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Document 32018D0666
Commission Decision (EU) 2018/666 of 27 April 2018 amending Decision 2014/312/EU as regards the period of validity of the ecological criteria for the award of the EU Ecolabel for indoor and outdoor paints and varnishes (notified under document C(2018) 2479) (Text with EEA relevance. )
Decisione (UE) 2018/666 della Commissione, del 27 aprile 2018, che modifica la decisione 2014/312/CE per quanto riguarda il periodo di validità dei criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai prodotti vernicianti per esterni e per interni [notificata con il numero C(2018) 2479] (Testo rilevante ai fini del SEE. )
Decisione (UE) 2018/666 della Commissione, del 27 aprile 2018, che modifica la decisione 2014/312/CE per quanto riguarda il periodo di validità dei criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai prodotti vernicianti per esterni e per interni [notificata con il numero C(2018) 2479] (Testo rilevante ai fini del SEE. )
C/2018/2479
GU L 111 del 2.5.2018, p. 2–2
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 16/12/2025; abrog. impl. da 32025D2607
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2.5.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 111/2 |
DECISIONE (UE) 2018/666 DELLA COMMISSIONE
del 27 aprile 2018
che modifica la decisione 2014/312/CE per quanto riguarda il periodo di validità dei criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai prodotti vernicianti per esterni e per interni
[notificata con il numero C(2018) 2479]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, relativo al marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,
previa consultazione del comitato dell'Unione europea per il marchio di qualità ecologica,
considerando quanto segue:
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(1) |
La validità degli attuali criteri ecologici per l'assegnazione del marchio Ecolabel UE ai prodotti vernicianti per esterni e per interni e dei relativi requisiti di valutazione e di verifica, stabiliti nella decisione n. 2014/312/UE della Commissione (2), scade il 28 maggio 2018. |
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(2) |
È stata effettuata una valutazione al fine di confermare la pertinenza e l'adeguatezza degli attuali criteri ecologici nonché dei relativi requisiti di valutazione e di verifica, stabiliti dalla decisione 2014/312/UE. È opportuno pertanto prorogare il periodo di validità dei criteri ecologici e dei requisiti di valutazione e di verifica. |
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(3) |
È pertanto necessario modificare di conseguenza la decisione 2014/312/UE. |
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(4) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 16 del regolamento (CE) n. 66/2010, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L'articolo 4 della decisione 2014/312/UE è sostituito dal seguente:
«Articolo 4
I criteri ecologici per il gruppo “prodotti vernicianti per esterni e per interni” e i relativi requisiti di valutazione e di verifica sono validi fino al 31 dicembre 2022.»
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 27 aprile 2018
Per la Commissione
Karmenu VELLA
Membro della Commissione
(1) GU L 27 del 30.1.2010, pag. 1.
(2) Decisione 2014/312/UE della Commissione, del 28 maggio 2014, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica ai prodotti vernicianti per esterni e per interni (GU L 164 del 3.6.2014, pag. 45).