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Document 32014O0043
Guideline (EU) 2015/571 of the European Central Bank of 6 November 2014 amending Guideline ECB/2014/15 on monetary and financial statistics (ECB/2014/43)
Indirizzo (UE) 2015/571 della Banca centrale europea, del 6 novembre 2014 , che modifica l'Indirizzo BCE/2014/15 relativo alle statistiche monetarie e finanziarie (BCE/2014/43)
Indirizzo (UE) 2015/571 della Banca centrale europea, del 6 novembre 2014 , che modifica l'Indirizzo BCE/2014/15 relativo alle statistiche monetarie e finanziarie (BCE/2014/43)
GU L 93 del 9.4.2015, p. 82–102
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/01/2022; abrogato da 32021O0835
9.4.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 93/82 |
INDIRIZZO (UE) 2015/571 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
del 6 novembre 2014
che modifica l'Indirizzo BCE/2014/15 relativo alle statistiche monetarie e finanziarie (BCE/2014/43)
Il Consiglio direttivo della Banca centrale europea,
visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare gli articoli 5.1, 12.1 e 14.3,
visto il Regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea (1),
vista la Direttiva del Consiglio 86/635/CEE dell'8 dicembre 1986 relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari (2),
visto l'Indirizzo BCE/2010/20 dell'11 novembre 2010 sul quadro giuridico per la rilevazione e la rendicontazione contabile e finanziaria nel Sistema europeo di banche centrali (3),
Considerando quanto segue:
(1) |
È necessario aggiornare la compilazione di statistiche sull'emissione di titoli per tener conto degli aggiornamenti del Sistema europeo dei conti 2010, ed avviare nell'ambito di tale quadro la compilazione di statistiche sull'emissione di titoli da parte delle società veicolo finanziarie coinvolte in operazioni di cartolarizzazione («SV»). |
(2) |
È altresì necessario modificare gli obblighi di segnalazione per le operazioni di pagamento che coinvolgono istituzioni finanziarie non monetarie previsti nell'Indirizzo BCE/2014/15 (4), assicurando in tal modo l'appropriata registrazione di taluni strumenti e servizi di pagamento nazionali non espressamente richiamati o contemplati dalla Direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5). |
HA ADOTTATO IL PRESENTE INDIRIZZO:
Articolo 1
Modifiche all'allegato II dell'Indirizzo BCE/2014/15
L'allegato II all'Indirizzo BCE/2014/15 è modificato come segue:
1. |
la parte 12 è sostituita dal testo contenuto nell'allegato al presente Indirizzo; |
2. |
nella parte 16, la Tabella 3 è sostituita dalla seguente:
; |
3. |
nella parte 16, è aggiunta la seguente definizione: «Altri servizi (non inclusi nella Direttiva sui servizi di pagamento) — servizi connessi a pagamenti diversi dai servizi definiti all'articolo 4, n. 3, della Direttiva 2007/64/CE.» |
Articolo 2
Efficacia e attuazione
1. Gli effetti del presente indirizzo decorrono dal giorno della notifica alle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro.
2. Le banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro adottano le misure necessarie ad ottemperare all'Allegato 1 al presente Indirizzo e lo applicano a decorrere dalla data della sua adozione.
3. Le banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro adottano le misure necessarie ad ottemperare all'articolo 1, paragrafo 2, del presente indirizzo e lo applicano a decorrere dal 1o gennaio 2015.
Articolo 3
Destinatari
Le banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro sono destinatarie del presente indirizzo.
Fatto a Francoforte sul Meno, il 6 novembre 2014
Per il Consiglio direttivo della BCE
Il presidente della BCE
Mario DRAGHI
(1) GU L 318 del 27.11.1998, pag. 8.
(2) GU L 372 del 31.12.1986, pag. 1.
(3) GU L 35 del 9.2.2011, pag. 31.
(4) Indirizzo BCE/2014/15, del 4 aprile 2014, relativo alle statistiche monetarie e finanziarie (GU L 340 del 26.11.2014, pag. 1).
(5) Direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 97/5/CE (GU L 319 del 5.12.2007, pag. 1).
ALLEGATO
«PARTE 12
Statistiche sulle emissioni di titoli
Sezione 1: Introduzione
Le statistiche relative alle emissioni di titoli per l'area dell'euro forniscono due degli aggregati principali:
— |
l'insieme delle emissioni effettuate, in qualsiasi valuta, da residenti dell'area dell'euro, e |
— |
l'insieme delle emissioni effettuate in euro in tutto il mondo, sia a livello nazionale sia internazionale. |
Una distinzione principale deve essere effettuata sulla base della residenza dell'emittente laddove le BCN dell'Eurosistema coprono collettivamente tutte le emissioni da parte dei residenti dell'area dell'euro (1). La Banca per i regolamenti internazionali (BRI) segnala le emissioni da parte del “resto del mondo” (RdM), facendo riferimento a tutti i residenti non appartenenti all'area dell'euro (ivi comprese le organizzazioni internazionali non residenti nell'area dell'euro).
Il prospetto qui di seguito sintetizza gli obblighi di segnalazione.
