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Document 32017D1239
Commission Implementing Decision (EU) 2017/1239 of 6 July 2017 on the recognition of Ethiopia pursuant to Directive 2008/106/EC of the European Parliament and of the Council as regards the systems for training and certification of seafarers (notified under document C(2017) 4555) (Text with EEA relevance. )
Decisione di esecuzione (UE) 2017/1239 della Commissione, del 6 luglio 2017, relativa al riconoscimento dell'Etiopia a norma della direttiva 2008/106/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto attiene ai sistemi di formazione e abilitazione della gente di mare [notificata con il numero C(2017) 4555] (Testo rilevante ai fini del SEE. )
Decisione di esecuzione (UE) 2017/1239 della Commissione, del 6 luglio 2017, relativa al riconoscimento dell'Etiopia a norma della direttiva 2008/106/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto attiene ai sistemi di formazione e abilitazione della gente di mare [notificata con il numero C(2017) 4555] (Testo rilevante ai fini del SEE. )
C/2017/4555
GU L 177 del 8.7.2017, p. 43–44
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
8.7.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 177/43 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/1239 DELLA COMMISSIONE
del 6 luglio 2017
relativa al riconoscimento dell'Etiopia a norma della direttiva 2008/106/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto attiene ai sistemi di formazione e abilitazione della gente di mare
[notificata con il numero C(2017) 4555]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2008/106/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare (1), in particolare l'articolo 19, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma della direttiva 2008/106/CE, gli Stati membri possono decidere di riconoscere, mediante convalida, certificati di competenza o addestramento adeguati della gente di mare rilasciati da paesi terzi, a condizione che il paese terzo di cui trattasi sia riconosciuto dalla Commissione. Tali paesi terzi devono soddisfare tutti i requisiti della convenzione dell'Organizzazione marittima internazionale sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti e alla guardia del 1978 («convenzione STCW»). |
(2) |
Tramite lettere rispettivamente del 9 gennaio 2014 e del 5 novembre 2014 il Lussemburgo e Cipro hanno chiesto il riconoscimento dell'Etiopia. A seguito di tali richieste la Commissione ha preso contatto con le autorità etiopi al fine di effettuare una valutazione del loro sistema di formazione e abilitazione per verificare se l'Etiopia soddisfi tutti i requisiti della convenzione STCW e se siano state adottate misure adeguate per prevenire le frodi riguardanti i certificati. È stato spiegato che la valutazione si sarebbe basata sui risultati di un'ispezione conoscitiva effettuata dagli esperti dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima (l'«Agenzia») in Etiopia. |
(3) |
Sulla base dei risultati di un'ispezione effettuata nell'ottobre 2015, la Commissione ha proceduto a una valutazione del sistema di formazione e abilitazione dell'Etiopia. In tale valutazione la Commissione ha individuato diverse questioni che dovevano essere affrontate adeguatamente dalle autorità etiopi, fra cui carenze in relazione all'approvazione dei programmi e dei corsi, alla formazione a bordo e all'abilitazione e alla convalida. |
(4) |
Un piano volontario di azioni correttive è stato presentato dalle autorità etiopi nel maggio 2016 e ulteriormente integrato nel luglio, nell'ottobre e nel dicembre 2016. |
(5) |
In particolare, l'Etiopia ha adottato una nuova normativa che pone rimedio alle carenze relative alle disposizioni nazionali individuate nella valutazione della Commissione e ha aggiornato le procedure di qualità della propria amministrazione e dei propri istituti di istruzione marittima nonché i programmi di studio e formazione dei propri istituti di istruzione marittima. |
(6) |
Sulla base di tutte le informazioni disponibili, la Commissione ha concluso che le autorità etiopi hanno adottato misure volte ad allineare il sistema etiope di formazione e abilitazione della gente di mare ai requisiti della convenzione STCW, fornendo prove documentarie adeguate. |
(7) |
Nell'aprile 2017 la Commissione ha fornito alle autorità etiopi una relazione di valutazione che si basava sui risultati dell'ispezione dell'ottobre 2016 e teneva conto del piano di azioni correttive aggiornato. |
(8) |
I risultati finali della valutazione dimostrano che l'Etiopia soddisfa i requisiti della convenzione STCW, che ha posto rimedio a tutte le carenze individuate e che ha adottato misure adeguate per prevenire le frodi riguardanti i certificati. |
(9) |
Agli Stati membri è stata trasmessa una relazione sui risultati della valutazione. |
(10) |
La misura di cui alla presente decisione è conforme al parere del comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Per quanto attiene ai sistemi di formazione e abilitazione della gente di mare l'Etiopia è riconosciuta ai fini dell'articolo 19 della direttiva 2008/106/CE.
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 6 luglio 2017
Per la Commissione
Violeta BULC
Membro della Commissione
(1) GU L 323 del 3.12.2008, pag. 33.