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Document 32016R0962

    Regolamento di esecuzione (UE) 2016/962 della Commissione, del 16 giugno 2016, che stabilisce norme tecniche di attuazione in relazione a formati, modelli e definizioni uniformi per l'individuazione e la trasmissione delle informazioni da parte delle autorità competenti e delle autorità di risoluzione all'Autorità bancaria europea ai sensi della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)

    C/2016/3641

    GU L 160 del 17.6.2016, p. 35–49 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/962/oj

    17.6.2016   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 160/35


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/962 DELLA COMMISSIONE

    del 16 giugno 2016

    che stabilisce norme tecniche di attuazione in relazione a formati, modelli e definizioni uniformi per l'individuazione e la trasmissione delle informazioni da parte delle autorità competenti e delle autorità di risoluzione all'Autorità bancaria europea ai sensi della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    vista la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 11,

    considerando quanto segue:

    (1)

    L'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE prevede la semplificazione degli obblighi per taluni enti qualora, visti i criteri di cui allo stesso paragrafo e gli orientamenti preparati dall'Autorità bancaria europea (ABE) ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 5, della stessa direttiva, le autorità competenti e le autorità di risoluzione stabiliscano che il dissesto e la successiva liquidazione dell'ente secondo la procedura ordinaria di insolvenza non potrebbero verosimilmente produrre serie ripercussioni negative sui mercati finanziari, su altri enti, sulle condizioni di finanziamento o sull'economia in generale.

    (2)

    L'articolo 4, paragrafo 8, della direttiva 2014/59/UE impone agli Stati membri, fatto salvo l'articolo 4, paragrafi 9 e 10, della stessa direttiva, di assicurare che le autorità competenti e le autorità di risoluzione possano prevedere esenzioni dagli obblighi di cui al titolo II, capo I, sezioni 2 e 3, della stessa direttiva per gli enti affiliati a un organismo centrale e interamente o parzialmente esentati in virtù del diritto nazionale dai requisiti prudenziali in base al disposto dell'articolo 10 del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (2). L'articolo 4, paragrafo 8, della direttiva 2014/59/UE impone inoltre agli Stati membri di assicurare che le autorità competenti e le autorità di risoluzione prevedano esenzioni dagli obblighi di cui al titolo II, capo I, sezione 2, della stessa direttiva per le istituzioni aderenti a un sistema di tutela istituzionale (IPS). In particolare, l'articolo 4, paragrafo 10, della direttiva 2014/59/UE specifica che gli enti soggetti a vigilanza diretta della Banca centrale europea a norma dell'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio (3) o gli enti che, secondo i criteri di cui al medesimo paragrafo, rappresentano una quota significativa nel sistema finanziario di uno Stato membro, sono tenuti a definire i propri piani di risanamento a norma del titolo II, capo I, sezione 2, della direttiva 2014/59/UE e sono soggetti a piani individuali di risoluzione a norma della sezione 3 dello stesso capo.

    (3)

    L'articolo 4, paragrafo 7, della direttiva 2014/59/UE impone alle autorità competenti e alle autorità di risoluzione di comunicare all'ABE le modalità con cui hanno ottemperato all'articolo 4, paragrafi 1, 8, 9 e 10 della stessa direttiva relativamente agli enti di loro competenza. Il presente regolamento dovrebbe stabilire i modelli per la comunicazione delle informazioni ai fini dell'articolo 4, paragrafi 1 e 8, della direttiva 2014/59/UE, i quali possono essere compilati, a seconda dei casi, per categorie di enti o per ogni singolo ente a seconda delle prassi adottate dalle autorità competenti e dalle autorità di risoluzione per valutare gli enti che presentano caratteristiche simili per quanto riguarda i criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 1, della stessa direttiva.

    (4)

    Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di attuazione che l'ABE ha presentato alla Commissione.

    (5)

    L'ABE ha condotto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di attuazione su cui si basa il presente regolamento, ha analizzato i relativi costi e benefici potenziali e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore bancario istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (4),

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Disposizioni generali

    1.   Per informare l'Autorità bancaria europea (ABE) in merito all'applicazione dell'articolo 4, paragrafi 1, 8, 9 e 10, della direttiva 2014/59/UE agli enti di loro competenza, le autorità competenti e le autorità di risoluzione trasmettono all'ABE le informazioni di cui agli articoli 2 e 3 del presente regolamento.

    2.   Ai fini della trasmissione delle informazioni ai sensi del paragrafo 1, le autorità competenti e le autorità di risoluzione compilano i modelli pertinenti di cui all'allegato I e, se del caso, fanno riferimento agli indicatori opzionali di cui all'allegato II.

    3.   Le autorità competenti e le autorità di risoluzione possono decidere di compilare congiuntamente i modelli di cui all'allegato I secondo le seguenti modalità:

    (a)

    le autorità competenti compilano le parti dei modelli pertinenti ai fini della pianificazione del risanamento;

    (b)

    le autorità di risoluzione compilano le parti dei modelli pertinenti ai fini delle valutazioni della possibilità di risoluzione e della pianificazione della risoluzione.