|
Emissioni di titoli |
||
Da parte di residenti dell'area dell'euro (ogni BCN segnalante sui residenti nazionali) |
Da parte dei residenti del RdM (BRI/BCN) |
||
Stati membri non appartenenti all'area dell'euro |
Altri paesi |
||
In euro/denominazioni nazionali |
Blocco A |
Blocco B |
|
In altre valute (2) |
Blocco C |
Blocco D non richiesto |
Sezione 2: Obblighi di segnalazione
Tabella 1
Blocco A modulo di segnalazione per le BCN
|
EMITTENTI RESIDENTI NAZIONALI//EURO/DENOMINAZIONI NAZIONALI |
|||
Consistenze |
Emissioni lorde |
Rimborsi |
Emissioni nette (4) |
|
|
A1 |
A2 |
A3 |
A4 |
1. TITOLI DI DEBITO A BREVE TERMINE (3) |
||||
Totale |
S1 |
S68 |
S135 |
S202 |
BCE/BCN |
S2 |
S69 |
S136 |
S203 |
IFM diverse dalle banche centrali |
S3 |
S70 |
S137 |
S204 |
AIF |
S4 |
S71 |
S138 |
S205 |
di cui SV |
S5 |
S72 |
S139 |
S206 |
Ausiliari finanziari |
S6 |
S73 |
S140 |
S207 |
Istituzioni finanziarie captive |
S7 |
S74 |
S141 |
S208 |
Imprese di assicurazione e fondi pensione |
S8 |
S75 |
S142 |
S209 |
Società non finanziarie |
S9 |
S76 |
S143 |
S210 |
Amministrazioni centrali |
S10 |
S77 |
S144 |
S211 |
Amm.ni di Stati federati e amm.ni locali |
S11 |
S78 |
S145 |
S212 |
Enti di previdenza e assistenza sociale |
S12 |
S79 |
S146 |
S213 |
|
|
|
|
|
2. TITOLI DI DEBITO A LUNGO TERMINE (3) |
||||
Totale |
S13 |
S80 |
S147 |
S214 |
BCE/BCN |
S14 |
S81 |
S148 |
S215 |
IFM diverse dalle banche centrali |
S15 |
S82 |
S149 |
S216 |
AIF |
S16 |
S83 |
S150 |
S217 |
di cui SV |
S17 |
S84 |
S151 |
S218 |
Ausiliari finanziari |
S18 |
S85 |
S152 |
S219 |
Istituzioni finanziarie captive |
S19 |
S86 |
S153 |
S220 |
Imprese di assicurazione e fondi pensione |
S20 |
S87 |
S154 |
S221 |
Società non finanziarie |
S21 |
S88 |
S155 |
S222 |
Amministrazioni centrali |
S22 |
S89 |
S156 |
S223 |
Amm.ni di Stati federati e amm.ni locali |
S23 |
S90 |
S157 |
S224 |
Enti di previdenza e assistenza sociale |
S24 |
S91 |
S158 |
S225 |
|
|
|
|
|
2.1. di cui emissioni a tasso fisso: |
||||
Totale |
S25 |
S92 |
S159 |
S226 |
BCE/BCN |
S26 |
S93 |
S160 |
S227 |
IFM diverse dalle banche centrali |
S27 |
S94 |
S161 |
S228 |
AIF |
S28 |
S95 |
S162 |
S229 |
di cui SV |
S29 |
S96 |
S163 |
S230 |
Ausiliari finanziari |
S30 |
S97 |
S164 |
S231 |
Istituzioni finanziarie captive |
S31 |
S98 |
S165 |
S232 |
Imprese di assicurazione e fondi pensione |
S32 |
S99 |
S166 |
S233 |
Società non finanziarie |
S33 |
S100 |
S167 |
S234 |
Amministrazioni centrali |
S34 |
S101 |
S168 |
S235 |
Amm.ni di Stati federati e amm.ni locali |
S35 |
S102 |
S169 |
S236 |
Enti di previdenza e assistenza sociale |
S36 |
S103 |
S170 |
S237 |
|
|
|
|
|
2.2. di cui emissioni a tasso variabile: |
||||
Totale |
S37 |
S104 |
S171 |
S238 |
BCE/BCN |
S38 |
S105 |
S172 |
S239 |
IFM diverse dalle banche centrali |
S39 |
S106 |
S173 |
S240 |
AIF |
S40 |
S107 |
S174 |
S241 |
di cui SV |
S41 |
S108 |
S175 |
S242 |
Ausiliari finanziari |
S42 |
S109 |
S176 |
S243 |
Istituzioni finanziarie captive |
S43 |
S110 |
S177 |
S244 |
Imprese di assicurazione e fondi pensione |
S44 |
S111 |
S178 |
S245 |
Società non finanziarie |
S45 |
S112 |
S179 |
S246 |
Amministrazioni centrali |
S46 |
S113 |
S180 |
S247 |
Amm.ni di Stati federati e amm.ni locali |
S47 |
S114 |
S181 |
S248 |
Enti di previdenza e assistenza sociale |
S48 |
S115 |
S182 |
S249 |
|
|
|
|
|
2.3. di cui obbligazioni prive di cedola: |
||||
Totale |
S49 |
S116 |
S183 |
S250 |
BCE/BCN |
S50 |
S117 |
S184 |
S251 |
IFM diverse dalle banche centrali |
S51 |
S118 |
S185 |
S252 |
AIF |
S52 |
S119 |
S186 |
S253 |
di cui SV |
S53 |
S120 |
S187 |
S254 |
Ausiliari finanziari |
S54 |
S121 |
S188 |
S255 |
Istituzioni finanziarie captive |
S55 |
S122 |
S189 |
S256 |
Imprese di assicurazione e fondi pensione |
S56 |
S123 |
S190 |
S257 |
Società non finanziarie |
S57 |
S124 |
S191 |
S258 |
Amministrazioni centrali |
S58 |
S125 |
S192 |
S259 |
Amm.ni di Stati federati e amm.ni locali |
S59 |
S126 |
S193 |
S260 |
Enti di previdenza e assistenza sociale |
S60 |
S127 |
S194 |
S261 |
|
|
|
|
|
3. AZIONI QUOTATE (5) |
||||
Totale |
S61 |
S128 |
S195 |
S262 |
BCE/BCN |
S62 |
S129 |
S196 |
S263 |
IFM diverse dalle banche centrali |
S63 |
S130 |
S197 |
S264 |
AIF |
S64 |
S131 |
S198 |
S265 |
Ausiliari finanziari |
S65 |
S132 |
S199 |
S266 |
Imprese di assicurazione e fondi pensione |
S66 |
S133 |
S200 |
S267 |
Società non finanziarie |
S67 |
S134 |
S201 |
S268 |
|
|
|
|
|
Tabella 2
Blocco C modulo di segnalazione per le BCN
|
EMITTENTI RESIDENTI NAZIONALI/ALTRE VALUTE |
|||
Consistenze |
Emissioni lorde |
Rimborsi |
Emissioni nette |
|
|
C1 |
C2 |
C3 |
C4 |
4. TITOLI DI DEBITO A BREVE TERMINE |
||||
Totale |
S269 |
S335 |
S401 |
S467 |
BCE/BCN |
S270 |
S336 |
S402 |
S468 |
IFM diverse dalle banche centrali |
S271 |
S337 |
S403 |
S469 |
AIF |
S272 |
S338 |
S404 |
S470 |
di cui SV |
S273 |
S339 |
S405 |
S471 |
Ausiliari finanziari |
S274 |
S340 |
S406 |
S472 |
Istituzioni finanziarie captive |
S275 |
S341 |
S407 |
S473 |
Imprese di assicurazione e fondi pensione |
S276 |
S342 |
S408 |
S474 |
Società non finanziarie |
S277 |
S343 |
S409 |
S475 |
Amministrazioni centrali |
S278 |
S344 |
S410 |
S476 |
Amm.ni di Stati federati e amm.ni locali |
S279 |
S345 |
S411 |
S477 |
Enti di previdenza e assistenza sociale |
S280 |
