Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014O0043

Indirizzo (UE) 2015/571 della Banca centrale europea, del 6 novembre 2014 , che modifica l'Indirizzo BCE/2014/15 relativo alle statistiche monetarie e finanziarie (BCE/2014/43)

GU L 93 del 9.4.2015, p. 82–102 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/01/2022; abrogato da 32021O0835

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2015/571/oj

9.4.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 93/82


INDIRIZZO (UE) 2015/571 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 6 novembre 2014

che modifica l'Indirizzo BCE/2014/15 relativo alle statistiche monetarie e finanziarie (BCE/2014/43)

Il Consiglio direttivo della Banca centrale europea,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare gli articoli 5.1, 12.1 e 14.3,

visto il Regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea (1),

vista la Direttiva del Consiglio 86/635/CEE dell'8 dicembre 1986 relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari (2),

visto l'Indirizzo BCE/2010/20 dell'11 novembre 2010 sul quadro giuridico per la rilevazione e la rendicontazione contabile e finanziaria nel Sistema europeo di banche centrali (3),

Considerando quanto segue:

(1)

È necessario aggiornare la compilazione di statistiche sull'emissione di titoli per tener conto degli aggiornamenti del Sistema europeo dei conti 2010, ed avviare nell'ambito di tale quadro la compilazione di statistiche sull'emissione di titoli da parte delle società veicolo finanziarie coinvolte in operazioni di cartolarizzazione («SV»).

(2)

È altresì necessario modificare gli obblighi di segnalazione per le operazioni di pagamento che coinvolgono istituzioni finanziarie non monetarie previsti nell'Indirizzo BCE/2014/15 (4), assicurando in tal modo l'appropriata registrazione di taluni strumenti e servizi di pagamento nazionali non espressamente richiamati o contemplati dalla Direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5).

HA ADOTTATO IL PRESENTE INDIRIZZO:

Articolo 1

Modifiche all'allegato II dell'Indirizzo BCE/2014/15

L'allegato II all'Indirizzo BCE/2014/15 è modificato come segue:

1.

la parte 12 è sostituita dal testo contenuto nell'allegato al presente Indirizzo;

2.

nella parte 16, la Tabella 3 è sostituita dalla seguente:

 

«Inviate

Ricevute

Voci per memoria

Numero di operazioni

Valore delle operazioni

Numero di operazioni

Valore delle operazioni

Operazioni secondo il tipo di strumento di pagamento

Bonifici

disposti elettronicamente

di cui:

 

 

 

 

disposti singolarmente

 

 

 

 

di cui:

 

 

 

 

Pagamenti elettronici basati su banking on line

Geo 1

Geo 1

Accrediti nei conti per semplice movimento contabile

Geo 0

Geo 0

Addebiti da conti per semplice movimento contabile

Geo 0

Geo 0

 

 

 

Rimesse di denaro

Geo 3

Geo 3

Geo 2

Geo 2

Operazioni tramite dispositivo di telecomunicazione, digitale o informatico

Geo 1

Geo 1

Geo 2

Geo 2

Altri servizi (non inclusi nella Direttiva sui servizi di pagamento)

Geo 4

Geo 4

—»

;

3.

nella parte 16, è aggiunta la seguente definizione:

«Altri servizi (non inclusi nella Direttiva sui servizi di pagamento) — servizi connessi a pagamenti diversi dai servizi definiti all'articolo 4, n. 3, della Direttiva 2007/64/CE.»

Articolo 2

Efficacia e attuazione

1.   Gli effetti del presente indirizzo decorrono dal giorno della notifica alle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro.

2.   Le banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro adottano le misure necessarie ad ottemperare all'Allegato 1 al presente Indirizzo e lo applicano a decorrere dalla data della sua adozione.

3.   Le banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro adottano le misure necessarie ad ottemperare all'articolo 1, paragrafo 2, del presente indirizzo e lo applicano a decorrere dal 1o gennaio 2015.

Articolo 3

Destinatari

Le banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro sono destinatarie del presente indirizzo.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 6 novembre 2014

Per il Consiglio direttivo della BCE

Il presidente della BCE

Mario DRAGHI


(1)  GU L 318 del 27.11.1998, pag. 8.

(2)  GU L 372 del 31.12.1986, pag. 1.

(3)  GU L 35 del 9.2.2011, pag. 31.

(4)  Indirizzo BCE/2014/15, del 4 aprile 2014, relativo alle statistiche monetarie e finanziarie (GU L 340 del 26.11.2014, pag. 1).

(5)  Direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 97/5/CE (GU L 319 del 5.12.2007, pag. 1).


ALLEGATO

«PARTE 12

Statistiche sulle emissioni di titoli

Sezione 1: Introduzione

Le statistiche relative alle emissioni di titoli per l'area dell'euro forniscono due degli aggregati principali:

l'insieme delle emissioni effettuate, in qualsiasi valuta, da residenti dell'area dell'euro, e

l'insieme delle emissioni effettuate in euro in tutto il mondo, sia a livello nazionale sia internazionale.

Una distinzione principale deve essere effettuata sulla base della residenza dell'emittente laddove le BCN dell'Eurosistema coprono collettivamente tutte le emissioni da parte dei residenti dell'area dell'euro (1). La Banca per i regolamenti internazionali (BRI) segnala le emissioni da parte del “resto del mondo” (RdM), facendo riferimento a tutti i residenti non appartenenti all'area dell'euro (ivi comprese le organizzazioni internazionali non residenti nell'area dell'euro).

Il prospetto qui di seguito sintetizza gli obblighi di segnalazione.

 

Emissioni di titoli

Da parte di residenti dell'area dell'euro

(ogni BCN segnalante sui residenti nazionali)

Da parte dei residenti del RdM

(BRI/BCN)

Stati membri non appartenenti all'area dell'euro

Altri paesi

In euro/denominazioni nazionali

Blocco A

Blocco B

In altre valute  (2)

Blocco C

Blocco D

non richiesto

Sezione 2: Obblighi di segnalazione

Tabella 1

Blocco A modulo di segnalazione per le BCN

 

EMITTENTI RESIDENTI NAZIONALI//EURO/DENOMINAZIONI NAZIONALI

Consistenze

Emissioni lorde

Rimborsi

Emissioni nette (4)

 

A1

A2

A3

A4

1.   TITOLI DI DEBITO A BREVE TERMINE  (3)

Totale

S1

S68

S135

S202

BCE/BCN

S2

S69

S136

S203

IFM diverse dalle banche centrali

S3

S70

S137

S204

AIF

S4

S71

S138

S205

di cui SV

S5

S72

S139

S206

Ausiliari finanziari

S6

S73

S140

S207

Istituzioni finanziarie captive

S7

S74

S141

S208

Imprese di assicurazione e fondi pensione

S8

S75

S142

S209

Società non finanziarie

S9

S76

S143

S210

Amministrazioni centrali

S10

S77

S144

S211

Amm.ni di Stati federati e amm.ni locali

S11

S78

S145

S212

Enti di previdenza e assistenza sociale

S12

S79

S146

S213

 