    4.   Quando trasmettono all'ABE le informazioni di cui agli articoli 2 e 3, le autorità competenti e le autorità di risoluzione possono fare riferimento a una «categoria di enti», qualora riscontrino che due o più enti condividono caratteristiche simili per quanto riguarda i criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE per l'applicazione degli obblighi semplificati.

    Articolo 2

    Informazioni che devono essere presentate dalle autorità competenti

    1.   Per ciascun periodo di comunicazione specificato all'articolo 4, le autorità competenti trasmettono all'ABE le seguenti informazioni sull'applicazione degli obblighi semplificati in relazione al contenuto e ai particolari dei piani di risanamento, alla data entro la quale devono essere redatti i primi piani di risanamento e alla frequenza del loro aggiornamento:

    a)

    il numero degli enti creditizi e il numero delle imprese di investimento stabiliti nello Stato membro;

    b)

    il numero e il totale delle attività degli enti creditizi e il numero e il totale delle attività delle imprese di investimento a cui sono stati applicati gli obblighi semplificati ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE ai fini della pianificazione del risanamento rispetto al numero e al totale delle attività rispettivamente di tutti gli enti creditizi e di tutte le imprese di investimento stabiliti nello Stato membro interessato;

    c)

    il numero e il totale delle attività degli enti a cui è stata concessa un'esenzione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 8, della direttiva 2014/59/UE rispetto al numero e al totale delle attività di tutti gli enti stabiliti nello Stato membro interessato;

    d)

    per ciascun ente, o categoria di enti, a cui gli obblighi semplificati siano stati applicati e rimangano applicabili a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE alla fine di ciascun periodo di comunicazione:

    i)

    il numero dell'identificativo del soggetto giuridico (LEI) oppure, se questo non è disponibile, il nome dell'ente o degli enti che rientrano nella categoria;

    ii)

    se la comunicazione si riferisce a una «categoria di enti», la descrizione dei criteri in base ai quali è stata stabilita la categoria di enti ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4;

    iii)

    informazioni quantitative relative all'applicazione dei criteri su dimensioni, interconnessioni e ambito e complessità delle attività, di cui all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE;

    iv)

    il riepilogo degli indicatori opzionali, di cui all'allegato II, eventualmente applicati per ciascuno dei criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE;

    v)

    la descrizione degli obblighi semplificati, comparati a quelli integrali;

    e)

    per ogni ente, o categoria di enti, a cui è stata concessa un'esenzione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 8, della direttiva 2014/59/EU, la descrizione dei criteri in base ai quali è stata concessa l'esenzione, con particolare riguardo per i criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 8, lettere a) e b), della medesima direttiva.

    2.   Per la presentazione delle informazioni richieste ai sensi del paragrafo 1, le autorità competenti compilano ciascuno dei modelli di comunicazione di cui all'allegato I. Qualora abbia applicato ad alcuni dei criteri tra quelli di cui all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE, una ponderazione, per cui questi sono risultati particolarmente determinanti per applicare a un ente, o a una categoria di enti, gli obblighi semplificati, l'autorità competente indica nella propria comunicazione la ponderazione attribuita a tali criteri. Qualora non abbia applicato una ponderazione ad alcuni dei criteri tra quelli di cui all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE, l'autorità competente indica nella propria comunicazione l'importanza relativa dei criteri utilizzati per stabilire che a un ente, o a una categoria di enti, debbano essere applicati gli obblighi semplificati.

    Articolo 3

    Informazioni che devono essere presentate dalle autorità di risoluzione

    1.   Per ciascun periodo di comunicazione specificato all'articolo 4, le autorità di risoluzione presentano all'ABE le seguenti informazioni sull'applicazione degli obblighi semplificati in relazione al contenuto e ai particolari dei piani di risoluzione, alla data entro la quale devono essere redatti i primi piani di risoluzione e alla frequenza del loro aggiornamento:

    (a)

    il numero e il totale delle attività degli enti creditizi e il numero e il totale delle attività delle imprese di investimento a cui sono stati applicati gli obblighi semplificati ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE ai fini delle valutazioni della possibilità di risoluzione e della pianificazione della risoluzione, rispetto al numero e al totale delle attività rispettivamente di tutti gli enti creditizi e di tutte le imprese di investimento stabiliti nello Stato membro interessato;

    (b)

    il numero degli enti creditizi e il numero delle imprese di investimento a cui è stata concessa un'esenzione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 8, della direttiva 2014/59/UE;

