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Document 32013R0716
Commission Implementing Regulation (EU) No 716/2013 of 25 July 2013 laying down rules for the application of Regulation (EC) No 110/2008 of the European Parliament and of the Council on the definition, description, presentation, labelling and the protection of geographical indications of spirit drinks
Regolamento di esecuzione (UE) n. 716/2013 della Commissione, del 25 luglio 2013 , recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all’etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose
Regolamento di esecuzione (UE) n. 716/2013 della Commissione, del 25 luglio 2013 , recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all’etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose
GU L 201 del 26.7.2013, p. 21–30
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/07/2021; abrogato da 32021R1235
26.7.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 201/21 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 716/2013 DELLA COMMISSIONE
del 25 luglio 2013
recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all’etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all’etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose (1), in particolare l’articolo 24, paragrafo 3, e l’articolo 27,
considerando quanto segue:
(1) |
Al fine di chiarire alcune disposizioni del regolamento (CE) n. 110/2008 e di garantire la loro attuazione uniforme negli Stati membri è opportuno adottare modalità di applicazione, in particolare per quanto riguarda l’uso dei termini composti, delle allusioni, delle denominazioni di vendita e delle indicazioni geografiche per la presentazione delle bevande spiritose. |
(2) |
A norma dell’articolo 10, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 110/2008, una bevanda spiritosa o un altro prodotto alimentare possono, a determinate condizioni, contenere nella loro presentazione un termine composto che include il nome di una delle categorie di cui all’allegato II del regolamento (CE) n. 110/2008 o una delle indicazioni geografiche elencate nell’allegato III di tale regolamento, o possono recare una o più allusioni che comprendono una o più di tali categorie o indicazioni geografiche. Per garantire l’uso omogeneo dei termini composti e delle allusioni negli Stati membri è necessario stabilire le modalità del loro utilizzo nella presentazione delle bevande spiritose e di altri prodotti alimentari. |
(3) |
Quando è fatto riferimento a una determinata bevanda spiritosa nella presentazione di un prodotto alimentare, tale bevanda spiritosa deve conformarsi pienamente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 110/2008 e non deve essere diluita. Occorre precisare il significato del termine «diluizione» in riferimento alle bevande spiritose, poiché alcuni processi di fabbricazione non devono essere considerati una diluizione. |
(4) |
Per garantire che le condizioni applicabili alla registrazione delle indicazioni geografiche previste dal regolamento (CE) n. 110/2008 siano rispettate, è opportuno che la Commissione esamini le domande di registrazione e che vengano fissate le modalità di applicazione relative alle procedure di domanda, di esame, di opposizione e di cancellazione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose. Per garantire l’attuazione uniforme di tali norme è opportuno predisporre i modelli per la presentazione della domanda di registrazione, la scheda tecnica, la dichiarazione di opposizione, la modifica della scheda tecnica e la cancellazione di un’indicazione geografica. |
(5) |
Al fine di agevolare la comunicazione tra la Commissione e gli Stati membri e i paesi terzi in materia di indicazioni geografiche registrate, gli Stati membri e i paesi terzi comunicano alla Commissione, in aggiunta alle schede tecniche complete delle loro indicazioni geografiche, i requisiti principali contenuti in tali schede. |
(6) |
Le restrizioni relative all’imballaggio di una bevanda spiritosa con indicazione geografica, come ad esempio l’obbligo di imballare la bevanda spiritosa in una zona geografica delimitata, costituiscono restrizioni alla libera circolazione delle merci e alla libera prestazione di servizi. Tali restrizioni devono essere consentite solo se necessarie, proporzionate e atte a salvaguardare la reputazione dell’indicazione geografica. |
(7) |
