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Document 32012R1220

Regolamento (UE) n. 1220/2012 del Consiglio, del 3 dicembre 2012 , relativo a misure di carattere commerciale atte a garantire ai trasformatori dell’Unione l’approvvigionamento in determinati prodotti della pesca nel periodo dal 2013 al 2015, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 104/2000 e (UE) n. 1344/2011

GU L 349 del 19.12.2012, pp. 4–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2015: This act has been changed. Current consolidated version: 22/12/2012

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/1220/oj

19.12.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 349/4


REGOLAMENTO (UE) N. 1220/2012 DEL CONSIGLIO

del 3 dicembre 2012

relativo a misure di carattere commerciale atte a garantire ai trasformatori dell’Unione l’approvvigionamento in determinati prodotti della pesca nel periodo dal 2013 al 2015, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 104/2000 e (UE) n. 1344/2011

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 31,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

L’approvvigionamento dell’Unione in determinati prodotti della pesca dipende attualmente dalle importazioni dai paesi terzi. Gli ultimi 15 anni hanno visto un aumento della dipendenza dell’Unione dalle importazioni per coprire il consumo interno di prodotti della pesca. Il livello di autosufficienza dell’Unione per i prodotti della pesca è sceso dal 57 % al 38 %. Per non mettere a repentaglio la produzione unionale di prodotti della pesca e per garantire all’industria di trasformazione dell’Unione un approvvigionamento adeguato, è opportuno sospendere, parzialmente o totalmente, i dazi doganali per una serie di prodotti nell’ambito di contingenti tariffari di volume congruo. Per garantire parità di condizioni ai produttori dell’Unione, è opportuno altresì tener presente la sensibilità di taluni prodotti della pesca specifici sul mercato dell’Unione.

(2)

Con il regolamento (CE) n. 1062/2009 (1) il Consiglio ha disposto l’apertura e le modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari autonomi per taluni prodotti della pesca per il periodo dal 2010 al 2012. Poiché il periodo di applicazione di tale regolamento scade il 31 dicembre 2012, è importante che le norme pertinenti ivi contenute siano applicabili nel periodo dal 2013 al 2015.

(3)

Il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura (2), è oggetto di riesame nell’ambito della riforma della politica comune della pesca. Detto regolamento prevede un regime di sospensione dei dazi tariffari per determinati prodotti della pesca. Al fine di rendere il sistema più coerente e razionalizzare le procedure inerenti alle preferenze autonome dell’Unione per i prodotti della pesca, è opportuno istituire una serie di contingenti tariffari autonomi che sostituiscano dette sospensioni e modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 104/2000. Il volume dei nuovi contingenti tariffari autonomi dovrebbe essere sufficiente ad assicurare un adeguato approvvigionamento in materie prime dei prodotti della pesca all’Unione e a garantire la prevedibilità e la continuità delle importazioni.

(4)

Il regolamento (UE) n. 1344/2011 del Consiglio, del 19 dicembre 2011, recante sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti industriali, agricoli e della pesca (3), prevede un numero limitato di sospensioni per prodotti della pesca. Al fine di rendere il sistema più coerente e razionalizzare le procedure inerenti alle preferenze autonome dell’Unione per i prodotti della pesca, è opportuno istituire una serie di contingenti tariffari autonomi che sostituiscano dette sospensioni. Il regolamento (UE) n. 1344/2011 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza. Il volume dei nuovi contingenti tariffari autonomi dovrebbe essere sufficiente ad assicurare un adeguato approvvigionamento in materie prime dei prodotti della pesca all’Unione e a garantire la prevedibilità e la continuità delle importazioni.

(5)

È importante dare all’industria di trasformazione dei prodotti della pesca la sicurezza di approvvigionamento di materie prime della pesca necessaria per consentire crescita e investimenti costanti e, ancora più importante, per consentirle di adeguarsi alla sostituzione delle sospensioni con i contingenti senza perturbazioni degli approvvigionamenti. È opportuno pertanto prevedere per alcuni prodotti della pesca cui si sono applicate sospensioni un sistema che determini, in presenza di determinate condizioni, un aumento automatico dei contingenti tariffari applicabili.

(6)

È opportuno garantire l’uguaglianza e la continuità di accesso di tutti gli importatori dell’Unione ai contingenti tariffari previsti dal presente regolamento, nonché l’applicazione ininterrotta delle aliquote previste a tutte le importazioni dei prodotti in questione in ciascuno degli Stati membri fino a esaurimento dei contingenti stessi.