    (c)

    per ciascun ente, o categoria di enti, a cui gli obblighi semplificati siano stati applicati e rimangano applicabili a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE alla fine di ciascun periodo di comunicazione:

    i)

    il numero dell'identificativo del soggetto giuridico (LEI) oppure, se questo non è disponibile, il nome dell'ente o degli enti che rientrano nella categoria;

    ii)

    se la comunicazione si riferisce a una «categoria di enti», la descrizione dei criteri in base ai quali è stata stabilita la categoria di enti ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4;

    iii)

    informazioni quantitative relative all'applicazione dei criteri su dimensioni, interconnessioni e ambito e complessità delle attività, di cui all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE;

    iv)

    la sintesi degli indicatori opzionali di cui all'allegato II, eventualmente applicati per ciascun criterio;

    v)

    la descrizione degli obblighi semplificati, comparati a quelli integrali;

    (d)

    per ogni ente, o categoria di enti, a cui è stata concessa un'esenzione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 8, della direttiva 2014/59/EU, la descrizione dei criteri in base ai quali è stata concessa l'esenzione, con particolare riguardo per i criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 8, lettere a) e b), della medesima direttiva.

    2.   Per la trasmissione delle informazioni di cui al paragrafo 1, le autorità di risoluzione compilano ciascuno dei modelli di comunicazione di cui all'allegato I del presente regolamento. Qualora l'autorità di risoluzione abbia applicato ad alcuni dei criteri tra quelli di cui all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE, una ponderazione per cui questi sono risultati particolarmente determinanti per applicare a un ente, o a una categoria di enti, gli obblighi semplificati, l'autorità di risoluzione indica e descrive nella propria comunicazione la ponderazione attribuita a tali criteri. Qualora non abbia applicato una ponderazione ad alcuni dei criteri tra quelli di cui all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE, l'autorità di risoluzione indica nella propria comunicazione l'importanza relativa dei criteri utilizzati per stabilire che a un ente, o a una categoria di enti, debbano essere applicati gli obblighi semplificati.

    Articolo 4

    Periodi di comunicazione e date di trasmissione

    1.   Per quanto riguarda le informazioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, e all'articolo 3, paragrafo 1, il primo periodo di comunicazione inizia il 1o gennaio 2015 e si conclude il 30 aprile 2016. Le informazioni relative al primo periodo di comunicazione sono trasmesse all'ABE entro il trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore del presente regolamento.

    2.   Per quanto riguarda le informazioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, e all'articolo 3, paragrafo 1, il secondo periodo di comunicazione inizia il 1o maggio 2016 e si conclude il 30 aprile 2017. Le informazioni relative al secondo periodo di comunicazione sono trasmesse all'ABE entro il 1o giugno 2017.

    Articolo 5

    Entrata in vigore

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 16 giugno 2016

    Per la Commissione

    Il presidente

    Jean-Claude JUNCKER


    (1)  GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190.

    (2)  Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

    (3)  Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63).

    (4)  Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).


    ALLEGATO I

    Modelli per la comunicazione

    MODELLO 1

    Articolo 4 della direttiva 2014/59/UE: modello per la comunicazione dei dati quantitativi

    [Le note inserite nel presente modello servono di ausilio alle autorità nella compilazione del modello e non formano parte del modello stesso.]

    Stato membro

     

    Nome dell'autorità competente/autorità di risoluzione che trasmette la comunicazione

     

    Data di riferimento

     

    Numero degli enti creditizi stabiliti nello Stato membro

     

    Numero delle imprese di investimento stabilite nello Stato membro

     

    Numero degli enti creditizi a cui sono stati applicati gli obblighi semplificati ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE

    [L'autorità interessata deve comunicare separatamente i dati concernenti gli obblighi relativi a: pianificazione del risanamento, valutazioni della possibilità di risoluzione e pianificazione della risoluzione.]

    Numero delle imprese di investimento a cui sono stati applicati gli obblighi semplificati ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE

    [L'autorità interessata deve comunicare separatamente i dati concernenti gli obblighi relativi a: pianificazione del risanamento, valutazioni della possibilità di risoluzione e pianificazione della risoluzione.]

    Numero degli enti a cui è stata concessa un'esenzione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 8, della direttiva 2014/59/UE

     

    Il numero dell'identificativo del soggetto giuridico (Legal Entity Identifier — LEI) oppure, qualora questo non sia disponibile, il nome degli enti stabiliti nello Stato membro e soggetti a vigilanza diretta della Banca centrale europea a norma dell'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1024/2013 o che rappresentano una quota significativa nel sistema finanziario di uno Stato membro ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 10, della direttiva 2014/59/UE e non sono perciò ammissibili alle esenzioni previste dall'articolo 4, paragrafo 8, della direttiva 2014/59/UE

    [Solo le autorità competenti devono compilare questa sezione del modello, che si riferisce alle classificazioni di vigilanza.]

    MODELLO 2 (1)

    Articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE: modello per la comunicazione

    [Le note inserite nel presente modello servono di ausilio alle autorità nella compilazione del modello e non formano parte del modello stesso.]

