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Document 32014R0184

    Regolamento di esecuzione (UE) n. 184/2014 della Commissione, del 25 febbraio 2014 , che stabilisce, conformemente al regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, i termini e le condizioni applicabili al sistema elettronico di scambio di dati fra gli Stati membri e la Commissione, e che adotta, a norma del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea, la nomenclatura delle categorie di intervento per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale nel quadro dell'obiettivo «Cooperazione territoriale europea»

    GU L 57 del 27.2.2014, p. 7–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 13/03/2021

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/184/oj

    27.2.2014   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 57/7


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 184/2014 DELLA COMMISSIONE

    del 25 febbraio 2014

    che stabilisce, conformemente al regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, i termini e le condizioni applicabili al sistema elettronico di scambio di dati fra gli Stati membri e la Commissione, e che adotta, a norma del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea, la nomenclatura delle categorie di intervento per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale nel quadro dell'obiettivo «Cooperazione territoriale europea»

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 74, paragrafo 4,

    visto il regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea (2), in particolare l'articolo 8, paragrafo 2, secondo comma,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Le disposizioni del presente regolamento sono strettamente collegate, poiché esse riguardano tutte i requisiti per la preparazione dei programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione» e dell'obiettivo «Cooperazione territoriale europea». Al fine di garantire la coerenza interna di tali disposizioni, la cui entrata in vigore dovrà essere simultanea, nonché di facilitare una visione completa e un accesso uniforme da parte dei cittadini dell'Unione, è auspicabile includere nel presente atto di esecuzione disposizioni relative a categorie di intervento nel quadro dell'obiettivo «Cooperazione territoriale europea», poiché la procedura di consultazione del comitato di coordinamento dei fondi strutturali e di investimento europei istituito dall'articolo 150, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013 è la stessa prevista per le altre disposizioni rientranti nel presente atto di esecuzione, mentre le categorie di intervento nel quadro dell'obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione» sono soggette a una procedura diversa.

    (2)

    A norma dell'articolo 74, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013, tutti gli scambi ufficiali di informazioni tra gli Stati membri e la Commissione avvengono utilizzando un sistema di scambio elettronico di dati. È pertanto necessario stabilire i termini e le condizioni cui tale sistema di scambio elettronico di dati deve conformarsi.

    (3)

    Le modalità di scambio di informazioni tra gli Stati membri e la Commissione vanno considerate distinte da quelle stabilite per gli scambi di informazioni tra i beneficiari e le autorità competenti a norma dell'articolo 122, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013, che sono oggetto di un altro atto di esecuzione. Al fine di garantire una maggiore qualità delle informazioni relative all'attuazione dei programmi operativi, una migliore utilità del sistema e semplificazione, è necessario precisare i requisiti di base per quanto riguarda la forma e il contenuto delle informazioni oggetto di scambio.

    (4)

    È necessario precisare i principi, nonché le norme applicabili in materia di funzionamento del sistema per quanto riguarda l'individuazione del soggetto responsabile del caricamento dei documenti e di eventuali aggiornamenti.

    (5)

    Al fine di garantire la riduzione degli oneri amministrativi a carico degli Stati membri e della Commissione e, nel contempo, di assicurare l'efficace ed efficiente scambio elettronico di informazioni, è necessario stabilire le caratteristiche tecniche per il sistema.

    (6)

    Gli Stati membri e la Commissione devono avere inoltre la possibilità di codificare e trasferire i dati in due modi diversi, da precisare. È altresì necessario prevedere norme in caso di forza maggiore, che ostacolerebbe l'uso del sistema di scambio elettronico di dati, per garantire che sia gli Stati membri che la Commissione possano continuare a scambiarsi informazioni utilizzando metodi alternativi.

    (7)

    Gli Stati membri e la Commissione devono garantire che il trasferimento di dati tramite il sistema di scambio elettronico di dati sia effettuato in modo tale da consentire la disponibilità, l'integrità, l'autenticità, la riservatezza e non la disconoscibilità delle informazioni. Pertanto occorre stabilire norme in materia di sicurezza.

    (8)

    Il presente regolamento deve rispettare i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare il diritto alla protezione dei dati di carattere personale. Il presente regolamento deve essere applicato in conformità di tali diritti e principi. Con riguardo al trattamento dei dati personali da parte degli Stati membri, si applica la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3). Con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi dell'Unione nonché alla libera circolazione di tali dati, si applica il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (4).

    (9)

    A norma dell'articolo 8, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1299/2013, è necessario specificare categorie comuni di intervento per i programmi nell'ambito dell'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» per consentire agli Stati membri di presentare alla Commissione informazioni coerenti sull'impiego previsto del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), nonché informazioni sulla dotazione e la spesa cumulativa del FESR, per categoria e numero di interventi nel corso del periodo di applicazione di un programma. L'obiettivo è permettere alla Commissione di informare le altre istituzioni dell'Unione e i cittadini dell'Unione in modo adeguato circa l'impiego del FESR.

