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Document 32012D0794
2012/794/EU: Council Implementing Decision of 17 December 2012 authorising Bulgaria and Romania to apply measures derogating from Article 5 of Directive 2006/112/EC on the common system of value added tax
2012/794/UE: Decisione di esecuzione del Consiglio, del 17 dicembre 2012 , che autorizza la Bulgaria e la Romania ad applicare misure di deroga all’articolo 5 della direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto
2012/794/UE: Decisione di esecuzione del Consiglio, del 17 dicembre 2012 , che autorizza la Bulgaria e la Romania ad applicare misure di deroga all’articolo 5 della direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto
GU L 349 del 19.12.2012, pp. 55–56
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
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19.12.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 349/55 |
DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO
del 17 dicembre 2012
che autorizza la Bulgaria e la Romania ad applicare misure di deroga all’articolo 5 della direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto
(2012/794/UE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (1), in particolare l’articolo 395, paragrafo 1,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
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(1) |
Con lettera protocollata dalla Commissione il 25 maggio 2011 la Bulgaria e la Romania hanno chiesto l’autorizzazione a derogare all’articolo 5 della direttiva 2006/112/CE, che disciplina l’ambito di applicazione territoriale di tale direttiva, per quanto riguarda la manutenzione, la riparazione e la riscossione dei pedaggi in relazione al ponte di confine sul fiume Danubio tra Vidin (Bulgaria) e Calafat (Romania) (la «deroga richiesta»). La Bulgaria e la Romania hanno in parte sostituito la deroga richiesta con lettera protocollata dalla Commissione il 7 marzo 2012. |
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(2) |
Conformemente all’articolo 395, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE, con lettera del 17 luglio 2012 la Commissione ha trasmesso la deroga richiesta agli altri Stati membri, ad eccezione della Spagna, che è stata informata con lettera del 18 luglio 2012. Con lettera del 19 luglio 2012 la Commissione ha comunicato alla Bulgaria e alla Romania che disponeva di tutti i dati che riteneva necessari per valutare la deroga richiesta. |
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(3) |
Con riguardo alla manutenzione e alla riparazione del ponte, la deroga richiesta consiste nel considerare che il confine territoriale tra la Bulgaria e la Romania si situi al centro del ponte. |
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(4) |
Con riguardo alla riscossione dei pedaggi per l’attraversamento del ponte, la deroga richiesta consiste nel considerare che la lunghezza totale del ponte si situi nel territorio dello Stato membro in cui ha inizio l’attraversamento. Pertanto solo l’IVA bulgara sarà applicata alla totalità dei pedaggi riscossi per tutti gli attraversamenti iniziati dal lato bulgaro. Analogamente, solo l’IVA rumena sarà applicata agli attraversamenti iniziati dal lato rumeno. |
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(5) |
In assenza di tali misure di deroga, in primo luogo la determinazione del luogo di prestazione per la manutenzione, la riparazione e la riscossione dei pedaggi dipenderebbe dalla precisa determinazione del confine territoriale al di sopra del fiume Danubio, determinazione che in pratica risulterebbe molto difficile per i soggetti passivi interessati. In secondo luogo, per quanto riguarda la riscossione dei pedaggi, al pedaggio riscosso per un singolo attraversamento del ponte occorrerebbe applicare sia l’IVA bulgara che l’IVA rumena. Le misure di deroga sono pertanto finalizzate a semplificare la riscossione dell’IVA applicabile. |
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(6) |
Poiché la deroga richiesta riguarda l’ambito territoriale ai fini dell’IVA, alla quale non dovrebbero essere apportate modifiche in futuro, è opportuno autorizzare la deroga richiesta per un periodo indeterminato. |
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(7) |
La deroga avrà un’incidenza soltanto trascurabile sull’importo totale dell’imposta riscossa allo stadio del consumo finale e non avrà un’incidenza negativa sulle risorse proprie dell’Unione provenienti dall’imposta sul valore aggiunto, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
In deroga all’articolo 5 della direttiva 2006/112/CE, la Bulgaria e la Romania sono autorizzate ad applicare le deroghe di cui agli articoli 2 e 3 della presente decisione per quanto riguarda la manutenzione, la riparazione e la riscossione dei pedaggi in relazione al ponte di confine sul fiume Danubio tra Vidin (Bulgaria) e Calafat (Romania).
Articolo 2
Ai fini della determinazione del luogo delle operazioni imponibili relative alla manutenzione o alla riparazione del ponte di confine, si considera che il confine territoriale si situi al centro del ponte per la cessione di beni e la prestazione di servizi, gli acquisti intracomunitari e le importazioni di beni destinati alla manutenzione o alla riparazione dello stesso.
Articolo 3
Ai fini della determinazione del luogo delle operazioni imponibili relative alla riscossione dei pedaggi, si considera che tutta la lunghezza del ponte di confine si situi nel territorio dello Stato membro in cui ha inizio il suo attraversamento.
Articolo 4
Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notificazione.
Articolo 5
La Repubblica di Bulgaria e la Romania sono destinatarie della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2012
Per il Consiglio
Il presidente
S. ALETRARIS