    Stato membro

     

    Nome dell'autorità competente/autorità di risoluzione che trasmette la comunicazione

    [Le autorità competenti e le autorità di risoluzione sono tenute a compilare la comunicazione per gli enti a cui vengono applicati gli obblighi semplificati in relazione, rispettivamente, ai requisiti in materia di piani di risanamento e ai requisiti in materia di valutazione della possibilità di risoluzione e dei piani di risoluzione (cfr. l'elenco all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE).

    Le autorità competenti e le autorità di risoluzione devono comunicare le informazioni su tutti gli enti a cui si applicano gli obblighi semplificati. Per soddisfare tale obbligo, le autorità competenti e le autorità di risoluzione possono scegliere di compilare il presente modello per ogni singolo ente, oppure per specifiche categorie di enti aventi caratteristiche comuni e perciò valutati in maniera analoga in base ai criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE.]

    Periodo di riferimento

     

    Nome della categoria dell'ente creditizio o nome dell'ente creditizio

    [Se la comunicazione viene effettuata per categoria, occorre fornire il numero LEI di ogni ente della categoria; se questo non è disponibile, è necessario fornire il nome degli enti.]

    [Se la comunicazione viene compilata per una specifica categoria di enti, occorre fornire la descrizione della categoria, indicando le caratteristiche principali degli enti rientranti nella categoria (ad esempio facendo riferimento alla classificazione SREP, conformemente agli orientamenti ABE ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338), oppure ad un altro sistema di classificazione applicabile). Occorre inoltre fornire l'elenco dei numeri LEI o, in assenza di tali numeri, dei nomi degli enti che rientrano nella categoria. Ove esista più di una categoria di enti occorre compilare una comunicazione per ciascuna categoria.]

    Nome della categoria dell'impresa di investimento o nome dell'impresa di investimento

    [Se la comunicazione viene effettuata per categoria, occorre fornire il numero LEI di ogni ente della categoria; se questo non è disponibile, è necessario fornire il nome degli enti.]

    [Come sopra.]

    Numero degli enti che rientrano nella categoria

    [Questo riquadro deve essere compilato solo qualora la comunicazione si riferisca a una categoria di enti.]

    Criteri per determinare, alla luce dei criteri pertinenti di cui all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE, se il dissesto e la successiva liquidazione secondo la procedura ordinaria di insolvenza [degli enti che rientrano in questa categoria/dell'ente] non possano verosimilmente produrre serie ripercussioni negative sui mercati finanziari, su altri enti, sulle condizioni di finanziamento o sull'economia in generale. Ove possibile, la descrizione deve includere informazioni quantitative.

    [In questa sezione fornire, alla luce dei criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE, gli indicatori obbligatori menzionati nel modello successivo ed eventuali indicatori opzionali, tratti dall'elenco contenuto nell'allegato II, in base ai quali sono stati valutati l'ente o la categoria di enti e la descrizione delle caratteristiche dell'ente/della categoria di enti a cui si applicano gli obblighi semplificati. Ciascuna autorità deve indicare nella comunicazione le eventuali ponderazioni attribuite a ciascun criterio.]

    Ponderazione [Descrivere l'eventuale ponderazione attribuita a ciascun criterio ai fini del processo di valutazione.]

    Criterio

    Indicatore

    Descrizione dell'ente o degli enti

    [Compilare con dati quantitativi ove richiesto. Qualora la comunicazione sia compilata per una categoria di enti, i dati quantitativi possono essere forniti sotto forma di un intervallo di valori (ad esempio totale delle attività dall'importo di euro A all'importo di euro B). Negli altri punti fornire una descrizione esplicativa.]

    Dimensioni

    Totale delle attività (2)

    [Fornire dati quantitativi. Tali dati possono comprendere un intervallo di valori se il modello viene compilato per categoria.]

    Totale delle attività/PIL dello Stato membro

    [Fornire dati quantitativi. Tali dati possono comprendere un intervallo di valori se il modello viene compilato per categoria.]

    Eventuali indicatori considerati, presenti nell'elenco degli indicatori «opzionali» nell'allegato II

     

    Solo per le imprese di investimento:

    Totale delle passività

    [Fornire dati quantitativi. Tali dati possono comprendere un intervallo di valori se il modello viene compilato per categoria.]

    Totale del denaro dei clienti

    [Fornire dati quantitativi. Tali dati possono comprendere un intervallo di valori se il modello viene compilato per categoria.]

    Totale delle attività dei clienti

    [Fornire dati quantitativi. Tali dati possono comprendere un intervallo di valori se il modello viene compilato per categoria.]

    Reddito totale da contributi e commissioni

    [Fornire dati quantitativi. Tali dati possono comprendere un intervallo di valori se il modello viene compilato per categoria.]

    Interconnessioni

    Passività interbancarie (3)

    [Fornire dati quantitativi. Tali dati possono comprendere un intervallo di valori se il modello viene compilato per categoria.]