S346 |
S412 |
S478 |
|
|
|
|
|
5. TITOLI DI DEBITO A LUNGO TERMINE |
||||
Totale |
S281 |
S347 |
S413 |
S479 |
BCE/BCN |
S282 |
S348 |
S414 |
S480 |
IFM diverse dalle banche centrali |
S283 |
S349 |
S415 |
S481 |
AIF |
S284 |
S350 |
S416 |
S482 |
di cui SV |
S285 |
S351 |
S417 |
S483 |
Ausiliari finanziari |
S286 |
S352 |
S418 |
S484 |
Istituzioni finanziarie captive |
S287 |
S353 |
S419 |
S485 |
Imprese di assicurazione e fondi pensione |
S288 |
S354 |
S420 |
S486 |
Società non finanziarie |
S289 |
S355 |
S421 |
S487 |
Amministrazioni centrali |
S290 |
S356 |
S422 |
S488 |
Amm.ni di Stati federati e amm.ni locali |
S291 |
S357 |
S423 |
S489 |
Enti di previdenza e assistenza sociale |
S292 |
S358 |
S424 |
S490 |
|
|
|
|
|
5.1. di cui emissioni a tasso fisso: |
||||
Totale |
S293 |
S359 |
S425 |
S491 |
BCE/BCN |
S294 |
S360 |
S426 |
S492 |
IFM diverse dalle banche centrali |
S295 |
S361 |
S427 |
S493 |
AIF |
S296 |
S362 |
S428 |
S494 |
di cui SV |
S297 |
S363 |
S429 |
S495 |
Ausiliari finanziari |
S298 |
S364 |
S430 |
S496 |
Istituzioni finanziarie captive |
S299 |
S365 |
S431 |
S497 |
Imprese di assicurazione e fondi pensione |
S300 |
S366 |
S432 |
S498 |
Società non finanziarie |
S301 |
S367 |
S433 |
S499 |
Amministrazioni centrali |
S302 |
S368 |
S434 |
S500 |
Amm.ni di Stati federati e amm.ni locali |
S303 |
S369 |
S435 |
S501 |
Enti di previdenza e assistenza sociale |
S304 |
S370 |
S436 |
S502 |
|
|
|
|
|
5.2. di cui emissioni a tasso variabile: |
||||
Totale |
S305 |
S371 |
S437 |
S503 |
BCE/BCN |
S306 |
S372 |
S438 |
S504 |
IFM diverse dalle banche centrali |
S307 |
S373 |
S439 |
S505 |
AIF |
S308 |
S374 |
S440 |
S506 |
di cui SV |
S309 |
S375 |
S441 |
S507 |
Ausiliari finanziari |
S310 |
S376 |
S442 |
S508 |
Istituzioni finanziarie captive |
S311 |
S377 |
S443 |
S509 |
Imprese di assicurazione e fondi pensione |
S312 |
S378 |
S444 |
S510 |
Società non finanziarie |
S313 |
S379 |
S445 |
S511 |
Amministrazioni centrali |
S314 |
S380 |
S446 |
S512 |
Amm.ni di Stati federati e amm.ni locali |
S315 |
S381 |
S447 |
S513 |
Enti di previdenza e assistenza sociale |
S316 |
S382 |
S448 |
S514 |
|
|
|
|
|
5.3. di cui obbligazioni prive di cedola: |
||||
Totale |
S317 |
S383 |
S449 |
S515 |
BCE/BCN |
S318 |
S384 |
S450 |
S516 |
IFM diverse dalle banche centrali |
S319 |
S385 |
S451 |
S517 |
AIF |
S320 |
S386 |
S452 |
S518 |
Of which FVC |
S321 |
S387 |
S453 |
S519 |
Financial auxiliaries |
S322 |
S388 |
S454 |
S520 |
Captive financial institutions |
S323 |
S389 |
S455 |
S521 |
Imprese di assicurazione e fondi pensione |
S324 |
S390 |
S456 |
S522 |
Società non finanziarie |
S325 |
S391 |
S457 |
S523 |
Amministrazioni centrali |
S326 |
S392 |
S458 |
S524 |
Amm.ni di Stati federati e amm.ni locali |
S327 |
S393 |
S459 |
S525 |
Enti di previdenza e assistenza sociale |
S328 |
S394 |
S460 |
S526 |
|
|
|
|
|
6. AZIONI QUOTATE |
||||
Totale |
S329 |
S395 |
S461 |
S527 |
IFM diverse dalle banche centrali |
S330 |
S396 |
S462 |
S528 |
AIF |
S331 |
S397 |
S463 |
S529 |
Ausiliari finanziari |
S332 |
S398 |
S464 |
S530 |
Imprese di assicurazione e fondi pensione |
S333 |
S399 |
S465 |
S531 |
Società non finanziarie |
S334 |
S400 |
S466 |
S532 |
Tabella 3
Blocco A voci per memoria modulo di segnalazione per le BCN
|
EMITTENTI RESIDENTI NAZIONALI//EURO/DENOMINAZIONI NAZIONALI |
|||
Consistenze |
Emissioni lorde |
Rimborsi |
Emissioni nette |
|
|
A1 |
A2 |
A3 |
A4 |
6. AZIONI QUOTATE |
||||
Istituzioni finanziarie captive |
S533 |
S544 |
S555 |
S566 |
|
|
|
|
|
7. AZIONI NON QUOTATE |
||||
Totale |
S534 |
S545 |
S556 |
S567 |
IFM diverse dalle banche centrali |
S535 |
S546 |
S557 |
S568 |
AIF |
S536 |
S547 |
S558 |
S569 |
Imprese di assicurazione e fondi pensione |
S537 |
S548 |
S559 |
S570 |
Società non finanziarie |
S538 |
S549 |
S560 |
S571 |
|
|
|
|
|
8. ALTRE PARTECIPAZIONI |
||||
Totale |
S539 |
S550 |
S561 |
S572 |
IFM diverse dalle banche centrali |
S540 |
S551 |
S562 |
S573 |
AIF |
S541 |
S552 |
S563 |
S574 |
Imprese di assicurazione e fondi pensione |
S542 |
S553 |
S564 |
S575 |
Società non finanziarie |
S543 |
S554 |
S565 |
S576 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Residenza dell'emittente
Le emissioni effettuate da società controllate di proprietà di non residenti del paese segnalante, operanti nel territorio economico di tale paese, devono essere classificate come emissioni effettuate da unità residenti del paese segnalante.
Sono parimenti considerate emissioni di unità residenti le emissioni effettuate dalle sedi centrali di unità situate nel territorio economico del paese segnalante e che operano a livello internazionale. Le emissioni effettuate da sedi centrali o da società controllate situate fuori del territorio economico del paese segnalante, benché di proprietà di residenti di tale paese, devono essere considerate emissioni effettuate da non residenti. Per esempio, le emissioni effettuate dalla Volkswagen Brasile sono considerate come effettuate da unità residenti in Brasile e non nel territorio del paese segnalante. In assenza di una dimensione fisica di un'impresa, la sua residenza è determinata con riferimento al territorio economico in cui vige l'ordinamento giuridico in base al quale l'impresa è costituita in società o registrata (6).