    (10)

    Al fine di consentire la rapida applicazione delle misure previste nel presente regolamento, esso deve entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    (11)

    Le misure previste dal presente regolamento sono in linea con l'articolo 150, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (UE) n. 1303/2013, poiché il comitato di coordinamento europeo per i fondi strutturali e i fondi di investimento istituito dall'articolo 150, paragrafo 1, del regolamento medesimo, ha espresso un parere in tal senso,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    CAPO I

    Disposizioni di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda i fondi SIE

    SISTEMA DI SCAMBIO ELETTRONICO DI DATI

    (a norma dell'articolo 74, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013)

    Articolo 1

    Istituzione del sistema di scambio elettronico di dati

    La Commissione istituisce un sistema di scambio elettronico di dati per tutti gli scambi ufficiali di informazioni tra gli Stati membri e la Commissione.

    Articolo 2

    Contenuto del sistema di scambio elettronico di dati

    1.   Il sistema di scambio elettronico di dati (di seguito «SFC2014») contiene almeno le informazioni precisate nei modelli e nei formati stabiliti in conformità del regolamento (UE) n. 1303/2013, del regolamento (UE) n. 1299/2013, del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) e del futuro atto giuridico dell'Unione che stabilisce le condizioni per il sostegno finanziario alla politica in materia di affari marittimi e di pesca per il periodo di programmazione 2014-2020 (il «regolamento FEAMP»).

    2.   Le informazioni fornite nei formulari elettronici integrati in SFC2014 (di seguito «dati strutturati») non possono essere sostituite da dati non strutturati, compreso l'uso di collegamenti ipertestuali o altri tipi di dati non strutturati quali immagini o documenti allegati. Se uno Stato membro trasmette le stesse informazioni sotto forma di dati strutturati e di dati non strutturati, in caso di incongruenze si utilizzano i dati strutturati.

    Articolo 3

    Funzionamento di SFC2014

    1.   La Commissione, le autorità designate dagli Stati membri in conformità dell'articolo 59, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (6), dell'articolo 123 del regolamento (UE) n. 1303/2013 e dell'articolo 65, paragrafo 2, del regolamento n. 1305/2013, nonché gli enti cui sono stati delegati i compiti che spettano a tali autorità, inseriscono le informazioni della cui trasmissione sono responsabili ed eventuali aggiornamenti nel sistema SFC2014.

    2.   Qualsiasi trasmissione di informazioni alla Commissione è verificata e presentata da una persona diversa dalla persona che ha inserito i dati finalizzati a tale trasmissione. Tale separazione di funzioni è supportata da SFC 2014 o dai sistemi d'informazione per il controllo e la gestione dello Stato membro direttamente collegati a SFC2014.

    3.   Gli Stati membri nominano, a livello nazionale o regionale, o sia a livello nazionale che regionale, una o più persone responsabili della gestione dei diritti di accesso a SFC2014, incaricate di:

    a)

    identificare gli utenti che chiedono l'accesso, verificando che tali utenti siano impiegati dall'organizzazione;

    b)

    informare gli utenti in merito ai loro obblighi atti a tutelare la sicurezza del sistema;

    c)

    verificare il diritto degli utenti al livello di privilegio richiesto in relazione ai compiti e alla posizione gerarchica;

    d)

    chiedere la cessazione dei diritti di accesso laddove essi non siano più necessari o giustificati;

    e)

    segnalare tempestivamente casi sospetti di eventi che potrebbero compromettere la sicurezza del sistema;

    f)

    garantire la costante accuratezza dei dati per l'identificazione dell'utente segnalando eventuali modifiche;

    g)

    prendere le necessarie precauzioni in materia di protezione dei dati e riservatezza commerciale, in conformità delle norme dell'Unione e nazionali;

    h)

    informare la Commissione di qualsiasi cambiamento avente un impatto sulla capacità delle autorità degli Stati membri o degli utenti di SFC2014 di assolvere alle responsabilità di cui al paragrafo 1 o sulla loro capacità personale di assolvere alle responsabilità di cui alle lettere da a) a g).

    4.   Gli scambi dei dati e le transazioni recano un firma elettronica obbligatoria in conformità della direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (7). Gli Stati membri e la Commissione riconoscono l'efficacia giuridica delle firme elettroniche utilizzate in SFC2014 per lo scambio dei dati e la loro ammissibilità come prova nei procedimenti giudiziari.

    Le informazioni trattate mediante SFC 2014 rispettano la tutela della vita privata e dei dati personali per le persone fisiche e di quelli commerciali per le persone giuridiche, a norma della direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (8), della direttiva 2009/136/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (9), della direttiva 1995/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (10) e del regolamento (CE) n. 45/2001.