    Attività interbancarie (4)

    [Fornire dati quantitativi. Tali dati possono comprendere un intervallo di valori se il modello viene compilato per categoria.]

    Titoli di debito in essere (5)

    [Fornire dati quantitativi. Tali dati possono comprendere un intervallo di valori se il modello viene compilato per categoria.]

    Numero di filiazioni e succursali estere

    [Fornire dati quantitativi. Non è necessario compilare questa voce se il modello viene compilato per categoria.]

    Servizi di compensazione, pagamento e regolamento forniti a enti e ad altri

    [Inserire la descrizione degli eventuali servizi di questo tipo forniti dall'ente o dalla categoria di enti interessati.]

    Eventuali indicatori considerati, presenti nell'elenco degli indicatori «opzionali» nell'allegato II

     

    Ambito e complessità delle attività

    Valore dei derivati OTC (nozionale) (6)

    [Fornire dati quantitativi. Tali dati possono comprendere un intervallo di valori se il modello viene compilato per categoria.]

    Passività transgiurisdizionali (7)

    [Fornire dati quantitativi. Tali dati possono comprendere un intervallo di valori se il modello viene compilato per categoria.]

    Crediti transgiurisdizionali (8)

    [Fornire dati quantitativi. Tali dati possono comprendere un intervallo di valori se il modello viene compilato per categoria.]

    Totale dei depositi

    [Fornire dati quantitativi. Tali dati possono comprendere un intervallo di valori se il modello viene compilato per categoria.]

    Totale dei depositi protetti

    [Fornire dati quantitativi. Tali dati possono comprendere un intervallo di valori se il modello viene compilato per categoria.]

    Eventuali indicatori considerati, presenti nell'elenco degli indicatori «opzionali» nell'allegato II

     

    Profilo di rischio

    Punteggio complessivo del processo di revisione e valutazione prudenziale (SREP)

    [Tali dati possono comprendere un intervallo di valori se il modello viene compilato per categoria.]

    Punteggio SREP assegnato all'adeguatezza del capitale

    [Tali dati possono comprendere un intervallo di valori se il modello viene compilato per categoria.]

    Punteggio SREP assegnato all'adeguatezza della liquidità

    [Tali dati possono comprendere un intervallo di valori se il modello viene compilato per categoria.]

    Punteggio SREP assegnato alla governance interna e ai controlli a livello di ente

    [Tali dati possono comprendere un intervallo di valori se il modello viene compilato per categoria.]

    Eventuali indicatori considerati, presenti nell'elenco degli indicatori «opzionali» nell'allegato II

     

    Status giuridico

    Autorizzazioni e permessi regolamentari, in particolare per quanto riguarda l'uso di modelli avanzati per il calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio operativo, per il rischio di credito e per il rischio di mercato

    [Fornire una descrizione delle attività regolamentate che l'ente, o la categoria di enti, ha il permesso di svolgere, e indicare se vengono usati modelli avanzati (in tal caso descrivere il modello applicato).]

    Eventuali indicatori considerati, presenti nell'elenco degli indicatori «opzionali» nell'allegato II

     

    Tipo di attività

    Punteggio SREP assegnato alla strategia e al modello di business

    [Tali dati possono comprendere un intervallo di valori se il modello viene compilato per categoria.]

    Posizione dell'ente nelle giurisdizioni in cui opera in termini di funzioni essenziali e linee di business principali offerte in ciascuna giurisdizione, nonché quota di mercato dell'ente

    [Descrivere le funzioni essenziali e le linee di business principali offerte in ciascuna giurisdizione. Qualora il modello sia compilato per categoria, questa parte può consistere in una descrizione generale delle funzioni essenziali e delle linee di business principali offerte dagli enti che rientrano nella categoria.]

    Eventuali indicatori considerati, presenti nell'elenco degli indicatori «opzionali» nell'allegato II

     

    Struttura azionaria

    Grado di concentrazione dell'azionariato

    [Includere nella risposta la percentuale di azioni possedute dai 5 principali detentori di azioni ordinarie. Qualora il modello sia compilato per categoria, questa parte può consistere in una descrizione generale del grado di concentrazione degli azionisti degli enti che rientrano nella categoria.]

    Eventuali indicatori considerati, presenti nell'elenco degli indicatori «opzionali» nell'allegato II

     

    Forma giuridica

    Struttura dell'ente: se l'ente fa parte di un gruppo e, in caso affermativo, se il gruppo ha una struttura complessa fortemente interconnessa

    [Qualora il modello sia compilato per categoria, questa parte può consistere in una descrizione generale della struttura degli enti che rientrano nella categoria.]

    Tipo di forma societaria dell'ente (ad esempio società a responsabilità limitata, società per azioni o altri tipi di società previsti dal diritto nazionale)

    [Qualora il modello sia compilato per categoria, questa parte può consistere in una descrizione generale del tipo di forma societaria degli enti che rientrano nella categoria.]