(7)

Al fine di assicurare la gestione comune efficace dei contingenti tariffari, è opportuno autorizzare gli Stati membri a prelevare sui volumi contingentali i quantitativi necessari, corrispondenti alle loro importazioni effettive. Poiché questo metodo di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione, è opportuno che la Commissione sia in grado di sorvegliare il ritmo di utilizzazione dei volumi contingentali e informare gli Stati membri di conseguenza.

(8)

Il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (4), instaura un sistema di gestione dei contingenti tariffari che segue l’ordine cronologico in cui vengono accettate le dichiarazioni di immissione in libera pratica. È opportuno che i contingenti tariffari aperti dal presente regolamento siano gestiti dalla Commissione e dagli Stati membri in base a tale sistema,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I dazi applicabili all’importazione dei prodotti elencati in allegato sono sospesi, entro i limiti dei contingenti tariffari, alle aliquote corrispondenti ai periodi riportati e fino a concorrenza dei volumi indicati.

Articolo 2

I contingenti tariffari di cui all’articolo 1 sono gestiti a norma degli articoli 308 bis, 308 ter e 308 quater, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2454/93.

Articolo 3

1.   Senza indugio la Commissione accerta se anteriormente al 30 settembre del relativo anno civile sia stato utilizzato l’80 % del contingente tariffario annuale per un prodotto della pesca cui si applica il presente articolo conformemente all’allegato. In tal caso, il contingente tariffario annuale stabilito nell’allegato è considerato automaticamente aumentato del 20 %. Il contingente tariffario annuale aumentato è il contingente tariffario applicabile a tale prodotto della pesca per l’anno civile in questione.

2.   Su richiesta di almeno uno Stato membro e fatto salvo il paragrafo 1, la Commissione accerta se anteriormente al 30 settembre dell’anno civile in questione sia stato utilizzato l’80 % del contingente tariffario annuale per un prodotto della pesca cui si applica il presente articolo conformemente all’allegato. In tal caso, si applica il paragrafo 1.

3.   La Commissione informa senza indugio gli Stati membri che le condizioni di cui ai paragrafi 1 o 2 sono state soddisfatte e pubblica l’informazione relativa al contingente tariffario di nuova applicazione nella serie C della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

4.   Nessun altro aumento può essere apportato nello stesso anno civile a un contingente tariffario aumentato ai sensi del paragrafo 1.

Articolo 4

La Commissione e le autorità doganali degli Stati membri operano in stretta collaborazione per garantire l’adeguata gestione e il controllo dell’applicazione del presente regolamento.

Articolo 5

1.   Nel regolamento (CE) n. 104/2000 l’articolo 28 e l’allegato VI sono soppressi.

2.   Nell’allegato del regolamento (UE) n. 1344/2011, le voci relative a prodotti della pesca contrassegnate dai codici TARIC 0302 89 90 30, 0302 90 00 95, 0303 90 90 91, 0305 20 00 11, 0305 20 00 30, 1604 11 00 20, 1604 32 00 10, 1605 10 00 11 e 1605 10 00 19 sono soppresse.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica dal 1o gennaio 2013 al 31 dicembre 2015.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 dicembre 2012

Per il Consiglio

Il presidente

N. SYLIKIOTIS


(1)   GU L 291 del 7.11.2009, pag. 8.

(2)   GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22.

(3)   GU L 349 del 31.12.2011, pag. 1.

(4)   GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1.


ALLEGATO

Numero d’ordine

Codice NC

Codice TARIC

Designazione delle merci

Quantitativo annuale del contingente

(t) (*1)

Dazio contingentale

Periodo contingentale

09.2759

ex 0302 51 10

20

Merluzzi bianchi (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) e pesci della specie Boreogadus saida, esclusi i fegati e le uova, freschi, refrigerati o congelati, destinati alla trasformazione (1)  (2)

70 000  (8)

0  %

1.1.2013 - 31.12.2015

ex 0302 51 90

10

ex 0302 59 10

10

ex 0303 63 10

10

ex 0303 63 30

10

ex 0303 63 90

10

ex 0303 69 10

10

09.2765

ex 0305 62 00

20

Merluzzi bianchi (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) e pesci della specie Boreogadus saida, salati o in salamoia, ma non essiccati o affumicati, destinati alla trasformazione (1)  (2)

2 600

0  %

1.1.2013 - 31.12.2015

 

25

 

29

ex 0305 69 10

10

09.2776

ex 0304 71 10

10

Merluzzi bianchi (Gadus morhua, Gadus macrocephalus), filetti congelati e carni congelate, destinati alla trasformazione (1)  (2)