 

 

 

 

2.   TITOLI DI DEBITO A LUNGO TERMINE  (3)

Totale

S13

S80

S147

S214

BCE/BCN

S14

S81

S148

S215

IFM diverse dalle banche centrali

S15

S82

S149

S216

AIF

S16

S83

S150

S217

di cui SV

S17

S84

S151

S218

Ausiliari finanziari

S18

S85

S152

S219

Istituzioni finanziarie captive

S19

S86

S153

S220

Imprese di assicurazione e fondi pensione

S20

S87

S154

S221

Società non finanziarie

S21

S88

S155

S222

Amministrazioni centrali

S22

S89

S156

S223

Amm.ni di Stati federati e amm.ni locali

S23

S90

S157

S224

Enti di previdenza e assistenza sociale

S24

S91

S158

S225

 

 

 

 

 

2.1.   di cui emissioni a tasso fisso:

Totale

S25

S92

S159

S226

BCE/BCN

S26

S93

S160

S227

IFM diverse dalle banche centrali

S27

S94

S161

S228

AIF

S28

S95

S162

S229

di cui SV

S29

S96

S163

S230

Ausiliari finanziari

S30

S97

S164

S231

Istituzioni finanziarie captive

S31

S98

S165

S232

Imprese di assicurazione e fondi pensione

S32

S99

S166

S233

Società non finanziarie

S33

S100

S167

S234

Amministrazioni centrali

S34

S101

S168

S235

Amm.ni di Stati federati e amm.ni locali

S35

S102

S169

S236

Enti di previdenza e assistenza sociale

S36

S103

S170

S237

 

 

 

 

 

2.2.   di cui emissioni a tasso variabile:

Totale

S37

S104

S171

S238

BCE/BCN

S38

S105

S172

S239

IFM diverse dalle banche centrali

S39

S106

S173

S240

AIF

S40

S107

S174

S241

di cui SV

S41

S108

S175

S242

Ausiliari finanziari

S42

S109

S176

S243

Istituzioni finanziarie captive

S43

S110

S177

S244

Imprese di assicurazione e fondi pensione

S44

S111

S178

S245

Società non finanziarie

S45

S112

S179

S246

Amministrazioni centrali

S46

S113

S180

S247

Amm.ni di Stati federati e amm.ni locali

S47

S114

S181

S248

Enti di previdenza e assistenza sociale

S48

S115

S182

S249

 

 

 

 

 

2.3.   di cui obbligazioni prive di cedola:

Totale

S49

S116

S183

S250

BCE/BCN

S50

S117

S184

S251

IFM diverse dalle banche centrali

S51

S118

S185

S252

AIF

S52

S119

S186

S253

di cui SV

S53

S120

S187

S254

Ausiliari finanziari

S54

S121

S188

S255

Istituzioni finanziarie captive

S55

S122

S189

S256

Imprese di assicurazione e fondi pensione

S56

S123

S190

S257

Società non finanziarie

S57

S124

S191

S258

Amministrazioni centrali

S58

S125

S192

S259

Amm.ni di Stati federati e amm.ni locali

S59

S126

S193

S260

Enti di previdenza e assistenza sociale

S60

S127

S194

S261

 

 

 

 

 

3.   AZIONI QUOTATE  (5)

Totale

S61

S128

S195

S262

BCE/BCN

S62

S129

S196

S263

IFM diverse dalle banche centrali

S63

S130

S197

S264

AIF

S64

S131

S198

S265

Ausiliari finanziari

S65

S132

S199

S266

Imprese di assicurazione e fondi pensione

S66

S133

S200

S267

Società non finanziarie

S67

S134

S201

S268

 

 

 

 

 


Tabella 2

Blocco C modulo di segnalazione per le BCN

 

EMITTENTI RESIDENTI NAZIONALI/ALTRE VALUTE

Consistenze

Emissioni lorde

Rimborsi

Emissioni nette

 

C1

C2

C3

C4

4.   TITOLI DI DEBITO A BREVE TERMINE

Totale

S269

S335

S401

S467

BCE/BCN

S270

S336

S402

S468

IFM diverse dalle banche centrali

S271

S337

S403

S469

AIF

S272

S338

S404

S470

di cui SV

S273

S339

S405

S471

Ausiliari finanziari

S274

S340

S406

S472

Istituzioni finanziarie captive

S275

S341

S407

S473

Imprese di assicurazione e fondi pensione

S276

S342

S408

S474

Società non finanziarie

S277

S343

S409

S475

Amministrazioni centrali

S278

S344

S410

S476

Amm.ni di Stati federati e amm.ni locali

S279

S345

S411

S477

Enti di previdenza e assistenza sociale

S280

S346

S412

S478

 

 

 

 

 

5.   TITOLI DI DEBITO A LUNGO TERMINE

Totale

S281

S347

S413

S479

BCE/BCN

S282

S348

S414

S480

IFM diverse dalle banche centrali

S283

S349

S415

S481

AIF

S284

S350

S416

S482

di cui SV

S285

S351

S417

S483

Ausiliari finanziari

S286

S352

S418

S484

Istituzioni finanziarie captive

S287

S353

S419

S485

Imprese di assicurazione e fondi pensione

S288

S354

S420

S486

Società non finanziarie

S289

S355

S421

S487

Amministrazioni centrali

S290

S356

S422

S488

Amm.ni di Stati federati e amm.ni locali

S291

S357

S423

S489

Enti di previdenza e assistenza sociale

S292

S358

S424

S490

 

 

 

 

 

5.1.   di cui emissioni a tasso fisso:

Totale

S293

S359

S425

S491

BCE/BCN

S294

S360

S426

S492

IFM diverse dalle banche centrali

S295

S361

S427

S493

AIF

S296

S362

S428

S494

di cui SV

S297

S363

S429

S495

Ausiliari finanziari

S298

S364

S430

S496

Istituzioni finanziarie captive

S299

S365

S431

S497

Imprese di assicurazione e fondi pensione

S300

S366

S432

S498

Società non finanziarie

S301

S367

S433

S499

Amministrazioni centrali

S302

S368

S434

S500

Amm.ni di Stati federati e amm.ni locali

S303

S369

S435

S501

Enti di previdenza e assistenza sociale

S304

S370

S436

S502

 

 

 

 

 

5.2.   di cui emissioni a tasso variabile:

Totale

S305

S371

S437

S503

BCE/BCN

S306

S372

S438

S504

IFM diverse dalle banche centrali

S307

S373

S439

S505

AIF

S308

S374

S440

S506

di cui SV

S309

S375

S441

S507

Ausiliari finanziari

S310

S376

S442

S508

Istituzioni finanziarie captive

S311

S377

S443

S509

Imprese di assicurazione e fondi pensione

S312

S378

S444

S510

Società non finanziarie

S313

S379

S445

S511

Amministrazioni centrali

S314

S380

S446

S512

Amm.ni di Stati federati e amm.ni locali

S315

S381

S447

S513

Enti di previdenza e assistenza sociale

S316

S382

S448

S514

 

 

 

 

 

5.3.   di cui obbligazioni prive di cedola:

Totale

S317

S383

S449

S515

BCE/BCN

S318

S384

S450

S516

IFM diverse dalle banche centrali

S319

S385

S451

S517

AIF

S320

S386

S452

S518

Of which FVC

S321

S387

S453

S519

Financial auxiliaries

S322

S388

S454

S520

Captive financial institutions

S323

S389

S455

S521

Imprese di assicurazione e fondi pensione

S324

S390

S456

S522

Società non finanziarie

S325

S391

S457

S523

Amministrazioni centrali

S326

S392

S458

S524

Amm.ni di Stati federati e amm.ni locali

S327

S393

S459

S525

Enti di previdenza e assistenza sociale

S328

S394

S460

S526

 

 

 

 

 

6.   AZIONI QUOTATE

Totale

S329

S395

S461

S527

IFM diverse dalle banche centrali

S330

S396

S462

S528

AIF

S331

S397

S463

S529

Ausiliari finanziari

S332

S398

S464

S530

Imprese di assicurazione e fondi pensione

S333

S399

S465

S531

Società non finanziarie

S334

S400

S466

S532


Tabella 3

Blocco A voci per memoria modulo di segnalazione per le BCN

 

EMITTENTI RESIDENTI NAZIONALI//EURO/DENOMINAZIONI NAZIONALI

Consistenze

Emissioni lorde

Rimborsi

Emissioni nette

 

A1

A2

A3

A4

6.   AZIONI QUOTATE

Istituzioni finanziarie captive

S533

S544

S555

S566

 

 

 

 

 

7.   AZIONI NON QUOTATE

Totale

S534

S545

S556

S567

IFM diverse dalle banche centrali

S535

S546

S557

S568

AIF

S536

S547

S558

S569

Imprese di assicurazione e fondi pensione

S537

S548

S559

S570

Società non finanziarie

S538

S549

S560

S571

 

 

 

 

 

8.   ALTRE PARTECIPAZIONI

Totale

S539

S550

S561

S572

IFM diverse dalle banche centrali

S540

S551

S562

S573

AIF

S541

S552

S563

S574

Imprese di assicurazione e fondi pensione

S542

S553

S564

S575

Società non finanziarie

S543

S554

S565

S576

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.   Residenza dell'emittente

Le emissioni effettuate da società controllate di proprietà di non residenti del paese segnalante, operanti nel territorio economico di tale paese, devono essere classificate come emissioni effettuate da unità residenti del paese segnalante.

Sono parimenti considerate emissioni di unità residenti le emissioni effettuate dalle sedi centrali di unità situate nel territorio economico del paese segnalante e che operano a livello internazionale. Le emissioni effettuate da sedi centrali o da società controllate situate fuori del territorio economico del paese segnalante, benché di proprietà di residenti di tale paese, devono essere considerate emissioni effettuate da non residenti. Per esempio, le emissioni effettuate dalla Volkswagen Brasile sono considerate come effettuate da unità residenti in Brasile e non nel territorio del paese segnalante. In assenza di una dimensione fisica di un'impresa, la sua residenza è determinata con riferimento al territorio economico in cui vige l'ordinamento giuridico in base al quale l'impresa è costituita in società o registrata (6).

Onde evitare un doppio conteggio o lacune, la segnalazione delle emissioni effettuate da società a destinazione specifica (SDS, special purpose entities) deve avvenire bilateralmente, tra i soggetti segnalanti interessati. Non la BRI ma le BCN devono segnalare le emissioni effettuate da società a destinazione specifica (SDS) che soddisfano i criteri di residenza del SEC 2010 e che sono classificate come residenti dell'area dell'euro.

2.   Disaggregazione settoriale degli emittenti

Le emissioni devono essere classificate in base al settore che contrae la passività per i titoli emessi. La classificazione settoriale prevede i seguenti dodici tipi di emittenti:

BCE/BCN,

Altre IFM,

AIF,

di cui società veicolo finanziarie coinvolte in operazioni di cartolarizzazione,

ausiliari finanziari,

istituzioni finanziarie captive,

imprese di assicurazione e fondi pensione (7),

società non finanziarie,

amministrazioni centrali,

amministrazioni di Stati federati e amministrazioni locali,

enti di previdenza e assistenza sociale,

istituzioni internazionali.

I titoli emessi tramite società a destinazione specifica (SDS), in cui la passività relativa all'emissione è contratta in ultima istanza non dalla SDS ma dalla società madre, devono essere attribuiti a quest'ultima e non alla SDS. Per esempio, le emissioni della SDS “AJAX Electronics”, società non finanziaria situata nel paese dell'area dell'euro “paese A”, dovrebbero essere attribuiti al settore delle società non finanziarie e segnalate dal paese A. La SDS e la società madre devono tuttavia essere residenti nello stesso paese. Pertanto, se la società madre non è un residente del paese segnalante, la SDS deve essere considerata un'unità residente fittizia di tale paese e il settore di emissione deve essere allineato con la funzione economica della SDS. Per esempio, se la “ACME Motors” fosse una società non finanziaria che produce automobili residente in Giappone e la “ACME Motor Finance” fosse una società controllata residente nel paese dell'area dell'euro “paese B”, le emissioni di ACME Motor Finance dovrebbero essere attribuite al settore delle istituzioni finanziarie captive del paese B, poiché la società madre ACME Motors non è residente nello stesso paese. Unica eccezione è l'ipotesi di SDS possedute da amministrazioni pubbliche, nel qual caso il titolo è registrato come emesso dall'amministrazione pubblica del paese dell'entità madre. (8)

Una società pubblica che viene privatizzata mediante emissione di azioni quotate deve essere assegnata al settore delle società non finanziarie. Analogamente, un ente creditizio (EC) pubblico che viene privatizzato deve essere assegnato al settore delle IFM diverse dalle banche centrali. Le emissioni da parte di famiglie o istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie devono essere classificate nel settore delle società non finanziarie.

3.   Scadenza delle emissioni

Titoli di debito a breve termine si definiscono i titoli con scadenza originaria pari o inferiore a un anno, anche se emessi nell'ambito di programmi di finanziamento a più lungo termine.

Titoli di debito a lungo termine si definiscono i titoli con scadenza originaria superiore a un anno. Sono classificate a lungo termine le emissioni con scadenze non fisse, se all'ultima di tali scadenze manca più di un anno, e quelle con scadenza indefinita.