    Eventuali indicatori considerati, presenti nell'elenco degli indicatori «opzionali» nell'allegato II

     

    Adesione a un sistema di tutela istituzionale (IPS) o ad un altro sistema di solidarietà mutualistica per le società di credito cooperativo di cui all'articolo 113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013

    Funzione dell'ente nell'ambito del sistema come partecipante o ente centrale o fornitore di funzioni essenziali al sistema

    [Descrivere la funzione dell'ente nell'ambito del sistema (ad esempio come partecipante o ente centrale oppure fornitore di funzioni essenziali agli altri partecipanti, o ancora, potenzialmente, come parte esposta al rischio di concentrazione del piano).]

    [Qualora il modello sia compilato per categoria, questa parte può consistere in una descrizione generale degli enti che rientrano nella categoria.]

    Dimensioni relative del fondo di garanzia rispetto ai fondi totali dell'ente

    [Fornire dati quantitativi. Tali dati possono comprendere un intervallo di valori se il modello viene compilato per categoria.]

    Eventuali indicatori considerati, presenti nell'elenco degli indicatori «opzionali» nell'allegato II

     

    Altre osservazioni

    [Descrivere gli eventuali altri fattori di cui si sia tenuto conto per compiere la determinazione di cui sopra.]

    Descrizione degli obblighi semplificati applicati alla categoria di enti/all'ente

    [In questa sezione inserire, tenendo conto, a seconda dei casi:

    degli articoli pertinenti [specificare]della direttiva 2014/59/UE indicati nella pertinente riga della tabella;

    della sezione A dell'allegato della direttiva 2014/59/UE e del regolamento integrativo della Commissione sul contenuto dei piani di risanamento;

    della sezione B dell'allegato della direttiva 2014/59/UE e del regolamento integrativo della Commissione sui requisiti dei piani di risoluzione;

    della sezione C dell'allegato della direttiva 2014/59/UE,

    la descrizione della differenza tra gli obblighi integrali e gli obblighi semplificati applicabili.]

    Descrivere gli obblighi semplificati relativi al contenuto e ai particolari del piano di risanamento

    [Descrivere la differenza tra gli obblighi integrali e gli obblighi semplificati applicabili (cioè gli aspetti cui l'ente non si conforma/gli enti non hanno l'obbligo di conformarsi); ad esempio, per quanto riguarda l'elenco contenuto nella sezione A dell'allegato della direttiva 2014/59/UE e il regolamento integrativo della Commissione sul contenuto dei piani di risanamento, gli elementi non richiesti dagli obblighi semplificati applicati all'ente/alla categoria di enti.]

    Descrivere gli obblighi semplificati relativi al contenuto e ai particolari del piano di risoluzione

     

    Data entro la quale dovevano/devono essere predisposti i primi piani di risanamento/risoluzione e la frequenza del loro aggiornamento

     

    Descrivere gli obblighi semplificati relativi al contenuto e ai particolari delle informazioni da fornire a norma dell'articolo 5, paragrafo 5, dell'articolo 11, paragrafo 1, e dell'articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 2014/59/UE, nonché delle sezioni A e B del relativo allegato

     

    Descrivere gli obblighi semplificati relativi al livello di dettaglio per la valutazione della possibilità di risoluzione di cui agli articoli 15 e 16 della direttiva 2014/59/UE e alla sezione C del relativo allegato

     

    MODELLO 3

    Articolo 4, paragrafo 8, della direttiva 2014/59/UE: modello per la comunicazione

    [Le note inserite nel presente modello servono di ausilio alle autorità nella compilazione del modello e non formano parte del modello stesso.]

    Stato membro

     

    Nome dell'autorità competente/autorità di risoluzione che presenta la comunicazione

    [Le autorità competenti e le autorità di risoluzione sono tenute a compilare una comunicazione per gli enti cui sono state concesse esenzioni dagli obblighi di cui al capo I, sezioni 2 e 3, della direttiva 2014/59/UE. Le autorità competenti e le autorità di risoluzione devono riferire su tutti gli enti cui sono state concesse esenzioni.]

    Periodo di riferimento

     

    Nome della categoria dell'ente creditizio o nome dell'ente creditizio

    [Se la comunicazione viene effettuata per categoria, occorre fornire il numero LEI di ogni ente della categoria; se questo non è disponibile, è necessario fornire il nome degli enti.]

    [Se la comunicazione viene compilata per una specifica categoria di enti, descrivere la categoria inserendo le caratteristiche essenziali degli enti della categoria (ad esempio facendo riferimento alla classificazione SREP o a un altro sistema di classificazione applicabile). Fornire anche l'elenco dei numeri LEI o, qualora questi non siano disponibili, dei nomi degli enti che rientrano nella categoria. Se esiste più di una categoria di enti occorre compilare una comunicazione per ciascuna di esse.]