Onde evitare un doppio conteggio o lacune, la segnalazione delle emissioni effettuate da società a destinazione specifica (SDS, special purpose entities) deve avvenire bilateralmente, tra i soggetti segnalanti interessati. Non la BRI ma le BCN devono segnalare le emissioni effettuate da società a destinazione specifica (SDS) che soddisfano i criteri di residenza del SEC 2010 e che sono classificate come residenti dell'area dell'euro.
2. Disaggregazione settoriale degli emittenti
Le emissioni devono essere classificate in base al settore che contrae la passività per i titoli emessi. La classificazione settoriale prevede i seguenti dodici tipi di emittenti:
— |
BCE/BCN, |
— |
Altre IFM, |
— |
AIF, |
— |
di cui società veicolo finanziarie coinvolte in operazioni di cartolarizzazione, |
— |
ausiliari finanziari, |
— |
istituzioni finanziarie captive, |
— |
imprese di assicurazione e fondi pensione (7), |
— |
società non finanziarie, |
— |
amministrazioni centrali, |
— |
amministrazioni di Stati federati e amministrazioni locali, |
— |
enti di previdenza e assistenza sociale, |
— |
istituzioni internazionali. |
I titoli emessi tramite società a destinazione specifica (SDS), in cui la passività relativa all'emissione è contratta in ultima istanza non dalla SDS ma dalla società madre, devono essere attribuiti a quest'ultima e non alla SDS. Per esempio, le emissioni della SDS “AJAX Electronics”, società non finanziaria situata nel paese dell'area dell'euro “paese A”, dovrebbero essere attribuiti al settore delle società non finanziarie e segnalate dal paese A. La SDS e la società madre devono tuttavia essere residenti nello stesso paese. Pertanto, se la società madre non è un residente del paese segnalante, la SDS deve essere considerata un'unità residente fittizia di tale paese e il settore di emissione deve essere allineato con la funzione economica della SDS. Per esempio, se la “ACME Motors” fosse una società non finanziaria che produce automobili residente in Giappone e la “ACME Motor Finance” fosse una società controllata residente nel paese dell'area dell'euro “paese B”, le emissioni di ACME Motor Finance dovrebbero essere attribuite al settore delle istituzioni finanziarie captive del paese B, poiché la società madre ACME Motors non è residente nello stesso paese. Unica eccezione è l'ipotesi di SDS possedute da amministrazioni pubbliche, nel qual caso il titolo è registrato come emesso dall'amministrazione pubblica del paese dell'entità madre. (8)
Una società pubblica che viene privatizzata mediante emissione di azioni quotate deve essere assegnata al settore delle società non finanziarie. Analogamente, un ente creditizio (EC) pubblico che viene privatizzato deve essere assegnato al settore delle IFM diverse dalle banche centrali. Le emissioni da parte di famiglie o istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie devono essere classificate nel settore delle società non finanziarie.
3. Scadenza delle emissioni
Titoli di debito a breve termine si definiscono i titoli con scadenza originaria pari o inferiore a un anno, anche se emessi nell'ambito di programmi di finanziamento a più lungo termine.
Titoli di debito a lungo termine si definiscono i titoli con scadenza originaria superiore a un anno. Sono classificate a lungo termine le emissioni con scadenze non fisse, se all'ultima di tali scadenze manca più di un anno, e quelle con scadenza indefinita.
Non è necessario considerare la fascia di scadenza a due anni, come nelle statistiche sui dati di bilancio delle IFM.
4. Classificazione dei titoli di debito a lungo termine in base al tasso di interesse
I titoli di debito a lungo termine si dividono in:
|
Titoli di debito a tasso fisso, ossia titoli di debito che sono emessi e rimborsati alla pari e titoli di debito emessi sotto la pari o rimborsati con un premio rispetto al loro valore nominale. |
|
Titoli di debito a tasso variabile, ossia titoli di debito in cui la cedola e/o il capitale principale sono correlati ad un indice generale di prezzi per beni o servizi (come l'indice dei prezzi al consumo), ad un tasso di interesse, o al prezzo di un'attività che risulti in una cedola nominale variabile per tutta la durata dell'emissione. Ai fini delle statistiche sulle emissioni di titoli, i titoli di debito a tasso misto sono classificati come titoli di debito a tasso variabile (9). |
|
Obbligazioni zero coupon emesse sotto la pari, ossia strumenti che non prevedono pagamenti di interessi e sono emesse con un considerevole sconto rispetto al valore nominale. La maggior parte dello sconto rappresenta l'equivalente degli interessi maturati nel periodo di durata dell'obbligazione. |
5. Classificazione delle emissioni
L'analisi delle emissioni avviene con riferimento a due ampi raggruppamenti: a) titoli di debito (10), e b) azioni quotate (11). I titoli emessi attraverso collocamenti privati sono inclusi nella misura del possibile. I titoli del mercato monetario sono inclusi in maniera indistinta come parte dei titoli di debito. Azioni non quotate (12) e altre partecipazioni (13) possono essere segnalate su base volontaria come due voci per memoria separate. Le quote/partecipazioni emesse da fondi comuni monetari e altri fondi di investimento sono escluse.
Il seguente è un elenco non esaustivo di strumenti compresi nelle statistiche sulle emissioni di titoli:
a) |
Titoli di debito
|
b) |
Azioni quotate Le azioni quotate comprendono i seguenti strumenti.
Le azioni quotate non comprendono:
|
6. Valuta di emissione
Le obbligazioni a duplice denominazione devono essere classificate in base alla valuta di denominazione dell'obbligazione. Le obbligazioni a duplice denominazione sono definite come obbligazioni per le quali il rimborso o il pagamento della cedola è previsto che avvenga in valuta diversa da quella di denominazione dell'obbligazione. Nel caso in cui un'obbligazione globale sia emessa in più di una valuta, ogni frazione è segnalata come un'emissione distinta, in base alla valuta di emissione. Nel caso di emissioni denominate in due valute, ad esempio il 70 % in euro e il 30 % in dollaro statunitense, le componenti pertinenti dell'emissione devono essere segnalate distintamente laddove possibile in base alla valuta in cui sono denominate. Di conseguenza, nell'esempio qui fornito, il 70 % dell'emissione deve essere segnalato come emissioni in euro/denominazioni nazionali (14) e il 30 % come emissioni in altre valute. Laddove non sia possibile segnalare separatamente le componenti di un'emissione, l'effettiva disaggregazione effettuata dal paese segnalante deve essere indicata nelle note esplicative nazionali.
7. Momento di registrazione dell'emissione
Un'emissione si ritiene avvenuta quando l'emittente riceve il pagamento, non quando il consorzio di sottoscrittori assume l'impegno.