30 000

0  %

1.1.2013 - 31.12.2015

ex 0304 71 90

10

ex 0304 95 21

10

ex 0304 95 25

10

09.2761

ex 0304 79 50

10

Merluzzi granatieri (Macruronus spp.), filetti congelati e altre carni congelate, destinati alla trasformazione (1)  (2)

25 000  (8)

0  %

1.1.2013 - 31.12.2015

ex 0304 79 90

11

 

17

ex 0304 95 90

11

 

17

09.2798

ex 0306 16 99

20

Gamberetti e gamberi della specie Pandalus borealis, non sgusciati, freschi, refrigerati o congelati,destinati alla trasformazione (1)  (2)  (4)

9 000

0  %

1.1.2013 - 31.12.2015

ex 0306 26 90

12

 

92

09.2794

ex 1605 21 90

45

Gamberetti e gamberi della specie Pandalus borealis, cucinati e sgusciati, destinati alla trasformazione (1)  (2)  (4)

30 000

0  %

1.1.2013 - 31.12.2015

ex 1605 29 00

50

09.2800

ex 1605 21 90

55

Gamberetti e gamberi della specie Pandalus jordani, cucinati e sgusciati, destinati alla trasformazione (1)  (2)  (4)

2 000

0  %

1.1.2013 - 31.12.2015

ex 1605 29 00

60

09.2802

ex 0306 17 92

10

Gamberetti e gamberi della specie Penaeus Vannamei, anche sgusciati, freschi, refrigerati o congelati, destinati alla trasformazione (1)  (2)

20 000

0  %

1.1.2013 - 31.12.2015

ex 0306 27 99

10

09.2760

ex 0303 66 11

10

Naselli (Merluccius spp. esclusi Merluccius merluccius, Urophycis spp.), e abadeci (Genypterus blacodes) congelati, destinati alla trasformazione (1)  (2)

12 500

0  %

1.1.2013 - 31.12.2015

ex 0303 66 12

10

ex 0303 66 13

10

ex 0303 66 19

11

 

91

ex 0303 89 70

10

09.2774

ex 0304 74 19

10

Naselli del Pacifico (Merluccius productus), filetti congelati e altre carni, destinati alla trasformazione (1)  (2)

12 000

0  %

1.1.2013 - 31.12.2015

ex 0304 95 50

10

09.2770

ex 0305 63 00

10

Acciughe (Engraulis anchoita), salate o in salamoia, ma non essiccate o affumicate, destinate alla trasformazione (1)  (2)

2 500

0  %

1.1.2013 - 31.12.2015

09.2788

ex 0302 41 00

10

Aringhe (Clupea harengus, Clupea pallasii), di peso superiore a 100 g a pezzo o lembi di peso superiore agli 80 g a pezzo, esclusi fegati e uova, destinate alla trasformazione (1)  (2)

17 500

0  %

1.10.2013 - 31.12.2013

ex 0303 51 00

10

1.10.2014 - 31.12.2014

ex 0304 59 50

10

1.10.2015 - 31.12.2015

ex 0304 86 00

10

ex 0304 99 23

10

09.2792

ex 1604 12 99

1111

Aringhe, aromatizzate e/o sottaceto, in salamoia, conservate in barili di almeno 70 kg di peso netto sgocciolato, destinate alla trasformazione (1)  (2)

15 000  (7)

6  %

1.1.2013 - 31.12.2015

09.2790

ex 1604 14 16

21

23

31

33

41

43

91

93

Filetti detti «loins» di tonni e palamite, destinati alla trasformazione (1)  (2)

22 000

0  %

1.1.2013 - 31.12.2015

09.2762

ex 0306 11 90

10

Aragoste (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.), vive, refrigerate, congelate, destinate alla trasformazione (1)  (2)  (3)

200

6  %

1.1.2013 - 31.12.2015

ex 0306 21 90

10

09.2785

ex 0307 49 59

10

Corpo (6) di calamari (Ommastrephes spp. — esclusi Ommastrephes sagittatus —, Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.) e Illex spp., congelati, con pelle e pinne, destinati alla trasformazione (1)  (2)

45 000

0  %

1.1.2013 - 31.12.2015

ex 0307 99 11

10

09.2786

ex 0307 49 59

20

Calamari e calamaretti (Ommastrephes spp. — esclusi Ommastrephes sagittatus —, Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.) e Illex spp., congelati, interi o tentacoli e pinne, destinati alla trasformazione (1)  (2)