    Criteri per la concessione dell'esenzione alla luce dei criteri pertinenti di cui all'articolo 4, paragrafo 8, della direttiva 2014/59/UE

    Enti affiliati a un organismo centrale e interamente o parzialmente esentati in virtù del diritto nazionale dai requisiti prudenziali in base al disposto dell'articolo 10 del regolamento (UE) n. 575/2013

    [In questa sezione descrivere le caratteristiche della categoria di enti/dell'ente]

    Enti che aderiscono a un IPS

     


    (1)  Se il valore dell'indicatore, conformemente alle definizioni previste nel presente modello, non è disponibile, perché gli enti interessati, che rientrano in tale ambito, non utilizzano gli IFRS (Principi contabili internazionali) e perché ad essi non si applicano i requisiti di cui ai FINREP (modelli per le informazioni finanziarie), le autorità competenti e le autorità di risoluzione devono impiegare opportune approssimazioni. In questo caso, le autorità interessate devono assicurare che le approssimazioni siano adeguatamente spiegate e siano collegate il più possibile alle definizioni contenute nel presente modello.

    (2)  Ai fini del presente modello il «totale delle attività» deve essere calcolato su base mondiale conformemente ai FINREP (IFRS o principi contabili generalmente accettati [GAAP]) — F 01.01, riga 380, colonna 010.

    (3)  Ai fini del presente modello le «passività interbancarie» devono essere calcolate su base mondiale conformemente ai FINREP (IFRS o GAAP) → F 20.06, righe 020 + 030 + 050 + 060 + 100 + 110, colonna 010, Tutti i paesi (asse z).

    (4)  Ai fini del presente modello le «attività interbancarie» devono essere calcolate su base mondiale conformemente ai FINREP (IFRS o GAAP) → F 20.04, righe 020 + 030 + 050 + 060 + 110 + 120 + 170 + 180, colonna 010, Tutti i paesi (asse z).

    (5)  Ai fini del presente modello i «titoli di debito in essere» devono essere calcolati su base mondiale conformemente ai FINREP (IFRS o GAAP) → F 01.02, righe 050 + 090 + 130, colonna 010.

    (6)  Ai fini del presente modello il «valore dei derivati OTC (nozionale)» deve essere calcolato su base mondiale conformemente a: FINREP (IFRS) → F 10.00, righe 300 + 310 + 320, colonna 030 + F 11.00, righe 510 + 520 + 530, colonna 030 o FINREP (GAAP) → F 10.00, righe 300 + 310 + 320, colonna 050 + F 11.00, righe 510 + 520 + 530, colonna 030.

    (7)  Ai fini del presente modello le «passività transgiurisdizionali» devono essere calcolate su base mondiale conformemente ai FINREP (IFRS o GAAP) → F 20.06, righe 010 + 040 + 070, colonna 010, Tutti i paesi eccetto il paese di origine (asse z). Nota: il valore calcolato deve escludere i) le passività interne e ii) le passività di filiazioni e succursali estere nei confronti di controparti dello stesso paese ospitante.

    (8)  Ai fini del presente modello i «crediti transgiurisdizionali» devono essere calcolati su base mondiale conformemente ai FINREP (IFRS o GAAP) → F 20.04, righe 010 + 040 + 080 + 140, colonna 010, Tutti i paesi eccetto il paese di origine (asse z). Nota: il valore calcolato deve escludere i) le attività interne e ii) le attività di filiazioni e succursali estere nei confronti di controparti dello stesso paese ospitante.


    ALLEGATO II

    Elenco degli indicatori opzionali

    Indicatori opzionali  (1)

    Totale delle attività (2)

    Totale delle esposizioni in caso di inadempimento (EAD)

    Totale delle attività/PIL dello Stato membro

    Totale EAD/PIL dello Stato membro

    Totale delle attività ponderate per il rischio (RWA)

    Totale delle passività

    Totale del denaro dei clienti

    Totale delle attività dei clienti

    Reddito totale da contributi e commissioni

    Capitalizzazione di mercato

    Valore delle attività tenute in custodia

    Valore dei derivati OTC (nozionale) (3)

    Attività interbancarie

    Passività interbancarie

    Passività del settore interfinanziario

    Attività del settore interfinanziario

    Passività transgiurisdizionali

    Crediti transgiurisdizionali

    Titoli di debito in essere

    Valore delle operazioni interne di pagamento

    Totale dei depositi

    Totale dei depositi protetti

    Depositi del settore privato effettuati da depositanti dell'Unione

    Valore dei prestiti al settore privato, comprese le linee di credito irrevocabili e i prestiti sindacati

    Numero dei prestiti al settore privato

    Numero dei conti di deposito — aziendali

    Numero dei conti di deposito — al dettaglio

    Numero dei clienti al dettaglio

    Numero di filiazioni e succursali interne

    Numero di filiazioni e succursali estere (da suddividere in filiazioni e succursali stabilite negli altri Stati membri e nei paesi terzi)