8. Riconciliazione di consistenze e flussi
Le BCN devono trasmettere informazioni sulle consistenze, sulle emissioni lorde, sui rimborsi e sulle emissioni nette di titoli di debito a breve e lungo termine, nonché su azioni quotate.
Il prospetto qui di seguito illustra il rapporto tra consistenze e flussi (ossia emissioni lorde, rimborsi ed emissioni nette). Di fatto, il rapporto è più complesso di quello raffigurato a causa delle variazioni dei prezzi e delle parità di cambio, del reinvestimento degli interessi (maturati), di riclassificazioni, revisioni e altri aggiustamenti.
i) |
Consistenze alla fine del periodo di segnalazione |
≈ |
Consistenze alla fine del periodo di segnalazione precedente |
+ |
Emissioni lorde durante il periodo di segnalazione |
– |
Rimborsi durante il periodo di segnalazione |
+ |
Riclassificazioni e altre variazioni |
ii) |
Consistenze alla fine del periodo di segnalazione |
≈ |
Consistenze alla fine del periodo di segnalazione precedente |
+ |
Emissioni nette durante il periodo di segnalazione |
|
|
+ |
Riclassificazioni e altre variazioni |
a) Emissioni lorde
Le emissioni lorde durante il periodo di segnalazione devono comprendere tutte le operazioni di emissione di titoli di debito e di azioni quotate nelle quali l'emittente vende titoli a pronti di nuova costituzione. La categoria riguarda la regolare creazione di nuovi strumenti. L'emissione si considera effettuata nel momento in cui avviene il pagamento; la registrazione delle emissioni deve pertanto rispecchiare il più possibile i tempi di pagamento.
Per le azioni quotate, le emissioni lorde comprendono le azioni di nuova emissione che sono emesse per corrispettivo da società che si quotano in borsa per la prima volta, quelle di società di nuova costituzione, o di società private che si trasformano in pubbliche. Le emissioni lorde comprendono anche le azioni di nuova emissione che sono emesse per corrispettivo durante la privatizzazione di società pubbliche nel momento in cui le loro azioni sono quotate in una borsa valori. Devono essere escluse invece le emissioni di azioni gratuite (15). Le emissioni lorde non devono essere segnalate nel caso in cui una società viene quotata in borsa ma non vi è aumento di nuovo capitale.
Le emissioni lorde e i rimborsi segnalati non comprendono lo scambio o il trasferimento di titoli esistenti in sede di acquisizioni e fusioni di società (16), ad eccezione di nuovi strumenti che siano creati ed emessi dietro corrispettivo da un'entità residente nell'area dell'euro.
Le emissioni di titoli che in seguito possono essere convertiti in altri strumenti devono essere registrate come emissioni dei titoli della categoria originaria; al momento della conversione, essi devono essere registrati come rimborsati con un identico ammontare e poi registrati come emissione lorda in una nuova categoria (17).
b) Rimborsi
Per rimborsi durante il periodo di segnalazione si intendono tutte le operazioni di riacquisto, da parte dell'emittente, dei titoli di debito e delle azioni quotate, per le quali l'investitore riceve un corrispettivo a pronti. Rientrano inoltre nei rimborsi la regolare cancellazione degli strumenti e il rimborso dei titoli di debito alla rispettiva data di scadenza o in via anticipata. Il riacquisto di azioni proprie rientra nei rimborsi se la società in questione o riacquista tutte le proprie azioni per contanti prima della modifica della sua forma giuridica, o riacquista parte delle proprie azioni e successivamente le annulla, dando luogo ad una riduzione di capitale. Queste operazioni non sono considerate come rientranti nei rimborsi se costituiscono un investimento in azioni proprie da parte di una società (18).
I rimborsi non devono essere segnalati in caso di unica cancellazione dal listino di una borsa valori.
c) Emissioni nette
Per emissioni nette si intende la differenza tra il totale delle emissioni lorde e tutti i rimborsi avvenuti durante il periodo di segnalazione.
Le consistenze delle azioni quotate devono riguardare il valore di mercato di tutte le azioni quotate delle entità residenti. Le consistenze delle azioni quotate segnalate da un paese dell'area dell'euro possono quindi aumentare o diminuire in seguito al trasferimento di un'entità quotata. Questo si applica anche in caso di una acquisizione o fusione in cui nessuno strumento è creato ed emesso in contanti e/o rimborsato in contanti e cancellato. Per evitare il doppio o mancato conteggio per i titoli di debito e per le azioni quotate in caso di trasferimento di un emittente in un altro paese di residenza, le BCN interessate devono coordinare bilateralmente il periodo di segnalazione dell'evento.
9. Valutazione
La valutazione di un'emissione di titoli consta di una componente di prezzo e, laddove un'emissione sia denominata in una valuta diversa da quella di segnalazione, di una componente relativa al tasso di cambio.
Le BCN devono segnalare i titoli di debito a breve termine al valore facciale (19) e le azioni quotate al valore di mercato. Nel caso dei titoli di debito a lungo termine metodi distinti possono essere usati per la valutazione in base al tipo di tasso di interesse, cosicché al totale potrebbe applicarsi una valutazione mista. Le emissioni di titoli a tasso fisso e a tasso variabile, ad esempio, sono solitamente valutate al valore facciale, mentre le obbligazioni prive di cedole sono valutate al valore nominale. L'ammontare delle obbligazioni prive di cedole è generalmente esiguo, ed è per questo che nella lista dei codici non è previsto un valore per la valutazione di tipo misto; l'importo totale dei titoli di debito a lungo termine è segnalato al valore facciale. Nei casi in cui il fenomeno sia di entità rilevante, si utilizza il valore “Z” per “non specificato”. In genere, nelle situazioni in cui avviene una valutazione mista, la BCN fornisce dettagli a livello degli attributi secondo gli attributi nell'allegato III.
a) |
Valutazione del prezzo Le consistenze e i flussi di azioni quotate devono essere segnalati al valore di mercato. Un'eccezione alla registrazione di consistenze e flussi dei titoli di debito al valore facciale è prevista per i deep discounted bond e le obbligazioni prive di cedola, per le quali le consistenze e le emissioni lorde sono registrate al valore nominale, ossia il prezzo scontato al momento dell'emissione più l'interesse maturato e i rimborsi al valore facciale alla scadenza. Il valore nominale delle consistenze delle obbligazioni prive di cedola può essere calcolato come evidenziato di seguito. dove
Ci potrebbero essere talune differenze tra i paesi in materia di procedure di valutazione del prezzo. La valutazione del prezzo prevista dal SEC 2010 in base alla quale, per i titoli di debito e le azioni, i flussi sono registrati al valore di transazione e le consistenze al valore di mercato, non si applica in questo contesto. Nel caso dei deep discounted bond e delle obbligazioni prive di cedola, le BCN segnalanti devono calcolare, laddove possibile, gli interessi maturati. |
b) |
Valuta di segnalazione e valutazione del tasso di cambio Le BCN devono segnalare alla BCE tutti i dati espressi in euro, comprese le serie storiche. Per la conversione in euro dei titoli emessi da residenti nazionali in altre valute (blocco C) (20), le BCN devono seguire il più possibile i principi di valutazione del tasso di cambio basati sul SEC 2010 (21), come di seguito riportato.