È opportuno stabilire un simbolo dell’Unione per le indicazioni geografiche delle bevande spiritose al fine di consentire ai consumatori di individuare determinate bevande spiritose le cui caratteristiche sono legate all’origine delle bevande stesse. |
(8) |
Tenuto conto del tempo necessario affinché gli Stati membri possano attuare le misure relative all’uso dei termini composti e delle allusioni, è opportuno che l’applicazione di tali misure sia differita. |
(9) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per le bevande spiritose, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
CAPO I
OGGETTO E DEFINIZIONI
Articolo 1
Oggetto
Il presente regolamento fissa le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 110/2008 per quanto riguarda in particolare:
a) |
l’uso dei termini composti e delle allusioni di cui all’articolo 10 del regolamento (CE) n. 110/2008 nella designazione, nella presentazione e nell’etichettatura di un prodotto alimentare; |
b) |
le indicazioni geografiche delle bevande spiritose di cui all’articolo 15 del regolamento (CE) n. 110/2008 e l’uso di un simbolo dell’Unione per le indicazioni geografiche delle bevande spiritose. |
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) |
«categoria di bevande spiritose», una delle categorie da 1 a 46 dell’allegato II del regolamento (CE) n. 110/2008; |
b) |
«indicazione geografica», una delle indicazioni geografiche registrate nell’allegato III del regolamento (CE) n. 110/2008; |
c) |
«termine composto», la combinazione di una delle menzioni elencate nelle categorie da 1 a 46 dell’allegato II del regolamento (CE) n. 110/2008 o di un’indicazione geografica di una bevanda spiritosa, da cui proviene tutto l’alcole del prodotto finale, con:
|
d) |
«allusione», il riferimento diretto o indiretto a una o più categorie di bevande spiritose o indicazioni geografiche, diverso dal riferimento nell’ambito di un termine composto o dell’elenco di ingredienti di cui all’articolo 9, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 110/2008. |
CAPO II
NORME RELATIVE ALL’USO DI TERMINI COMPOSTI E ALLUSIONI
Articolo 3
Termini composti
1. Il termine «bevanda spiritosa» non fa parte di un termine composto che designa una bevanda alcolica.
2. Un termine composto che designa una bevanda alcolica non è costituito da una combinazione del termine «liquore» con il nome di una delle categorie da 33 a 40 dell’allegato II del regolamento (CE) n. 110/2008.
3. Un termine composto non sostituisce la denominazione di vendita di una bevanda spiritosa.
4. Il termine composto che designa una bevanda alcolica figura in caratteri uniformi dello stesso tipo, dimensione e colore. Non è interrotto da alcun elemento di testo o immagine che non faccia parte di esso e non appare in caratteri di dimensioni maggiori rispetto a quelli della denominazione di vendita.
Articolo 4
Allusioni
L’allusione a qualsiasi categoria di bevanda spiritosa o a un’indicazione geografica, per la presentazione di un prodotto alimentare, non figura sulla stessa riga della denominazione di vendita. Per le bevande alcoliche, l’allusione appare in caratteri di dimensioni inferiori a quelli utilizzati per la denominazione di vendita e per il termine composto.
Articolo 5
Diluizione di una bevanda spiritosa
Ai fini dell’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 110/2008, la riduzione, mediante l’aggiunta esclusiva di acqua, del titolo alcolometrico di una bevanda spiritosa al di sotto del titolo alcolometrico minimo stabilito per tale bevanda nella categoria corrispondente di cui all’allegato II del suddetto regolamento è considerata una diluizione.
CAPO III
INDICAZIONI GEOGRAFICHE
Articolo 6
Domanda di registrazione di un’indicazione geografica
La domanda di registrazione di un’indicazione geografica nell’allegato III del regolamento (CE) n. 110/2008 è presentata alla Commissione e comprende:
a) |
il modulo di candidatura, secondo il modello di cui all’allegato I del presente regolamento; |
b) |
la scheda tecnica, secondo il modello di cui all’allegato II del presente regolamento; |
c) |
i requisiti principali contenuti nella scheda tecnica di cui alla lettera b). |
Articolo 7
Domande transfrontaliere
1. Se un’indicazione geografica transfrontaliera riguarda solo Stati membri, la relativa domanda è presentata congiuntamente oppure da uno degli Stati membri a nome degli altri. In quest’ultimo caso, essa contiene un documento di ciascuno degli altri Stati membri interessati che autorizza lo Stato membro che trasmette la domanda ad agire per suo conto.