Non è necessario considerare la fascia di scadenza a due anni, come nelle statistiche sui dati di bilancio delle IFM.

4.   Classificazione dei titoli di debito a lungo termine in base al tasso di interesse

I titoli di debito a lungo termine si dividono in:

 

Titoli di debito a tasso fisso, ossia titoli di debito che sono emessi e rimborsati alla pari e titoli di debito emessi sotto la pari o rimborsati con un premio rispetto al loro valore nominale.

 

Titoli di debito a tasso variabile, ossia titoli di debito in cui la cedola e/o il capitale principale sono correlati ad un indice generale di prezzi per beni o servizi (come l'indice dei prezzi al consumo), ad un tasso di interesse, o al prezzo di un'attività che risulti in una cedola nominale variabile per tutta la durata dell'emissione. Ai fini delle statistiche sulle emissioni di titoli, i titoli di debito a tasso misto sono classificati come titoli di debito a tasso variabile (9).

 

Obbligazioni zero coupon emesse sotto la pari, ossia strumenti che non prevedono pagamenti di interessi e sono emesse con un considerevole sconto rispetto al valore nominale. La maggior parte dello sconto rappresenta l'equivalente degli interessi maturati nel periodo di durata dell'obbligazione.

5.   Classificazione delle emissioni

L'analisi delle emissioni avviene con riferimento a due ampi raggruppamenti: a) titoli di debito (10), e b) azioni quotate (11). I titoli emessi attraverso collocamenti privati sono inclusi nella misura del possibile. I titoli del mercato monetario sono inclusi in maniera indistinta come parte dei titoli di debito. Azioni non quotate (12) e altre partecipazioni (13) possono essere segnalate su base volontaria come due voci per memoria separate. Le quote/partecipazioni emesse da fondi comuni monetari e altri fondi di investimento sono escluse.

Il seguente è un elenco non esaustivo di strumenti compresi nelle statistiche sulle emissioni di titoli:

a)

Titoli di debito

i)

Titoli di debito a breve termine

Sono inclusi quanto meno i seguenti strumenti.

Buoni del Tesoro e altri titoli a breve termine emessi dalle amministrazioni pubbliche.

Titoli negoziabili a breve termine emessi da società finanziarie e non finanziarie. Una varietà di termini sono utilizzati per tali titoli, inclusi: carta commerciale, cambiali commerciali, pagherò cambiari, tratte, vaglia cambiari e certificati di deposito.

Titoli a breve termine emessi nell'ambito di un programma di emissione di titoli sottoscritti a lungo termine.

Accettazioni bancarie.

ii)

Titoli di debito a lungo termine

Sono inclusi quanto meno i seguenti strumenti, a titolo di esempio.

Titoli al portatore.

Obbligazioni subordinate.

Titoli con scadenze opzionali, l'ultima delle quali è superiore ad un anno:

Titoli senza data di scadenza o perpetui.

Titoli a tasso variabile.

Titoli convertibili.

Obbligazioni garantite.

Titoli indicizzati, il cui valore è correlato a un indice dei prezzi, al prezzo di un bene o a un indice del tasso di cambio.

Obbligazioni fortemente scontate (deep-discounted bonds), che presentano pagamenti di cedola esigui e sono emessi con uno sconto rispetto al valore facciale.

Obbligazioni zero coupon.

Euro obbligazioni.

Obbligazioni globali.

Obbligazioni emesse privatamente.

Titoli derivanti dalla conversione di prestiti.

Prestiti divenuti negoziabili di fatto.

Obbligazioni e capitale di prestito convertibili in azioni, siano esse della società emittente o di altra società, fintanto che non sono convertiti. Laddove separabile dall'obbligazione sottostante, è esclusa l'opzione della conversione, che è considerata essere un derivato finanziario.

Azioni e titoli che danno diritto a un reddito fisso ma non prevedono la partecipazione alla distribuzione del valore residuo di una società in caso di liquidazione, comprese le azioni privilegiate, nella misura in cui non è prevista la distribuzione del valore residuo di liquidazione.

Attività finanziarie emesse nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione di prestiti, di crediti ipotecari, di debiti inerenti all'utilizzo di carte di credito, di conti attivi e di altre attività.

I seguenti strumenti sono esclusi:

operazioni in titoli facenti parte di operazioni di pronti contro termine,

emissioni di titoli non negoziabili,

prestiti non negoziabili.

b)

Azioni quotate

Le azioni quotate comprendono i seguenti strumenti.

Quote di capitale emesse da società per azioni.

Quote rimborsate in società per azioni.

Quote di dividendi emesse da società per azioni.

Azioni privilegiate che prevedono la partecipazione alla distribuzione del valore residuo in sede di liquidazione di una società. Tali azioni possono essere quotate o meno in una borsa riconosciuta.

Collocamenti di emissioni fra investitori privati, laddove possibile.

Se una società è privatizzata e il governo conserva parte delle azioni mentre la restante parte è quotata su un mercato regolamentato, l'intero valore del capitale della società è registrato come consistenze delle azioni quotate, dato che, almeno in via potenziale, tutte le azioni della società possono essere scambiate in qualsiasi momento al valore di mercato. Lo stesso principio si applica nell'ipotesi in cui parte delle azioni sia venduta a grandi investitori e solo la parte residua, ossia il flottante libero, sia negoziata in borsa.

Le azioni quotate non comprendono:

azioni offerte in vendita ma non sottoscritte in sede di emissione,

obbligazioni e capitale di prestito convertibili in azioni, che rientrano nella categoria una volta convertite in azioni,

le quote sottoscritte dagli accomandatari nelle società in accomandita,

partecipazioni delle amministrazioni pubbliche al capitale delle organizzazioni internazionali aventi la forma giuridica di società per azioni,

emissioni di azioni gratuite solo al momento dell'emissione e le emissioni frazionate. Le azioni gratuite e quelle frazionate sono tuttavia incluse in modo indifferenziato nella consistenza totale delle azioni quotate.

6.   Valuta di emissione

Le obbligazioni a duplice denominazione devono essere classificate in base alla valuta di denominazione dell'obbligazione. Le obbligazioni a duplice denominazione sono definite come obbligazioni per le quali il rimborso o il pagamento della cedola è previsto che avvenga in valuta diversa da quella di denominazione dell'obbligazione. Nel caso in cui un'obbligazione globale sia emessa in più di una valuta, ogni frazione è segnalata come un'emissione distinta, in base alla valuta di emissione. Nel caso di emissioni denominate in due valute, ad esempio il 70 % in euro e il 30 % in dollaro statunitense, le componenti pertinenti dell'emissione devono essere segnalate distintamente laddove possibile in base alla valuta in cui sono denominate. Di conseguenza, nell'esempio qui fornito, il 70 % dell'emissione deve essere segnalato come emissioni in euro/denominazioni nazionali (14) e il 30 % come emissioni in altre valute. Laddove non sia possibile segnalare separatamente le componenti di un'emissione, l'effettiva disaggregazione effettuata dal paese segnalante deve essere indicata nelle note esplicative nazionali.