    Articolo 4

    Caratteristiche di SFC2014

    Al fine di garantire l'efficiente ed efficace scambio elettronico di informazioni, SFC2014 presenta le seguenti caratteristiche:

    a)

    moduli interattivi o formulari precompilati dal sistema sulla base dei dati già precedentemente registrati nel sistema;

    b)

    calcoli automatici, se essi riducono lo sforzo di codifica da parte degli utenti;

    c)

    controlli automatici integrati per verificare la coerenza interna dei dati trasmessi e la coerenza tra tali dati e le norme applicabili;

    d)

    segnalazioni di allarme generate dal sistema che avvisano gli utenti di SFC2014 della possibilità di eseguire o non eseguire determinate azioni;

    e)

    verifica online dello status del trattamento delle informazioni inserite nel sistema;

    f)

    disponibilità di dati storici per tutte le informazioni inserite relativamente ad un programma operativo.

    Articolo 5

    Trasmissione di dati tramite SFC2014

    1.   SFC2014 è accessibile agli Stati membri e alla Commissione in modo diretto mediante un'interfaccia utente interattiva (un'applicazione web) o tramite un'interfaccia tecnica utilizzando protocolli predefiniti (servizi web), che consente la sincronizzazione e la trasmissione automatiche di dati tra gli Stati membri, i sistemi di informazione e SFC2014.

    2.   La data della trasmissione elettronica delle informazioni dallo Stato membro alla Commissione e viceversa è considerata la data di presentazione del documento in questione.

    3.   In caso di forza maggiore, di malfunzionamento di SFC2014 o della mancanza di collegamento con SFC 2014 per oltre un giorno lavorativo nell'ultima settimana prima di un termine regolamentare per la presentazione di informazioni o nel periodo compreso tra il 23 e il 31 dicembre, oppure per oltre cinque giorni lavorativi in altri momenti, lo scambio di informazioni tra lo Stato membro e la Commissione può avere luogo in forma cartacea utilizzando i modelli e i formati di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del presente regolamento.

    Quando il sistema di scambio elettronico cessa di malfunzionare, il collegamento a tale sistema è ristabilito o viene meno la causa di forza maggiore, la parte interessata inserisce senza indugio le informazioni già trasmesse in forma cartacea anche in SFC2014.

    4.   Nei casi di cui al paragrafo 3, la data del timbro postale è considerata la data di presentazione del documento in questione.

    Articolo 6

    Sicurezza dei dati trasmessi tramite SFC2014

    1.   La Commissione stabilisce una politica in materia di sicurezza delle tecnologie dell'informazione (di seguito «politica in materia di sicurezza informatica SFC») per SFC2014 applicabile al personale che utilizza SFC2014 in conformità delle norme pertinenti dell'Unione, in particolare della decisione C(2006) 3602 della Commissione (11) e le relative norme di attuazione. La Commissione designa una o più persone responsabili di definire, mantenere e garantire la corretta applicazione della politica in materia di sicurezza per SFC2014.

    2.   Gli Stati membri e le istituzioni europee (ad eccezione della Commissione) che hanno ricevuto i diritti di accesso a SFC2014 rispettano i termini e le condizioni in materia di sicurezza informatica pubblicati nel portale SFC2014 e le misure attuate in SFC2014 dalla Commissione per la trasmissione sicura dei dati, in particolare in relazione all'uso dell'interfaccia tecnica di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del presente regolamento.

    3.   Gli Stati membri e la Commissione attuano e garantiscono l'efficacia delle misure di sicurezza adottate per tutelare i dati conservati e trasmessi tramite SFC2014.

    4.   Gli Stati membri adottano politiche in materia di sicurezza informatica, a livello nazionale, regionale o locale, che regolamentano l'accesso a SFC2014 e l'introduzione automatica dei dati nel sistema, garantendo una serie minima di requisiti in materia di sicurezza. Queste politiche in materia di sicurezza informatica a livello nazionale, regionale o locale possono fare riferimento ad altri documenti relativi alla sicurezza. Ciascuno Stato membro garantisce che tali politiche in materia di sicurezza informatica si applichino a tutte le autorità che utilizzano SFC2014.

    5.   Tali politiche in materia di sicurezza informatica a livello nazionale, regionale o locale contemplano:

    a)

    gli aspetti relativi alla sicurezza informatica del lavoro svolto dalla persona o dalle persone responsabili della gestione dei diritti di accesso di cui all'articolo 3, paragrafo 3, del presente regolamento, in caso di applicazione di uso diretto;

    b)

    in presenza di sistemi informatici nazionali, regionali o locali collegati a SFC2014, attraverso un'interfaccia tecnica di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del presente regolamento, le misure di sicurezza per tali sistemi che consentano loro di allinearsi ai requisiti in materia di sicurezza per SFC2014.

    Ai fini del primo comma, lettera b), sono contemplati i seguenti aspetti, a seconda dei casi:

    a)

    sicurezza fisica;

    b)

    supporti di dati e controllo degli accessi;

    c)

    controllo della conservazione;

    d)

    accesso e controllo delle password;

    e)

    monitoraggio;

    f)

    interconnessione con SFC2014;

    g)

    infrastrutture di comunicazione;

    h)

    gestione delle risorse umane prima dell'assunzione, durante l'impiego e dopo la cessazione del rapporto di lavoro;

    i)

    gestione degli incidenti.

