettuata previa approvazione dei programmi di vaccinazione. La suddetta decisione definisce anche «zone immuni grazie a vaccinazione» le parti del territorio di uno Stato membro elencate nella parte I di tale allegato, comprendente le aree al di fuori delle «zone infette», in cui la vaccinazione contro la dermatite nodulare contagiosa è effettuata previa approvazione dei programmi di vaccinazione.

    (3)

    La decisione di esecuzione (UE) 2016/2008 prevede specifiche misure di attenuazione del rischio e restrizioni agli scambi in relazione a bovini e ruminanti selvatici in cattività vivi, al loro materiale germinale e ad altri prodotti di tali animali, da attuare nelle «zone immuni grazie a vaccinazione» nell'intento di ridurre al minimo il rischio di diffusione della dermatite nodulare contagiosa.

    (4)

    La presenza di tale malattia nell'Europa continentale (in Grecia) è stata confermata per la prima volta nell'agosto 2015. Nel 2016 la malattia si è nuovamente manifestata, interessando complessivamente sette paesi dell'Europa sudorientale (Grecia, Bulgaria, ex Repubblica jugoslava di Macedonia, Serbia, Kosovo (6), Albania e Montenegro), mentre nel 2017 la presenza della dermatite nodulare contagiosa è stata registrata in misura considerevolmente minore (insorgenza su vasta scala solo in Albania e solo alcuni focolai sporadici in Grecia e nell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia).

    (5)

    In risposta alla dermatite nodulare contagiosa tutti gli Stati membri (Grecia e Bulgaria) e tutti i paesi terzi interessati dalla malattia hanno tempestivamente fatto ricorso alla vaccinazione di massa di tutti i loro bovini e ruminanti selvatici in cattività vivi per almeno due anni consecutivi (2016 e 2017). Durante lo stesso periodo la stessa misura vaccinale è stata adottata quale misura preventiva, vista la situazione epidemiologica nei paesi limitrofi, dalla Croazia, paese in cui ad oggi la dermatite nodulare contagiosa non si è mai manifestata.

    (6)

    Sin dalla prima insorgenza della dermatite nodulare contagiosa nell'Europa continentale, l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha formulato su tale malattia un parere urgente, adottato il 29 luglio 2016 (7), e ha elaborato due relazioni approvate, rispettivamente, il 27 marzo 2017 (8) e il 29 gennaio 2018 (9). Da tutte queste valutazioni scientifiche emerge che, secondo quanto suggerito dai risultati dell'analisi dei dati epidemiologici disponibili sulla dermatite nodulare contagiosa in Europa negli anni 2016 e 2017, le campagne di vaccinazione di massa contro tale malattia, ove attuate correttamente, hanno consentito di tenerla sotto controllo prevenendo l'insorgenza di nuovi focolai. Si conclude inoltre che la vaccinazione di massa costituisce la misura più efficace di lotta contro la dermatite nodulare contagiosa, in particolare se la protezione degli animali vaccinati è iniziata prima dell'insorgenza della malattia, segnatamente mediante vaccinazione preventiva.

    (7)

    L'efficacia delle recenti campagne di vaccinazione contro la dermatite nodulare contagiosa, come confermato dal parere dell'EFSA del 2016 e dalle relazioni dell'EFSA degli anni 2017 e 2018, induce a ritenere che il rischio di diffusione della malattia a causa dello spostamento di bovini e ruminanti selvatici in cattività vivi all'interno di una zona immune grazie a vaccinazione sia molto basso una volta terminata una campagna di vaccinazione contro la dermatite nodulare contagiosa in conformità dell'allegato II della decisione di esecuzione (UE) 2016/2008.

    (8)

    L'intero territorio, o parti dello stesso, di Bulgaria, Croazia e Grecia figurano nell'allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2016/2008 come «zone immuni grazie a vaccinazione».

