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Document 32012D0430
2012/430/EU: Council Decision of 26 June 2012 on the position to be taken, on behalf of the European Union, in the EU-EFTA Joint Committee concerning the adoption of a Decision amending the Convention of 20 May 1987 on a common transit procedure
2012/430/UE: Decisione del Consiglio, del 26 giugno 2012 , relativa alla posizione da adottare, a nome dell’Unione europea, nell’ambito del comitato congiunto UE-EFTA con riguardo all’adozione di una decisione che modifica la convenzione del 20 maggio 1987 relativa a un regime comune di transito
2012/430/UE: Decisione del Consiglio, del 26 giugno 2012 , relativa alla posizione da adottare, a nome dell’Unione europea, nell’ambito del comitato congiunto UE-EFTA con riguardo all’adozione di una decisione che modifica la convenzione del 20 maggio 1987 relativa a un regime comune di transito
GU L 199 del 26.7.2012, pp. 6–14
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
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26.7.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 199/6 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 26 giugno 2012
relativa alla posizione da adottare, a nome dell’Unione europea, nell’ambito del comitato congiunto UE-EFTA con riguardo all’adozione di una decisione che modifica la convenzione del 20 maggio 1987 relativa a un regime comune di transito
(2012/430/UE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
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(1) |
Ai sensi dell’articolo 15 bis della convenzione del 20 maggio 1987 relativa a un regime comune di transito (1) («convenzione»), un paese terzo può diventare parte contraente della convenzione previa decisione del comitato congiunto istituito dalla convenzione di invitare tale paese ad aderire alla convenzione. |
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(2) |
L’articolo 15 della convenzione conferisce al comitato congiunto la facoltà di raccomandare e di adottare, mediante decisione, modifiche della convenzione e delle relative appendici. |
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(3) |
La Turchia ha formalmente espresso l’intenzione di aderire al regime comune di transito ed è stata invitata a seguito di una decisione adottata il 19 gennaio 2012 dal comitato congiunto. |
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(4) |
La Turchia ha soddisfatto i requisiti giuridici, strutturali e di tecnologia dell’informazione che rappresentano i presupposti essenziali per l’adesione; tale paese aderirà quindi alla convenzione una volta espletata la procedura formale di adesione. |
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(5) |
L’allargamento del regime comune di transito comporterà la necessità di apportare alcune modifiche alla convenzione. Tali modifiche riguardano l’inserimento di nuovi riferimenti linguistici in lingua turca e opportuni adeguamenti degli atti costitutivi della garanzia. |
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(6) |
La proposta di modifica è stata presentata e discussa nell’ambito del gruppo di lavoro UE-EFTA e il testo è stato ricevuto previa approvazione in via preliminare. |
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(7) |
È opportuno pertanto definire la posizione dell’Unione europea in merito alla proposta di modifica, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La posizione che l’Unione europea deve adottare nell’ambito del comitato congiunto UE-EFTA sul transito comune in merito all’adozione, da parte di detto comitato, della decisione n. XXX che modifica la convenzione del 20 maggio 1987 relativa a un regime comune di transito è basata sul progetto di decisione accluso alla presente decisione.
I rappresentanti dell’Unione nel comitato congiunto UE-EFTA possono concordare modifiche minori del progetto di decisione dopo averne debitamente informato il Consiglio.
Articolo 2
Una volta adottata, la Commissione pubblica la decisione del comitato congiunto UE-EFTA sul transito comune nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Articolo 3
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Lussemburgo, il 26 giugno 2012
Per il Consiglio
Il presidente
N. WAMMEN
PROGETTO DI
DECISIONE N. XXX DEL COMITATO CONGIUNTO UE-EFTA SUL TRANSITO COMUNE
del
che modifica la convenzione del 20 maggio 1987 relativa a un regime comune di transito […]
IL COMITATO CONGIUNTO,
vista la convenzione del 20 maggio 1987 relativa a un regime comune di transito (1), in particolare l’articolo 15, paragrafo 3, lettera a),
considerando quanto segue:
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(1) |
La Turchia intende aderire alla convenzione del 20 maggio 1987 relativa a un regime comune di transito («convenzione») ed è stata invitata a seguito di una decisione adottata il 19 gennaio 2012 dal comitato congiunto istituito ai sensi della convenzione. |
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(2) |
È opportuno pertanto inserire nella convenzione, nell’ordine opportuno, la traduzione in lingua turca dei riferimenti linguistici ivi riportati. |
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(3) |
La presente decisione deve applicarsi a decorrere dalla data di adesione della Turchia alla convenzione. |
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(4) |
Per consentire l’utilizzo dei formulari relativi alla garanzia, stampati secondo i criteri in vigore prima della data di adesione della Turchia alla convenzione, è opportuno fissare un periodo transitorio durante il quale tali stampati potranno continuare a essere utilizzati con alcuni adattamenti. |
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(5) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza la convenzione, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’appendice III della convenzione relativa a un regime comune di transito è modificata conformemente all’allegato della presente decisione.