    6.   Tali politiche relative alla sicurezza informatica a livello nazionale, regionale o locale si basano su una valutazione dei rischi e le misure descritte sono proporzionali ai rischi individuati.

    7.   I documenti che definiscono le politiche in materia di sicurezza informatica a livello nazionale, regionale o locale sono messi a disposizione della Commissione su richiesta.

    8.   Gli Stati membri designano, a livello nazionale o regionale, una o più persone responsabili del mantenimento e garanti dell'applicazione delle politiche in materia di sicurezza informatica a livello nazionale, regionale o locale. Tale o tali persone fungono da punto di contatto con la o le persone designate dalla Commissione di cui all'articolo 6,paragrafo 1, del presente regolamento.

    9.   Sia la politica in materia di sicurezza informatica SFC che le politiche pertinenti in materia di sicurezza informatica a livello nazionale, regionale e locale sono aggiornate in caso di innovazioni tecnologiche, di individuazione di nuove minacce o di altri sviluppi pertinenti. In ogni caso, esse sono riesaminate su base annuale per garantire che continuino a fornire una risposta adeguata.

    CAPO II

    Disposizioni di attuazione del regolamento (UE) n. 1299/2013

    NOMENCLATURA DELLE CATEGORIE DI INTERVENTO

    (a norma dell'articolo 8, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1299/2013)

    Articolo 7

    Categorie di intervento per l'obiettivo «Cooperazione territoriale europea»

    La nomenclatura per le categorie di intervento di cui all'articolo 8, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1299/2013, è stabilita nell'allegato del presente regolamento.

    CAPO III

    DISPOSIZIONE FINALE

    Articolo 8

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 25 febbraio 2014

    Per la Commissione

    Il presidente

    José Manuel BARROSO


    (1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320.

    (2)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 259.

    (3)  Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).

    (4)  Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).

    (5)  Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio.

    (6)  Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2012 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1)

    (7)  Direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1999, relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche (GU L 13 del 19.1.2000, pag. 12).

    (8)  Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37).

    (9)  Direttiva 2009/136/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, recante modifica della direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica, della direttiva 2002/58/CE relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche, e del regolamento (UE) n. 2006/2004 sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa a tutela dei consumatori (GU L 337 del 18.12.2009, pag. 11).

    (10)  Direttiva 1995/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).

    (11)  Decisione C(2006) 3602 della Commissione, del 16 agosto 2006, sulle norme relative alla sicurezza dei sistemi di informazione utilizzati dalla Commissione europea [«Commission Decision C(2006) 3602 of 16 August 2006 concerning the security of information systems used by the European Commission», disponibile solo in EN, FR. DE].


    ALLEGATO

    Nomenclatura delle categorie di intervento per il Fondo europeo di sviluppo regionale nel quadro dell'obiettivo «Cooperazione territoriale europea»

    TABELLA 1:   CODICI RELATIVI ALLA DIMENSIONE «CAMPO DI INTERVENTO»

    1.   CAMPO DI INTERVENTO

    I.   Investimento produttivo:

    001

    Investimenti produttivi generici nelle piccole e medie imprese («PMI»)

    002

    Processi di ricerca e innovazione nelle grandi imprese

    003

    Investimenti produttivi nelle grandi imprese collegati a un'economia a basse emissioni di carbonio

    004

    Investimenti produttivi collegati alla cooperazione tra grandi imprese e PMI per sviluppare prodotti e servizi nell'ambito delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione («TIC») e del commercio elettronico e per stimolare la domanda di TIC

    II.   Infrastrutture che forniscono servizi di base e relativi investimenti:

     

    Infrastrutture energetiche

    005

    Energia elettrica (stoccaggio e trasmissione)

    006

    Energia elettrica (stoccaggio e trasmissione TEN-E)

    007

    Gas naturale

    008

    Gas naturale (TEN-E)

    009

    Energie rinnovabili: eolica

    010

    Energie rinnovabili: solare

    011

    Energie rinnovabili: biomassa

    012

    Altre energie rinnovabili (inclusa quella idroelettrica, geotermica e marina) e integrazione di energie rinnovabili (incluso lo stoccaggio, l'alimentazione di infrastrutture per la produzione di gas e di idrogeno rinnovabile)

    013

    Rinnovo di infrastrutture pubbliche sul piano dell'efficienza energetica, progetti dimostrativi e misure di sostegno

    014

    Rinnovo della dotazione di alloggi sul piano dell'efficienza energetica, progetti dimostrativi e misure di sostegno

    015

    Sistemi di distribuzione di energia intelligenti a media e bassa tensione (comprese le reti intelligenti e i sistemi TIC)

    016

    Cogenerazione e teleriscaldamento ad alto rendimento

     

    Infrastrutture ambientali

    017

    Gestione dei rifiuti domestici (comprese le misure di minimizzazione, di smistamento e di riciclaggio)