7.   Momento di registrazione dell'emissione

Un'emissione si ritiene avvenuta quando l'emittente riceve il pagamento, non quando il consorzio di sottoscrittori assume l'impegno.

8.   Riconciliazione di consistenze e flussi

Le BCN devono trasmettere informazioni sulle consistenze, sulle emissioni lorde, sui rimborsi e sulle emissioni nette di titoli di debito a breve e lungo termine, nonché su azioni quotate.

Il prospetto qui di seguito illustra il rapporto tra consistenze e flussi (ossia emissioni lorde, rimborsi ed emissioni nette). Di fatto, il rapporto è più complesso di quello raffigurato a causa delle variazioni dei prezzi e delle parità di cambio, del reinvestimento degli interessi (maturati), di riclassificazioni, revisioni e altri aggiustamenti.

i)

Consistenze alla fine del periodo di segnalazione

Consistenze alla fine del periodo di segnalazione precedente

+

Emissioni lorde durante il periodo di segnalazione

Rimborsi durante il periodo di segnalazione

+

Riclassificazioni e altre variazioni

ii)

Consistenze alla fine del periodo di segnalazione

Consistenze alla fine del periodo di segnalazione precedente

+

Emissioni nette durante il periodo di segnalazione

 

 

+

Riclassificazioni e altre variazioni

a)   Emissioni lorde

Le emissioni lorde durante il periodo di segnalazione devono comprendere tutte le operazioni di emissione di titoli di debito e di azioni quotate nelle quali l'emittente vende titoli a pronti di nuova costituzione. La categoria riguarda la regolare creazione di nuovi strumenti. L'emissione si considera effettuata nel momento in cui avviene il pagamento; la registrazione delle emissioni deve pertanto rispecchiare il più possibile i tempi di pagamento.

Per le azioni quotate, le emissioni lorde comprendono le azioni di nuova emissione che sono emesse per corrispettivo da società che si quotano in borsa per la prima volta, quelle di società di nuova costituzione, o di società private che si trasformano in pubbliche. Le emissioni lorde comprendono anche le azioni di nuova emissione che sono emesse per corrispettivo durante la privatizzazione di società pubbliche nel momento in cui le loro azioni sono quotate in una borsa valori. Devono essere escluse invece le emissioni di azioni gratuite (15). Le emissioni lorde non devono essere segnalate nel caso in cui una società viene quotata in borsa ma non vi è aumento di nuovo capitale.

Le emissioni lorde e i rimborsi segnalati non comprendono lo scambio o il trasferimento di titoli esistenti in sede di acquisizioni e fusioni di società (16), ad eccezione di nuovi strumenti che siano creati ed emessi dietro corrispettivo da un'entità residente nell'area dell'euro.

Le emissioni di titoli che in seguito possono essere convertiti in altri strumenti devono essere registrate come emissioni dei titoli della categoria originaria; al momento della conversione, essi devono essere registrati come rimborsati con un identico ammontare e poi registrati come emissione lorda in una nuova categoria (17).

b)   Rimborsi

Per rimborsi durante il periodo di segnalazione si intendono tutte le operazioni di riacquisto, da parte dell'emittente, dei titoli di debito e delle azioni quotate, per le quali l'investitore riceve un corrispettivo a pronti. Rientrano inoltre nei rimborsi la regolare cancellazione degli strumenti e il rimborso dei titoli di debito alla rispettiva data di scadenza o in via anticipata. Il riacquisto di azioni proprie rientra nei rimborsi se la società in questione o riacquista tutte le proprie azioni per contanti prima della modifica della sua forma giuridica, o riacquista parte delle proprie azioni e successivamente le annulla, dando luogo ad una riduzione di capitale. Queste operazioni non sono considerate come rientranti nei rimborsi se costituiscono un investimento in azioni proprie da parte di una società (18).

I rimborsi non devono essere segnalati in caso di unica cancellazione dal listino di una borsa valori.

c)   Emissioni nette

Per emissioni nette si intende la differenza tra il totale delle emissioni lorde e tutti i rimborsi avvenuti durante il periodo di segnalazione.

Le consistenze delle azioni quotate devono riguardare il valore di mercato di tutte le azioni quotate delle entità residenti. Le consistenze delle azioni quotate segnalate da un paese dell'area dell'euro possono quindi aumentare o diminuire in seguito al trasferimento di un'entità quotata. Questo si applica anche in caso di una acquisizione o fusione in cui nessuno strumento è creato ed emesso in contanti e/o rimborsato in contanti e cancellato. Per evitare il doppio o mancato conteggio per i titoli di debito e per le azioni quotate in caso di trasferimento di un emittente in un altro paese di residenza, le BCN interessate devono coordinare bilateralmente il periodo di segnalazione dell'evento.

9.   Valutazione

La valutazione di un'emissione di titoli consta di una componente di prezzo e, laddove un'emissione sia denominata in una valuta diversa da quella di segnalazione, di una componente relativa al tasso di cambio.

Le BCN devono segnalare i titoli di debito a breve termine al valore facciale (19) e le azioni quotate al valore di mercato. Nel caso dei titoli di debito a lungo termine metodi distinti possono essere usati per la valutazione in base al tipo di tasso di interesse, cosicché al totale potrebbe applicarsi una valutazione mista. Le emissioni di titoli a tasso fisso e a tasso variabile, ad esempio, sono solitamente valutate al valore facciale, mentre le obbligazioni prive di cedole sono valutate al valore nominale. L'ammontare delle obbligazioni prive di cedole è generalmente esiguo, ed è per questo che nella lista dei codici non è previsto un valore per la valutazione di tipo misto; l'importo totale dei titoli di debito a lungo termine è segnalato al valore facciale. Nei casi in cui il fenomeno sia di entità rilevante, si utilizza il valore “Z” per “non specificato”. In genere, nelle situazioni in cui avviene una valutazione mista, la BCN fornisce dettagli a livello degli attributi secondo gli attributi nell'allegato III.

a)

Valutazione del prezzo

Le consistenze e i flussi di azioni quotate devono essere segnalati al valore di mercato.

Un'eccezione alla registrazione di consistenze e flussi dei titoli di debito al valore facciale è prevista per i deep discounted bond e le obbligazioni prive di cedola, per le quali le consistenze e le emissioni lorde sono registrate al valore nominale, ossia il prezzo scontato al momento dell'emissione più l'interesse maturato e i rimborsi al valore facciale alla scadenza. Il valore nominale delle consistenze delle obbligazioni prive di cedola può essere calcolato come evidenziato di seguito.