Articolo 2
1. La presente decisione si applica a decorrere dalla data in cui la Turchia aderisce alla convenzione.
2. I formulari basati sui formulari tipo di cui agli allegati C1, C2, C3, C4, C5 e C6 dell’appendice III possono continuare a essere utilizzati con i necessari adattamenti geografici e di elezione di domicilio o di indirizzo del mandatario fino al termine del dodicesimo mese successivo alla data di applicazione della presente decisione.
Fatto a Bruxelles,
Per il comitato congiunto
Il presidente
ALLEGATO
1.
Nella casella 51 dell’allegato B1 è aggiunto il seguente trattino dopo la Svizzera:«Turchia TR»
2.
Nell’allegato B6, il titolo III è modificato come segue:|
2.1. |
Nella prima parte della tabella «Validità limitata – 99200» è aggiunto il seguente trattino dopo NO:
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«— |
TR
Sınırlı Geçerli»
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2.2. |
Nella seconda parte della tabella «Dispensa – 99201» è aggiunto il seguente trattinodopo NO:
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«— |
TR
Vazgeçme»
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2.3. |
Nella terza parte della tabella «Prova alternativa – 99202» è aggiunto il seguente trattino dopo NO:
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«— |
TR
Alternatif Kanıt»
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2.4. |
Nella quarta parte della tabella «Differenze: ufficio al quale sono state presentate le merci … (nome e paese) – 99203» è aggiunto il seguente trattino dopo NO:
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«— |
TR
Değișiklikler: Eșyanın sunulduğu idare … (adı ve ülkesi)»
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2.5. |
Nella quinta parte della tabella «Uscita da … soggetta a restrizioni o ad imposizioni a norma del(la) regolamento/direttiva/decisione n. … – 99204» è aggiunto il seguente trattino dopo NO:
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«— |
TR
Eșyanın … ’dan çıkıșı … No.lu Tüzük/Direktif/Karar kapsamında kısıtlamalara veya mali yükümlülüklere tabidir»
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2.6. |
Nella sesta parte della tabella «Dispensa dall’itinerario vincolante – 99205» è aggiunto il seguente trattino dopo NO:
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«— |
TR
Zorunlu Güzergahtan Vazgeçme»
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2.7. |
Nella settima parte della tabella «Speditore autorizzato – 99206» è aggiunto il seguente trattino dopo NO:
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«— |
TR
İzinli Gönderici»
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2.8. |
Nell’ottava parte della tabella «Dispensa dalla firma – 99207» è aggiunto il seguente trattino dopo NO:
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«— |
TR
İmzadan Vazgeçme»
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2.9. |
Nella nona parte della tabella «Garanzia globale vietata – 99208» è aggiunto il seguente trattino dopo NO:
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«— |
TR
Kapsamlı teminat yasaklanmıștır»
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2.10. |
Nella decima parte della tabella «Utilizzazione non limitata – 99209» è aggiunto il seguente trattino dopo NO:
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«— |
TR
Kısıtlanmamıș kullanım»
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2.11. |
Nell’undicesima parte della tabella «Rilasciato a posteriori – 99210» è aggiunto il seguente trattino dopo NO:
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«— |
TR
Sonradan Düzenlenmiștir»
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2.12. |
Nella dodicesima parte della tabella «Vari – 99211» è aggiunto il seguente trattinodopo NO:
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«— |
TR
Çeșitli»
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2.13. |
Nella tredicesima parte della tabella «Alla rinfusa – 99212» è aggiunto il seguente trattino dopo NO:
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«— |
TR
Dökme»
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2.14. |
Nella quattordicesima parte della tabella «Speditore – 99213» è aggiunto il seguente trattino dopo NO:
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«— |
TR
Gönderici»
3.
L’allegato C1 è sostituito dal seguente:4.
L’allegato C2 è sostituito dal seguente:5.
L’allegato C4 è sostituito dal seguente:6.
Nella casella 7 dell’allegato C5, il termine «Turchia» è inserito tra i termini «Svizzera» e «Andorra».
7.
Nella casella 6 dell’allegato C6, il termine «Turchia» è inserito tra i termini «Svizzera» e «Andorra».