Se un’indicazione geografica transfrontaliera riguarda solo paesi terzi, la relativa domanda è presentata alla Commissione da uno solo dei richiedenti a nome degli altri o da uno solo dei paesi terzi a nome degli altri e comprende:
a) |
la prova della protezione nei paesi terzi interessati; e |
b) |
un documento di ciascuno degli altri paesi terzi interessati che autorizza il paese terzo che presenta la domanda ad agire per suo conto. |
Se un’indicazione geografica transfrontaliera riguarda almeno uno Stato membro e almeno un paese terzo, la domanda è presentata alla Commissione da uno degli Stati membri, da una delle autorità del paese terzo o da uno degli enti privati del paese terzo in questione e comprende:
a) |
la prova della protezione nei paesi terzi interessati; e |
b) |
un documento di ciascuno degli Stati membri o dei paesi terzi interessati che autorizza la parte che presenta la domanda ad agire per suo conto. |
2. Lo Stato membro o l’autorità del paese terzo o l’ente privato del paese terzo in questione che presenta alla Commissione una domanda transfrontaliera diventa il destinatario di ogni notifica o decisione della Commissione.
Articolo 8
Ricezione della domanda
1. La data di presentazione di una domanda è la data della sua ricezione da parte della Commissione.
2. Allo Stato membro o all’autorità del paese terzo o all’ente privato del paese terzo in questione è rilasciata una ricevuta contenente almeno i dati seguenti:
a) |
il numero di fascicolo; |
b) |
il nome da registrare; |
c) |
il numero di pagine ricevute; |
d) |
la data di ricezione della domanda. |
Articolo 9
Indicazioni geografiche stabilite
1. Se la scheda tecnica di un’indicazione geografica stabilita, presentata a norma dell’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 110/2008, non consente di dimostrare che i requisiti di cui all’articolo 15, paragrafo 1, del suddetto regolamento sono soddisfatti, la Commissione fissa un termine per la sua modifica o revoca o per l’invio di osservazioni da parte dello Stato membro.
2. Se lo Stato membro non provvede a porre rimedio alle carenze entro il termine di cui al paragrafo 1, la scheda tecnica si considera non presentata e si applica l’articolo 20, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 110/2008.
Articolo 10
Condizionamento nella zona geografica interessata
Se la scheda tecnica precisa che il condizionamento della bevanda spiritosa deve avvenire all’interno della zona geografica delimitata o in una zona situata nelle immediate vicinanze di questa, occorre giustificare tale requisito per quanto concerne il prodotto in questione.
Articolo 11
Ammissibilità della domanda
1. La domanda è ammissibile se contiene tutti gli elementi di cui all’articolo 6.
2. Se la domanda non è completa la Commissione invita il richiedente a porre rimedio alle carenze entro un termine di due mesi. Se non è posto rimedio alle carenze entro tale termine, la Commissione respinge la domanda in quanto inammissibile.
Articolo 12
Esame delle condizioni di validità
1. Se un’indicazione geografica non è conforme all’articolo 15 del regolamento (CE) n. 110/2008, oppure se la domanda di registrazione non soddisfa i requisiti di cui all’articolo 17 del regolamento (CE) n. 110/2008, la Commissione fissa un termine per la sua modifica o revoca o per l’invio di osservazioni da parte dello Stato membro, dell’autorità del paese terzo o dell’ente privato del paese terzo in questione.
