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Document 32014D0008
2014/8/EU: Commission Implementing Decision of 10 October 2013 amending Decision 2010/372/EU on the use of controlled substances as process agents under Article 8(4) of Regulation (EC) No 1005/2009 of the European Parliament and of the Council (notified under document C(2013) 6517)
2014/8/UE: Decisione di esecuzione della Commissione, del 10 ottobre 2013 , recante modifica della decisione 2010/372/UE riguardante l’uso di sostanze controllate come agenti di fabbricazione di cui all’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2013) 6517]
2014/8/UE: Decisione di esecuzione della Commissione, del 10 ottobre 2013 , recante modifica della decisione 2010/372/UE riguardante l’uso di sostanze controllate come agenti di fabbricazione di cui all’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2013) 6517]
GU L 8 del 11.1.2014, pp. 27–29
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 12/01/2026; abrog. impl. da 32026D0076
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11.1.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 8/27 |
DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE
del 10 ottobre 2013
recante modifica della decisione 2010/372/UE riguardante l’uso di sostanze controllate come agenti di fabbricazione di cui all’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio
[notificata con il numero C(2013) 6517]
(I testi in lingua francese, italiana, neerlandese, polacca, portoghese e tedesca sono i soli facenti fede)
(2014/8/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
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(1) |
alla luce delle responsabilità dell’Unione ai sensi della decisione X/14 e decisioni successive delle parti del protocollo di Montreal sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, l’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1005/2009 limita l’uso di sostanze controllate come agenti di fabbricazione a 1 083 tonnellate metriche all’anno e limita le emissioni prodotte da agenti di fabbricazione a 17 tonnellate metriche all’anno. |
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(2) |
La decisione 2010/372/UE della Commissione (2) stabilisce un elenco di imprese che sono autorizzate all’uso di sostanze controllate quali agenti di fabbricazione, e fissa le quantità massime utilizzabili per il reintegro e che possono essere emesse da ciascuna delle imprese interessate. |
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(3) |
Dal 2010 due imprese (Anwil SA e CUF Químicos Industriais SA) hanno cessato di usare sostanze controllate come agenti di fabbricazione. Un’altra impresa (Arkema France SA) ha riferito alle autorità competenti francesi che i dati sulle emissioni da essa trasmessi alla Commissione per gli anni 2007, 2008, 2009, 2010 e 2011 contenevano gravi errori palesi, per cui le proprie emissioni annuali sono state assai sottovalutate. Su questi dati si è basata la Commissione per calcolare il limite dell’impresa di cui all’allegato della decisione 2010/372/UE, che contiene l’elenco delle imprese e le quantità massime che possono essere emesse annualmente da ciascuna di esse. Le autorità competenti francesi, dando seguito alla denuncia, hanno riscontrato l’effettiva esistenza di tali errori palesi nei dati. Gli errori nei dati comunicati sono apparentemente accidentali e hanno comportato la fissazione di un limite per l’impresa in oggetto molto al di sotto del limite che sarebbe stato fissato se le emissioni annuali fossero state comunicate correttamente. Il limite stabilito per l’impresa figurante nell’allegato della decisione 2010/372/UE non rispecchia pertanto correttamente le emissioni annuali storiche della stessa e deve essere rettificato. |
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(4) |
Occorre pertanto modificare di conseguenza l’allegato della decisione 2010/372/UE. |
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(5) |
Occorre inoltre chiarire che è possibile il trasferimento di quote di reintegro tra diverse sostanze e usi all’interno della stessa impresa. |
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(6) |
Occorre pertanto modificare di conseguenza la decisione 2010/372/UE. |
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(7) |
La decisione 2010/372/UE non ha una durata determinata e può essere opportuno rivederla, in particolare l’allegato, alla luce degli sviluppi tecnici futuri. |
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(8) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1005/2009, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione 2010/372/UE è modificata come segue:
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1. |
All’articolo 3, la prima frase è sostituita dalla seguente: «Un’impresa può trasferire, totalmente o parzialmente, a un’altra impresa elencata nell’allegato oppure, all’interno della stessa impresa, ad un’altra sostanza o ad altro uso di cui all’allegato per detta impresa, le quote di reintegro assegnate a un impianto esistente di cui all’allegato, indipendentemente dalla sostanza o dall’uso per cui la quantità è stata assegnata.» |
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2. |
L’allegato della decisione 2010/372/UE è sostituito dall’allegato della presente decisione. |
Articolo 2
La presente decisione è destinata alle seguenti imprese:
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Fatto a Bruxelles, il 10 ottobre 2013
Per la Commissione
Connie HEDEGAARD
Membro della Commissione
ALLEGATO
(L'allegato non viene pubblicato in quanto contiene informazioni commerciali riservate).