    (9)

    La Croazia e la Bulgaria hanno comunicato già nel 2017 il completamento della campagna di vaccinazione contro la dermatite nodulare contagiosa nelle loro «zone immuni grazie a vaccinazione», conformemente all'allegato II della decisione di esecuzione (UE) 2016/2008. La Croazia inoltre, data la situazione epidemiologica favorevole del 2017 nell'Europa sudorientale, a partire dal 2018 cesserà di somministrare la vaccinazione contro la dermatite nodulare contagiosa.

    (10)

    Al completamento della campagna di vaccinazione contro la dermatite nodulare contagiosa nelle «zone immuni grazie a vaccinazione» della Grecia, è opportuno che le deroghe introdotte dalla presente decisione si applichino alle pertinenti «zone immuni grazie a vaccinazione» di tale paese.

    (11)

    A norma delle attuali disposizioni di cui all'articolo 6 bis della decisione di esecuzione (UE) 2016/2008, lo spostamento di bovini e ruminanti selvatici in cattività vivi all'interno delle «zone immuni grazie a vaccinazione» dello stesso Stato membro è consentito solo se essi provengono da aziende in cui tutti gli altri animali mantengono un'immunità materna o dovuta alla vaccinazione, con poche eccezioni (animali destinati a macellazione d'emergenza o animali provenienti da aree indenni da dermatite nodulare contagiosa introdotti nell'azienda da meno di tre mesi). In conseguenza della progressiva sospensione della vaccinazione contro la dermatite nodulare contagiosa nelle «zone immuni grazie a vaccinazione» saranno pertanto necessarie disposizioni riguardanti gli spostamenti di bovini e ruminanti selvatici in cattività vivi quando si perderà l'immunità materna dei vitelli, in particolare nella seconda metà del 2018.

    (12)

    È pertanto opportuno modificare le prescrizioni relative alle deroghe e alle condizioni speciali per la spedizione di bovini e ruminanti selvatici in cattività vivi all'interno delle «zone immuni grazie a vaccinazione» e di conseguenza l'articolo 6 bis della decisione di esecuzione (UE) 2016/2008.

    (13)

    Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del Comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    All'articolo 6 bis, paragrafo 2, della decisione di esecuzione (UE) 2016/2008 è aggiunta la seguente lettera e):

    «e)

    gli animali, indipendentemente dal loro status di vaccinazione individuale o dalla vaccinazione contro la dermatite nodulare contagiosa nell'azienda di origine, sono spostati dalle aziende situate in un'area elencata nella parte I dell'allegato I in un qualsiasi luogo di destinazione situato in un'altra area dello stesso Stato membro elencata nella parte I dell'allegato I, purché:

    i)

    le autorità competenti dello Stato membro interessato abbiano attuato un programma annuale di vaccinazione contro la dermatite nodulare contagiosa in tutte le aree di tale Stato membro elencate nella parte I dell'allegato I, detto programma sia stato completato almeno 28 giorni prima della data di spedizione, sia conforme alle condizioni di cui all'allegato II e approvato dalla Commissione, e le autorità competenti abbiano informato la Commissione e gli altri Stati membri della data di inizio e di completamento di tale programma di vaccinazione; e

    ii)

    nel caso in cui lo spostamento degli animali sia effettuato attraverso un'area elencata nella parte II dell'allegato I, sia stata istituita una procedura di incanalamento a norma dell'articolo 12, sotto il controllo delle autorità competenti dei luoghi di origine, di transito e di destinazione.».

    Articolo 2

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 16 maggio 2018

    Per la Commissione

    Vytenis ANDRIUKAITIS

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.

    (2)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.

    (3)  GU L 62 del 15.3.1993, pag. 69.

    (4)  GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.

    (5)  Decisione di esecuzione (UE) 2016/2008 della Commissione, del 15 novembre 2016, recante misure di protezione contro la dermatite nodulare contagiosa in alcuni Stati membri (GU L 310 del 17.11.2016, pag. 51).

    (6)  Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) dell'UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.

    (7)  The EFSA Journal 2016; 14(8):4573.

    (8)  The EFSA Journal 2017; 15(4):4773.

    (9)  The EFSA Journal 2018; 16(2):5176.


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