Formula

dove

A

=

valore nominale = importo effettivamente pagato e interessi maturati

E

=

prezzo scontato al momento dell'emissione (importo pagato al momento dell'emissione)

P

=

valore facciale (ripagato alla fine della scadenza)

T

=

periodo dalla data di emissione alla scadenza (in giorni)

t

=

periodo trascorso dalla data di emissione (in giorni)

Ci potrebbero essere talune differenze tra i paesi in materia di procedure di valutazione del prezzo.

La valutazione del prezzo prevista dal SEC 2010 in base alla quale, per i titoli di debito e le azioni, i flussi sono registrati al valore di transazione e le consistenze al valore di mercato, non si applica in questo contesto.

Nel caso dei deep discounted bond e delle obbligazioni prive di cedola, le BCN segnalanti devono calcolare, laddove possibile, gli interessi maturati.

b)

Valuta di segnalazione e valutazione del tasso di cambio

Le BCN devono segnalare alla BCE tutti i dati espressi in euro, comprese le serie storiche. Per la conversione in euro dei titoli emessi da residenti nazionali in altre valute (blocco C) (20), le BCN devono seguire il più possibile i principi di valutazione del tasso di cambio basati sul SEC 2010 (21), come di seguito riportato.

i)

Le consistenze devono essere convertite in euro/denominazioni nazionali al tasso di cambio medio di mercato vigente alla fine del periodo di segnalazione, ossia alla chiusura degli uffici dell'ultimo giorno lavorativo del periodo di segnalazione.

ii)

Le emissioni lorde e i rimborsi devono essere convertiti in euro/denominazioni nazionali al tasso di cambio medio di mercato vigente alla data di pagamento. Qualora non sia possibile individuare l'esatto tasso di cambio da applicare per la conversione, si deve utilizzare quello vigente alla data più prossima a quella di pagamento.

10.   Coerenza concettuale

Le statistiche in materia di emissioni di titoli e quelle relative ai dati di bilancio delle IFM sono tra loro collegate per quanto concerne le emissioni di strumenti negoziabili da parte delle IFM. Esiste coerenza concettuale circa gli strumenti segnalati e le IFM che li emettono, così come in relazione alla classificazione degli strumenti per fascia di scadenza e alla disaggregazione per valuta. Vi sono differenze nei principi di valutazione, in relazione ai titoli di debito, perché le statistiche relative alle emissioni di titoli utilizzano il valore facciale mentre quelle relative ai dati di bilancio delle IFM utilizzano il valore di mercato. Ma a parte le differenze di valutazione, e la compensazione delle proprie disponibilità in titoli sul bilancio delle IFM per ciascun paese, la consistenza dei titoli emessi dalle IFM e segnalati ai fini delle statistiche sulle emissioni di titoli corrisponde alla voce 11 (“titoli di debito emessi”) del bilancio delle IFM, sezione del passivo. I titoli di debito a breve termine, come definiti ai fini delle statistiche sulle emissioni di titoli, corrispondono ai titoli di debito emessi con scadenza fino a un anno. I titoli di debito a lungo termine, come definiti ai fini delle statistiche sulle emissioni di titoli, sono pari ai titoli di debito emessi con scadenza oltre un anno e fino a due anni più i titoli di debito emessi con scadenza oltre due anni.

Le BCN devono verificare la copertura delle statistiche sulle emissioni di titoli e quelle relative alle voci di bilancio delle IFM, e segnalare alla BCE eventuali discrepanze concettuali. Sono tre i controlli di coerenza eseguiti sui titoli emessi: a) da BCN in euro/denominazioni nazionali; e b) da IFM diverse dalla banche centrali in euro/denominazioni nazionali; e c) da IFM diverse dalla banche centrali in altre valute. Discrepanze concettuali potrebbero emergere, considerato che le statistiche sulle emissioni di titoli e quelle sul bilancio delle IFM sono ricavate da sistemi di segnalazione nazionali destinati a fini diversi.

11.   Dati da fornire

Ogni paese è tenuto a fornire dati statistici per ogni serie temporale di pertinenza. Se una particolare voce non è pertinente per un determinato paese, le BCN devono informare tempestivamente la BCE per iscritto fornendo le relative spiegazioni. Se il fenomeno da segnalare non esiste, le BCN possono essere temporaneamente esentate dalla segnalazione di una serie temporale. Le BCN devono informare anche di tale eventualità e di altre variazioni rispetto al sistema di segnalazione descritto nell'allegato III. Esse devono informare la BCE anche quando sono inviate revisioni di dati, con le relative spiegazioni circa la loro natura.

Sezione 3: Note esplicative nazionali

Ogni BCN deve presentare una relazione in cui descrive i dati forniti in questo contesto. La relazione deve vertere sugli argomenti sotto descritti e ricalcare il più possibile il formato proposto. Le BCN devono fornire informazioni supplementari sui casi in cui i dati segnalati non sono conformi al presente indirizzo o non sono stati forniti, e sui motivi di tale evenienza. La relazione non deve essere presentata posteriormente rispetto alla segnalazione dei dati.

1.   Fonti dei dati/sistema di raccolta dei dati: si devono fornire particolari circa le fonti utilizzate per la compilazione delle statistiche relative alle emissioni di titoli: fonti amministrative per le emissioni di amministrazioni pubbliche, segnalazioni dirette delle IFM e altre istituzioni, giornali, fornitori di dati quali la International Financial Review ecc. Le BCN devono indicare se i dati sono raccolti e memorizzati per ogni singola emissione, e i criteri utilizzati. In alternativa, le BCN devono indicare se i dati sono raccolti e memorizzati senza fare distinzione tra emissioni, sotto forma di ammontari emessi da singoli emittenti nel corso del periodo di segnalazione, come nel caso dei sistemi di raccolta diretta. Nella segnalazione diretta, le BCN devono fornire informazioni sui criteri adottati per individuare il soggetto segnalante e i dati da fornire.

2.   Procedure di compilazione: deve essere fornita una descrizione succinta del metodo utilizzato per la compilazione dei dati, ad esempio sotto forma di dati aggregati delle singole emissioni, o sulla presentazione delle serie temporali esistenti, pubblicate o no.

3.   Residenza dell'emittente: le BCN devono specificare se è possibile applicare integralmente, nella classificazione delle emissioni, la definizione di residenza del SEC 2010 (e del FMI) e, ove ciò non sia possibile o solo in parte possibile, le BCN devono fornire delucidazioni esaurienti sui criteri effettivamente utilizzati.

4.   Disaggregazione settoriale degli emittenti: le BCN devono indicare scostamenti dalla classificazione degli emittenti quale figurante nella disaggregazione settoriale definita nella sezione 2 punto 2. Le note devono spiegare gli scostamenti individuati nonché eventuali casi dubbi.