|
10. Coerenza concettuale
Le statistiche in materia di emissioni di titoli e quelle relative ai dati di bilancio delle IFM sono tra loro collegate per quanto concerne le emissioni di strumenti negoziabili da parte delle IFM. Esiste coerenza concettuale circa gli strumenti segnalati e le IFM che li emettono, così come in relazione alla classificazione degli strumenti per fascia di scadenza e alla disaggregazione per valuta. Vi sono differenze nei principi di valutazione, in relazione ai titoli di debito, perché le statistiche relative alle emissioni di titoli utilizzano il valore facciale mentre quelle relative ai dati di bilancio delle IFM utilizzano il valore di mercato. Ma a parte le differenze di valutazione, e la compensazione delle proprie disponibilità in titoli sul bilancio delle IFM per ciascun paese, la consistenza dei titoli emessi dalle IFM e segnalati ai fini delle statistiche sulle emissioni di titoli corrisponde alla voce 11 (“titoli di debito emessi”) del bilancio delle IFM, sezione del passivo. I titoli di debito a breve termine, come definiti ai fini delle statistiche sulle emissioni di titoli, corrispondono ai titoli di debito emessi con scadenza fino a un anno. I titoli di debito a lungo termine, come definiti ai fini delle statistiche sulle emissioni di titoli, sono pari ai titoli di debito emessi con scadenza oltre un anno e fino a due anni più i titoli di debito emessi con scadenza oltre due anni.
Le BCN devono verificare la copertura delle statistiche sulle emissioni di titoli e quelle relative alle voci di bilancio delle IFM, e segnalare alla BCE eventuali discrepanze concettuali. Sono tre i controlli di coerenza eseguiti sui titoli emessi: a) da BCN in euro/denominazioni nazionali; e b) da IFM diverse dalla banche centrali in euro/denominazioni nazionali; e c) da IFM diverse dalla banche centrali in altre valute. Discrepanze concettuali potrebbero emergere, considerato che le statistiche sulle emissioni di titoli e quelle sul bilancio delle IFM sono ricavate da sistemi di segnalazione nazionali destinati a fini diversi.
11. Dati da fornire
Ogni paese è tenuto a fornire dati statistici per ogni serie temporale di pertinenza. Se una particolare voce non è pertinente per un determinato paese, le BCN devono informare tempestivamente la BCE per iscritto fornendo le relative spiegazioni. Se il fenomeno da segnalare non esiste, le BCN possono essere temporaneamente esentate dalla segnalazione di una serie temporale. Le BCN devono informare anche di tale eventualità e di altre variazioni rispetto al sistema di segnalazione descritto nell'allegato III. Esse devono informare la BCE anche quando sono inviate revisioni di dati, con le relative spiegazioni circa la loro natura.
Sezione 3: Note esplicative nazionali
Ogni BCN deve presentare una relazione in cui descrive i dati forniti in questo contesto. La relazione deve vertere sugli argomenti sotto descritti e ricalcare il più possibile il formato proposto. Le BCN devono fornire informazioni supplementari sui casi in cui i dati segnalati non sono conformi al presente indirizzo o non sono stati forniti, e sui motivi di tale evenienza. La relazione non deve essere presentata posteriormente rispetto alla segnalazione dei dati.
1. Fonti dei dati/sistema di raccolta dei dati: si devono fornire particolari circa le fonti utilizzate per la compilazione delle statistiche relative alle emissioni di titoli: fonti amministrative per le emissioni di amministrazioni pubbliche, segnalazioni dirette delle IFM e altre istituzioni, giornali, fornitori di dati quali la International Financial Review ecc. Le BCN devono indicare se i dati sono raccolti e memorizzati per ogni singola emissione, e i criteri utilizzati. In alternativa, le BCN devono indicare se i dati sono raccolti e memorizzati senza fare distinzione tra emissioni, sotto forma di ammontari emessi da singoli emittenti nel corso del periodo di segnalazione, come nel caso dei sistemi di raccolta diretta. Nella segnalazione diretta, le BCN devono fornire informazioni sui criteri adottati per individuare il soggetto segnalante e i dati da fornire.
2. Procedure di compilazione: deve essere fornita una descrizione succinta del metodo utilizzato per la compilazione dei dati, ad esempio sotto forma di dati aggregati delle singole emissioni, o sulla presentazione delle serie temporali esistenti, pubblicate o no.
3. Residenza dell'emittente: le BCN devono specificare se è possibile applicare integralmente, nella classificazione delle emissioni, la definizione di residenza del SEC 2010 (e del FMI) e, ove ciò non sia possibile o solo in parte possibile, le BCN devono fornire delucidazioni esaurienti sui criteri effettivamente utilizzati.
4. Disaggregazione settoriale degli emittenti: le BCN devono indicare scostamenti dalla classificazione degli emittenti quale figurante nella disaggregazione settoriale definita nella sezione 2 punto 2. Le note devono spiegare gli scostamenti individuati nonché eventuali casi dubbi.
5. Valuta di emissione: qualora non sia possibile individuare separatamente le valute di un'emissione, le BCN devono spiegare gli scostamenti rispetto alle normative. Inoltre, le BCN che non sono in grado di fare distinzione tra emissioni in valuta locale, in altre denominazioni nazionali dell'euro e in altre valute, devono indicare in che modo le singole emissioni sono state classificate, nonché l'ammontare totale delle emissioni che non sono state correttamente classificate, onde illustrare l'entità della distorsione.
6. Classificazione delle emissioni: le BCN devono fornire informazioni complete sulla tipologia di titoli oggetto dei dati nazionali, comprese le relative condizioni nazionali di emissione. Se è noto che la copertura è parziale, le BCN devono spiegare le lacune esistenti. In particolare, le BCN devono fornire le informazioni elencate di seguito.
— Collocamenti privati: le BCN devono indicare se sono o meno inseriti nei dati segnalati.
— Accettazioni bancarie: se sono negoziabili e inserite nei dati segnalati, tra i titoli di debito a breve termine, la BCN segnalante deve specificare, nelle note esplicative nazionali, le procedure nazionali per la registrazione di questi strumenti e la loro natura.