    Adesione a infrastrutture del mercato finanziario

    Funzioni essenziali offerte dall'ente ad altre società del gruppo o da società del gruppo all'ente

    Funzioni essenziali e linee di business principali in ciascuna giurisdizione pertinente, compresa la fornitura di servizi ad altri enti

    Servizi di compensazione, pagamento e regolamento forniti ai partecipanti al mercato o ad altri, e numero degli altri fornitori disponibili sul mercato

    Servizi di pagamento forniti ai partecipanti al mercato o ad altri, e numero degli altri fornitori disponibili sul mercato

    Disaggregazione geografica dell'attività dell'ente (compresi il numero delle giurisdizioni in cui l'ente e le sue filiazioni operano, nonché l'entità delle operazioni)

    Quota di mercato dell'ente per linea di business e per giurisdizione (ad esempio, raccolta di depositi, prestiti ipotecari al dettaglio, prestiti non garantiti, carte di credito, prestiti alle PMI, crediti alle imprese, finanziamenti del commercio, attività di pagamento e fornitura di altri servizi essenziali)

    Tipo di autorizzazioni e permessi regolamentari (ad esempio impresa di investimento o ente creditizio; uso di modelli avanzati per il calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio operativo, il rischio di credito e il rischio di mercato)

    Prestiti al settore privato destinati a beneficiari interni

    Prestiti al settore privato destinati a beneficiari in una regione specifica

    Prestiti ipotecari destinati a beneficiari dell'Unione

    Prestiti ipotecari destinati a beneficiari interni

    Prestiti al dettaglio destinati a beneficiari stabiliti nell'Unione

    Prestiti al dettaglio destinati a beneficiari interni

    Punteggio (complessivo) del processo di revisione e valutazione prudenziale (SREP)

    Punteggio SREP assegnato all'adeguatezza del capitale, all'adeguatezza della liquidità, alla governance interna e alle valutazioni di controlli a livello di ente

    Autorizzazioni e permessi regolamentari, in particolare per quanto riguarda l'uso di modelli avanzati per il calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio operativo, per il rischio di credito e per il rischio di mercato

    Modello di business complessivo dell'ente, sua sostenibilità economica e sostenibilità della strategia dell'ente sulla base degli esiti dell'analisi del modello di business svolta nell'ambito dello SREP ai sensi degli orientamenti ABE per le procedure comuni e le metodologie SREP. A tale scopo le autorità possono utilizzare il punteggio SREP assegnato al modello di business e alla strategia

    Posizione dell'ente nelle giurisdizioni in cui opera in termini di funzioni essenziali e linee di business principali offerte in ciascuna giurisdizione, nonché quota di mercato dell'ente (concentrazione)

    Concentrazione o dispersione dell'azionariato, tenendo conto in particolare del numero di azionisti qualificati e della misura in cui la struttura azionaria può incidere sulla disponibilità di talune azioni di risanamento, per l'ente, e degli strumenti di risoluzione, per l'autorità di risoluzione

    La struttura dell'ente, per valutare se l'ente faccia parte di un gruppo e, in caso positivo, se la struttura del gruppo sia complessa o semplice in termini di interdipendenze finanziarie e operative

    Tipo di forma societaria dell'ente: società a responsabilità limitata, società per azioni o qualsiasi altro tipo di società previsto dal diritto nazionale

    Dimensioni del fondo di garanzia in rapporto ai fondi totali dell'ente (solo IPS e altri sistemi di solidarietà mutualistica)

    Tipo di sistema di solidarietà mutualistica e sue procedure e politiche di gestione del rischio

    Grado di interconnessione con altri partecipanti all'IPS


    (1)  Se il valore dell'indicatore, conformemente alle definizioni di cui al presente allegato, non è disponibile perché gli enti interessati, che rientrano in tale ambito, non utilizzano gli IFRS (Principi contabili internazionali) e perché ad essi non si applicano i requisiti di cui ai FINREP, le autorità competenti e le autorità di risoluzione devono impiegare opportune approssimazioni (ad esempio tratte dai GAAP nazionali). In questo caso, le autorità interessate devono assicurare che le approssimazioni siano adeguatamente spiegate e siano collegate il più possibile alle definizioni contenute nel presente modello.

    (2)  Il «totale delle attività» deve essere calcolato su base mondiale conformemente ai FINREP (IFRS o GAAP) — F 01.01, riga 380, colonna 010.

    (3)  Il «valore dei derivati OTC» (nozionale) deve essere calcolato su base mondiale conformemente a: FINREP (IFRS) → F 10.00, righe 300 + 310 + 320, colonna 030 + F 11.00, righe 510 + 520 + 530, colonna 030 o FINREP (GAAP) → F 10.00, righe 300 + 310 + 320, colonna 050 + F 11.00, righe 510 + 520 + 530, colonna 030.


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