    018

    Gestione dei rifiuti domestici (comprese le misure per il trattamento meccanico-biologico, il trattamento termico, l'incenerimento e la discarica)

    019

    Gestione dei rifiuti commerciali, industriali o pericolosi

    020

    Fornitura di acqua per il consumo umano (estrazione, trattamento, stoccaggio e infrastrutture di distribuzione)

    021

    Gestione dell'acqua e conservazione dell'acqua potabile (compresa la gestione dei bacini idrografici, approvvigionamento idrico, specifiche misure di adattamento ai cambiamenti climatici, la misurazione dei consumi a livello di distretti idrici e di utenti, sistemi di tariffazione e riduzione delle perdite)

    022

    Trattamento delle acque reflue

    023

    Misure ambientali volte a ridurre e/o evitare le emissioni di gas a effetto serra (incluso il trattamento e lo stoccaggio di gas metano e il compostaggio)

     

    Infrastrutture di trasporto

    024

    Ferrovie (rete centrale RTE-T)

    025

    Ferrovie (rete globale RTE-T)

    026

    Altre reti ferroviarie

    027

    Infrastrutture ferroviarie mobili

    028

    Autostrade e strade RTE-T — rete centrale (nuova costruzione)

    029

    Autostrade e strade RTE-T — rete globale (nuova costruzione)

    030

    Collegamenti stradali secondari alle reti e ai nodi stradali RTE-T (nuova costruzione)

    031

    Altre strade nazionali e regionali (nuova costruzione)

    032

    Strade di accesso locali (nuova costruzione)

    033

    Strade ricostruite o migliorate RTE-T

    034

    Altre strade ricostruite o migliorate (autostrade, strade nazionali, regionali o locali)

    035

    Trasporti multimodali (RTE-T)

    036

    Trasporti multimodali

    037

    Aeroporti (RTE-T) (1)

    038

    Altri aeroporti (1)

    039

    Porti marittimi (RTE-T)

    040

    Altri porti marittimi

    041

    Vie navigabili interne e porti (RTE-T)

    042

    Vie navigabili interne e porti (regionali e locali)

     

    Trasporti sostenibili

    043

    Infrastrutture e promozione di trasporti urbani puliti (compresi gli impianti e il materiale rotabile)

    044

    Sistemi di trasporto intelligenti (compresa l'introduzione della gestione della domanda, sistemi di pedaggio, i sistemi di informazione e il controllo del monitoraggio informatico)

     

    Infrastrutture delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC)

    045

    TIC: rete principale/rete di backhaul

    046

    TIC: rete a banda larga ad alta velocità (accesso/linea locale; >/= 30 Mbps)

    047

    TIC: rete a banda larga ad altissima velocità (accesso/linea locale; >/= 100 Mbps)

    048

    TIC: altri tipi di infrastrutture TIC/risorse informatiche/impianti di grandi dimensioni (comprese infrastrutture elettroniche, centri di dati e sensori; anche quando integrate in altre infrastrutture, quali strutture di ricerca, infrastrutture ambientali e sociali)

    III.   Infrastrutture sociali, sanitarie e didattiche e relativi investimenti:

    049

    Infrastrutture didattiche per l'istruzione terziaria

    050

    Infrastrutture didattiche per l'istruzione e la formazione professionale e l'apprendimento per gli adulti

    051

    Infrastrutture didattiche per l'istruzione scolastica (istruzione primaria e istruzione generale secondaria)

    052

    Infrastrutture per l'educazione e la cura della prima infanzia

    053

    Infrastrutture per la sanità

    054

    Infrastrutture edilizie

    055

    Altre infrastrutture sociali che contribuiscono allo sviluppo regionale e locale

    IV.   Sviluppo del potenziale endogeno:

     

    Ricerca e sviluppo e innovazione

    056

    Investimenti in infrastrutture, capacità e attrezzature nelle PMI direttamente collegati alle attività di ricerca e innovazione

    057

    Investimenti in infrastrutture, capacità e attrezzature nelle grandi imprese direttamente collegati alle attività di ricerca e innovazione

    058

    Infrastrutture di ricerca e innovazione (pubbliche)

    059

    Infrastrutture di ricerca e innovazione (private, compresi i parchi scientifici)

    060

    Attività di ricerca e innovazione in centri di ricerca e centri di competenza pubblici, incluso il collegamento in rete

    061

    Attività di ricerca e innovazione in centri di ricerca privati, incluso il collegamento in rete

    062

    Trasferimento di tecnologie e cooperazione tra università e imprese, principalmente a vantaggio delle PMI

    063

    Sostegno ai cluster e alle reti di imprese, principalmente a vantaggio delle PMI

    064

    Processi di ricerca e innovazione nelle PMI (compresi i sistemi di buoni, il processo, la progettazione, il servizio e l'innovazione sociale)

    065

    Infrastrutture di ricerca e innovazione, processi, trasferimento di tecnologie e cooperazione nelle imprese incentrati sull'economia a basse emissioni di carbonio e sulla resilienza ai cambiamenti climatici

     