2. Se lo Stato membro, l’autorità del paese terzo o l’ente privato del paese terzo in questione non pongono rimedio alle carenze entro il termine di cui al paragrafo 1, la Commissione respinge la domanda.
Articolo 13
Opposizione alla registrazione
1. Le opposizioni di cui all’articolo 17, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 110/2008 sono redatte in conformità al modulo riportato nell’allegato III del presente regolamento e presentate alla Commissione. La data di presentazione dell’opposizione è la data della sua ricezione da parte della Commissione.
2. All’opponente è rilasciata una ricevuta contenente almeno i dati seguenti:
a) |
il numero di fascicolo; |
b) |
il numero di pagine ricevute; |
c) |
la data di ricezione dell’opposizione. |
Articolo 14
Ammissibilità di un’opposizione
1. L’opposizione è ammissibile se indica, ove del caso, i diritti anteriori addotti e i motivi dell’opposizione e se è stata ricevuta entro il termine di cui all’articolo 17, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 110/2008.
2. L’opposizione fondata sulla notorietà e sulla reputazione di un marchio commerciale preesistente già utilizzato nell’Unione, in conformità all’articolo 23, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 110/2008, è accompagnata dalla prova della presentazione di una domanda di registrazione, della registrazione o dell’uso del marchio commerciale preesistente, come il certificato di registrazione o la prova del suo uso, nonché dalla prova della sua notorietà e reputazione.
3. Le opposizioni contengono informazioni dettagliate sui fatti, sulle prove e sulle osservazioni presentate a sostegno dell’opposizione, insieme ai pertinenti documenti giustificativi.
Le informazioni e le prove prodotte per dimostrare l’uso di un marchio commerciale preesistente contengono riferimenti al luogo, alla durata, alla portata e alla natura dell’uso nonché alla sua notorietà e reputazione.
4. Qualora le informazioni e i documenti di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 non siano stati presentati, la Commissione invita l’opponente a porre rimedio alle carenze entro un termine di due mesi. Se non è posto rimedio alle carenze entro tale termine, la Commissione respinge l’opposizione in quanto inammissibile.
Articolo 15
Esame di un’opposizione
1. Se l’opposizione è ammissibile, la Commissione la comunica allo Stato membro, alle autorità del paese terzo o all’ente privato del paese terzo in questione e li invita a presentare osservazioni entro un termine di due mesi. Le osservazioni ricevute nel termine suddetto sono comunicate all’opponente.
2. La Commissione chiede alle parti di presentare commenti sulle osservazioni ricevute dalle altre parti entro un termine di due mesi.
3. Se la Commissione ritiene che l’opposizione sia fondata, essa respinge la domanda di registrazione.
4. Se, in caso di opposizioni multiple, da un esame preliminare di una o più di tali opposizioni risulta che la domanda di registrazione non può essere accolta, la Commissione può sospendere le altre procedure di opposizione. La Commissione informa gli altri opponenti in merito alle decisioni che li riguardano.
5. Se una domanda di registrazione viene respinta, le procedure di opposizione sospese si considerano archiviate e gli opponenti interessati ne sono debitamente informati.
Articolo 16
Decisioni della Commissione
1. Le decisioni adottate dalla Commissione ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 2, dell’articolo 11, paragrafo 2, dell’articolo 12, paragrafo 2, e dell’articolo 15, paragrafo 3, sono basate sui documenti e sulle informazioni di cui essa dispone.
Le decisioni, incluse le motivazioni che le giustificano, sono notificate allo Stato membro, all’autorità del paese terzo o all’ente privato del paese terzo in questione e, se del caso, all’opponente.
2. Salvo nel caso in cui la domanda di registrazione di un’indicazione geografica sia respinta in applicazione dell’articolo 11, paragrafo 2, dell’articolo 12, paragrafo 2, e dell’articolo 15, paragrafo 3, del presente regolamento, la Commissione decide, a norma dell’articolo 17, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 110/2008, di registrare l’indicazione geografica nell’allegato III di tale regolamento.
