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Document 32014D0217

Decisione di esecuzione della Commissione, dell'11 aprile 2014, relativa a un contributo finanziario dell'Unione a favore degli interventi d'urgenza per la lotta contro il vaiolo degli ovini in Bulgaria nel 2013 e in Grecia nel 2013 e 2014 [notificata con il numero C(2014) 2334]

GU L 111 del 15.4.2014, p. 94–95 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2014/217/oj

15.4.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 111/94


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

dell'11 aprile 2014

relativa a un contributo finanziario dell'Unione a favore degli interventi d'urgenza per la lotta contro il vaiolo degli ovini in Bulgaria nel 2013 e in Grecia nel 2013 e 2014

[notificata con il numero C(2014) 2334]

(I testi in lingua bulgara e greca sono i soli facenti fede)

(2014/217/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la decisione 2009/470/CE del Consiglio, del 25 maggio 2009, relativa a talune spese nel settore veterinario (1), in particolare l'articolo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il vaiolo degli ovini è una malattia virale contagiosa degli ovini e dei caprini con gravi conseguenze per la redditività degli allevamenti ovini, che può perturbare gli scambi all'interno dell'Unione e le esportazioni verso i paesi terzi.

(2)

In caso di insorgenza di un focolaio di vaiolo degli ovini esiste il rischio che l'agente patogeno si diffonda ad altri allevamenti ovini dello stesso Stato membro e anche ad altri Stati membri e paesi terzi attraverso il commercio di ovini vivi o di prodotti di origine ovina.

(3)

La direttiva 92/119/CEE del Consiglio (2) stabilisce misure d'urgenza che in caso di insorgenza di un focolaio devono essere immediatamente applicate dagli Stati membri per impedire l'ulteriore diffusione del virus ed eradicare la malattia.

(4)

A norma dell'articolo 84 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), l'impegno di spesa a carico del bilancio dell'Unione è preceduto da una decisione di finanziamento che determina gli elementi essenziali dell'azione comportante la spesa e che è adottata dall'istituzione o dalle autorità da questa delegate.

(5)

La decisione 2009/470/CE fissa le procedure che disciplinano il contributo finanziario dell'Unione a favore di azioni veterinarie specifiche, compresi gli interventi d'urgenza. Conformemente all'articolo 3 di detta decisione, gli Stati membri beneficiano di un contributo finanziario volto a coprire i costi di alcune misure di eradicazione del vaiolo degli ovini.

(6)

L'articolo 3, paragrafo 6, della decisione 2009/470/CE stabilisce regole sulla percentuale delle spese sostenute dagli Stati membri che può essere coperta dal contributo finanziario dell'Unione.

(7)

Il versamento di un contributo finanziario dell'Unione a favore di interventi d'urgenza per l'eradicazione del vaiolo degli ovini è soggetto alle norme stabilite dal regolamento (CE) n. 349/2005 della Commissione (4).

(8)

Focolai di vaiolo degli ovini sono comparsi in Bulgaria nel 2013 e in Grecia nel 2013 e nel 2014. Per combattere tali focolai, la Bulgaria e la Grecia hanno adottato misure in conformità alla direttiva 92/119/CEE.

(9)

Le autorità bulgare e greche hanno informato la Commissione e gli altri Stati membri, nell'ambito del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, riguardo alle misure applicate conformemente alla legislazione dell'Unione in materia di notifica e di eradicazione della malattia e riguardo ai risultati conseguiti.

(10)

Le autorità bulgare e greche hanno pertanto adempiuto ai loro obblighi tecnici e amministrativi per quanto concerne le misure di cui all'articolo 3, paragrafo 4, della decisione 2009/470/CE e all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 349/2005.

(11)

L'importo esatto del contributo finanziario dell'Unione non può essere determinato in questa fase. Sulla base delle ultime informazioni trasmesse dagli Stati membri interessati, il costo degli indennizzi e le spese operative sono stimati a 79 186,33 EUR e a 1 484 304,16 EUR rispettivamente per la Bulgaria e la Grecia.

(12)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Contributo finanziario dell'Unione alla Bulgaria e alla Grecia

1.   La Bulgaria può beneficiare di un contributo finanziario dell'Unione fino a un massimo di 40 000,00 EUR per il finanziamento dei costi sostenuti da tale Stato membro nel 2013 per l'adozione di misure di lotta contro il vaiolo degli ovini, in conformità all'articolo 3, paragrafi 2 e 6, della decisione 2009/470/CE.

2.   La Grecia può beneficiare di un contributo finanziario dell'Unione fino a un massimo di 700 000,00 EUR per il finanziamento dei costi sostenuti da tale Stato membro nel 2013 e 2014 per l'adozione di misure di lotta contro il vaiolo degli ovini, in conformità all'articolo 3, paragrafi 2 e 6, della decisione 2009/470/CE.

3.   L'importo finale del contributo finanziario di cui ai paragrafi 1 e 2 è fissato con una decisione successiva da adottare secondo la procedura di cui all'articolo 40, paragrafo 2, della decisione 2009/470/CE.

Articolo 2

Modalità di pagamento

Una prima quota di 310 000,00 EUR, finanziata dalla linea di bilancio 17 04 04 del bilancio finanziario dell'UE per il 2014, è versata alla Grecia come parte del contributo finanziario dell'Unione di cui all'articolo 1, paragrafo 2.

Articolo 3

Destinatari

La Repubblica di Bulgaria e la Repubblica ellenica sono destinatarie della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'11 aprile 2014

Per la Commissione

Tonio BORG

Membro della Commissione


(1)  GU L 155 del 18.6.2009, pag. 30.

(2)  Direttiva 92/119/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che introduce misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali (GU L 62 del 15.3.1993, pag. 69).

(3)  Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

(4)  Regolamento (CE) n. 349/2005 della Commissione, del 28 febbraio 2005, che stabilisce norme sul finanziamento comunitario degli interventi urgenti e della lotta contro certe malattie animali ai sensi della decisione 90/424/CEE del Consiglio (GU L 55 dell'1.3.2005, pag. 12).


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