    Sviluppo delle imprese

    066

    Servizi avanzati di sostegno alle PMI e a gruppi di PMI (compresi i servizi di gestione, marketing e progettazione)

    067

    Sviluppo dell'attività delle PMI, sostegno all'imprenditorialità e all'incubazione (compreso il sostegno a spin off e spin out)

    068

    Efficienza energetica e progetti dimostrativi nelle PMI e misure di sostegno

    069

    Sostegno ai processi di produzione rispettosi dell'ambiente e all'efficienza delle risorse nelle PMI

    070

    Promozione dell'efficienza energetica nelle grandi imprese

    071

    Sviluppo e promozione di imprese specializzate nella fornitura di servizi che contribuiscono all'economia a basse emissioni di carbonio e alla resilienza ai cambiamenti climatici (compreso il sostegno a tali servizi)

    072

    Infrastrutture commerciali per le PMI (compresi i parchi e i siti industriali)

    073

    Sostegno alle imprese sociali (PMI)

    074

    Sviluppo e promozione dei beni turistici nelle PMI

    075

    Sviluppo e promozione dei servizi turistici nelle o per le PMI

    076

    Sviluppo e promozione dei beni culturali e creativi nelle PMI

    077

    Sviluppo e promozione dei servizi culturali e creativi nelle o per le PMI

     

    Tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) - stimolo della domanda, applicazioni e servizi

    078

    Servizi e applicazioni di e-government (compresi gli appalti elettronici, le misure TIC a sostegno della riforma della pubblica amministrazione, la sicurezza informatica, le misure relative alla fiducia e alla riservatezza, la giustizia elettronica e la democrazia elettronica)

    079

    Accesso alle informazioni relative al settore pubblico (compresi i dati aperti e-culture, le biblioteche digitali, i contenuti digitali e il turismo elettronico)

    080

    Servizi e applicazioni di inclusione digitale, accessibilità digitale, apprendimento per via elettronica e istruzione online, alfabetizzazione digitale

    081

    Soluzioni TIC volte ad affrontare la sfida dell'invecchiamento attivo e in buona salute nonché servizi e applicazioni per la sanità elettronica (compresa la teleassistenza e la domotica per categorie deboli)

    082

    Servizi ed applicazioni TIC per le PMI (compreso il commercio elettronico, l'e-business e i processi aziendali in rete, i «laboratori viventi», gli imprenditori del web e le start-up nel settore delle TIC)

     

    Ambiente

    083

    Misure per la qualità dell'aria

    084

    Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento

    085

    Tutela e valorizzazione della biodiversità, protezione della natura e infrastrutture «verdi»

    086

    Tutela, ripristino e uso sostenibile dei siti Natura 2000

    087

    Misure di adattamento ai cambiamenti climatici, prevenzione e gestione dei rischi connessi al clima, quali erosione, incendi, inondazioni, tempeste e siccità, comprese azioni di sensibilizzazione, protezione civile e sistemi e infrastrutture per la gestione delle catastrofi

    088

    Prevenzione e gestione dei rischi naturali non connessi al clima (ad esempio terremoti) e dei rischi collegati alle attività umane (ad esempio incidenti tecnologici), comprese le azioni di sensibilizzazione, la protezione civile e i sistemi e le infrastrutture per la gestione delle catastrofi

    089

    Recupero dei siti industriali e dei terreni contaminati

    090

    Piste ciclabili e percorsi pedonali

    091

    Sviluppo e promozione del potenziale turistico delle aree naturali

    092

    Protezione, sviluppo e promozione di beni turistici pubblici

    093

    Sviluppo e promozione di servizi turistici pubblici

    094

    Protezione, sviluppo e promozione del patrimonio culturale pubblico

    095

    Sviluppo e promozione di servizi culturali pubblici

     

    Altro

    096

    Capacità istituzionale delle pubbliche amministrazioni e dei servizi pubblici relative all'attuazione del FESR o ad azioni a sostegno di iniziative inerenti all'asse «capacità istituzionale» del FSE

    097

    Iniziative di sviluppo locale nelle zone urbane e rurali realizzate dalla collettività

    098

    Regioni ultraperiferiche: compensazione dei costi supplementari dovuti a problemi di accessibilità e frammentazione territoriale

    099

    Regioni ultraperiferiche: interventi specifici destinati a compensare i costi supplementari dovuti alle dimensioni del mercato

    100

    Regioni ultraperiferiche: sostegno destinato a compensare i costi supplementari dovuti alle condizioni climatiche e alle difficoltà di soccorso

    101

    Finanziamenti incrociati nel quadro del FESR (sostegno alle azioni di tipo FSE necessarie a garantire la corretta attuazione della componente FESR dell'operatività e ad essa direttamente collegate)

    V.   Promozione dell'occupazione sostenibile e di qualità e sostegno alla mobilità dei lavoratori:

    102

    Accesso all'occupazione per le persone in cerca di lavoro e le persone inattive, compresi i disoccupati di lunga durata e le persone distanti dal mercato del lavoro, anche attraverso iniziative locali per l'occupazione e il sostegno alla mobilità dei lavoratori