Articolo 17
Uso delle lingue
L’indicazione geografica è registrata nella lingua o nelle lingue utilizzate per designare il prodotto di cui trattasi nella zona geografica in questione e con la sua grafia originale.
Articolo 18
Presentazione di una richiesta di cancellazione
1. La richiesta di cancellazione di un’indicazione geografica è redatta in conformità al modulo di cui all’allegato IV ed è presentata alla Commissione. La data di presentazione della richiesta di cancellazione è la data della ricezione da parte della Commissione.
2. All’autore della richiesta di cancellazione è rilasciata una ricevuta contenente almeno i dati seguenti:
a) |
il numero di fascicolo; |
b) |
il numero di pagine ricevute; e |
c) |
la data di ricezione della richiesta. |
Articolo 19
Ammissibilità di una richiesta di cancellazione
1. Una richiesta di cancellazione è ammissibile se afferma chiaramente l’interesse legittimo dell’autore della richiesta e spiega i motivi di tale cancellazione.
2. Le richieste di cancellazione contengono informazioni dettagliate sui fatti, sulle prove e sulle osservazioni presentate a sostegno della cancellazione. La richiesta è accompagnata dai documenti giustificativi pertinenti e, in particolare, da una dichiarazione dello Stato membro o dell’autorità del paese terzo in cui l’autore della richiesta risiede o ha stabilito la sede legale.
3. Se le informazioni e i documenti di cui ai paragrafi 1 e 2 non sono stati forniti contestualmente alla richiesta di cancellazione, la Commissione invita l’autore della richiesta a porre rimedio alle carenze entro un termine di due mesi. Se non è posto rimedio alle carenze entro tale termine, la Commissione respinge la richiesta in quanto inammissibile.
La Commissione comunica la decisione di inammissibilità all’autore della richiesta di cancellazione nonché allo Stato membro, all’autorità del paese terzo o all’ente privato del paese terzo la cui indicazione geografica è oggetto della richiesta di cancellazione.
Articolo 20
Esame di una richiesta di cancellazione
1. Se la Commissione non ha respinto la richiesta di cancellazione a norma dell’articolo 19, paragrafo 3, essa comunica tale richiesta allo Stato membro o all’autorità del paese terzo o all’ente privato del paese terzo la cui indicazione geografica è oggetto della richiesta di cancellazione e li invita a presentare osservazioni entro un termine di due mesi. Le osservazioni ricevute entro il suddetto termine sono comunicate all’autore della richiesta di cancellazione.
2. Se lo Stato membro, l’autorità del paese terzo o l’ente privato del paese terzo in questione non presentano alcuna osservazione o non rispettano il termine di due mesi previsto a tal fine, la Commissione decide in merito alla cancellazione.
3. Trascorso il termine per la presentazione delle osservazioni, la Commissione decide in merito alla cancellazione dell’indicazione geografica in questione in base alle prove di cui dispone. A tal fine valuta se il rispetto della scheda tecnica dell’indicazione geografica non sia più possibile o non possa più essere garantito e, in particolare, se le condizioni previste all’articolo 17 del regolamento (CE) n. 110/2008 non sono più soddisfatte o non possono più esserlo nell’immediato futuro.
La decisione di cancellazione è comunicata allo Stato membro, all’autorità del paese terzo o all’ente privato del paese terzo in questione o all’autore della richiesta di cancellazione.
4. Qualora siano state presentate più richieste di cancellazione relative alla stessa indicazione geografica e, dopo l’esame preliminare di una o più di tali richieste, la Commissione decida che non è più giustificato proteggere l’indicazione geografica, essa può sospendere le altre procedure di cancellazione relative a tale indicazione geografica. La Commissione informa gli altri richiedenti interessati in merito alle decisioni che li riguardano.