— Azioni quotate: le BCN devono indicare se i dati segnalati comprendono azioni o altre partecipazioni non quotate, con una stima dell'ammontare di azioni e/o altre partecipazioni non quotate per illustrare l'entità della distorsione. Le BCN devono indicare, nelle note esplicative nazionali, eventuali lacune note nella copertura delle azioni quotate.
7. Analisi dei titoli di debito a lungo termine sotto il profilo della tipologia degli strumenti: se la somma di obbligazioni a tasso fisso, obbligazioni a tasso variabile e obbligazioni prive di cedole non corrisponde al totale dei titoli di debito a lungo termine, le BCN devono indicare la tipologia e l'ammontare dei titoli a lungo termine per i quali tale disaggregazione non è disponibile.
8. Scadenza delle emissioni: se non si può seguire una rigorosa applicazione delle definizioni di titolo di debito a breve e a lungo termine, le BCN devono indicare dove sono gli scostamenti rispetto alla norma.
9. Rimborsi: le BCN devono specificare in che modo hanno raccolto le informazioni relative ai rimborsi e se si tratta di segnalazioni dirette o se sono calcolate per differenza.
10. Valutazione del prezzo: le BCN devono indicare in modo dettagliato, nelle note esplicative nazionali, il metodo utilizzato per valutare a) titoli di debito a breve termine; b) titoli di debito a lungo termine; c) obbligazioni sotto la pari; e d) azioni quotate. Si deve spiegare qualsiasi criterio di valutazione che sia diverso tra le consistenze e i flussi.
11. Frequenza, tempestività e fascia temporale di segnalazione: le BCN devono specificare la misura in cui i dati compilati per ogni segnalazione sono stati forniti conformemente ai requisiti degli utenti, ossia, se i dati mensili sono trasmessi entro un termine di cinque settimane. Si deve indicare anche l'estensione delle serie temporali fornite, e si devono segnalare eventuali discontinuità nelle stesse, ad esempio discontinuità nella copertura dei titoli.
12. Revisioni: le BCN devono fornire, per qualsiasi revisione, una spiegazione succinta, chiarendone i motivi e l'entità.
13. Stima della copertura delle emissioni effettuate da residenti nazionali, suddivise per strumento: le BCN devono fornire stime nazionali della copertura delle emissioni effettuate da residenti nazionali, per ciascuna categoria, cioè titoli a breve termine, titoli a lungo termine, azioni quotate, in valuta locale, in altre denominazioni nazionali dell'euro compreso l'ECU, e in altre valute secondo la tabella qui di seguito. Il dato stimato della “copertura in %” deve indicare la quota di titoli coperti per ogni categoria di strumento, in percentuale del totale delle emissioni, e deve essere segnalato per ogni singola voce, secondo le istruzioni. Brevi descrizioni possono figurare nelle “osservazioni”. Le BCN devono indicare inoltre eventuali variazioni di copertura a seguito dell'adesione all'unione monetaria.
|
Copertura in %: |
Commenti: |
|||||||||||
Emissioni in euro/denominazioni nazionali |
Denominazione locale |
STS |
|
|
|||||||||
LTS |
|
|
|||||||||||
QUS |
|
|
|||||||||||
Euro/altre denominazioni nazionali dell'euro compreso l'ECU |
STS |
|
|
||||||||||
LTS |
|
|
|||||||||||
In altre valute |
STS |
|
|
||||||||||
LTS |
|
|
|||||||||||
|
Sezione 4 Obblighi di segnalazione per la Banca dei regolamenti internazionali
Gli obblighi di segnalazione per la BRI seguono gli stessi principi di quelli per le BCN delineati nelle sezioni 1-3, ad eccezione dei seguenti aspetti:
Tabella 4
Blocco B Modulo di segnalazione per la BRI
|
EMITTENTI RESIDENTI RDM/EURO/DENOMINAZIONI NAZIONALI |
||
Consistenze |
Emissioni lorde |
Rimborsi |
|
|
B1 |
B2 |
B3 |
9. TITOLI DI DEBITO A BREVE TERMINE |
|||
Totale |
S577 |
S642 |
S707 |
BCN |
S578 |
S643 |
S708 |
IFM diverse dalle banche centrali |
S579 |
S644 |
S709 |
AIF |
S580 |
S645 |
S710 |
di cui SV |
S581 |
S646 |
S711 |
Ausiliari finanziari |
S582 |
S647 |
S712 |
Istituzioni finanziarie captive |
S583 |
S648 |
S713 |
Imprese di assicurazione e fondi pensione |
S584 |
S649 |
S714 |
Società non finanziarie |
S585 |
S650 |
S715 |
Amministrazioni centrali |
S586 |
S651 |
S716 |
Amministrazioni di Stati federati e amministrazioni locali |
S587 |
S652 |
S717 |
Enti di previdenza e assistenza sociale |
S588 |
S653 |
S718 |
Organizzazioni internazionali |
S589 |
S654 |
S719 |
|
|
|
|
10. TITOLI DI DEBITO A LUNGO TERMINE |
|||
Totale |
S590 |
S655 |
S720 |
BCN |
S591 |
S656 |
S721 |
IFM diverse dalle banche centrali |
S592 |
S657 |
S722 |
AIF |
S593 |
S658 |
S723 |
di cui SV |
S594 |
S659 |
S724 |
Ausiliari finanziari |
S595 |
S660 |
S725 |
Istituzioni finanziarie captive |
S596 |
S661 |
S726 |
Imprese di assicurazione e fondi pensione |
S597 |
S662 |
S727 |
Società non finanziarie |
S598 |
S663 |
S728 |
Amministrazioni centrali |
S599 |
S664 |
S729 |
Amministrazioni di Stati federati e amministrazioni locali |
S600 |
S665 |
S730 |
Enti di previdenza e assistenza sociale |
S601 |
S666 |
S731 |
Organizzazioni internazionali |
S602 |
S667 |
S732 |
|
|
|
|
10.1. di cui emissioni a tasso fisso: |
|||
Totale |
S603 |
S668 |
S733 |
BCN |
S604 |
S669 |
S734 |
IFM diverse dalle banche centrali |
S605 |
S670 |
S735 |
AIF |
S606 |
S671 |
S736 |
di cui SV |
S607 |
S672 |
S737 |
Ausiliari finanziari |
S608 |
S673 |
S738 |
Istituzioni finanziarie captive |
S609 |
S674 |
S739 |
Imprese di assicurazione e fondi pensione |
S610 |
S675 |
S740 |
Società non finanziarie |
S611 |
S676 |
S741 |
Amministrazioni centrali |
S612 |
S677 |
S742 |
Amministrazioni di Stati federati e amministrazioni locali |
S613 |
S678 |
S743 |
Enti di previdenza e assistenza sociale |
S614 |
S679 |
S744 |
Organizzazioni internazionali |
S615 |
S680 |
S745 |
|
|
|
|
10.2. di cui emissioni a tasso variabile: |
|||
Totale |
S616 |
S681 |
S746 |
BCN |
S617 |
S682 |
S747 |
IFM diverse dalle banche centrali |
S618 |
S683 |
S748 |
AIF |
S619 |
S684 |
S749 |
di cui SV |
S620 |
S685 |
S750 |
Ausiliari finanziari |
S621 |
S686 |
S751 |