    103

    Inserimento sostenibile dei giovani nel mercato del lavoro, in particolare di quelli disoccupati e non iscritti a corsi d'istruzione o di formazione, compresi i giovani a rischio di esclusione sociale e i giovani provenienti da comunità emarginate, anche mediante l'attuazione della «garanzia per i giovani»

    104

    Lavoro autonomo, imprenditorialità e creazione di imprese, comprese le micro, piccole e medie imprese creative

    105

    Parità tra uomini e donne in tutti i campi, anche in materia di accesso al lavoro, progressione nella carriera, conciliazione tra vita professionale e vita privata e promozione della parità di retribuzione per lavoro di pari valore

    106

    Adattamento al cambiamento da parte di lavoratori, imprese e imprenditori

    107

    Invecchiamento attivo e in buona salute

    108

    Modernizzazione delle istituzioni del mercato del lavoro, come i servizi di collocamento pubblici e privati e migliore soddisfazione delle esigenze del mercato del lavoro, anche attraverso interventi a favore della mobilità transnazionale dei lavoratori, nonché programmi di mobilità e una migliore cooperazione tra istituzioni e parti interessate

    VI.   Promozione dell'inclusione sociale, lotta alla povertà e a qualsiasi discriminazione:

    109

    Inclusione attiva, anche al fine di promuovere le pari opportunità, e partecipazione attiva, nonché migliore occupabilità

    110

    Integrazione socioeconomica delle comunità emarginate quali i Rom

    111

    Lotta contro tutte le forme di discriminazione e promozione delle pari opportunità

    112

    Miglioramento dell'accesso a servizi abbordabili, sostenibili e di qualità, compresi i servizi sociali e le cure sanitarie d'interesse generale

    113

    Promozione dell'imprenditoria sociale e dell'inserimento professionale nelle imprese sociali e dell'economia sociale e solidale per facilitare l'accesso al lavoro

    114

    Strategie di sviluppo locale realizzate dalla collettività

    VII.   Investimenti nell'istruzione, nella formazione e nella formazione professionale per sviluppare capacità e favorire l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita:

    115

    Riduzione e prevenzione dell'abbandono scolastico prematuro e promozione della parità di accesso a un'istruzione prescolare, primaria e secondaria di qualità, inclusi i percorsi di apprendimento di tipo formale, non formale e informale, per il reinserimento nell'istruzione e nella formazione

    116

    Miglioramento della qualità e dell'efficienza e dell'accessibilità all'istruzione terziaria e di livello equivalente al fine di aumentare la partecipazione e i livelli di istruzione, in particolare per i gruppi svantaggiati

    117

    Miglioramento della parità di accesso all'apprendimento lungo tutto l'arco della vita per tutte le fasce di età in contesti formali, non formali e informali, innalzamento delle conoscenze, delle capacità e delle competenze della forza lavoro e promozione di percorsi di apprendimento flessibili anche attraverso l'orientamento professionale e la convalida delle competenze acquisite

    118

    Adozione di sistemi di istruzione e di formazione maggiormente rilevanti per il mercato del lavoro, facilitando la transizione dall'istruzione al lavoro e potenziando i sistemi di istruzione e formazione professionale e la loro qualità, anche attraverso meccanismi per l'anticipazione delle capacità, l'adeguamento dei piani di studio e l'introduzione e lo sviluppo di programmi di apprendimento basati sul lavoro, inclusi i sistemi di apprendimento duale e di apprendistato

    VIII.   Rafforzamento della capacità istituzionale delle autorità pubbliche e delle parti interessate e dell'efficienza della pubblica amministrazione:

    119

    Investimenti nella capacità istituzionale e nell'efficienza delle pubbliche amministrazioni e dei servizi pubblici a livello nazionale, regionale e locale al fine di promuovere le riforme, una migliore regolamentazione e la good governance

    120

    Potenziamento delle capacità di tutte le parti interessate che operano nei settori dell'istruzione, dell'apprendimento lungo tutto l'arco della vita, della formazione e delle politiche sociali, anche attraverso patti settoriali e territoriali di mobilitazione per una riforma a livello nazionale, regionale e locale

    IX.   Assistenza tecnica:

    121

    Preparazione, attuazione, sorveglianza e ispezioni

    122

    Valutazione e studi

    123

    Informazione e comunicazione


    TABELLA 2:   CODICI RELATIVI ALLA DIMENSIONE «FORME DI FINANZIAMENTO»

    2.   FORME DI FINANZIAMENTO

    01

    Sovvenzione a fondo perduto

    02

    Sovvenzione rimborsabile

    03

    Sostegno mediante strumenti finanziari: capitale di rischio e capitale proprio o equivalente

    04

    Sostegno mediante strumenti finanziari: prestito o equivalente

    05

    Sostegno mediante strumenti finanziari: garanzia o equivalente

    06

    Sostegno mediante strumenti finanziari: bonifico dei tassi di interesse, bonifico sulla commissione di garanzia, supporto tecnico o equivalente