3 000

0  %

1.1.2013 - 31.12.2015

ex 0307 99 11

20

09.2777

ex 0303 67 00

10

Merluzzi d’Alaska (Theragra chalcogramma), congelati, filetti congelati e altre carni congelate, destinati alla trasformazione (1)  (2)

350 000  (8)

0  %

1.1.2013 - 31.12.2015

ex 0304 75 00

10

ex 0304 94 90

10

09.2772

ex 0304 93 10

10

Surimi, congelato, destinato alla trasformazione (1)  (2)

66 000  (8)

0  %

1.1.2013 - 31.12.2015

ex 0304 94 10

10

ex 0304 95 10

10

ex 0304 99 10

10

09.2746

ex 0302 89 90

30

Lutiano rosso (Lutjanus purpureus), fresco, refrigerato, destinato alla trasformazione (1)  (2)

1 650  (8)

0  %

1.1.2013 - 31.12.2015

09.2748

ex 0302 90 00

95

Uova di pesce, fresche, refrigerate o congelate, salate o in salamoia

11 000  (8)

0  %

1.1.2013 - 31.12.2015

ex 0303 90 90

91

ex 0305 20 00

30

09.2750

ex 1604 32 00

10

Uova di pesce, lavate, senza parti di interiora aderenti, semplicemente salate o in salamoia, destinate alla trasformazione (1)

6 600  (8)

0  %

1.1.2013 - 31.12.2015

09.2764

ex 1604 11 00

20

Salmoni del Pacifico (Oncorhynchus spp.), destinati all’industria di trasformazione per la fabbricazione di paté o di pasta da spalmare (1)

1 300  (8)

0  %

1.1.2013 - 31.12.2015

09.2784

ex 1605 10 00

11

19

Granchi della specie «King» (Paralithodes camchaticus), «Hanasaki» (Paralithodes brevipes), «Kegani» (Erimacrus isenbecki), «Queen» e «Snow» (Chionoecetes spp.), «Red» (Geryon quinquedens), «Rough stone» (Neolithodes asperrimus), Lithodes santolla, «Mud» (Scylla serrata), «Blue» (Portunus spp.), semplicemente cotti nell’acqua e sgusciati, anche congelati, presentati in imballaggi immediati di contenuto netto di 2 kg o più

2 750  (8)

0  %

1.1.2013 - 31.12.2015

09.2778

ex 0304 83 90

21

Pesci piatti, filetti congelati e altre carni (Limanda aspera, Lepidopsetta bilineata, Pleuronectes quadrituberculatus, Limanda ferruginea, Lepidopsetta polyxystra), destinati alla trasformazione (1)  (2)

5 000

0  %

1.1.2013 - 31.12.2015

ex 0304 99 99

65


(*1)  Espresso in peso netto, salvo altrimenti specificato.

(1)  Contingente subordinato alle condizioni fissate negli articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93.

(2)  Non sono ammessi a beneficiare del contingente i prodotti destinati a subire soltanto una o più delle seguenti operazioni:

pulitura, eviscerazione, taglio della coda, taglio della testa,

taglio (esclusi il taglio a dadi, il filettaggio, la produzione di lati o il taglio di blocchi congelati o il frazionamento di blocchi congelati di filetti interfogliati),

reimballaggio di filetti congelati individualmente,

campionatura, cernita,

etichettatura,

condizionamento,

refrigerazione,

congelamento,

surgelamento,

scongelamento, separazione.

Non sono ammessi a beneficiare del contingente i prodotti destinati a subire trattamenti o operazioni che, pur dando diritto a tale beneficio, vengono effettuati a livello di vendita al dettaglio o ristorazione. Sono ammessi a beneficiare del contingente soltanto i prodotti destinati al consumo umano.

(3)  In deroga alla nota (2), i prodotti dei codici NC 0306 11 90 (codice TARIC 10) e 0306 21 90 (codice TARIC 10) possono beneficiare del contingente se subiscono almeno una delle due operazioni seguenti: divisione del prodotto congelato, trattamento termico del prodotto congelato per l’eliminazione dei residui interni.

(4)  In deroga alla nota (2), i prodotti dei codici NC 1605 21 90 (codici TARIC 45 e 55) e 1605 29 00 (codici TARIC 50 e 60) possono beneficiare del contingente se subiscono l’operazione di trattamento di trasformazione di gamberi e gamberetti con gas d’imballaggio quale definito nell’allegato I del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari. (5)

(5)   OJ L 354, 31.12.2008, p. 16.

(6)  Corpo del cefalopode o calamaro senza testa e senza tentacoli.

(7)  Espresso in peso netto sgocciolato.

(8)  Si applica l’articolo 3.


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