Se un’indicazione geografica è cancellata, la Commissione chiude le procedure di cancellazione sospese e informa di conseguenza gli altri richiedenti interessati.
Articolo 21
Modifica della scheda tecnica
1. La domanda di modifica della scheda tecnica relativa a un’indicazione geografica registrata, di cui all’articolo 21 del regolamento (CE) n. 110/2008, è redatta in conformità dell’allegato V del presente regolamento e inviata in formato elettronico.
2. Ai fini della domanda di cui al paragrafo 1, gli articoli da 8 a 15 del presente regolamento si applicano mutatis mutandis. Tali procedure riguardano unicamente i punti della scheda tecnica che sono oggetto della modifica.
3. Se la domanda di modifica della scheda tecnica è presentata da un richiedente diverso dal richiedente iniziale, la Commissione comunica la domanda al richiedente iniziale.
Articolo 22
Utilizzo di un simbolo dell’Unione per le indicazioni geografiche registrate
1. Il simbolo dell’Unione per le indicazioni geografiche registrate stabilito all’allegato V del regolamento (CE) n. 1898/2006 della Commissione (2) può essere utilizzato per le bevande spiritose. Tale simbolo non può essere utilizzato con un termine composto che include un’indicazione geografica. La dicitura «INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA» può essere sostituita da termini equivalenti in un’altra lingua ufficiale dell’Unione conformemente al suddetto allegato.
2. Quando il simbolo dell’Unione di cui al paragrafo 1 figura sull’etichetta di una bevanda spiritosa, esso è accompagnato dall’indicazione geografica corrispondente.
CAPO IV
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 23
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o settembre 2013. Gli articoli 3 e 4 si applicano a decorrere dal 1o marzo 2015.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 2013
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 39 del 13.2.2008, pag. 16.
(2) GU L 369 del 23.12.2006, pag. 1.
ALLEGATO I
DOMANDA DI REGISTRAZIONE DI UN’INDICAZIONE GEOGRAFICA
Data di ricezione (GG/MM/AAAA) …
[da completare a cura della Commissione]
Numero di pagine (compresa la presente) …
Lingua utilizzata per la presentazione della domanda …
Numero del fascicolo …
[da completare a cura della Commissione]
Indicazione geografica da registrare …
Categoria della bevanda spiritosa
Richiedente
Nome della persona fisica o giuridica …
Indirizzo completo (via e numero civico, località e codice postale, Stato) …
Status giuridico, dimensioni e composizione (per le persone giuridiche) …
Nazionalità …
Telefono, e-mail …
Intermediario
Stato membro/Stati membri (*) —
Autorità del paese terzo (*)
[(*) cancellare la dicitura inutile]
Nome dell’intermediario/nomi degli intermediari …
Indirizzo completo/indirizzi completi (via e numero civico, località e codice postale, Stato) …
Telefono, e-mail …
Prova della protezione nel paese terzo …
Scheda tecnica
Numero di pagine …
Nome del firmatario/Nomi dei firmatari …
Firma/Firme …
ALLEGATO II
SCHEDA TECNICA
Data di ricezione (GG/MM/AAAA) …
[da completare a cura della Commissione]
Numero di pagine (compresa la presente) …
Lingua utilizzata per la presentazione della domanda …
Numero del fascicolo …
[da completare a cura della Commissione]
Indicazione geografica da registrare …
Categoria della bevanda spiritosa
Descrizione della bevanda spiritosa
— |
Caratteristiche fisiche, chimiche e/o organolettiche |
— |
Caratteristiche specifiche (rispetto alle bevande spiritose della stessa categoria) |
Zona geografica interessata
Metodo di produzione della bevanda spiritosa