Istituzioni finanziarie captive |
S622 |
S687 |
S752 |
Imprese di assicurazione e fondi pensione |
S623 |
S688 |
S753 |
Società non finanziarie |
S624 |
S689 |
S754 |
Amministrazioni centrali |
S625 |
S690 |
S755 |
Amministrazioni di Stati federati e amministrazioni locali |
S626 |
S691 |
S756 |
Enti di previdenza e assistenza sociale |
S627 |
S692 |
S757 |
Organizzazioni internazionali |
S628 |
S693 |
S758 |
|
|
|
|
10.3. di cui obbligazioni prive di cedola: |
|||
Totale |
S629 |
S694 |
S759 |
BCN |
S630 |
S695 |
S760 |
IFM diverse dalle banche centrali |
S631 |
S696 |
S761 |
AIF |
S632 |
S697 |
S762 |
di cui SV |
S633 |
S698 |
S763 |
Ausiliari finanziari |
S634 |
S699 |
S764 |
Istituzioni finanziarie captive |
S635 |
S700 |
S765 |
Imprese di assicurazione e fondi pensione |
S636 |
S701 |
S766 |
Società non finanziarie |
S637 |
S702 |
S767 |
Amministrazioni centrali |
S638 |
S703 |
S768 |
Amministrazioni di Stati federati e amministrazioni locali |
S639 |
S704 |
S769 |
Enti di previdenza e assistenza sociale |
S640 |
S705 |
S770 |
Organizzazioni internazionali |
S641 |
S706 |
S771 |
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Scadenza delle emissioni
In relazione alla scadenza, la BRI considera strumenti a breve termine tutta la carta commerciale in euro (CCE) e le altre obbligazioni in euro emesse nell'ambito di un programma a breve termine, mentre considera strumenti a lungo termine tutti quelli emessi nell'ambito di un programma a lungo termine, a prescindere dalla scadenza originaria.
Disaggregazione settoriale degli emittenti
Per la disaggregazione in settori, la BRI si basa sul raccordo sotto illustrato fra i settori del suo database e quelli previsti nei moduli di segnalazione.
Disaggregazione settoriale del database BRI |
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Classificazione nei moduli di segnalazione |
Banca centrale |
→ |
BCN e BCE |
Banche commerciali |
→ |
IFM |
AIF |
→ |
AIF |
Amministrazioni centrali |
→ |
Amministrazioni centrali |
Altre amministrazioni Enti statali |
→ |
Amministrazioni di Stati federati e amministrazioni locali |
Società |
→ |
Società non finanziarie |
Istituzioni internazionali |
→ |
Istituzioni internazionali (RdM) |
Classificazione delle emissioni
I seguenti strumenti contenuti nel database della BRI sono classificati come titoli di debito nelle statistiche sulle emissioni di titoli:
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certificati di deposito, |
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carta commerciale, |
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buoni del Tesoro, |
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obbligazioni, |
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carta commerciale in euro (CCE), |
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titoli a medio termine, |
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altri titoli a breve termine. |
Valutazione
Le regole di valutazione attualmente applicate dalla BRI sono: valore facciale per i titoli di debito e prezzo di emissione per le azioni quotate.
La BRI segnala alla BCE tutte le emissioni effettuate in euro/denominazioni nazionali da residenti del RdM (blocco B) in dollaro statunitense, sulla base dei tassi di cambio di fine periodo per le consistenze, e sulla base dei tassi di cambio medi del periodo per le emissioni e per i rimborsi. La BCE converte tutti i dati in euro usando lo stesso principio applicato inizialmente dalla BRI. Per i periodi anteriori al 1o gennaio 1999, deve essere utilizzato invece il tasso di cambio tra ECU e dollaro statunitense.»
(1) Se i soggetti segnalanti riscontrano una questione metodologica non espressamente contemplata nel presente Indirizzo, dovrebbero applicare il Sistema europeo dei conti nazionali e regionali (“ESA 2010”) stabilito nel regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell'Unione europea (GU L 174 del 26.6.2013, pag. 1).
(2) La voce “altre valute” fa riferimento a tutte le altre valute, comprese le valute nazionali degli Stati membri non appartenenti all'area dell'euro.
(3) Titoli di debito diversi da azioni si riferisce a “titoli diversi da azioni, esclusi i derivati finanziari”.
(4) Le emissioni nette sono richieste solamente nel caso in cui le BCN non siano in grado di trasmettere o le emissioni lorde o i rimborsi.
(5) Azioni quotate si riferisce a “azioni quotate escluse quote e partecipazioni in fondi di investimento e fondi comuni monetari”.
(6) Cfr. paragrafo 2.07 del SEC 2010.
(7) Nella pratica, i fondi pensione non emettono titoli di debito.
(8) Cfr. i paragrafi da 2.17 a 2.20 del SEC 2010.
(9) Cfr. il paragrafo 5.102 del SEC 2010.
(10) Categoria F.3 del SEC 2010.
(11) Categoria F.511 del SEC 2010..
(12) Categoria F.512 del SEC 2010.
(13) Categoria F.519 del SEC 2010.
(14) Blocco A per le BCN e blocco B per la BRI.
(15) Non definite come operazione finanziaria; cfr. paragrafi 5.158 e 6.59 del SEC 2010, e la lettera b) della sezione 5 della presente parte.
(16) Operazione sul mercato secondario comportante un cambiamento di detentore non rientrante nelle presenti statistiche.
(17) Si considerano avvenute due operazioni finanziarie; cfr. paragrafi 5.96 e 6.25 del SEC 2010, e la lettera a), punto ii), della sezione 5 della presente parte.
(18) Le operazioni sul mercato secondario comportanti un cambiamento di detentore non rientrano nelle presenti statistiche.
(19) Per maggior dettagli sulla definizione di “valore facciale”, “valore di mercato” e “valore nominale” cfr. i paragrafi 5.90, 7.38 e 7.39 del SEC 2010.
(20) Dopo il 1o gennaio 1999, non è necessario alcun calcolo del tasso di cambio per i titoli emessi in euro dai residenti nazionali (parte del blocco A), mentre i titoli emessi dai residenti nazionali in euro/denominazioni nazionali (restante parte del blocco A) sono convertiti in euro applicando i tassi di conversione irrevocabili del 31 dicembre 1998.
(21) Cfr. il paragrafo 6.64 del SEC 2010.