    07

    Premio


    TABELLA 3:   CODICI RELATIVI ALLA DIMENSIONE «TERRITORIO»

    3.   TIPO DI TERRITORIO

    01

    Grandi aree urbane (densamente popolate > 50 000 abitanti)

    02

    Piccole aree urbane (mediamente popolate > 5 000 abitanti)

    03

    Aree rurali (scarsamente popolate)

    04

    Macro area di cooperazione regionale

    05

    Cooperazione tra aree di programmi nazionali o regionali nel contesto nazionale

    06

    Cooperazione transnazionale FSE

    07

    Non pertinente


    TABELLA 4:   CODICI RELATIVI ALLA DIMENSIONE «MECCANISMI DI EROGAZIONE TERRITORIALE»

    4.   MECCANISMI DI EROGAZIONE TERRITORIALE

    01

    Investimento territoriale integrato - urbano

    02

    Altri approcci integrati allo sviluppo urbano sostenibile

    03

    Investimento territoriale integrato - altro

    04

    Altri approcci integrati allo sviluppo rurale sostenibile

    05

    Altri approcci integrati allo sviluppo urbano/rurale sostenibile

    06

    Iniziative di sviluppo locale realizzate dalla collettività

    07

    Non pertinente


    TABELLA 5:   CODICI RELATIVI ALLA DIMENSIONE «OBIETTIVO TEMATICO»

    5.   OBIETTIVO TEMATICO (FESR e Fondo di coesione)

    01

    Rafforzamento della ricerca, dello sviluppo tecnologico e dell'innovazione

    02

    Miglioramento dell'accesso alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonché dell'impiego e della qualità delle medesime

    03

    Promozione della competitività delle piccole e medie imprese

    04

    Sostegno alla transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori

    05

    Promozione dell'adattamento ai cambiamenti climatici, della prevenzione e della gestione dei rischi

    06

    Preservazione e tutela dell'ambiente e promozione dell'uso efficiente delle risorse

    07

    Promozione di sistemi di trasporto sostenibili ed eliminazione delle strozzature nelle principali infrastrutture di rete

    08

    Promozione dell'occupazione sostenibile e di qualità e sostegno alla mobilità dei lavoratori

    09

    Promozione dell'inclusione sociale e lotta alla povertà e a qualsiasi discriminazione

    10

    Investimento nell'istruzione, nella formazione e nella formazione professionale per sviluppare capacità e favorire l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita

    11

    Rafforzamento della capacità istituzionale delle autorità pubbliche e delle parti interessate e dell'efficienza della pubblica amministrazione

    12

    Non applicabile (esclusivamente assistenza tecnica)


    TABELLA 6:   CODICI RELATIVI ALLA DIMENSIONE «ATTIVITÀ ECONOMICA»

    6.   ATTIVITÀ ECONOMICA

    01

    Agricoltura e foreste

    02

    Pesca e acquacoltura

    03

    Industrie alimentari e delle bevande

    04

    Industrie tessili e dell'abbigliamento

    05

    Fabbricazione di mezzi di trasporto

    06

    Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica

    07

    Altre industrie manifatturiere non specificate

    08

    Edilizia

    09

    Industria estrattiva (compresa l'estrazione di materiali per la produzione di energia)

    10

    Energia elettrica, gas, vapore, acqua calda e aria condizionata

    11

    Approvvigionamento idrico, reti fognarie, attività di trattamento dei rifiuti e decontaminazione

    12

    Trasporti e stoccaggio

    13

    Azioni di informazione e comunicazione, comprese le telecomunicazioni, le attività dei servizi d'informazione, la programmazione informatica, la consulenza e le attività connesse

    14

    Commercio all'ingrosso e al dettaglio

    15

    Turismo, servizi di alloggio e di ristorazione

    16

    Attività finanziarie e assicurative

    17

    Attività immobiliari, noleggio e servizi alle imprese

    18

    Pubblica amministrazione

    19

    Istruzione

    20

    Attività dei servizi sanitari

    21

    Attività di assistenza sociale, servizi pubblici, sociali e personali

    22

    Attività connesse all'ambiente e ai cambiamenti climatici

    23

    Attività artistiche, di intrattenimento e divertimento, industrie creative

    24

    Altri servizi non specificati


    TABELLA 7:   CODICI RELATIVI ALLA DIMENSIONE «UBICAZIONE»

    7.   UBICAZIONE (2)

    Codice

    Ubicazione

     

    Codice della regione o dell'area in cui è ubicata o è effettuata l'operazione, come stabilito nella classificazione delle unità territoriali per la statistica (NUTS) che figura nell'allegato del regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (2)


    (1)  Limitatamente a investimenti collegati alla tutela ambientale o integrati dagli investimenti necessari per attenuarne o ridurne l'impatto negativo sull'ambiente.

    (2)  Regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) (GU L 154 del 21.6.2003, pag. 1).


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