5.   Valuta di emissione: qualora non sia possibile individuare separatamente le valute di un'emissione, le BCN devono spiegare gli scostamenti rispetto alle normative. Inoltre, le BCN che non sono in grado di fare distinzione tra emissioni in valuta locale, in altre denominazioni nazionali dell'euro e in altre valute, devono indicare in che modo le singole emissioni sono state classificate, nonché l'ammontare totale delle emissioni che non sono state correttamente classificate, onde illustrare l'entità della distorsione.

6.   Classificazione delle emissioni: le BCN devono fornire informazioni complete sulla tipologia di titoli oggetto dei dati nazionali, comprese le relative condizioni nazionali di emissione. Se è noto che la copertura è parziale, le BCN devono spiegare le lacune esistenti. In particolare, le BCN devono fornire le informazioni elencate di seguito.

—   Collocamenti privati: le BCN devono indicare se sono o meno inseriti nei dati segnalati.

—   Accettazioni bancarie: se sono negoziabili e inserite nei dati segnalati, tra i titoli di debito a breve termine, la BCN segnalante deve specificare, nelle note esplicative nazionali, le procedure nazionali per la registrazione di questi strumenti e la loro natura.

—   Azioni quotate: le BCN devono indicare se i dati segnalati comprendono azioni o altre partecipazioni non quotate, con una stima dell'ammontare di azioni e/o altre partecipazioni non quotate per illustrare l'entità della distorsione. Le BCN devono indicare, nelle note esplicative nazionali, eventuali lacune note nella copertura delle azioni quotate.

7.   Analisi dei titoli di debito a lungo termine sotto il profilo della tipologia degli strumenti: se la somma di obbligazioni a tasso fisso, obbligazioni a tasso variabile e obbligazioni prive di cedole non corrisponde al totale dei titoli di debito a lungo termine, le BCN devono indicare la tipologia e l'ammontare dei titoli a lungo termine per i quali tale disaggregazione non è disponibile.

8.   Scadenza delle emissioni: se non si può seguire una rigorosa applicazione delle definizioni di titolo di debito a breve e a lungo termine, le BCN devono indicare dove sono gli scostamenti rispetto alla norma.

9.   Rimborsi: le BCN devono specificare in che modo hanno raccolto le informazioni relative ai rimborsi e se si tratta di segnalazioni dirette o se sono calcolate per differenza.

10.   Valutazione del prezzo: le BCN devono indicare in modo dettagliato, nelle note esplicative nazionali, il metodo utilizzato per valutare a) titoli di debito a breve termine; b) titoli di debito a lungo termine; c) obbligazioni sotto la pari; e d) azioni quotate. Si deve spiegare qualsiasi criterio di valutazione che sia diverso tra le consistenze e i flussi.

11.   Frequenza, tempestività e fascia temporale di segnalazione: le BCN devono specificare la misura in cui i dati compilati per ogni segnalazione sono stati forniti conformemente ai requisiti degli utenti, ossia, se i dati mensili sono trasmessi entro un termine di cinque settimane. Si deve indicare anche l'estensione delle serie temporali fornite, e si devono segnalare eventuali discontinuità nelle stesse, ad esempio discontinuità nella copertura dei titoli.

12.   Revisioni: le BCN devono fornire, per qualsiasi revisione, una spiegazione succinta, chiarendone i motivi e l'entità.

13.   Stima della copertura delle emissioni effettuate da residenti nazionali, suddivise per strumento: le BCN devono fornire stime nazionali della copertura delle emissioni effettuate da residenti nazionali, per ciascuna categoria, cioè titoli a breve termine, titoli a lungo termine, azioni quotate, in valuta locale, in altre denominazioni nazionali dell'euro compreso l'ECU, e in altre valute secondo la tabella qui di seguito. Il dato stimato della “copertura in %” deve indicare la quota di titoli coperti per ogni categoria di strumento, in percentuale del totale delle emissioni, e deve essere segnalato per ogni singola voce, secondo le istruzioni. Brevi descrizioni possono figurare nelle “osservazioni”. Le BCN devono indicare inoltre eventuali variazioni di copertura a seguito dell'adesione all'unione monetaria.

 

Copertura in %:

Commenti:

Emissioni in euro/denominazioni nazionali

Denominazione locale

STS

 

 

LTS

 

 

QUS

 

 

Euro/altre denominazioni nazionali dell'euro compreso l'ECU

STS

 

 

LTS

 

 

In altre valute

STS

 

 

LTS

 

 

STS

=

titoli di debito a breve termine.

LTS

=

titoli di debito a lungo termine.

QUS

=

azioni quotate.

Sezione 4 Obblighi di segnalazione per la Banca dei regolamenti internazionali

Gli obblighi di segnalazione per la BRI seguono gli stessi principi di quelli per le BCN delineati nelle sezioni 1-3, ad eccezione dei seguenti aspetti:

Tabella 4

Blocco B Modulo di segnalazione per la BRI

 

EMITTENTI RESIDENTI RDM/EURO/DENOMINAZIONI NAZIONALI

Consistenze

Emissioni lorde

Rimborsi

 

B1

B2

B3

9.   TITOLI DI DEBITO A BREVE TERMINE

Totale

S577

S642

S707

BCN

S578

S643

S708

IFM diverse dalle banche centrali

S579

S644

S709

AIF

S580

S645

S710

di cui SV

S581

S646

S711

Ausiliari finanziari

S582

S647

S712

Istituzioni finanziarie captive

S583

S648

S713

Imprese di assicurazione e fondi pensione

S584

S649

S714

Società non finanziarie

S585

S650

S715

Amministrazioni centrali

S586

S651

S716

Amministrazioni di Stati federati e amministrazioni locali

S587

S652

S717

Enti di previdenza e assistenza sociale

S588

S653

S718

Organizzazioni internazionali

S589

S654

S719

 

 

 

 

10.   TITOLI DI DEBITO A LUNGO TERMINE

Totale

S590

S655

S720

BCN

S591

S656

S721

IFM diverse dalle banche centrali

S592

S657

S722

AIF

S593

S658

S723

di cui SV

S594

S659

S724

Ausiliari finanziari

S595

S660

S725

Istituzioni finanziarie captive

S596

S661

S726

Imprese di assicurazione e fondi pensione

S597

S662

S727

Società non finanziarie

S598

S663

S728

Amministrazioni centrali

S599

S664

S729

Amministrazioni di Stati federati e amministrazioni locali

S600

S665

S730

Enti di previdenza e assistenza sociale

S601

S666

S731

Organizzazioni internazionali

S602

S667

S732

 

 

 

 

10.1.   di cui emissioni a tasso fisso:

Totale

S603

S668

S733

BCN

S604

S669

S734

IFM diverse dalle banche centrali

S605

S670

S735

AIF

S606

S671

S736

di cui SV

S607

S672

S737

Ausiliari finanziari

S608

S673

S738

Istituzioni finanziarie captive

S609

S674

S739

Imprese di assicurazione e fondi pensione

S610

S675

S740

Società non finanziarie

S611

S676

S741

Amministrazioni centrali

S612

S677

S742

Amministrazioni di Stati federati e amministrazioni locali

S613

S678

S743

Enti di previdenza e assistenza sociale

S614

S679

S744

Organizzazioni internazionali

S615

S680

S745

 

 

 

 

10.2.   di cui emissioni a tasso variabile:

Totale

S616

S681

S746

BCN

S617

S682

S747

IFM diverse dalle banche centrali

S618

S683

S748

AIF

S619

S684

S749

di cui SV

S620

S685

S750

Ausiliari finanziari

S621

S686

S751

Istituzioni finanziarie captive

S622

S687

S752

Imprese di assicurazione e fondi pensione

S623

S688

S753

Società non finanziarie

S624

S689

S754

Amministrazioni centrali

S625

S690

S755

Amministrazioni di Stati federati e amministrazioni locali

S626

S691

S756

Enti di previdenza e assistenza sociale

S627

S692

S757

Organizzazioni internazionali

S628

S693

S758

 

 

 

 

10.3.   di cui obbligazioni prive di cedola:

Totale

S629

S694

S759

BCN

S630

S695

S760

IFM diverse dalle banche centrali

S631

S696

S761

AIF

S632

S697

S762

di cui SV

S633

S698

S763

Ausiliari finanziari

S634

S699

S764

Istituzioni finanziarie captive

S635

S700

S765

Imprese di assicurazione e fondi pensione

S636

S701

S766

Società non finanziarie

S637

S702

S767

Amministrazioni centrali

S638

S703

S768

Amministrazioni di Stati federati e amministrazioni locali

S639

S704

S769

Enti di previdenza e assistenza sociale

S640

S705

S770

Organizzazioni internazionali

S641

S706

S771

 

 

 

 

Scadenza delle emissioni

In relazione alla scadenza, la BRI considera strumenti a breve termine tutta la carta commerciale in euro (CCE) e le altre obbligazioni in euro emesse nell'ambito di un programma a breve termine, mentre considera strumenti a lungo termine tutti quelli emessi nell'ambito di un programma a lungo termine, a prescindere dalla scadenza originaria.

Disaggregazione settoriale degli emittenti

Per la disaggregazione in settori, la BRI si basa sul raccordo sotto illustrato fra i settori del suo database e quelli previsti nei moduli di segnalazione.

Disaggregazione settoriale del database BRI

 

Classificazione nei moduli di segnalazione

Banca centrale

BCN e BCE

Banche commerciali

IFM

AIF

AIF

Amministrazioni centrali

Amministrazioni centrali

Altre amministrazioni

Enti statali

Amministrazioni di Stati federati e amministrazioni locali

Società

Società non finanziarie

Istituzioni internazionali

Istituzioni internazionali (RdM)

Classificazione delle emissioni

I seguenti strumenti contenuti nel database della BRI sono classificati come titoli di debito nelle statistiche sulle emissioni di titoli:

certificati di deposito,

carta commerciale,

buoni del Tesoro,

obbligazioni,

carta commerciale in euro (CCE),

titoli a medio termine,

altri titoli a breve termine.

Valutazione

Le regole di valutazione attualmente applicate dalla BRI sono: valore facciale per i titoli di debito e prezzo di emissione per le azioni quotate.

La BRI segnala alla BCE tutte le emissioni effettuate in euro/denominazioni nazionali da residenti del RdM (blocco B) in dollaro statunitense, sulla base dei tassi di cambio di fine periodo per le consistenze, e sulla base dei tassi di cambio medi del periodo per le emissioni e per i rimborsi. La BCE converte tutti i dati in euro usando lo stesso principio applicato inizialmente dalla BRI. Per i periodi anteriori al 1o gennaio 1999, deve essere utilizzato invece il tasso di cambio tra ECU e dollaro statunitense.»


(1)  Se i soggetti segnalanti riscontrano una questione metodologica non espressamente contemplata nel presente Indirizzo, dovrebbero applicare il Sistema europeo dei conti nazionali e regionali (“ESA 2010”) stabilito nel regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell'Unione europea (GU L 174 del 26.6.2013, pag. 1).

(2)  La voce “altre valute” fa riferimento a tutte le altre valute, comprese le valute nazionali degli Stati membri non appartenenti all'area dell'euro.

(3)  Titoli di debito diversi da azioni si riferisce a “titoli diversi da azioni, esclusi i derivati finanziari”.

(4)  Le emissioni nette sono richieste solamente nel caso in cui le BCN non siano in grado di trasmettere o le emissioni lorde o i rimborsi.

(5)  Azioni quotate si riferisce a “azioni quotate escluse quote e partecipazioni in fondi di investimento e fondi comuni monetari”.

(6)  Cfr. paragrafo 2.07 del SEC 2010.

(7)  Nella pratica, i fondi pensione non emettono titoli di debito.

(8)  Cfr. i paragrafi da 2.17 a 2.20 del SEC 2010.

(9)  Cfr. il paragrafo 5.102 del SEC 2010.

(10)  Categoria F.3 del SEC 2010.

(11)  Categoria F.511 del SEC 2010..

(12)  Categoria F.512 del SEC 2010.

(13)  Categoria F.519 del SEC 2010.

(14)  Blocco A per le BCN e blocco B per la BRI.

(15)  Non definite come operazione finanziaria; cfr. paragrafi 5.158 e 6.59 del SEC 2010, e la lettera b) della sezione 5 della presente parte.

(16)  Operazione sul mercato secondario comportante un cambiamento di detentore non rientrante nelle presenti statistiche.

(17)  Si considerano avvenute due operazioni finanziarie; cfr. paragrafi 5.96 e 6.25 del SEC 2010, e la lettera a), punto ii), della sezione 5 della presente parte.

(18)  Le operazioni sul mercato secondario comportanti un cambiamento di detentore non rientrano nelle presenti statistiche.

(19)  Per maggior dettagli sulla definizione di “valore facciale”, “valore di mercato” e “valore nominale” cfr. i paragrafi 5.90, 7.38 e 7.39 del SEC 2010.

(20)  Dopo il 1o gennaio 1999, non è necessario alcun calcolo del tasso di cambio per i titoli emessi in euro dai residenti nazionali (parte del blocco A), mentre i titoli emessi dai residenti nazionali in euro/denominazioni nazionali (restante parte del blocco A) sono convertiti in euro applicando i tassi di conversione irrevocabili del 31 dicembre 1998.

(21)  Cfr. il paragrafo 6.64 del SEC 2010.


Top