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Document 32016R0910

    Regolamento di esecuzione (UE) 2016/910 della Commissione, del 9 giugno 2016, che modifica il regolamento (CE) n. 1235/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi

    C/2016/3474

    GU L 153 del 10.6.2016, p. 23–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2021; abrog. impl. da 32021R2306

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/910/oj

    10.6.2016   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 153/23


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/910 DELLA COMMISSIONE

    del 9 giugno 2016

    che modifica il regolamento (CE) n. 1235/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 (1), in particolare l'articolo 33, paragrafo 3 e l'articolo 38, lettera d),

    considerando quanto segue:

    (1)

    L'allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008 (2) della Commissione contiene l'elenco degli organismi e delle autorità di controllo competenti ad effettuare i controlli e a rilasciare i certificati nei paesi terzi ai fini dell'equivalenza.

    (2)

    Il riconoscimento di diversi organismi di controllo, a norma dell'articolo 33, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 834/2007, giunge a termine il 30 giugno 2016. In base ai risultati della sorveglianza continua effettuata dalla Commissione, il riconoscimento degli organismi di controllo «AsureQuality Limited», «Balkan Biocert Skopje», «Bio.inspecta AG», «IMO-Control Sertifikasyon Tic. Ltd. Ști», «Organic Control System» e «TÜV Nord Integra» dovrebbe essere prorogato fino al 30 giugno 2018.

    (3)

    L'allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.

    (4)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di regolamentazione per la produzione biologica,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008, alle voci relative a «AsureQuality Limited», «Balkan Biocert Skopje», «Bio.inspecta AG», «IMO-Control Sertifikasyon Tic. Ltd. Ști», «Organic Control System» e «TÜV Nord Integra», la data del «30 giugno 2016» nel punto 5 è sostituita da «30 giugno 2018».

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 9 giugno 2016

    Per la Commissione

    Il presidente

    Jean-Claude JUNCKER


    (1)  GU L 189 del 20.7.2007, pag. 1.

    (2)  Regolamento (CE) n. 1235/2008 della Commissione, dell'8 dicembre 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi (GU L 334 del 12.12.2008, pag. 25).


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