Legame con l’ambiente geografico o con l’origine
— |
Informazioni sulla zona geografica o sull’origine rilevanti per il legame |
— |
Caratteristiche specifiche della bevanda spiritosa attribuibili alla zona geografica |
Disposizioni dell’Unione europea o disposizioni nazionali/regionali
Richiedente
— |
Stato membro, paese terzo o persona fisica/giuridica … |
— |
Indirizzo completo (via e numero civico, località e codice postale, Stato) … |
— |
Status giuridico (per le persone giuridiche) … |
Aggiunte all’indicazione geografica
Norme specifiche in materia di etichettatura
ALLEGATO III
RICORSO IN OPPOSIZIONE A UN’INDICAZIONE GEOGRAFICA
Data di ricezione (GG/MM/AAAA) …
[da completare a cura della Commissione]
Numero di pagine (compresa la presente) …
Lingua del ricorso in opposizione …
Numero del fascicolo …
[da completare a cura della Commissione]
Opponente
Nome della persona fisica o giuridica …
Indirizzo completo (via e numero civico, località e codice postale, Stato) …
Nazionalità …
Telefono, e-mail …
Intermediario
Stato membro/Stati membri (*)
Autorità del paese terzo (facoltativo) (*)
[(*) cancellare la dicitura inutile]
Nome dell’intermediario/nomi degli intermediari …
Indirizzo completo/indirizzi completi (via e numero civico, località e codice postale, Stato) …
Indicazione geografica oggetto dell’opposizione …
Diritti anteriori
Indicazione geografica registrata (*)
Indicazione geografica nazionale (*)
[(*) cancellare la dicitura inutile]
Nome…
Numero di registrazione …
Data di registrazione (GG/MM/AAAA) … —
Marchio commerciale
Segno…
Elenco dei prodotti e dei servizi …
Numero di registrazione …
Data di registrazione …
Paese di origine …
Notorietà/reputazione (*)…
[(*) cancellare la dicitura inutile]
Motivi dell’opposizione
Nome del firmatario …
Firma …
ALLEGATO IV
RICHIESTA DI CANCELLAZIONE DI UN’INDICAZIONE GEOGRAFICA
Data di ricezione (GG/MM/AAAA) …
[da completare a cura della Commissione]
Numero di pagine (compresa la presente) …
Autore della richiesta di cancellazione …
Numero del fascicolo …
[da completare a cura della Commissione]
Lingua della richiesta di cancellazione …
Nome della persona fisica o giuridica …
Indirizzo completo (via e numero civico, località e codice postale, Stato) …
Nazionalità …
Telefono, e-mail …
Indicazione geografica contestata …
Interesse legittimo dell’autore della richiesta …
Dichiarazione dello Stato membro o del paese terzo …
Motivi della cancellazione
Nome del firmatario …
Firma …
ALLEGATO V
DOMANDA DI MODIFICA DELLA SCHEDA TECNICA DI UN’INDICAZIONE GEOGRAFICA
Data di ricezione (GG/MM/AAAA) …
[da completare a cura della Commissione]
Numero di pagine (compresa la presente) …
Lingua della modifica …
Numero del fascicolo …
[da completare a cura della Commissione]
Intermediario
Stato membro/Stati membri (*) —
Autorità del paese terzo (facoltativo) (*)
[(*) cancellare la dicitura inutile]
Nome dell’intermediario/nomi degli intermediari …
Indirizzo completo/indirizzi completi (via e numero civico, località e codice postale, Stato) …
Telefono, e-mail …
Nome dell’indicazione geografica
Voce del disciplinare interessata dalla modifica
Nome protetto (*)
Descrizione del prodotto (*)
Zona geografica (*)
Legame (*)
Nomi e indirizzi delle autorità di controllo (*)
Altro (*)
[(*) cancellare le diciture inutili]
Modifica
Modifica del disciplinare che non comporta modifiche dei requisiti principali (*)
Modifica del disciplinare che comporta modifiche dei requisiti principali (*)
[(*) cancellare la dicitura inutile] —
Spiegazione della modifica …
Principali requisiti modificati
[su un foglio a parte]
Nome del firmatario …
Firma …